REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 12 DICEMBRE 2008 - N. 57
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 4 dicembre 2008, n. 18.
Disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art.  1.
Ambito ordinamentale

1.  La Regione disciplina l'ordinamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) di diritto pubblico trasformati e non trasformati in fondazione, di seguito denominati Istituti, aventi sede nel territorio regionale, in conformità ai principi stabiliti dal decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modifiche ed integrazioni e all'Atto d'intesa dell'1 luglio 2004 "Organizzazione, gestione e funzionamento degli I.R.C.C.S. non trasformati in fondazioni" emanato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 26 luglio 2004.
2.  Gli Istituti sono enti a rilevanza nazionale dotati di personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile.
3.  L'ordinamento degli Istituti è fondato sul principio di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo da quelle di gestione e attuazione, nonché della salvaguardia delle specifiche esigenze riconducibili all'attività di ricerca scientifica ed alla partecipazione alle reti nazionali dei centri di eccellenza assistenziale.
Art.  2.
Attività e funzioni

1.  Gli Istituti sono parte integrante del Servizio sanitario regionale nel cui ambito svolgono, secondo indicatori di eccellenza, funzioni di alta specialità relative alla ricerca biomedica, alle prestazioni assistenziali ed alla formazione, operando coerentemente con gli obiettivi della programmazione sanitaria regionale e della ricerca scientifica nazionale.
2.  Gli Istituti indirizzano e programmano la propria attività di ricerca verso obiettivi utili alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie nella specializzazione disciplinare di riferimento ed a tal fine si dotano di strumenti e conoscenze necessari per trasferire nella pratica clinica i risultati della ricerca. Gli Istituti partecipano attivamente ai programmi di collaborazione in rete tra centri di ricerca nella stessa disciplina, ove sinergica e complementare, promuovendo e favorendo la circolazione delle conoscenze e delle professionalità a livello nazionale ed internazionale.
Art.  3.
Organi degli Istituti non trasformati in fondazioni

1.  Sono organi degli Istituti non trasformati in fondazioni:
a)  il consiglio di indirizzo e verifica;
b)  il direttore generale;
c)  il direttore scientifico;
d)  il collegio sindacale.
2.  Il consiglio di indirizzo e verifica dura in carica cinque anni ed è composto da cinque componenti nominati con decreto del Presidente della Regione e scelti tra soggetti di provata competenza ed onorabilità, di cui due designati dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per la sanità, due designati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed uno, con funzioni di presidente, designato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Presidente della Regione. Il presidente del consiglio di indirizzo e verifica può nominare tra i consiglieri un vicepresidente cui conferire specifiche deleghe. Al consiglio partecipano, senza diritto di voto, il direttore generale, il direttore scientifico ed i componenti del collegio sindacale.
3.  Il consiglio ha il compito di:
a)  definire gli indirizzi strategici dell'Istituto, approvare i programmi annuali e pluriennali di attività e verificarne l'attuazione;
b)  esprimere parere preventivo obbligatorio al direttore generale sul bilancio preventivo e sul bilancio di esercizio, sulle modifiche al Regolamento di organizzazione e funzionamento, sugli atti di alienazione del patrimonio e sui provvedimenti in materia di costituzione o partecipazione di società, consorzi, altri enti ed associazioni;
c)  nominare i componenti del comitato tecnico- scientifico, su proposta del direttore scientifico;
d)  svolgere le funzioni di verifica sulle attività dell'Istituto e sui risultati raggiunti rispetto agli indirizzi ed agli obiettivi predeterminati. In caso di risultato negativo il consiglio riferisce al Presidente della Regione ed al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali proponendo le misure da adottare.
4.  Il direttore generale è nominato dal Presidente della Regione, previo parere della Commissione legislativa "Servizi sanitari e sociali" dell'Assemblea regionale di concerto con il Presidente dell'Assemblea regionale, tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 ed è scelto da un elenco di candidati che non abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età dichiarati idonei a seguito di avviso pubblico.
L'incarico di direttore generale ha natura esclusiva, ha durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni ed è disciplinato da apposito contratto di prestazione d'opera intellettuale secondo lo schema-tipo approvato dall'Assessorato regionale della sanità.
Il direttore generale rappresenta legalmente l'Istituto, esercita tutti i poteri di gestione ed è responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Istituto, incluse l'organizzazione e la gestione del personale.
Il direttore generale nomina il direttore amministrativo e il direttore sanitario tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, terzo comma, del decreto legislativo n. 288/2003; gli incarichi hanno natura esclusiva ed una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, si concludono in ogni caso con il cessare dell'incarico del direttore generale che li ha nominati e possono essere rinnovati ma non prorogati. Tali incarichi sono disciplinati da apposito contratto di prestazione d'opera intellettuale. Le funzioni di direttore sanitario e di direttore amministrativo cessano al compimento del sessantacinquesimo anno di età, fermi restando gli effetti di cui all'articolo 16, primo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
5.  Il direttore scientifico è nominato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali d'intesa con il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 288/2003 e dell'articolo 1 del D.P.R. 26 febbraio 2007, n. 42, ed il relativo incarico, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, è disciplinato da un contratto di diritto privato stipulato con il direttore generale ed ha natura esclusiva. Qualora l'incarico di direttore scientifico sia conferito ad un professore universitario questi è tenuto a collocarsi in aspettativa senza retribuzione dalla Università.
Il direttore scientifico dell'Istituto promuove e coordina l'attività di ricerca scientifica di cui è il responsabile e gestisce il relativo budget la cui misura non può comunque essere inferiore ai finanziamenti destinati all'Istituto per l'attività di ricerca; tale gestione è concordata annualmente con il direttore generale in relazione alle direttive stabilite dal consiglio di indirizzo e verifica ed in coerenza con i programmi nazionali e regionali in materia. Il direttore scientifico presiede il comitato tecnico-scientifico ed esprime parere obbligatorio ma non vincolante in ordine agli atti concernenti le attività cliniche e scientifiche nonché alle assunzioni ed all'utilizzo di personale medico e sanitario non medico nell'ambito delle attività stesse, sui quali il direttore generale opera nell'ambito esclusivo delle sue competenze. Il trattamento economico del direttore scientifico non può superare quello del direttore generale dell'Istituto.
6.  Il collegio sindacale dura in carica tre anni, è nominato dal direttore generale ed è composto da tre membri di cui uno designato dall'Assessore regionale per la sanità, uno dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze ed uno dal Ministro delle delle finanze.
Il presidente del collegio sindacale è eletto dai sindaci nella prima seduta. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia o fra i funzionari dello Stato che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali in enti pubblici o privati. Il collegio sindacale di ogni Istituto vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge, sulla regolare tenuta della contabilità e sulla conformità del bilancio alle risultanze delle scritture contabili effettuando periodicamente verifiche di cassa. I componenti del collegio sindacale svolgono, anche individualmente, atti di ispezione e controllo senza preavviso. Il consiglio di indirizzo e verifica determina il compenso ed il rimborso spese dei componenti del collegio sindacale in misura tale da non superare quanto previsto dalla normativa vigente per i membri dei collegi sindacali delle aziende unità sanitarie locali.
Art.  4.
Organizzazione e funzionamento degli Istituti trasformati in fondazioni

1.  In conformità all'articolo 3 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, lo statuto degli Istituti trasformati in fondazioni disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'ente, separando le funzioni di indirizzo e verifica, riservate al consiglio di amministrazione, dalle funzioni di gestione, demandate ad un direttore generale, nominato dal consiglio di amministrazione tra soggetti esterni allo stesso e dalle funzioni di direzione scientifica, affidate ad un direttore scientifico, nominato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali d'intesa con il Presidente della Regione.
Art.  5.
Comitato tecnico-scientifico

1.  Presso ogni Istituto è costituito un comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico all'attività clinica e di ricerca.
2.  Il comitato è presieduto dal direttore scientifico che nomina i componenti dello stesso sentito il consiglio di indirizzo e verifica. Il comitato, cui partecipa di diritto il direttore sanitario, è composto da altri sette componenti di cui quattro scelti tra i responsabili di strutture complesse e/o semplici, uno tra il personale medico dirigente, uno tra il personale delle professioni sanitarie con incarichi dirigenziali ed un esperto esterno. I componenti del comitato restano in carica per una durata non superiore a quella del direttore scientifico.
3.  Qualora nel corso del mandato venga a cessare per qualsiasi motivo un componente del comitato tecnico-scientifico, questo sarà sostituto da altro soggetto di nuova nomina in coerenza con le disposizioni di cui al comma 2 per il residuo periodo del mandato dei componenti in carica.
4.  Il comitato tecnico-scientifico viene informato dal direttore scientifico sull'attività dell'Istituto e formula pareri e proposte sui programmi e sugli obiettivi scientifici e di ricerca dello stesso, nonché, in via preventiva, sulle singole iniziative di carattere scientifico.
5.  Al componente esterno del comitato tecnico-scientifico spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate per la partecipazione alle riunioni del comitato secondo i criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e verifica.
Art.  6.
Comitato etico

1.  Il comitato etico indipendente opera in adempimento dei decreti ministeriali 15 luglio 1997 "Recepimento delle linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica per l'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali", 18 marzo 1998 "Modalità per l'esecuzione degli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche" e 12 maggio 2006 "Requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali"e loro successive modifiche ed integrazioni.
2.  Il comitato etico è nominato dal consiglio di indirizzo e verifica dell'Istituto e la sua composizione è disciplinata dal decreto ministeriale 12 maggio 2006 e successive modifiche ed integrazioni.
3.  Il comitato valuta sotto il profilo etico i programmi di sperimentazione scientifica e terapeutica avviati nell'Istituto; fornisce pareri sulle questioni ad esso sottoposte dal direttore generale, dal direttore scientifico o dal consiglio di indirizzo e verifica, formula proposte sulle materie di propria competenza.
4.  Il comitato etico dura in carica fino all'insediamento del consiglio di indirizzo e verifica successivo a quello che lo ha nominato e nella prima seduta elegge il proprio presidente. Le modalità ed i criteri di rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato etico sono stabilite dal consiglio di indirizzo e verifica.
Art.  7.
Regolamento di organizzazione e funzionamento

1.  Il direttore generale adotta il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto sulla base dello schema-tipo allegato all'Atto di intesa dell'1 luglio 2004 emanato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e lo trasmette all'Assessorato regionale della sanità ed al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Entro quaranta giorni dal ricevimento l'Assessorato regionale della sanità ed il Ministero approvano il Regolamento di organizzazione e funzionamento previa adozione da parte dell'Istituto delle modifiche che in sede istruttoria siano ritenute necessarie.
2.  Il Regolamento di organizzazione e funzionamento è adottato previo parere del consiglio di indirizzo e verifica e previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale impiegato nell'Istituto.
Art.  8.
Patrimonio, finanziamenti, gestione contabile e patrimoniale ed attività contrattuale

1.  Fermo restando quanto disposto dagli articoli 7 e 10 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, al patrimonio, ai finanziamenti, alla gestione contabile e patrimoniale nonché all'attività contrattuale ed ai controlli degli Istituti trasformati o non trasformati in fondazione si applicano le norme statali e regionali vigenti in materia per le aziende unità sanitarie locali.
2.  E' fatto divieto di utilizzare i finanziamenti destinati alla ricerca scientifica per fini diversi.
Art.  9.
Attività strumentali

1.  Gli Istituti pubblici trasformati o non trasformati in fondazione possono esercitare attività diverse da quelle istituzionali, purché compatibili con le funzioni di cui all'articolo 2, per le quali, previa autorizzazione dell'Assessore regionale per la sanità, possono stipulare accordi e convenzioni e costituire e/o partecipare a consorzi e società di persone o di capitali con soggetti pubblici e privati scelti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. In nessun caso, eventuali perdite economiche dei predetti soggetti pubblici e privati possono essere poste a carico della gestione degli Istituti pubblici trasformati o non trasformati in fondazione, né essere poste direttamente o indirettamente a carico della Regione.
2.  I proventi derivanti dalle attività strumentali sono destinati in misura prevalente all'attività di ricerca scientifica e di qualificazione del personale.
Art.  10.
Vigilanza e controllo

1.  Ferma restando la vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 213 e dal decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, la Regione esercita il controllo sugli Istituti pubblici trasformati o non trasformati in fondazione secondo le disposizioni regionali vigenti in materia di controllo degli atti delle aziende unità sanitarie locali.
2.  L'Assessorato regionale della sanità accerta annualmente il raggiungimento degli obiettivi di ricerca ed assistenziali in coerenza con le risorse assegnate dallo Stato e dalla Regione stessa, sulla base della verifica di una relazione dettagliata a firma del direttore generale, previo parere del comitato tecnico-scientifico e del collegio sindacale, che gli Istituti provvedono a trasmettere entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, nonché mediante controlli ispettivi con cadenza almeno annuale.
Art.  11.
I.R.C.C.S. "Centro Neurolesi Bonino-Pulejo" di Messina

1.  Gli organi dell'I.R.C.C.S. con personalità giuridica di diritto pubblico non trasformato in fondazione "Centro Neurolesi Bonino-Pulejo", con sede a Messina, riconosciuto con decreto ministeriale 4 marzo 2006, restano in carica fino alla nomina, da effettuarsi entro il 31 marzo 2009, dei nuovi organi dell'Istituto con le modalità di cui alla presente legge.
Art.  12.
Personale dipendente

1.  Il reclutamento del personale degli Istituti di diritto pubblico trasformati o non trasformati in fondazione avviene in conformità alla vigente normativa in materia ed alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.
Art.  13.
Personale del "Centro Neurolesi Bonino-Pulejo" di Messina

1.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assessorato regionale della sanità approva la pianta organica del personale dell'I.R.C.C.S. di diritto pubblico "Centro Neurolesi Bonino-Pulejo" di Messina.
2.  Entro centottanta giorni dall'approvazione della pianta organica il personale con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 30 giugno 2008 presso il "Centro Neurolesi Bonino-Pulejo" di Messina proveniente dalla Azienda unità sanitaria locale n. 5 o dalla Università degli studi di Messina può optare per mantenere il rapporto di lavoro con l'ente di provenienza.
Art.  14.
Disposizioni di rinvio

1.  Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modifiche ed integrazioni e dell'Atto di intesa dell'1 luglio 2004 emanato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 26 luglio 2004.
Art.  15.
Entrata in vigore

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 4 dicembre 2008.
  LOMBARDO 
Assessore regionale per la sanità  RUSSO 


NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1, comma 1:
Il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, reca "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3." ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 ottobre 2003, n. 250.
Note all'art. 3, comma 4:
-  L'art. 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3", così dispone:
"Personale. - 1. Nelle Fondazioni di cui all'articolo 2 il rapporto di lavoro del personale ha natura privatistica. Il personale dipendente alla data di trasformazione in Fondazione mantiene, ad esaurimento, il rapporto di lavoro di diritto pubblico e può optare per un contratto di diritto privato entro centottanta giorni dal decreto di trasformazione. Al personale che non opta per il rapporto di lavoro privato continua ad applicarsi la disciplina prevista dai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; per detto personale nulla è innovato sul piano della contrattazione collettiva nazionale di comparto. Per il personale delle Fondazioni di cui all'articolo 2, che opta per il rapporto di lavoro privato e per quello di nuova assunzione nelle stesse Fondazioni si applicano trattamenti economici derivanti da finanziamenti pubblici non superiori a quelli previsti dai contratti pubblici della dirigenza medica e non medica e del comparto sanità.
2.  Negli Istituti non trasformati, il trattamento giuridico ed economico del personale è sottoposto alla disciplina del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché alla contrattazione collettiva nazionale di comparto. La commissione di cui al comma 2 dell'articolo 15-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 è composta, oltre che dal direttore scientifico, che la presiede, da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti a una struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno scelto dal Comitato tecnico scientifico e uno individuato dal direttore generale. Nei medesimi Istituti è consentita l'assunzione diretta, di diritto privato a tempo determinato, per incarichi afferenti i progetti finalizzati di ricerca sulla base di specifici requisiti di natura professionale.
3.  Nelle Fondazioni e negli Istituti non trasformati gli incarichi di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario sono di natura autonoma, esclusivi e di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque. Il direttore generale deve essere in possesso del diploma di laurea e avere svolto un'esperienza qualificata di direzione in enti, aziende, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la nomina. Il direttore scientifico deve essere in possesso di comprovate capacità scientifiche e manageriali. Il direttore sanitario deve essere laureato in medicina e chirurgia e avere svolto un'esperienza almeno quinquennale di direzione tecnico-sanitaria in enti, aziende o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il direttore amministrativo deve essere in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche ed avere svolto un'esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Le funzioni di direttore sanitario e di direttore amministrativo cessano al compimento del sessantacinquesimo anno di età, fermi restando gli effetti di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.".
-  L'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, recante "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.", così dispone:
"Prosecuzione del rapporto di lavoro. - 1. E' in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.
1-bis.  Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età.".
Note all'art. 3, comma 5:
-  L'art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3", così dispone:
"Istituti non trasformati. - 1. Con atto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: "Conferenza Stato-regioni", sono disciplinate le modalità di organizzazione, di gestione e di funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazioni, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo da quelle di gestione e di attuazione, nonché di salvaguardia delle specifiche esigenze riconducibili all'attività di ricerca e alla partecipazione alle reti nazionali dei centri di eccellenza assistenziale, prevedendo altresì che il direttore scientifico responsabile della ricerca sia nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Regione interessata.
1-bis.  Restano ferme le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione dell'istituto "Giannina Gaslini" di Genova, di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269.".
-  L'art. 1 del D.P.R. 26 febbraio 2007, n. 42, recante "Regolamento recante disposizioni in materia di direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS.", così dispone:
"Modalità di selezione, incarico e revoca dei direttori scientifici degli IRCCS. - 1. La nomina del direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) è effettuata dal Ministro della salute nel rispetto dei criteri generali fissati dall'atto di intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenze statutarie, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
2.  A tale fine è tempestivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana apposito bando, con indicazione delle modalità e dei tempi di presentazione delle domande.
3.  Le domande sono esaminate dalla Commissione di cui al comma 4, che seleziona una terna di candidati, secondo criteri specifici predefiniti dal Ministro della salute, che provvede alla nomina del candidato prescelto nell'ambito della terna.
4.  La Commissione è costituita con provvedimento del Ministro della salute ed è composta dal Direttore generale della ricerca scientifica e tecnologica, da un rappresentante competente designato dalla regione ove l'istituto ha la sede principale, da tre rappresentanti della comunità scientifica, anche di nazionalità straniera, di indiscussa fama internazionale nella disciplina, individuati tenendo conto dell'equilibrio di genere. Il Presidente della commissione è nominato dal Ministro della salute tra i tre rappresentanti della comunità scientifica. La presente disposizione si attua nel rispetto degli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
5.  L'incarico di cui al comma 1 è revocato dal Ministro della salute, sentiti il Presidente della regione interessata ed il Consiglio di indirizzo e di verifica di cui all'articolo 2 dell'Atto di intesa in data 1° luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, per gli IRCCS non trasformati in fondazioni, ovvero il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, per le fondazioni - IRCCS, in caso di:
a)  mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
b)  responsabilità grave o reiterata;
c)  in tutti gli altri casi previsti dal relativo contratto di prestazione d'opera intellettuale.
6.  La revoca è adottata con il procedimento previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dalle clausole del contratto di prestazione d'opera intellettuale disciplinate dall'articolo 2230 del codice civile.".
Nota all'art. 4, comma 1:
L'art. 3 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3", così dispone:
"Statuti delle Fondazioni. - 1. Ai fini di cui all'articolo 2, la regione interessata inoltra l'istanza di trasformazione da Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS in "Fondazione IRCCS" al Ministero della salute, unitamente ad una proposta di testo statutario. Il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della Regione interessata, approva il testo definitivo e dispone con decreto la trasformazione. Alle Fondazioni IRCCS si applicano, per quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo, le disposizioni di cui al Libro I, Titolo II del codice civile.
2.  Nello statuto deve essere comunque previsto che il consiglio di amministrazione della Fondazione IRCCS sia composto da non più di sette consiglieri, dei quali tre designati dal Ministro della salute, tre dal Presidente della Regione e uno dal Comune in cui insiste la sede prevalente di attività clinica e di ricerca, se si tratta di Comune con più di diecimila abitanti, ovvero dalla Conferenza dei sindaci, qualora il Comune abbia dimensione demografica inferiore. In caso di presenza di soggetti rappresentativi degli interessi originari e/o di soggetti partecipanti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, il numero dei consiglieri è elevabile fino a nove per consentire l'elezione di un rappresentante degli interessi originari e di uno dei soggetti partecipanti. In caso di Istituti aventi sedi in più Regioni, uno dei consiglieri di nomina regionale è designato congiuntamente, a norma di statuto, dai Presidenti delle Regioni in cui insiste almeno una sede dell'Istituto.
3.  Il Presidente della Fondazione IRCCS è scelto dal consiglio di amministrazione tra i componenti nominati dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione competente.
4.  Lo statuto delle Fondazioni IRCCS deve disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, separando le funzioni di indirizzo e verifica, riservate al consiglio di amministrazione, dalle funzioni di gestione, demandate ad un direttore generale, nominato dal consiglio di amministrazione tra soggetti esterni allo stesso e dalle funzioni di direzione scientifica, affidate ad un direttore scientifico, nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Regione. Lo statuto deve prevedere maggioranze qualificate per l'assunzione delle determinazioni più rilevanti per la vita e l'attività dell'ente.
5.  In caso di inerzia da parte del consiglio di amministrazione, il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della Regione interessata, nomina un commissario ad acta, che provvede all'adozione dello statuto nei sessanta giorni successivi alla nomina.
6.  I Commissari straordinari in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano all'insediamento dei primi consigli di amministrazione.".
Note all'art. 6, commi 1 e 2:
-  Il decreto del Ministro per la sanità 15 luglio 1997, recante "Recepimento delle linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica per l'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali." è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 agosto 1997, n. 191, S.O.
-  Il decreto del Ministro per la sanità 18 marzo 1998, recante "Modalità per l'esenzione dagli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche." è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 maggio 1998, n. 122.
-  Il decreto del Ministro per la salute di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze 12 maggio 2006, recante "Requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali." è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 22 agosto 2006, n. 194.
Note all'art. 8, comma 1:
Gli articoli 7 e 10 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3" così, rispettivamente, dispongono:
"7.  Patrimonio. - 1. Il patrimonio delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati è costituito da:
a)  i beni mobili e immobili di proprietà;
b)  i conferimenti degli eventuali partecipanti;
c)  i lasciti, le donazioni, le eredità e le erogazioni di qualsiasi genere, che siano accettati dagli Organi competenti.
2.  Costituiscono ricavi delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati:
a)  i proventi derivanti dall'esercizio delle attività istituzionali ed eventuali specifici finanziamenti pubblici e privati;
b)  i frutti e le rendite generati dai beni non direttamente utilizzati per l'assolvimento delle finalità istituzionali;
c)  i proventi derivanti dall'esercizio delle attività strumentali di cui all'articolo 9;
d)  i lasciti, le donazioni, le eredità e le erogazioni di qualsiasi genere che siano accettati dagli organi competenti e non imputati a patrimonio.
3.  Le Fondazioni IRCCS e gli Istituti non trasformati adottano la contabilità di tipo economico-patrimoniale.
4.  Entro novanta giorni dal loro insediamento, i consigli di amministrazione delle Fondazioni IRCCS redigono la stato patrimoniale, individuando i beni direttamente utilizzati per gli scopi istituzionali, da considerarsi indisponibili ed inalienabili.
5.  Il regime fiscale relativo alle erogazioni liberali effettuate dai soggetti privati a favore delle Fondazioni IRCCS, di cui all'articolo 2, comma 1, è determinato, al fine di assicurare l'armonizzazione delle disposizioni recate dall'articolo 42, comma 1, lettera l), e dal comma 3, del medesimo articolo della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in sede di attuazione dell'articolo 3 della legge 7 aprile 2003, n. 80.".
"10.  Finanziamenti. - 1. L'attività di ricerca delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati, nei limiti ed in coerenza con i programmati obiettivi di finanza pubblica del vigente Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), è finanziata a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché dalle Regioni e da altri organismi pubblici e privati. Nella ripartizione dei fondi di cui al citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono riservate apposite quote, annualmente stabilite dal Ministro della salute, per il finanziamento di progetti gestiti mediante organizzazioni in rete e sono favorite forme di co-finanziamento.
2.  L'attività assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, è finanziata a prestazione dalla Regione competente per territorio, in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale, nonché sulla base di funzioni concordate con le Regioni.
3.  E' fatto divieto di utilizzare i finanziamenti destinati all'attività di ricerca per fini diversi.
4.  Le Fondazioni IRCCS e gli Istituti non trasformati inviano trimestralmente alle Regioni e Province autonome di appartenenza e al Sistema informativo del Ministero della salute, le informazioni richieste utilizzando la stessa procedura prevista per le Aziende sanitarie e ospedaliere.".
Note all'art. 10, comma 1:
-  Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 213, reca "Regolamento di semplificazione del procedimento per il finanziamento della ricerca corrente e finalizzata svolta dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, con personalità giuridica di diritto pubblico e privato." ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 giugno 2001, n. 131.
-  Per il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, vedi Nota all'art. 1, comma 1.
Nota all'art. 11, comma 1:
Il decreto del Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione siciliana 4 marzo 2006 reca "Riconoscimento del carattere scientifico del "Centro per lo studio e trattamento dei neurolesi lungodegenti" di Messina." ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 marzo 2006, n. 61.
Nota all'art. 14, comma 1:
Per il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, vedi Nota all'art. 1, comma 1.
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 159
"Disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Formica, Vinciullo e Falcone il 25 luglio 2008.
Trasmesso alla Commissione "Servizi sociali e sanitari" (VI) l'1 agosto 2008.
Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 7 del 10 settembre, n. 11 del 7 ottobre, n. 12 del 14 ottobre, n. 13 del 15 ottobre, n. 14 del 21 ottobre e n. 15 del 22 ottobre 2008.
Deliberato l'invio del testo coordinato al Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 15 del 22 ottobre 2008.
Parere reso dal Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 13 del 28 ottobre 2008.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 19 dell'11 novembre 2008.
Relatore: Vinciullo.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 42 del 25 novembre 2008 e n. 43 del 26 novembre 2008.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 43 del 26 novembre 2008.
(2008.49.3485)102
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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