REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 28 NOVEMBRE 2008 - N. 55
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

CIRCOLARI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE17 novembre 2008.
Buono scuola anno scolastico 2007/2008. Circolare applicativa dell'art. 3 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14 e del D.P.Reg. n. 244 dell'1 ottobre 2004.

1.  Beneficiari
L'accesso al contributo buono scuola di cui all'art. 3 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, per l'anno scolastico 2007/2008 è riservato:
1) ai soggetti che esercitano la potestà parentale, residenti in un comune della Sicilia;
2)  allo studente, se maggiorenne, sempreché:
-  non sia a carico dei genitori o dell'esercente della patria potestà e con essi non conviva;
-  e sia residente in un comune della Sicilia;
3)  ai soggetti di nazionalità straniera, agli apolidi, ai rifugiati politici purché:
-  in possesso del permesso di soggiorno;
-  e siano residenti in un comune della Sicilia;
4)  ai responsabili delle istituzioni pubbliche e private, ivi comprese le associazioni Onlus, ai quali, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, siano stati affidati minori in età scolare che abbiano sostenuto le spese di cui al successivo paragrafo 2.
2.  Spese rimborsabili e condizioni di ammissibilità
Il buono scuola spetta a condizione che la spesa complessiva sostenuta per l'anno scolastico 2007/2008, e per la quale si chiede il rimborso, sia superiore ad E 260,00.
Le spese ammissibili ai fini dell'assegnazione del buono scuola sono identificate in:
-  retta di iscrizione;
-  rette di frequenza;
-  spese scolastiche per attività curriculari in orario scolastico deliberate espressamente dagli organi collegiali, per le quali è obbligatorio allegare copia della delibera, ad esclusione delle spese sostenute per i viaggi di istruzione (sono pertanto esclusi doposcuola, attività motorie effettuate in orario pomeridiano, ecc.);
-  spese mensa scolastica e scuolabus;
-  tasse d'esami;
-  tasse di diploma.
Sono escluse dalle spese ammissibili quelle che, in tutto o in parte, sono state utilizzate come oneri fiscalmente deducibili, ai sensi della relativa legislazione vigente o siano state oggetto di altri contributi e rimborsi.
Il buono scuola spetta, inoltre, a condizione che:
-  lo studente abbia regolarmente frequentato durante l'anno scolastico 2007/2008 una scuola statale o paritaria dell'infanzia, la scuola primaria o la scuola secondaria;
-  (solo per gli studenti della IV e V classe scuola superiore) che lo studente abbia regolarmente frequentato anche nell'anno scolastico 2006/2007;
-  la scuola frequentata abbia sede in un comune della Sicilia;
-  il richiedente e lo studente siano residenti in un comune della Sicilia;
-  il reddito complessivo del nucleo familiare rientri nei limiti di cui al successivo paragrafo 5;
-le ricevute delle spese scolastiche siano in originale e non in copia.
3. Istanza
A pena di esclusione, le istanze dovranno essere presentate per ciascun alunno da uno soltanto dei genitori o dall'esercente la potestà parentale o dal rappresentante legale.
L'istanza, redatta in carta libera secondo l'allegato modello A e sottoscritta, indirizzata alla Regione siciliana - Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Ufficio speciale per l'erogazione del buono scuola e dell'una-tantum, dovrà essere consegnata, completa in ogni sua parte e con gli allegati di cui al successivo paragrafo 4, alla scuola frequentata nell'anno scolastico 2007/2008 entro il 23 dicembre 2008.
L'istituzione scolastica allegherà all'istanza:
1)  un certificato secondo il modello allegato B, attestante:
-  la regolarità dell'iscrizione e frequenza nell'anno scolastico 2007/2008, precisando la classe frequentata;
-  gli importi versati all'istituzione scolastica, per l'anno scolastico 2007/2008, dal richiedente;
2)  inoltre, solo per gli studenti della IV e V classe scuola superiore, un apposito certificato di regolare frequenza dell'anno scolastico 2006/2007.
L'istituzione scolastica provvederà, quindi, alla trasmissione, con raccomandata con avviso di ricevimento o mezzi equivalenti, di tutte le istanze ricevute accompagnate da un elenco alfabetico contenente il cognome e nome di ciascun richiedente e dell'alunno, entro e non oltre il 31 gennaio 2009, a: Regione siciliana - Ufficio speciale per l'erogazione del buono scuola e dell'una-tantum, via Trinacria, 34/36 - 90144 Palermo.
L'elenco alfabetico di cui sopra è elemento essenziale per dimostrare quali istanze sono state trasmesse.
Sarà possibile per le istituzioni scolastiche, ferma restando l'obbligatorietà della trasmissione delle istanze sul modello cartaceo come sopra descritta, trasmettere i dati delle istanze in via telematica attraverso il sito www.buonoscuola.regione.sicilia.it.
All'erogazione del contributo si procederà con precedenza alle istanze i cui dati sono stati trasmessi anche in via telematica.
4.  Allegati
All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1)  fotocopia del documento di identità del soggetto richiedente (nel caso di passaporto allegare anche la pagina nella quale è riportata la firma del titolare).
Per i richiedenti non cittadini comunitari copia del permesso di soggiorno;
2)  redditi percepiti nell'anno 2007:
a)  da coloro che componevano il nucleo familiare del richiedente (presenti, cioè, nello stesso certificato stato di famiglia) alla data del 18 settembre 2007 (data di inizio dell'anno scolastico 2007/2008 ai sensi del decreto n. 726/V del 27 giugno 2007);
b)  dal genitore non residente con lo studente se coniuge del genitore residente con lo studente;
la documentazione consiste:
-  nella fotocopia del mod. UNICO/2008: frontespizio + quadro RN + RP;
-  nella fotocopia del mod. 730/2008: prima pagina del modello + quadro 730-3 (rilasciato dal CAF);
ovvero, qualora non siano state presentate le dichiarazioni UNICO/2008 o 730/2008:
-  nella fotocopia del mod. CUD/2008;
-  o nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, formulata a norma dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la mancata percezione di reddito nell'anno 2007 + fotocopia del codice fiscale;
3)  nel caso che i genitori dello studente al 18 settembre 2007 siano in stato di separazione legale o divorzio, copia della sentenza di separazione o divorzio (frontespizio + pagina contenente l'indicazione dell'importo dell'assegno di mantenimento disposto in favore dello studente per il quale si richiede il beneficio del buono scuola);
4)  certificato medico attestante la situazione di portatore di handicap, se esistente, dello studente, rilasciato dalle competenti autorità sanitarie (ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 445/2000 i certificati medici non possono essere sostituiti da altro documento);
5)  originale delle fatture delle spese di cui al paragrafo 2, di volta in volta rilasciate dall'istituzione scolastica frequentata dal soggetto per il quale si chiede il contributo.
Le fatture devono:
-  essere in originale. Non saranno accettate quietanze in copia;
-  essere intestate al richiedente il contributo buono scuola;
-  contenere i dati dello studente;
-  contenere la causale, che ai fini dell'ammissione al contributo deve corrispondere ad una delle spese di cui al paragrafo 2, ed il periodo cui si riferisce il versamento medesimo;
-  essere in regola con l'imposta di bollo.
Ai sensi del decreto ministeriale 20 agosto 1992 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 agosto 1992, n. 196) allegato A, n. 13, qualora l'importo delle fatture superi la somma di E 77,48 deve essere apposta la marca da bollo da E 1,81.
5.  Determinazione del contributo del buono scuola
Il buono scuola spetta per ciascuno studente a condizione che la somma dei redditi complessivi ai fini dell'I.R.P.E.F., come risultanti dalle rispettive dichiarazioni dei redditi relative all'anno 2007, dei soggetti di cui al paragrafo seguente non sia superiore alla sommatoria del quoziente familiare come di seguito calcolato (paragrafo 5.2).
5.1  Soggetti che partecipano alla determinazione del reddito familiare
a)  coloro che componevano il nucleo familiare del richiedente (presenti, cioè, nello stesso certificato stato di famiglia) alla data del 18 settembre 2007 (data di inizio dell'anno scolastico 2007/2008 ai sensi del decreto n. 726/V del 27 giugno 2007);
b)  nel caso che uno dei genitori al 18 settembre 2007 non sia residente con lo studente:
-  se in stato di separazione legale o divorzio, parteciperà alla determinazione del reddito complessivo per l'importo dell'assegno di mantenimento disposto in favore dello studente per il quale si richiede il beneficio del buono scuola;
-  altrimenti, se coniuge del genitore residente con lo studente, parteciperà per l'intero importo del reddito complessivo I.R.P.E.F.
Qualora il soggetto che inoltra l'istanza sia il rappresentante legale di associazione cui lo studente minore in età scolare sia stato affidato con provvedimento dell'autorità giudiziaria, dovrà dichiarare gli importi riscossi per i minori ospiti presso la stessa struttura con rette a carico dell'autorità affidante nell'anno scolastico n. 2007/08.
5.2 Quoziente familiare
Il quoziente familiare è calcolato sommando i seguenti importi:
1) E 15.000,00 per ogni componente del nucleo familiare che frequenti le scuole dell'infanzia, di base, secondarie statali o paritarie o facoltà universitarie;
2) E 13.000,00 per ciascuno dei restanti componenti del nucleo familiare;
3) ove del nucleo familiare facciano parte almeno quattro figli studenti, l'importo di cui al punto 1) è triplicato a partire dal quarto figlio studente.
5.3 Calcolo del contributo
L'importo del buono scuola, per ciascun studente, non può, comunque, superare l'ammontare di E 1.500,00 ed è dovuto nella misura:
-  del 90% delle spese di cui al precedente paragrafo 2, per gli studenti portatori di handicap;
-  del 75% delle spese di cui al precedente paragrafo 2, se il reddito familiare ai fini I.R.PE.F., determinato secondo i criteri del paragrafo 5.1, non supera il 60% della sommatoria dei quozienti familiari (1ª fascia);
-  del 50% delle spese di cui al precedente paragrafo 2, se il reddito familiare ai fini I.R.PE.F., determinato secondo i criteri del paragrafo 5.1, non supera il 75% della sommatoria dei quozienti familiari (2ª fascia);
-  del 25% delle spese di cui al precedente paragrafo 2, se il reddito familiare ai fini I.R.PE.F., determinato secondo i criteri del paragrafo 5.1, non supera la sommatoria dei quozienti familiari (3ª fascia).
6. Concessione ed erogazione del buono scuola
6.1 Concessione del contributo
Ai sensi del comma 3, lett. a), dell'art. 3 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, si procederà alla concessione del contributo compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, secondo il seguente ordine di priorità:
1ª fascia, di cui al paragrafo 5;
2ª fascia, di cui al paragrafo 5;
3ª fascia, di cui al paragrafo 5.
Ove non possano essere soddisfatte tutte le istanze inserite nella medesima fascia, verranno compilate apposite graduatorie, esclusivamente sulla base del reddito complessivo determinato con le modalità di cui al precedente paragrafo 5.1.
6.2  Erogazione del contributo
All'erogazione del contributo si procederà con precedenza alle istanze i cui dati sono stati trasmessi anche in via telematica.
7.  Cause di inammissibilità o decadenza del contributo
Sono da considerarsi inammissibili le istanze:
-  non completamente compilate;
-  prive della firma del richiedente;
-  proposte da soggetti diversi da quelli di cui al paragrafo 1;
-  prive in tutto o in parte della documentazione da allegare, prevista dal paragrafo 4;
-  contenenti le copie, e non gli originali, delle fatture relative alle spese sostenute di cui al paragrafo 2;
-  presentate oltre i termini di cui al paragrafo 3;
nonché
-  se il richiedente e lo studente non avevano al 18 settembre 2007 la residenza in un comune della Sicilia;
-  se lo studente non ha frequentato nell'anno scolastico 2007/2008 una scuola avente sede in Sicilia;
-  se lo studente non ha frequentato regolarmente durante l'anno scolastico 2007/2008;
-  solo per gli studenti della IV e V classe scuola superiore, se lo studente non ha frequentato regolarmente anche l'anno scolastico 2006/2007;
-  se le spese per le quali si chiede il contributo buono scuola sono state utilizzate come oneri fiscalmente deducibili, ai sensi della relativa legislazione vigente, o siano state oggetto di altri contributi e rimborsi.
Comporterà la decadenza dal contributo:
-  la presentazione per ciascun alunno di più di una istanza, anche se da soggetti diversi e compresi tra quelli di cui al paragrafo 1;
-  l'accertamento, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, della non veridicità del contenuto di quanto dichiarato nell'istanza, o la formazione o uso di atti falsi. In tal caso l'Amministrazione regionale procederà al recupero del contributo eventualmente già erogato e a richiedere l'applicazione delle sanzioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
8. Pubblicazione elenco ammessi e non ammessi
L'elenco dei beneficiari e dei soggetti esclusi verrà pubblicato nel sito internet dell'Ufficio speciale per l'erogazione del buono scuola e dell'una-tantum www.buonoscuola.regione.sicilia.it.
Dell'avvenuta pubblicazione sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
9. Ricorsi
Avverso l'esclusione dal contributo buono scuola è ammesso:
-  ricorso al TAR nel termine di 60 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell'avviso di pubblicazione nel sito internet dell'Ufficio speciale per l'erogazione del buono scuola e dell'una-tantum www.buonoscuola.regione.sicilia.it dell'elenco degli esclusi;
-ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana nel termine di 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell'avviso di pubblicazione nel sito internet dell'Ufficio speciale per l'erogazione del buono scuola e dell'una-tantum www.buonoscuola.regione.sicilia.it dell'elenco degli esclusi.
10.  Controlli
L'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. n. 445/2000.
  L'Assessore: ANTINORO 



Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF



(2008.47.3309)088
Torna al Sommariohome





MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 82 -  65 -  3 -  5 -  48 -  8 -