REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 28 NOVEMBRE 2008 - N. 55
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 17 ottobre 2008.
Tariffe per il servizio di trasporto dei soggetti sottoposti a trattamento di emodialisi o dialisi peritoneale, in regime di convenzionamento, relativamente al percorso andata e ritorno.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 12 agosto 1980, n. 88, così come modificata dall'art. 2 della legge regionale 13 giugno 1984, n. 40;
Visti i decreti con i quali sono state determinate le tariffe per il trasporto degli emodializzati ed in ultimo il decreto n. 1544 del 7 agosto 2002 che ha definito le tariffe in questione dall'1 gennaio 2002;
Considerato che con decreto n. 279 del 21 febbraio 2008, al fine di assicurare un'offerta di servizi qualitativamente in grado di assicurare standard di prestazioni tarati sull'efficienza organizzativo-funzionale e valutate le istanze delle associazioni di volontariato che hanno richiesto di intraprendere la trattazione coordinata delle tematiche relative al trasporto emodializzati, è stato istituito il tavolo tecnico di consulenza con facoltà di audire sia le aziende unità sanitarie locali che altri soggetti esperti; tale tavolo tecnico è stato integrato con decreto n. 2095 del 29 agosto 2008, e che i lavori dello stesso proseguono per la definizione delle linee guida per il servizio di trasporto emodializzati;
Considerato che tuttavia, nelle more della definizione dei lavori, in sede di tavolo tecnico è stata approfondita ed è emersa la necessità:
-  di un'interpretazione univoca delle tariffe previste dal decreto vigente, al fine di consentire un'omogenea applicazione delle stesse, nonché una più agevole liquidazione delle competenze da parte delle aziende e con minori difficoltà operative;
-  dell'individuazione di una tariffa omnicomprensiva valutando l'effettiva modalità di espletamento del trasporto, con movimentazione del veicolo (doppio viaggio), tendente alla più generale efficienza del servizio di trasporto, come equivalente alla "voce aumenti per soste";
-  dell'eliminazione del trasporto mediante pulmino;
-  dell'aumento della tariffa relativa al "paziente oltre il primo trasportato", al fine di incentivare i trasporti multipli, con conseguenti minori oneri per la Regione;
-  di stabilire che il percorso del trasporto del paziente andata e ritorno venga considerato dal domicilio dello stesso al centro dialisi più vicino;
-  a parziale recupero degli abnormi aumenti dei prodotti combustibili per autotrazione intervenuti nell'anno 2008, di individuare una somma "una tantum" per lo stesso anno, da conferire proporzionalmente al fatturato del settore relativo al primo semestre 2008 a ciascuna azienda territoriale, sulla base di un parametro predeterminato;
-  di rimborsare il costo del pedaggio dietro presentazione della ricevuta di pagamento in originale;
Ritenuto per l'effetto di valutare, ai fini della valorizzazione finanziaria, le effettive modalità di espletamento del trasporto con movimentazione del veicolo (doppio viaggio) tendente alla più generale efficienza del servizio, come equivalenti alla "voce aumenti per soste", interpretando in tal senso in via autentica le disposizioni di cui alla circolare n. 2634 del 13 luglio 2007, concernenti il c.d. doppio viaggio, con rimborso dei costi secondo le seguenti tariffe relative al servizio di trasporto dei soggetti sottoposti a trattamento di emodialisi o dialisi peritoneale, in regime di convenzionamento, relativamente al percorso andata e ritorno dal domicilio del paziente al centro dialisi più vicino come segue:







Le tariffe della superiore tabella sono alternative e non sono cumulabili.
Maggiorazioni ai superiori importi sono previsti con decorrenza 1 settembre 2008:
-  per i trasporti effettuati con autovettura verrà corrisposta per ciascun trasportato, oltre il primo trasportato (fino a tre emodializzati oltre il primo), la somma di E 5,00 indipendentemente dal chilometraggio ed una volta sola per il percorso andata e ritorno;
-  qualora la tipologia del percorso, concordato con l'azienda unità sanitaria locale, richieda il pagamento di pedaggio autostradale, il costo del pedaggio potra essere oggetto di rimborso dietro presentazione della ricevuta di pagamento in originale, nelle more di definire un apposito rapporto convenzionale con il Consorzio autostrade siciliane;
Per le motivazioni di cui in premessa ed in esito agli approfondimenti del tavolo tecnico;

Decreta:


Art.  1

Valutare, ai fini della valorizzazione finanziaria, le effettive modalità di espletamento del trasporto con movimentazione del veicolo (doppio viaggio) tendente alla più generale efficienza del servizio come equivalenti alla "voce aumenti per soste", interpretando in tal senso in via autentica le disposizioni di cui alla circolare n. 2634 del 13 luglio 2007, concernenti il c.d. doppio viaggio, con rimborso dei costi secondo le seguenti tariffe relative al servizio di trasporto dei soggetti sottoposti a trattamento di emodialisi o dialisi peritoneale, in regime di convenzionamento, relativamente al percorso andata e ritorno dal domicilio del paziente al centro dialisi più vicino come segue:







Le tariffe della superiore tabella sono alternative e non sono cumulabili.
Maggiorazioni ai superiori importi sono previsti con decorrenza 1 settembre 2008:
-  per i trasporti effettuati con autovettura verrà corrisposta per ciascun trasportato, oltre il primo trasportato (fino a tre emodializzati oltre il primo), la somma di E 5,00 indipendentemente dal chilometraggio ed una volta sola per il percorso andata e ritorno;
-  qualora la tipologia del percorso, concordato con l'azienda unità sanitaria locale, richieda il pagamento di pedaggio autostradale, il costo del pedaggio potrà essere oggetto di rimborso dietro presentazione della ricevuta di pagamento in originale, nelle more di definire un apposito rapporto convenzionale con il Consorzio autostrade siciliane.

Art.  2

Autorizzare le aziende territoriali a conferire "una tantum"e soltanto per l'anno 2008, a parziale recupero degli abnormi aumenti dei prodotti combustibili per autotrazione intervenuti nell'anno 2008 sostenuti dai soggetti erogatori del servizio, un importo determinato sulla base di un parametro di E 1,40 per ciascun trasporto con movimentazione del veicolo (doppio viaggio) effettuato, che sarà oggetto di valorizzazione da parte dell'Assessorato in sede di negoziazione dei budgets aziendali.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per l'Assessorato regionale della sanità per il controllo di competenza, alle aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti ed inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 17 ottobre 2008.
  RUSSO 



N.B. - Il presente decreto è stato restituito dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità poiché non rientra tra gli atti da assoggettare al preventivo visto.
(2008.46.3238)102
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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