REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - LUNEDÌ 24 NOVEMBRE 2008 - N. 54
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 20 novembre 2008, n. 17.
Norme per la continuità del reddito minimo d'inserimento.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art.  1.
Norme per la continuità del reddito minimo d'inserimento

1.  La spesa autorizzata con la tabella "G" della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, per le finalità di cui alla UPB 7.2.2.6.2, capitolo 712402, è incrementata per l'esercizio finanziario 2008 di 1.500 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilità della UPB 4.2.2.8.2, capitolo 613901, accantonamento 2001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
2.  Dopo il comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, sono aggiunti i seguenti commi:
"5bis. A decorrere dall'1 gennaio 2009 l'Amministrazione regionale può prevedere il rifinanziamento dei cantieri di cui al comma 2, nella misura massima dell'80 per cento per i comuni con popolazione pari o superiore a 10 mila abitanti e del 90 per cento per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti del fabbisogno segnalato dai comuni di cui al comma 1, da destinare in favore dei soggetti di cui al comma 3.
5ter. Ai fini dell'accesso ai cantieri di servizi di cui al comma 5bis i soggetti destinatari devono:
a)  avere prestato nell'anno 2008 attività lavorativa esclusiva nei cantieri di cui al comma 2;
b)  dichiarare, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere privi di qualsiasi altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e di qualsiasi tipo di patrimonio sia mobiliare sotto forma di titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e depositi bancari, che immobiliare fatta eccezione per:
-  l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale che, se posseduta a titolo di proprietà, non può eccedere la soglia minima indicata dal comune;
-  i terreni agricoli posseduti il cui valore complessivo non può superare il 25 per cento del limite massimo previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
5quater. La perdita del requisito di cui alla lettera b) del comma 5ter comporta la cancellazione dalle liste comunali dei soggetti destinatari dei programmi di lavoro di cui al comma 2.
5quinquies. I comuni esercitano il controllo sulle attività di cui al presente articolo, provvedendo al recupero delle somme indebitamente percepite in caso di accertamento di dichiarazione mendace o falsità negli atti prodotti dai soggetti destinatari dell'attività lavorativa di cui al comma 2".
Art.  2.
Entrata in vigore

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 20 novembre 2008.
  LOMBARDO 
Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione  INCARDONA 


NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 2:
L'art. 1 delle legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, recante: "Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attività amministrativa" per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Finanziamento di cantieri di servizi.  -  1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare, nell'anno 2005, l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di servizi in favore di comuni della Sicilia destinatari della sperimentazione del reddito minimo d'inserimento, ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, per i quali il finanziamento è cessato alla data di approvazione della presente legge ovvero viene a cessare nell'esercizio finanziario in corso.
2.  Per cantiere di servizio si intende un programma di lavoro temporalmente definito utile ad integrare e supportare la normale attività dei servizi comunali in caso di interventi richiesti da situazioni straordinarie o non previste o nel caso di necessarie integrazioni e aggiornamenti dei servizi per i quali l'organizzazione amministrativa del comune non sia adeguata.
3.  Gli interventi di cui al presente articolo sono rivolti ai soggetti disoccupati o inoccupati già fruitori del reddito minimo d'inserimento. L'indennità è prevista nella medesima misura del reddito minimo di inserimento alla data di entrata in vigore della presente legge.
4.  Per gli interventi di cui al comma 1 non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2 ed alle lett. a) e c) del comma 4, dell'art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3.
5.  Le disposizioni di cui al presente articolo possono trovare applicazione anche per i cantieri di cui all'art. 24 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, che sebbene finanziati, non risultano avviati alla data di notifica del decreto di finanziamento dei cantieri di cui all'art. 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5. Le somme assegnate per i cantieri non avviati potranno essere utilizzate per proseguire le attività dei cantieri di servizi.
5-bis.  A decorrere dall'1 gennaio 2009 l'amministrazione regionale può prevedere il rifinanziamento dei cantieri di cui al comma 2, nella misura massima dell'80 per cento per i comuni con popolazione pari o superiore a 10 mila abitanti e del 90 per cento per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti del fabbisogno segnalato dai comuni di cui al comma 1, da destinare in favore dei soggetti di cui al comma 3.
5-ter.  Ai fini dell'accesso ai cantieri di servizi di cui al comma 5-bis i soggetti destinatari devono:
a)  avere prestato nell'anno 2008 attività lavorativa esclusiva nei cantieri di cui al comma 2;
b) dichiarare, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere privi di qualsiasi altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e di qualsiasi tipo di patrimonio sia mobiliare sotto forma di titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e depositi bancari, che immobiliare fatta eccezione per:
-  l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale che, se posseduta a titolo di proprietà, non può eccedere la soglia minima indicata dal comune;
-  i terreni agricoli posseduti il cui valore complessivo non può superare il 25 per cento del limite massimo previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
5-quater.  La perdita del requisito di cui alla lett. b) del comma 5-ter comporta la cancellazione dalle liste comunali dei soggetti destinatari dei programmi di lavoro di cui al comma 2.
5-quinquies. I comuni esercitano il controllo sulle attività di cui al presente articolo, provvedendo al recupero delle somme indebitamente percepite in caso di accertamento di dichiarazione mendace o falsità negli atti prodotti dai soggetti destinatari dell'attività lavorativa di cui al comma 2.
6.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10.000 migliaia di euro, cui si fa fronte quanto a 4.000 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.2.8.1, capitolo 613910 e quanto a 6.000 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1003, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
6-bis. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi della lett. g) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 251
"Norme per la continuità del reddito minimo d'inserimento".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Donegani, Colianni, Federico, Galvagno, Leanza E., Maira, Speziale, Termine, Torregrossa.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" (II) il 14 ottobre 2008.
Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 26 del 29 ottobre 2008.
Parere reso dal Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 14 del 5 novembre 2008.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 27 del 30 ottobre 2008.
Relatore: Savona.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 38 del 4 novembre 2008 e n. 40 del 6 novembre 2008.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 40 del 6 novembre 2008.
(2008.46.3246)091


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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Michele Arcadipane
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