REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - LUNEDÌ 24 NOVEMBRE 2008 - N. 54
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 20 novembre 2008, n. 16.
Misure urgenti per fronteggiare l'aumento dei carburanti nel settore della pesca nonché per il rilancio competitivo del settore.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art.  1.
Monitoraggio della qualità delle acque e degli ambiti marini

1.  L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente comunica, con cadenza almeno semestrale, al Dipartimento della pesca dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca gli esiti delle campagne di monitoraggio per la qualità delle acque marine e degli ambienti litoranei allo scopo di conoscere lo stato di equilibrio degli ecosistemi marino-costieri.
Art.  2.
Fermo di emergenza temporaneo

1.  Per fronteggiare la crisi riguardante il settore della pesca anche a seguito dei rialzi dei costi energetici e di produzione, è concesso, per impresa e per una durata di trenta giorni, l'arresto temporaneo delle attività di pesca per tutte le imbarcazioni, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2008, con esclusione delle fattispecie previste dal decreto legge 3 luglio 2008, n. 114, i cui effetti sono stati fatti salvi dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 2008, n. 129. Il periodo di interruzione dall'attività di pesca, certificato dalle Capitanerie di porto competenti per territorio, derivante dall'applicazione dell'articolo 81 del Regolamento CE n. 40 del 16 gennaio 2008, pubblicato nella G.U.U.E. n. 19 del 23 gennaio 2008, è conteggiato ai fini della quantificazione dei giorni di arresto temporaneo.
2.  In conseguenza del fermo d'emergenza di cui al comma 1, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere alle imprese di pesca la compensazione economica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole 18 luglio 2008. E', inoltre, autorizzata l'erogazione di un'indennità giornaliera, pari al minimo monetario garantito stabilito nel contratto nazionale di lavoro per il marinaio esercente la pesca costiera ravvicinata, a ciascun membro dell'equipaggio che risulti, in base al ruolino, imbarcato alla data di inizio dell'interruzione tecnica.
3.  Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, nonché per gli oneri da corrispondere alle Capitanerie di porto ai sensi dell'articolo 180 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2008 la spesa complessiva di 12.500 migliaia di euro da destinare: quanto a 5.600 migliaia di euro per gli interventi previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera b) e comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole 18 luglio 2008, quanto a 6.658 migliaia di euro alla corresponsione dell'indennità giornaliera ai componenti degli equipaggi; quanto a 242 migliaia di euro agli oneri da corrispondere alle Capitanerie di porto ai sensi dell'articolo 180 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32. Con successivo decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca sono definiti i periodi di interruzione tecnica nonché le modalità di erogazione dei benefici, di cui ai commi 1 e 2.
4.  L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere sino al limite massimo di 1.000 migliaia di euro alle imprese di pesca siciliane tenute all'uso obbligatorio del sistema di localizzazione satellitare denominato "Blue-box", un contributo "una tantum" finalizzato alla parziale copertura delle spese di gestione del servizio e di manutenzione. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2008 la spesa di 1.000 migliaia di euro.
5.  L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere un contributo alle imprese di pesca iscritte nei compartimenti marittimi siciliani, quale concorso per la copertura delle spese sostenute per il consumo di gasolio nel biennio 2007-2008, come si evince dal libretto consumo carburante. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2009, il cui onere trova riscontro nel bilancio pluriennale 2008-2010 nelle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1002.
6.  Con successivo decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui ai commi 4 e 5.
7.  Gli aiuti di cui ai commi 2, 4 e 5 sono concessi in regime di aiuti "de minimis" nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, pubblicato nella G.U.U.E. n. 193 del 25 luglio 2007.
Art.  3.
Tracciabilità

1.  Al fine dell'applicazione della normativa comunitaria di settore, per garantire la sicurezza alimentare dei consumatori, le direzioni dei mercati ittici della Sicilia trasmettono, con cadenza mensile, al Dipartimento pesca un modulo debitamente compilato contenente i dati sulla quantità, qualità e prezzo, in funzione della provenienza e del luogo di cattura del prodotto ittico locale.
Art.  4.
Conferimento al fondo di rotazione IRCAC

1.  Il fondo di rotazione istituito presso l'Istituto regionale per il credito alle cooperative (IRCAC) con l'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 ed incrementato con l'articolo 37 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, è ulteriormente incrementato di 500 migliaia di euro.
2.  Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2008, la spesa di 500 migliaia di euro.
Art.  5.

Consiglio regionale della pesca - modifica della composizione
1.  Al comma 1 dell'articolo 147 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come modificato con l'articolo 6 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:
"cbis) il direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente o suo delegato".
Art.  6.
Rinvio dinamico alla disciplina comunitaria applicabile in materia di agevolazioni "de minimis" al settore della pesca

1.  Gli aiuti erogati alle imprese operanti nel settore della pesca, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, sono concessi nella misura del "de minimis" nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, pubblicato nella G.U.U.E. n. 193 del 25 luglio 2007.
Art.  7.
Osservatorio della pesca del Mediterraneo

1.  L'Osservatorio della pesca del Mediterraneo, di seguito denominato Osservatorio, istituito dal Distretto produttivo di cui al decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 182/12S del 6 febbraio 2008, ha il fine di attivare studi in materia di innovazione, internazionalizzazione, mercato, finanza di distretto e dell'ambiente marino a supporto del sistema delle imprese della filiera ittica e dell'Amministrazione regionale. L'Osservatorio, altresì, redige il Rapporto annuale della pesca e dell'acquacoltura.
2.  Per le finalità del presente articolo l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare la somma di 100 migliaia di euro a decorrere dal 2009.
3.  L'onere di cui al comma 2 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione 2008-2010, U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento codice 1002.
Art.  8.
Copertura finanziaria

1.  Agli oneri di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, pari a 13.500 migliaia di euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2008, quanto a 7.864 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 8.3.2.1.6, capitolo 746811, quanto a 3.000 migliaia di euro con parte delle economie discendenti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modifiche ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 e quanto a 2.636 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento codice 1002, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
2.  Agli oneri di cui all'articolo 4, pari a 500 migliaia di euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2008, con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.2.8.2, capitolo 613901, accantonamento 2001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art.  9.
Entrata in vigore

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 20 novembre 2008.
  LOMBARDO 
Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca  DI MAURO 


NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all'art. 2, comma 1;
-  Il decreto legge 3 luglio 2008, n. 114, reca: "Misure urgenti per fronteggiare l'aumento delle materie prime e dei carburanti nel settore della pesca, nonché per il rilancio competitivo del settore", ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 luglio 2008, n. 154.
-  L'art. 1 della legge 2 agosto 2008, n. 129, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini", così dispone:
"1. Il decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.  Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 1 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97.
3.  Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 giugno 2008, n. 113.
4.  Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 3 luglio 2008, n. 114.
5.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato".
-  L'art. 81 del regolamento CE 16 gennaio 2008, n. 40, recante: "Regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura", così dispone:
"Istituzione di un fermo stagionale/zona di divieto per la pesca del pesce spada nel mar Mediterraneo  -  Ai fini della protezione del pesce spada, in particolare dei pesci piccoli, la pesca del pesce spada nel mar Mediterraneo è vietata dal 15 ottobre al 15 novembre 2008.".
Nota all'art. 2, commi 2 e 3:
L'art. 6 del decreto del Ministro per le politiche agricole 18 luglio 2008, recante: "Fermo di emergenza temporaneo della pesca per l'anno 2008.", così dispone:
"Compensazione e misure sociali di accompagnamento al fermo temporaneo  - 1. Per l'interruzione temporanea, prevista all'art. 2 del presente decreto, sono corrisposte le misure sociali di accompagnamento, consistenti in:
a)  erogazione diretta del minimo monetario garantito, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, a ciascun marittimo che risulti dal ruolino d'equipaggio imbarcato alla data di inizio dell'interruzione tecnica;
b)  oneri previdenziali ed assistenziali, dovuti per i marittimi di cui alla precedente lett. a), da versare ai relativi istituti di previdenza ed assistenza.
2.  La compensazione spettante alle imprese di pesca è calcolata per l'anno 2008 in base alla seguente tabella:

  Categorie di navi classificate in base alla stazza (GT)     Importo massimo del premio per una nave al giorno (euro) 
       0<    10     5,2/GT  +      20 
     10<    25     4,3/GT  +      30 
     25<    50     3,2/GT  +      55 
     50<  100     2,5/GT  +      90 
   100<  250     2,0/GT  +    140 
   250<  500     1,5/GT  +    265 
   500<1.500     1,1/GT  +    465 
  1.500<2.500     0,9/GT  +    765 
  2.500<oltre     0,67/GT  +  1.340 

3.  Le predette misure sono concesse nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 154/2004.
4.  Con successivo decreto del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura sono disciplinate le modalità di presentazione delle istanze, nonché le procedure di liquidazione delle misure di cui al presente articolo.
Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.".
Nota all'art. 2, comma 3:
L'art. 180 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante: "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000/2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese", così dispone:
"Modalità alternative di pagamento degli aiuti. - 1. Per il pagamento delle somme a qualsiasi titolo erogate in favore delle imprese di pesca e dei marittimi, l'Amministrazione regionale può avvalersi, alle stesse condizioni in atto praticate per le camere di commercio, delle Capitanerie di porto".
Nota all'art. 2, comma 7:
Il regolamento CE del 24 luglio 2007, n. 875, reca: "Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento CE n. 1860/2004", ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 25 luglio 2007, n. L 193.
Note all'art. 4, comma 1:
L'art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, recante: "Istituto regionale per il credito alle cooperative", così dispone:
"I mezzi per l'esercizio dell'attività dell'Istituto sono apportati dalla Regione siciliana e sono rappresentati:
1) da un patrimonio di lire 100 milioni;
2) da un fondo di rotazione di lire 2.500 milioni;
3) da un fondo di garanzia di lire 200 milioni;
4) da un fondo per cauzioni e fidejussioni di lire 500 milioni per:
a)  agevolare e consentire la partecipazione delle cooperative e loro consorzi a qualsiasi appalto pubblico e privato;
b)  consentire alle cooperative agricole di produttori e loro consorzi di finanziare le operazioni di lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli.
Le cauzioni, le fidejussioni e le dichiarazioni di affidamento di credito sono concesse per conto delle cooperative e loro consorzi dall'Istituto direttamente alle amministrazioni pubbliche, agli enti locali e morali, alle stazioni appaltanti di opere pubbliche, alle società ed ai privati consentire ai soggetti singoli e associati, enti, consorzi e/o società destinatari di provvidenze disposte a valere sul fondo sociale europeo per realizzazione di progetti leader approvati dalla commissione CEE, il rilascio di fidejussioni in favore del sistema bancario che concede anticipazioni creditizie commisurate al valore dei progetti leader approvati. Le fidejussioni avranno durata fino al rientro delle anticipazioni concesse dalle banche.
Fino alla concorrenza del 75% tale fondo può essere utilizzato per le finalità di cui al numero due del presente articolo.
5) da un fondo costituito:
a)  dagli utili netti di gestione detratta la quota di legge destinata a riserva;
b)  (soppressa).
Nei limiti consentiti dalle disponibilità del fondo di cui al precedente n. 5, l'I.R.C.A.C., al fine di incrementare il volume delle operazioni di credito, può concorrere al pagamento degli interessi, a favore delle aziende di credito che operano il credito alle cooperative, purché l'onere complessivo a carico delle stesse, non sia superiore alle condizioni di cui al seguente art. 7, e può altresì riscontare il proprio portafoglio ed i propri crediti presso aziende di credito ed istituti di finanziamento. La conversione di cui al precedente art. 2 stabilirà altresì le clausole che regoleranno il servizio di riscontro, nonchè l'ammontare dei crediti da riscontare, per il quale l'istituto convenzionato si obbligherà a provvedere".
L'art. 37 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 e alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e nuove norme in materia di commercio. Provvedimenti per il credito alla cooperazione", così dispone:
"Procedure. -  Le agevolazioni di cui ai due precedenti articoli sono concesse dall'Istituto regionale per il credito alla cooperazione ( IRCAC), il quale è autorizzato ad utilizzare, per le finalità di cui alla lett. a del precedente articolo, le disponibilità finanziarie residue di cui alle leggi regionali 5 agosto 1982, n. 86 e 12 agosto 1980, n. 83; per le finalità di cui alla lett. b dello stesso articolo, il fondo di rotazione di cui all'art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive integrazioni è incrementato per il 1986 della somma di lire 2.000 milioni.
Per gli anni successivi, la spesa sarà determinata ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47".
Nota all'art. 5, comma 1:
L'art. 147 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante: "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000/2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese", a seguito delle modifiche recate dalla disposizione annotata, così dispone:
"Consiglio regionale della pesca. - 1. E' istituito il Consiglio regionale della pesca, di seguito denominato Consiglio, presieduto dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca composto da:
a)  il dirigente generale preposto al Dipartimento regionale della pesca che lo presiede in assenza dell'Assessore o, in caso di assenza del dirigente generale, un dirigente in servizio presso lo stesso Dipartimento e delegato dall'Assessore;
b)  un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, designato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente;
c)  i comandanti delle direzioni marittime o loro delegati;
c-bis) il direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente o suo delegato;
d) [soppressa];
e) un rappresentante dell'Unione delle Camere di commercio della Sicilia;
f)  due rappresentanti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), operanti in Sicilia;
g)  [soppressa];
h)  il responsabile della struttura siciliana dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (ICRAM) o un suo delegato;
i)  tre docenti delle facoltà di scienze naturali delle Università siciliane designati dai rettori delle stesse;
l)  quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali, designati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi;
m)  cinque rappresentanti delle associazioni delle cooperative, designati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi;
n)  [soppressa];
o)  due rappresentanti delle imprese di pesca;
p)  un rappresentante della pesca artigianale;
q)  [soppressa];
r)  sette componenti di cui uno docente presso una delle università siciliane esperto in materie giuridiche e di legislazione della pesca ed uno esperto in materia di riserve marine indicato dall'Assessore al territorio e ambiente, e gli altri scelti dall'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca con documentata esperienza in materia di pesca e pescicoltura e/o di economia peschereccia;
s)  un rappresentante della Federazione della pesca sportiva;
t)  [soppressa];
u)  [soppressa];
v)  [soppressa];
z)  tre componenti di cui uno docente presso una delle facoltà di giurisprudenza siciliane, uno docente presso una delle facoltà di agraria siciliane, uno docente presso una delle facoltà di economia siciliane.
2.  Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente, avente qualifica non inferiore a quella di assistente dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, designato dal direttore regionale della pesca.
3.  Il consiglio è costituito con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e, in sede di ricostituzione, almeno trenta giorni prima della scadenza.
4.  Il Consiglio resta in carica tre anni.
5.  In caso di ritardo delle designazioni, il Consiglio è ugualmente insediato purché sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.
6.  Per la validità delle sedute è richiesta la partecipazione di almeno la metà in prima convocazione e di un terzo dei componenti assegnati al consiglio in seconda convocazione.
7.  I componenti, ad eccezione dei membri di cui alle lett. a), b), e), f) e g), comma 1, che senza giustificato motivo non intervengano ai lavori per almeno due sedute consecutive sono dichiarati decaduti con decreto dell'Assessore. I soggetti nominati in sostituzione restano in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.
8.  Il Consiglio può invitare a partecipare su specifici argomenti all'ordine del giorno esperti di settore e rappresentanti delle categorie interessate, nonché rappresentanti dell'Amministrazione dello Stato e/o della Comunità europea.
9.  Ove il Consiglio o l'Assessore per il territorio e l'ambiente non dovessero rendere i prescritti pareri entro la seduta successiva a quella in cui gli argomenti sono stati posti all'ordine del giorno, gli stessi si intendono favorevolmente resi.
10.  Il Consiglio in carica alla data in vigore della presente legge continua a svolgere le proprie funzioni sino alla scadenza del mandato ed è integrato dalle nuove figure previste del presente articolo".
Nota all'art. 6, comma 1:
L'art. 18 dellla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, recante: "Riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi", così dispone:
"Aiuti de minimis alle imprese attive nei settori dell'agricoltura e della pesca -  1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, sotto forma di garanzia e di contributo in conto interessi, aiuti de minimis per operazioni di credito agrario, compresi i crediti di conduzione, e per ogni altra operazione creditizia diversa da quelle di cui agli artt. 16 e 17, sotto qualsiasi forma tecnica e a prescindere dalla durata del finanziamento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal regolamento CE n. 1998/2006 per le imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, dal regolamento CE n. 875/2007 per le imprese attive nel settore della pesca e dal regolamento CE n. 1535/2007 per le imprese attive nel settore della produzione dei prodotti agricoli".
Nota all'art. 7, comma 1:
Il decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca del 6 febbraio 2008, reca: "Modifiche al decreto 1° dicembre 2005, n. 152, concernente criteri di individuazione e procedure di riconoscimento dei distretti produttivi" ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 7 marzo 2008, n. 11.
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 194/A
"Misure urgenti per fronteggiare l'aumento dei carburanti nel settore della pesca nonché per il rilancio competitivo del settore".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Lombardo) su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca (Di Mauro).
Trasmesso alla Commissione "Attività produttive" (III) il 5 settembre 2008.
Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 15 del 16 settembre e n. 27 del 9 ottobre 2008.
Deliberato l'invio del testo coordinato al Comitato per la qualità della legislazione e alla II Commissione nella seduta n. 27 del 9 ottobre 2008.
Parere reso dal Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 11 del 15 ottobre 2008.
Parere reso dalla II Commissione nella seduta n. 27 del 30 ottobre 2008.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 35 del 30 ottobre 2008.
Relatore: Scilla.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 38 del 4 novembre 2008 e n. 40 del 6 novembre 2008.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 40 del 6 novembre 2008.
(2008.46.3244)100
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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Alessandro De Luca
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