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DISPOSIZIONI E COMUNICATI
ASSESSORATO DELLA SANITA'
Indennità chilometrica anno 2008 - Art. 7, comma 3, legge regionale 1 agosto 1990, n. 20.
Con decreto n. 2560 del 13 ottobre 2008 dell'Assessore regionale per la sanità, vistato dalla ragioneria centrale sanità il 20 ottobre 2008 al numero 1, è stata impegnata la somma complessiva di E 95.326,64, per l'esercizio finanziario 2008, per le finalità di cui all'art. 7, comma 3, della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, in favore delle sotto elencate unità sanitarie locali dell'Isola:
- Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento, importo indennità chilometrica E 12.000,00;
- Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta, importo indennità chilometrica E 2.764,18;
- Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, importo indennità chilometrica E 14.000,00;
- Azienda unità sanitaria locale n. 4 di Enna, importo indennità chilometrica E 11.100,00;
- Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina, importo indennità chilometrica E 5.500,00;
- Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo, importo indennità chilometrica E 23.000,00;
- Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa, importo indennità chilometrica E 5.962,46;
- Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa, importo indennità chilometrica E 11.000,00;
- Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani, importo indennità chilometrica E 10.000,00.
Totale importo indennità chilometrica E 95.326,64.
(2008.44.3105)102
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