REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 NOVEMBRE 2008 - N. 52
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 24 aprile 2008.
Disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli artt. 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito chiamato Codice;
Considerato che l'articolo 20, comma 2, e l'articolo 21, comma 2, del Codice stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;
Considerato che il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del citato Codice, in particolare assicurando che i soggetti pubblici:
a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;
b)  raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato;
c)  verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;
d)  trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;
e)  conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che richiedono il loro utilizzo;
Considerato che sempre ai sensi del citato art. 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal garante per la protezione dei dati personali (di seguito denominato garante), ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g);
Considerato che il parere del garante può essere fornito anche su "schemi tipo";
Considerato che l'art. 20, comma 4, del Codice prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;
Considerato che, ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, dello Statuto della Regione, possono essere emanati regolamenti solo in esecuzione di leggi regionali, per cui nel caso in specie deve provvedersi con atto amministrativo;
Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale, prot. n. 16363 del 30 novembre 2005, in ordine ai soggetti competenti all'adozione degli atti ed alla forma da dare agli atti stessi;
Considerato, altresì, che nell'ambito della Regione siciliana le funzioni amministrative sono svolte dal Presidente della Regione e dai singoli Assessori, ciascuno nell'ambito delle competenze istituzionalmente demandate, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Regione;
Ritenuto, pertanto, di dover disciplinare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ex articolo 20, comma 2, e articolo 21, comma 2, del Codice, di cui è titolare l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, individuando i tipi di dati che devono essere utilizzati e le operazioni che devono essere necessariamente svolte per perseguire le finalità di competenza di rilevante interesse pubblico, individuate per legge;
Visto lo schema tipo di provvedimento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari di competenza della Regione, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali e degli altri enti vigilati e controllati dalla Regione, approvato, da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 28 marzo 2006;
Visto il parere espresso dal garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 13 aprile 2006, ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 154, comma 1, lett. g), del Codice, sullo schema tipo approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
Verificata la conformità del presente provvedimento al predetto schema tipo;
Considerato che i tipi di dati e di operazioni individuati nel presente provvedimento non riguardano i dati non compresi tra quelli sensibili o giudiziari e che i trattamenti individuati non concernono:
-  i trattamenti effettuati per finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, di un terzo o della collettività, per i quali si osservano le disposizioni relative al consenso dell'interessato o all'autorizzazione del garante ai sensi dell'articolo 76 del Codice;
-  i trattamenti effettuati per finalità di ricerca medica, biomedica o epidemiologica, secondo quanto disposto dall'articolo 110 del Codice;
-  i trattamenti già adeguatamente regolati a livello legislativo o regolamentare per ciò che concerne i tipi di dati e le operazioni eseguibili;
Vista l'autorizzazione del garante per la protezione dei dati personali n. 7 del 28 giugno 2007, relativa al trattamento dei dati giudiziari ai fini dell'applicazione della normativa in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, che specifica, oltre alle rilevanti finalità di interesse pubblico, anche le tipologie di dati e le operazioni eseguibili ai sensi dell'art. 21, comma 1, del Codice;
Considerato che per quanto concerne tutti i trattamenti previsti dal presente provvedimento è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite, all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le predette operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;
Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere;

Decreta:


Articolo unico

Sono approvate la "Disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli artt. 20 e 21 del decreto legislativo n. 196/03" e, quali parti integranti della stessa, le schede relative ai singoli trattamenti di competenza dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, riferite al dipartimento regionale interventi strutturali, dipartimento regionale interventi infrastrutturali, dipartimento regionale foreste, Azienda regionale foreste demaniali.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per il competente visto e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste (http:// www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste).
Palermo, 24 aprile 2008.
  LA VIA 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste in data 21 maggio 2008 al n. 440.

Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF



(2008.43.3005)008
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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