REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 7 NOVEMBRE 2008 - N. 51
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 9 ottobre 2008.
Proroga dei termini delle misure di salvaguardia relative al piano regolatore generale del comune di Taormina.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 novembre 1952, n. 1902;
Vista la legge 5 agosto 1958, n. 22;
Vista la legge 30 luglio 1959, n. 615;
Vista la legge 5 luglio 1966, n. 517;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e in particolare gli artt. 6 e 8;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e in particolare l'art. 19;
Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 ed, in particolare l'art. 112;
Vista la nota prot. n. 11521 del 19 settembre 2008 e la successiva prot. n. 11849 del 26 settembre 2008, con la quale viene chiesta una ulteriore proroga delle misure di salvaguardia ex lege n. 1902/52 e successive modifiche relative al piano regolatore generale adottato dal consiglio comunale con deliberazione n. 23 dell'8 marzo 2004;
Visto il decreto D. DIR. n. 173 del 23 febbraio 2007 di questo Assessorato, con il quale sono stati già concessi dodici mesi di proroga;
Visto il decreto D. DIR. n. 86 del 20 febbraio 2008 di questo Assessorato, con il quale sono stati già concessi otto mesi di proroga;
Visto il rapporto dell'unità operativa 4.1 del servizio IV prot. n. 94 del 3 ottobre 2008, relativo all'esame della richiesta di proroga che di seguito si riporta:
"Omissis...
Detta nuova richiesta, finalizzata alla salvaguardia delle previsioni urbanistiche, è strettamente connessa alla impossibilità della definizione, in tempi brevi, dell'esame delle osservazioni proposte in fase di pubblicazione ex art. 3 della legge regionale n. 71/78. Ciò in relazione alla recente elezione dell'amministrazione e del consiglio comunale, quest'ultimo insediatosi in data 3 luglio 2008, a seguito delle consultazioni amministrative del giugno del corrente anno (vedi quanto comunicato con la successiva sindacale prot. n. 11849 del 26 settembre 2008), consiglio che in atto sta procedendo al preventivo esame delle stesse osservazioni mediante la II commissione consiliare, nominata dal Presidente del CC. con provvedimento n. 1 del 5 agosto 2008.
Ciò posto, nel rilevare che:
-  l'amministrazione comunale si è adoperata per la definizione delle procedure di pubblicazione ex art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  dette procedure tuttavia non risultano ancora definite in assenza dell'atto con il quale il consiglio comunale deve esprimere le proprie valutazioni, sulle osservazioni e/o opposizioni avanzate in fase di deposito e pubblicazione del piano regolatore generale in argomento, sulla scorta della proposta dell'ufficio tecnico avanzata all'organo consiliare (allora operante) in data 22 maggio 2008;
-  il ritardo deriva dall'assenza del medesimo organo consiliare, in quanto lo stesso, eletto nella tornata elettorale del giugno del corrente anno, ha ripreso la sua attività ordinaria a seguito dell'insediamento avvenuto in data 3 luglio 2008, ma ha di fatto cominciato ad operare sulle osservazioni, soltanto dal 5 agosto 2008, data di costituzione della preposta commissione consiliare;
-  in presenza delle particolari valenze ambientali del comune ed al fine di evitare l'attivarsi di procedure legate ad un possibile contenzioso amministrativo, debba procedersi, con le dovute cautele, ma in tempi ristretti, alla definizione dell'esame delle osservazioni/opposizioni avverso lo stesso piano regolatore generale;
-  i termini della proroga precedente concessa, andranno a scadere il 20 ottobre 2008;
-  secondo quanto previsto dall'art. 112 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, riguardante le - misure di salvaguardia piano regolatore - la loro efficacia secondo quanto previsto dall'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modifiche, che in virtù della proroga dell'art. 1 della legge regionale 5 agosto 1958, n. 22, ha durata cinque anni, prorogabile di ulteriori sei mesi, possa procedersi alla concessione di un'ulteriore proroga, in adesione alla richiesta formulata dal sindaco di Taormina, essendo stati già concessi complessivamente venti mesi;
-  nel rispetto della norma su citata, il termine ultimo, che può essere raggiunto in relazione ad una possibile adesione alla richiesta avanzata dal sindaco, è quello del 3 settembre 2009, mentre quello ad oggi concesso andrà a scadere il giorno 20 del corrente mese di ottobre;
-  ciò posto, nel ritiene che in relazione ai motivi che hanno già portato alla concessione delle precedenti proroghe, legati alla particolare problematica legate ai delicati connotati ambientali e paesaggistici che rappresentano una peculiarità del territorio del comune di Taormina, in relazione alla evidenziata impossibilità del consiglio comunale di esprimersi in ordine alle osservazioni, se non dopo l'avvio dell'attività istituzionale dello stesso avvenuta a seguito delle elezioni e del successivo insediamento, nonché al rappresentato avvio della procedura di valutazione d'incidenza, attivata con la trasmissione degli atti relativi, al servizio II VIA-VAS di questo Assessorato (vedi comunicazione agli atti di questo ufficio), si ritiene che possa comunque aderirsi soltanto parzialmente alla richiesta di proroga, valutando quale termine quello che occorre alla definizione della procedura e previsto dalla vigente normativa in relazione ai termini occorrenti a:
A)  all'esame delle osservazioni ex art. 3 della legge regionale n. 71/78 (giorni 30) già agli atti del consiglio comunale;
B)  all'esame e la valutazione dell'incidenza del piano regolatore generale sulle aree sensibili e tutelate dal D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni, come stabilite con il decreto del 22 ottobre 2007 sopracitato (giorni 60 ente gestore riserva + 60 servizio II VIA-VAS);
C)  all'esame istruttorio di questo dipartimento giorni 110;
D)  per l'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica ex art. 68 della legge regionale n. 10/99 (giorni 90);
Termini comunque non espressamente discendenti dalla volontà dell'amministrazione comunale.
Si ritiene pertanto di poter aderire a detta richiesta, concedendo una ulteriore proroga di mesi otto dalla scadenza di quelli già concessi con i decreti in premessa richiamati, termini che comunque rientrano in quelli massimi di due anni e sei mesi, previsti dalla citata vigente normativa.
...Omissis";
Ritenuto di poter condividere le motivazioni contenute nel predetto rapporto;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 5 agosto 1958, n. 22, le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modifiche del piano regolatore generale del comune di Taormina adottato con delibera del consiglio comunale n. 28 dell'8 marzo 2004, già prorogate di venti mesi, sono, per le motivazioni contenute nel condiviso rapporto n. 94 del 3 ottobre 2008 dell'unità operativa 4.1 del servizio IV, prorogate per ulteriori otto mesi.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 ottobre 2008.
  LIBASSI 

(2008.42.2932)114
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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