REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 7 NOVEMBRE 2008 - N. 51
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA


DECRETO 22 ottobre 2008.
Ulteriore differimento del termine per la presentazione degli atti di contabilità finale dei progetti ammessi a finanziamento ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni.

L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le norme di contabilità pubblica;
Vista la legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 7 agosto 1990, n. 22;
Visto l'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25;
Visto il decreto presidenziale 8 marzo 1995, n. 50;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, artt. 65 e 127, comma 25;
Visto il decreto dell'Assessore alla Presidenza n. 61 del 5 aprile 1997;
Visto il decreto dell'Assessore per l'industria n. 14 del 13 febbraio 2003;
Visto il decreto dell'Assessore per l'industria n. 29 del 28 maggio 2004, con il quale il termine di presentazione degli atti di contabilità finale dei progetti ammessi a finanziamento ai sensi della citata legge regionale n. 37/78 è stato fissato al 30 giugno 2005;
Vista la circolare dell'Assessore alla Presidenza 6 novembre 1998, prot. n. 4888;
Vista la circolare dell'Assessore per l'industria n. 5237 del 28 luglio 2003;
Vista la nota circolare del dipartimento industria, servizio IV, prot. n. 6286 del 15 dicembre 2003;
Considerato che nei casi in cui le cooperative interessate hanno rappresentato, entro il suddetto termine, adeguate motivazioni tese ad evidenziare cause di ritardo non imputabili alla volontà delle cooperative stesse, gli uffici preposti hanno concesso, a richiesta, individualmente una proroga del termine per la presentazione degli atti di contabilità finale dei progetti ammessi a finanziamento;
Viste le ulteriori difficoltà evidenziate da alcune compagini societarie determinate, nei casi di delocalizzazione del progetto ammesso a finanziamento, dal ritardo da parte degli enti preposti a concedere le autorizzazioni prescritte, o, in altri casi, da rallentamenti nel procedimento dovuto all'instaurarsi di contenziosi, con tempi di definizione incerti, o alla necessità di acquisizione di pareri legali richiesti dall'istituto deputato alla erogazione delle risorse;
Vista la nota del 14 marzo 2008 con la quale l'Unione italiana cooperative, in rappresentanza dei propri associati, ha avanzato una specifica richiesta di interesse collettivo di differimento dei termini per il collaudo e la presentazione degli atti di contabilità finale delle iniziative agevolate che consenta la definizione di queste ultime ed il concreto raggiungimento, così, dell'obiettivo sotteso all'impegno finanziario pubblico;
Ritenuto necessario assicurare l'obiettivo di sviluppo imprenditoriale ed occupazionale dettato dalla norma, finalizzato all'avvio al lavoro dei soci giovani, attraverso il collaudo e la presentazione, nei termini stabiliti, degli atti di contabilità finale dei progetti ammessi a finanziamento e la realizzazione dell'iniziativa imprenditoriale agevolata;
Considerato che uno slittamento dei termini non comporterebbe alcun aggravio di spesa a carico dell'amministrazione, in quanto le risorse a copertura degli investimenti sono state già in passato, a seguito dell'emanazione dei relativi provvedimenti di concessione delle agevolazioni, trasferite dal bilancio regionale all'I.R.C.A.C. nel proprio fondo di rotazione (oggi unificato) e sono alla data odierna disponibili;
Considerato che la fase del collaudo delle iniziative è stata ritenuta dal legislatore propedeutica al perseguimento della finalità dell'avvio al lavoro dei soci giovani delle cooperative;
Ritenuto opportuno consentire, alle cooperative che sono state oggetto di proroga dei termini di realizzazione delle opere rispetto al termine fissato dal citato decreto n. 29 del 28 maggio 2004 e che non hanno presentato, entro la scadenza della proroga stessa, gli atti di contabilità finale, il raggiungimento di un livello di spesa tale da presentare gli atti medesimi ed il collaudo delle iniziative e l'avvio al lavoro dei soci giovani;
Ritenuto opportuno, pertanto, per le suddette cooperative, concedere un ulteriore differimento del termine fissato dal citato decreto n. 29 del 28 maggio 2004, così come prorogato, fino al 30 giugno 2009;

Decreta:


Art.  1

Per le motivazioni espresse in premessa, il termine per la presentazione al dipartimento industria, da parte delle cooperative interessate, degli atti di contabilità finale dei lavori, comprensivi del certificato di collaudo, relativi alle iniziative imprenditoriali agevolate ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni che sono state oggetto di proroga dei termini di realizzazione delle opere rispetto al termine fissato dal citato decreto n. 29 del 28 maggio 2004 e per le quali non sono stati presentati, entro la scadenza della proroga stessa, gli atti di contabilità finale, è ulteriormente differito, in via definitiva, al 30 giugno 2009, limitatamente alle cooperative che non abbiano potuto procedere alla suddetta presentazione nei termini previsti, per comprovabili ragioni, indipendenti dalla volontà della cooperativa stessa.

Art. 2

La fruizione del predetto differimento del termine è subordinata all'accertamento della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo precedente. A tal fine le cooperative interessate dovranno, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente provvedimento, fare pervenire al dipartimento regionale industria - servizio IV "Promozione dell'imprenditoria" - via Ugo La Malfa, nn. 87/89, a mezzo raccomandata a.r., una dettagliata richiesta, adducendo i motivi che non hanno consentito la presentazione degli atti di contabilità finale nel nuovo termine accordato con il provvedimento di proroga.

Art. 3

Entro i 30 giorni successivi allo spirare del termine fissato per la presentazione delle suddette richieste, il menzionato servizio IV procederà alla verifica dei presupposti di cui al precedente articolo e, in caso di accertamento positivo, all'emissione di apposito provvedimento di presa d'atto. Per i provvedimenti di concessione delle agevolazioni ai sensi della legge regionale n. 37/78 e successive modifiche ed integrazioni, le cui iniziative non rientrano nell'ipotesi di cui all'art. 1, entro i successivi 60 giorni sarà avviato il procedimento di revoca delle agevolazioni, anche al fine di ottemperare a quanto disposto dall'art. 22, comma 5quater, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25. Il dipartimento procederà alla verifica delle risorse trasferite dal bilancio regionale al fondo di rotazione (oggi unificato) presso l'I.R.C.A.C., per far fronte alle erogazioni relative alle iniziative agevolate ai sensi della predetta legge regionale n. 37/78 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell'Assessorato dell'industria per il visto di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 ottobre 2008.
  GIANNI 



N.B. - Il presente decreto non è stato ammesso a visto da parte della ragioneria centrale per l'Assessorato dell'industria in quanto non identificabile fra gli atti sottoposti al controllo di cui all'art. 62 della legge regionale n. 10/99.
(2008.44.3149)040
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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