REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 31 OTTOBRE 2008 - N. 50
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


CIRCOLARE 23 ottobre 2008, n. 4.
Legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 - Articoli 5 e 9 - Grandi strutture di vendita. Programmazione urbanistico-commerciale.

AI COMUNI DELL'ISOLA
e, p.c.    ALLE PROVINCE REGIONALI
ALLE CAMERE DI COMMERCIO
Com'è noto, l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita sono soggetti, a norma dell'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio nel rispetto della programmazione urbanistico-commerciale di cui all'articolo 5 ed in conformità alle determinazioni adottate dalla conferenza di servizi di cui al comma 3 del medesimo articolo.
E', altresì, noto che il comma 5, articolo 5 della stessa legge, dispone che i comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, approvati a mezzo di apposite varianti da adottare e trasmettere entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione delle direttive di cui al comma 1, all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, il quale decide, anche prescindendo dal parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, nel termine di 45 giorni dalla ricezione degli atti, decorso il quale, in caso di silenzio, le varianti si intendono approvate.
Invero, la Regione ha emanato tempestivamente le norme di attuazione previste dalla stessa legge (D.P.Reg. n. 165 dell'11 luglio 2000; D.P.Reg. n. 176 del 26 luglio 2000; decreto n. 981 del 12 luglio 2000 e decreto n. 982 del 12 luglio 2000); di contro si è constatata una diffusa inadempienza da parte dei comuni.
La situazione venutasi a creare ha indotto le conferenze di servizi, di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 28/99, ad operare anche in presenza della singola variante urbanistica commerciale, al fine di dare risposte alle istanze provenienti dalle imprese.
Questa Amministrazione, considerata tale situazione ed altri aspetti di criticità segnalati dalle associazioni di categoria degli operatori economici del settore commercio, nonché il decorso di quasi un decennio dall'entrata in vigore della citata legge regionale n. 28/99, intende farsi promotrice di un processo di revisione della disciplina regolatrice della materia de qua, al fine di favorire, tra l'altro, una maggiore coerenza ed una più razionale evoluzione della rete distributiva locale con lo sviluppo organico di tutto il territorio regionale.
Nelle more di tale complessiva ridefinizione dell'assetto normativo di riferimento, si ritiene necessario richiamare gli enti in indirizzo a ricondurre la propria attività ad una più rigorosa applicazione degli artt. 5 e 9 della più volte citata legge regionale n. 28/99 e a porre in essere i relativi adempimenti, al fine di garantire un più ordinato sviluppo dei processi economici del territorio nel rispetto dell'indispensabile funzione regolatrice della preventiva programmazione urbanistico-commerciale generale.
Gli intenti sopra espressi e la loro conformità al dettato normativo sono stati condivisi dall'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana nel parere espresso con nota prot. n. 17566/229.08.11 del 6 ottobre 2008, in riscontro alla richiesta di osservazioni in ordine allo schema della presente circolare richiesto dal dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato.
Pertanto, alla luce di quanto sopra e recepiti i suggerimenti formulati dall'Ufficio legislativo con la nota/parere sopra citata, questa Amministrazione ritiene di dovere espressamente evidenziare agli enti in indirizzo l'impossibilità, ai sensi dei già citati artt. 5 e 9 della legge regionale n. 28/99, di rilasciare autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di grandi strutture di vendita in assenza di una coerente programmazione urbanistico-commerciale generale che abbia ad oggetto l'intero territorio comunale.
Conseguentemente si invitano i comuni che ad oggi non vi abbiano ancora provveduto a dotarsi, senza ulteriore dilazione, di specifica programmazione urbanistico-commerciale, dando attuazione agli adempimenti prescritti dall'art. 5, comma 5, legge regionale n. 28/99 entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana della presente circolare. In mancanza questa Amministrazione avvierà le procedure per l'attivazione dei poteri sostitutivi previsti dal comma 6 dell'art. 5 cit.
Nelle more, dovranno essere considerate inammissibili dai comuni sprovvisti di programmazione urbanistico-commerciale a norma dell'art. 5 della legge regionale n. 28/99, anche ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. a) D.Pres.Reg. 26 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 25 agosto 2000, n. 39), nuove istanze per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di grandi strutture di vendita.
Sono fatte salve esclusivamente le istanze per le quali i competenti consigli comunali abbiano già deliberato, alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana della presente circolare, le relative varianti urbanistiche.
L'Assessore: DI MAURO
(2008.44.3059)035
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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