REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 31 OTTOBRE 2008 - N. 50
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 2 ottobre 2008.
Autorizzazione del progetto relativo ai lavori di delocalizzazione dell'elettrodotto "Borsellino-Pallavicino-Favorita" nel comune di Palermo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il piano regolatore generale del comune di Palermo, approvato con decreti n. 124/D.R.U. del 13 marzo 2002 e n. 558/D.R.U. del 29 luglio 2002;
Premesso che:
In conformità a quanto disposto dall'art. 10 della legge regionale n. 40/95, il parere sul progetto da autorizzare in variante ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91, è emesso dai servizi competenti per territorio del D.R.U. su parere favorevole del comune interessato e che per quanto concerne il progetto per la delocalizzazione dell'esistente elettrodotto a 150 Kv "Borsellino-Pallavicino-Favorita", presentato dalla società Enel Distribuzione S.p,.A. infrastrutture e reti, il consiglio comunale di Palermo, benché convocato come risulta dall'intervento sostitutivo successivamente citato, non si è espresso, e che pertanto si prescinde da tale parere;
Vista l'istanza datata 16 agosto 2005, ns. prot. di ricevimento n. 51261 del 23 agosto 2005, con il quale la società Enel Distribuzione S.p.A. infrastrutture e reti ha trasmesso, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, il progetto per la delocalizzazione dell'esistente elettrodotto a 150 Kv "Borsellino-Pallavicino-Favorita" ricadente nel territorio del comune di Palermo;
Vista la nota prot. n. 6657 del 31 gennaio 2006, con la quale l'U.O. 3.1 ha richiesto al comune di Palermo ad integrazione di quanto già inviato:
- triplice copia dello stralcio del vigente strumento urbanistico generale riguardante la zona di intervento;
-  attestazione da parte dell'U.T.C. della sussistenza o meno di vincoli gravanti nell'area interessata al progetto;
-  parere sul progetto mediante delibera consiliare;
e contestualmente alla ditta interessata:
-  copia conforme del parere dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, qualora le opere interessino immobili o aree sottoposte a vincolo idrogeologico;
-  copia conforme del parere della competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, qualora le opere siano sottoposte a vincoli ad essa assoggettati;
-  triplice copia della relazione geologica riportante il visto dell'ufficio del Genio civile competente per territorio, nonché copia conforme del parere ex art. 13, legge n. 64/74;
Vista la nota prot. n. 28 dell'11 maggio 2004, con la quale l'U.O. 3.1 ha trasmesso all'arch. D. Messina la nomina di commissario ad acta per il comune di Palermo disposta con decreto n.118/GAB del 27 aprile 2006;
Vista la nota prot. n. 5274/P del 5 luglio 2006, inviata dall'Assessorato dei beni culturali ed ambientali, con la quale si approva, a condizioni, il progetto di che trattasi;
Vista la nota, ns. prot. di ricevimento n. 64792 del 25 settembre 2006, con la quale il municipio di Palermo - settore urbanistica - serv. 2° - gruppo gestione e certificazione ha trasmesso:
-  parere reso dall'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell'art. 13, legge n. 64/74, prot. n. 13766 del 23 agosto 2006, favorevole con prescrizioni;
-  triplice copia dello stralcio della vigente variante generale al piano regolatore generale, approvata con i decreti nn. 124 e 558/D.R.U./2002 e successiva delibera di presa d'atto del consiglio comunale n. 7 del 21 gennaio 2004;
-  attestazione da parte dell'U.T.C. della sussistenza di vincoli nell'area interessata al progetto;
Vista la nota prot. n. 57 del 30 ottobre 2006, con la quale l'U.O. 3.1 ha richiesto al commissario ad acta nominato la relazione conclusiva per scadenza mandato;
Vista la nota prot. n. 130 del 29 novembre 2006, con la quale il serv. 6 - vigilanza urbanistica - ha trasmesso la relazione conclusiva, evidenziando la mancata espressione da parte del consiglio comunale sul progetto, pur essendo stato lo stesso inserito all'ordine del giorno in data 3 settembre 2006 e che, pertanto, il nominato commissario richiedeva la riproposizione del mandato;
Vista la nota prot. n. 1 del 4 gennaio 2007, con la quale l'U.O. 3.1 ha trasmesso all'arch. D. Messina la notifica del decreto n. 321/GAB del 22 dicembre 2006 di proroga;
Vista la nota prot. n. 5 del 18 gennaio 2007, inviata dall'U.O.6.1, con la quale l'arch. D. Messina ha trasmesso la relazione conclusiva sul proprio mandato, sottolineando che "l'ufficio di staff del segretario generale del comune di Palermo aveva trasmesso in data 17 gennaio 2007 copia della proposta riguardante il parere";
Vista la nota prot. n. 16 del 31 gennaio 2007, con la quale era stata trasmessa alla segreteria del C.R.U. ed al CRPPN, per richiesta parere, la proposta di parere n. 3 del 31 gennaio 2007 resa dall'U.O.3.1;
Vista la nota prot. n. 11 del 7 gennaio 2008, trasmessa dal serv. 6 - protezione patrimonio naturale - U.O.6.6, di stralcio del verbale della seduta del 19 dicembre 2007;
Vista la nota ns. prot. di ricevimento n. 39235 del 21 maggio 2008, con la quale l'Enel ha trasmesso la dichiarazione di avvenuto avviso di avvio del procedimento di asservimento coattivo;
Vista la nota datata 19 giugno 2008, prot. n. 48928, con la quale questo ufficio ha richiesto le deduzioni alla società Enel sull'osservazione presentata dalle ditte Troisi Angelo e Roberta;
Visto il fax trasmesso dall'Enel, assunto al protocollo di questo Assessorato con n. 62052 del 5 agosto 2008, con il quale sono state comunicate le deduzioni alle osservazioni opponenti;
Visto il parere n. 18 del 2 settembre 2008 dell'U.O. 3.1/D.R.U. di questo Assessorato, reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
L'elettrodotto a 150 kV denominato "Borsellino-Pallavicino-Favorita" è stato inglobato nel tessuto urbano del quartiere di San Giovanni Apostolo (ex CEP), in particolare tra la via Cosenz (ex via CL 29) fino al fondo Petix; la variante di delocalizzazione è nata a seguito dell'ampliamento urbanistico della zona, dove sono stati realizzati parecchi edifici destinati a civile abitazione.
Nell'ambito dello spostamento di questo elettrodotto, si è tenuto conto dello stato dei luoghi, dei vincoli territoriali, dell'assetto della rete esistente, pervenendo ad una soluzione che prevede:
-  riclassamento del tratto di lunghezza 1,120 Km. dell'elettrodotto in doppia terna Borsellino-Resuttana da 70 kV a 150 kV;
-  realizzazione di un nuovo tratto a 150 Kv della lunghezza 1,300 Km.;
-  demolizione del tratto di elettrodotto a 150 kV "Borsellino-Pallavicino-Favorita" che si sviluppa tra la via Cosenz fino al fondo Petix, nel quartiere di San Giovanni Apostolo, per una lunghezza di circa 2,300 Km.;
-  declassamento da 70 kV a 20 kV per un tratto;
-  inserimento di un nuovo sostegno a 70 kV per garantire l'alimentazione allo stabilimento della Italcementi di Isola delle Femmine (PA);
-  la parte di elettrodotto a 150 kV in variante è costituita da una semplice terna di conduttori in corda di alluminio-acciaio su sostegni del tipo tronco-piramidale a traliccio in angolari di ferro zincato di varie altezze.
Per quanto si evince, dal N.O. trasmesso dall'Assessorato dei beni culturali ed ambientali, reso ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004, con il quale si approva con condizioni che di seguito si riportano:
-  l'altezza dei nuovi sostegni non superi quella degli esistenti;
-  le opere riguardanti la fondazione dei sostegni nn. 4 e 5 avvengono sotto il controllo di personale tecnico del servizio archeologico di questo ufficio, in data da concordarsi con congruo anticipo;
-  le aree circostanti non siano in alcun modo modificate;
-  non siano praticati spietramenti con mezzi meccanici;
-  tutti gli interventi relativi alla fase 2 e alla fase 5 siano preventivamente segnalati al servizio archeologico di questo ufficio per eventuali controlli;
-  successivamente dovrà essere presentato il progetto per la dismissione della linea aerea di adduzione dell'Italcementi, che potrà essere unificata con la nuova linea.
Inoltre, l'approvazione è valida cinque anni, e resta l'obbligo delle disposizioni delle leggi urbanistiche n. 1150/42 e n. 765/67.
Per quanto espresso nell'attestazione resa da parte dell'U.T.C., si evince che nell'area interessata al progetto sono presenti i vincoli di seguito elencati:
-  zona A - riserva e zona B - preriserva, della perimetrazione della riserva naturale orientata "Grotta Molara" individuata con decreto n. 970/91 (in regime di salvaguardia);
-  vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267/23;
-  vincolo paesaggistico di cui al D.L. n. 42/2004, art. 136 - ex legge n. 1497/39 ed al D.L. n. 42/2004, art. 142 - ex legge n. 431/85;
-  area di interesse archeologico ex legge n. 1089/39, integrata con nota della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali n. 1732/2002;
-  fascia di rispetto di 30 m. delle faglie e sovrascorrimenti, secondo quanto prescritto dall'ufficio del Genio civile con parere del 22 settembre 2000;
-  fascia di rispetto delle cave attive di coltivazione;
-  aree soggette a pericolosità molto elevata per fenomeni di crollo e/o ribaltamento, secondo l'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Palermo, approvato con decreto n. 721 del 30 giugno 2004;
ed inoltre nella stessa nota si evince che "...da parte della competente commissione urbanistica è stata manifestata la necessità di acquisire preventivamente i nulla osta di natura ambientale e di impatto ambientale in considerazione che parte del tracciato interessa la riserva e la preriserva, della perimetrazione della riserva naturale orientata Grotta Molara";
Per quanto riguarda la parte del tracciato dell'elettrodotto che interessa l'ambito di zona A e B della riserva naturale orientata di Grotta Molara, si evidenzia che detta riserva, benché facente parte del piano regionale delle riserve approvato con decreto n. 970 del 10 giugno 1991 (in regime di salvaguardia), la stessa non risulta ancora istituita ed in quanto tale si è tenuto dovere chiedere il parere di competenza ambientale al Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.
In data 7 gennaio 2008 l'U.O.6.6 - Protezione patrimonio naturale, con nota prot. n. 11, ha trasmesso lo stralcio del verbale della seduta del 19 dicembre 2007 del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, nel quale si evince che, facendo seguito alla nota dell'U.O.3.1/D.R.U., prot. n. 16 del 31 gennaio 2007, di trasmissione del parere n. 3 del 31 gennaio 2007, "la Commissione I, acquisiti tutti gli elementi utili alla formazione del parere, esprime parere favorevole al rilascio del N.O. ex art. 22, legge regionale n. 14/88, con la prescrizione che non si aprano nuove piste per raggiungere i luoghi di cantiere e si rimettano in pristino i luoghi a lavori ultimati. Il C.R. condivide il parere e lo fa proprio".
Per quanto espresso dall'ufficio del Genio civile di Palermo ai sensi della legge n. 64/74 con parere favorevole n. 13766 del 23 giugno 2006, si evince che "l'opera in oggetto non ricade in alcuna delle zone a rischio individuate nell'aggiornamento del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico di cui al decreto n. 721/2004; ...solamente il traliccio n. 6 ricade in un'area classificata con livello di pericolosità P4 per la quale non è contemplata alcuna disciplina nel corpo delle norme specifiche del decreto n. 543/2002 e che regolamenta l'uso del territorio; il traliccio in questione... potrebbe essere coinvolto dal possibile crollo di volumi rocciosi provenienti dalle aree soprastanti; ...al fine di scongiurare gli effetti di possibili crolli, la necessità di condurre attente verifiche geotecniche ed eventualmente adottare sistemi di protezione con particolare riferimento alla fase di realizzazione dell'opera...".
Per quanto dichiarato nella nota ns. prot. di ricevimento n. 39235 del 21 maggio 2008, con la quale l'Enel trasmetteva la dichiarazione di avvenuto avviso di avvio del procedimento di asservimento coattivo, nella quale si evinceva "di avere dato avviso di avvio al procedimento mediante comunicazione personale alle ditte risultanti, all'epoca, proprietarie in catasto ed al pubblico mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 9 settembre 2005. Dal 7 settembre al 24 settembre 2005 analogo avviso è stato affisso presso l'albo pretorio del comune di Palermo. Si precisa che, dopo le comunicazioni, la pubblicazione e l'affissione, in data 6 dicembre 2005, è pervenuta osservazione da parte delle ditte Troisi Angelo e Troisi Roberta a mezzo di lettera raccomandata che trasmettiamo in copia unitamente a stralcio planimetrico di progetto." In detta raccomandata si riscontra che i sopracitati proprietari delle partt. 3183 e 3193 del fg. di mappa 38 evidenziano la diminuizione del "valore paesaggistico" degli immobili e i "danni alla salute" e chiedono che "si proceda allo spostamento piuttosto che alla dismissione dell'altro elettrodotto esistente lungo la detta via Luigi Cosenz, al fine di evitare il potenziamento dell'elettrodotto (e l'innalzamento dei pali) in questione che interessa direttamente partt. 3183 e 3192." Ancora, le ditte chiedono che, qualora la loro richiesta non fosse accettata, l'elettrodotto da potenziare a 150 kw venga almeno "allontanato di una ventina di metri a valle dalle partt. 3183 e 3192 e soprattutto che venga comunque interrato almeno nel tratto prospiciente dette due particelle".
Sono state comunicate, relativamente alle osservazioni della ditta Troisi, le deduzioni rese dall'Enel dalle quali si evince che "...la diminuizione del valore paesaggistico delle ville conseguentemente all'innalzamento dei pali necessari alla realizzazione del progetto, non sono sufficientemente rilevanti in quanto l'elettrodotto è comunque preesistente alla realizzazione delle costruzioni stesse nonché l'utilità apportata dal progetto a beneficio della popolazione residente nell'intera area interessata e dell'intero sistema elettrico della città è sicuramente prioritario rispetto alla dichiarata esigenza panoramica. Ciò che è previsto in progetto, in particolare nell'area prospiciente le proprietà dei sigg.ri Troisi, riguarda solamente la sostituzione dei pali con un lievissimo innalzamento dei conduttori e, anche a seguito del rilassamento della linea da 70 a 150 kV, verranno assolutamente rispettati i parametri di sicurezza relativi ai valori di campo elettrico e magnetico secondo quanto previsto dalle leggi in atto vigenti, ...le proprietà dei sigg.ri Troisi sono solo marginalmente interessate dal progetto in quanto lo stesso non prevede alcun impianto di sostegni ma solamente l'osservanza dell'area di rispetto dell'elettrodotto limitatamente alla parte inferiore delle particelle loro appartenenti.";
Considerato che:
Il progetto trasmesso ai sensi dell'art. 7, legge regionale n. 65/81, dalla società Enel divisione infrastrutture e reti, è variante allo strumento urbanistico vigente nel comune di Palermo;
Sul progetto in esame non si è espresso il consiglio comunale di Palermo e lo stesso è stato trasmesso, di conseguenza, alla segreteria del C.R.U. con proposta di parere n. 3 del 17 gennaio 2008; poiché l'intervento ricade nell'ambito dell'area di riserva e preriserva di Grotta Molara, si è reso necessario trasmettere la proposta di parere al CRPPN per l'acquisizione del parere di competenza che è stato reso favorevolmente con N.O. ex art. 22, legge regionale n. 14/88, a condizione, nella seduta del 19 dicembre 2007.
Decorsi i termini di cui all'art. 68, comma 9, della legge regionale n. 10/99, la segreteria del C.R.U. ha restituito la succitata proposta di parere, e pertanto il parere del C.R.U. va considerato come reso in conformità alla proposta di parere dell'ufficio;
Sull'area oggetto dell'intervento grava una serie di vincoli sopra elencati, per i quali sono pervenuti i N.O. da parte degli enti preposti alla tutela degli stessi, non è pervenuto tuttavia il parere relativo al vincolo idrogeologico;
A seguito di avvenuto avviso di avvio del procedimento di asservimento coattivo, è pervenuta alla direzione Enel un'osservazione da parte dei signori Troisi Angelo e Roberta, in seguito alla quale l'Enel, come sopra evidenziato, ha formulato le proprie deduzioni;
Ritenuto che:
alla luce dell'osservazione della ditta Troisi Angelo e Roberta e della relativa deduzione resa dall'Enel, per le motivazioni di natura ambientalista e la problematica relativa all'innalzamento dei pali, si rimanda al parere con prescrizioni reso dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali; per il riclassamento della linea da 70 a 150 kV, per quanto evidenziato dall'Enel nelle deduzioni trasmesse, avverrà rispettando i parametri di sicurezza secondo la normativa vigente;
Per quanto premesso, ritenuto, rilevato e considerato e visti gli atti ed elaborati, questa unità operativa 3.1 del servizio 3 valuta che il progetto relativo ai lavori di delocalizzazione dell'esistente elettrodotto a 150 Kv "Borsellino-Pallavicino-Favorita" sia meritevole di accoglimento sotto il profilo urbanistico, fermi restando gli adempimenti e gli obblighi discendenti dalle prescrizioni dettate dagli enti interessati a rendere proprio parere sulla fattibilità delle opere in argomento. Si raccomanda inoltre l'acquisizione del parere relativo al vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267/23.
Questa U.O. del servizio 3 del D.R.U. è del parere che il progetto in esame sia da condividere per quanto riguarda la compatibilità con l'assetto territoriale, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che vengano rispettati gli obblighi e le prescrizioni dettate dagli enti preposti alla tutela dei vincoli";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 18 del 2 settembre 2008 espresso dall'U.O. 3.1/D.R.U.;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 18 del 2 settembre 2008 espresso dall'U.O. 3.1/D.R.U., è autorizzato, in variante al piano regolatore generale vigente nel comune di Palermo, il progetto relativo ai lavori di delocalizzazione dell'esistente elettrodotto a 150 Kv "Borsellino-Pallavicino-Favorita", fermi restando gli adempimenti e gli obblighi discendenti dalle prescrizioni dettate dagli enti interessati a rendere proprio parere sulla fattibilità delle opere in argomento. Raccomandando inoltre l'acquisizione del parere relativo al vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267/23.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 18 del 2 settembre 2008 reso dall'U.O. 3.1/D.R.U.;
2)  aerofotogrammetria;
3)  piano tecnico delle opere;
4)  relazione geologica;
5)  carta litotecnica;
6) carta delle pericolosità geologiche;
7)  carta della pericolosità sismica locale.

Art. 3

L'Enel Distribuzione S.p.A. infrastrutture e reti dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere in argomento.

Art. 4

L'Enel Distribuzione S.p.A. infrastrutture e reti ed il comune di Palermo sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 ottobre 2008.
  LIBASSI 

(2008.41.2884)105
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
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