REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 31 OTTOBRE 2008 - N. 50
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 2 ottobre 2008.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di San Pietro Clarenza.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti ministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Vista la legge regionale n. 28/99 ed il D.P.R.S. 11 luglio 2000;
Visto il foglio prot. n. 7780 del 31 luglio 2008, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 62832 dell'8 agosto 2008, con cui il comune di San Pietro Clarenza ha trasmesso, unitamente alla delibera consiliare n. 8 del 18 marzo 2008 gli atti riguardanti la modifica dell'area già destinata al vigente piano regolatore generale, da z.t.o. D1 a nuova z.t.o. Convenzionalmente definita D1/1 - edifici ed area per insediamenti produttivi e commerciali";
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 18 marzo 2008, con la quale il comune di San Pietro Clarenza ha adottato suddetta modifica;
Visto il parere dell'ufficio del Genio civile di Catania, prot. n. 1085 del 10 gennaio 2008 pos. 91285;
Visti gli atti di pubblicazione ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78;
Vista certificazione sulla mancanza opposizione/o osservazioni, datata 22 luglio 2008 a firma del capo settore AA.GG.; in ordine alla mancanza di osservazioni ed opposizioni;
Visto il parere n. 17 del 15 settembre 2008 reso dall'unità operativa 5.1 del servizio 5/D.R.U. di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
-  la variante proposta, da quanto riportato nella relazione tecnica, interessa una vasta area, posta a sud del territorio comunale, a confine con i comuni di Catania e Misterbianco, che è destinata a zona territoriale omogenea D1 - edifici ed aree per insediamenti produttivi - e zona t.o. D2 - area per insediamenti artigianali e commerciali con prescrizioni esecutive;
-  l'amministrazione comunale propone con la presente variante la modifica dell'area, già destinata al vigente piano regolatore generale, da z.t.o. D1 a nuova zona t.o. convenzionalmente definita D1/1 - edifici ed area per insediamenti produttivi e commerciali;
-  l'amministrazione comunale ha proposto la redazione della variante nella considerazione che:
-  l'artigianato presente è costituito da aziende di piccole dimensioni, mentre il settore commerciale da circa due decenni presenta alcuni fattori di crescita grazie al migliorato tenore di vita ed all'accrescersi della popolazione fluttuante... inoltre, l'organizzazione commerciale si basa su una rete puramente distribuitiva, condotta da esercizi troppo piccoli a carattere familiare.
-  risulta necessario il reperimento delle suddette aree a destinazione commerciale anche in relazione a quanto disposto dal D.P.R.S. 11 luglio 2000...
-  Inoltre, è stato condotto uno studio relativo "all'analisi territoriale del settore commerciale" da cui si è dedotto che è necessario reperire almeno 16.000 mq. di superfici utili da destinare esclusivamente al settore commerciale...
l'art. 35bis delle N. di A. che di seguito si trascrive, norma detta Z.T.O. D1/1: "Si prevedono officine artigianali e piccole industrie con la costruzione di capannoni per l'esposizione e la vendita. Entro il limite del 40% della superficie complessiva possono realizzarsi esercizi commerciali con le caratteristiche di "medie strutture di vendita" come previste dal punto 3.4 del piano comunale di programmazione commerciale.
-  La realizzazione di "grandi strutture di vendita" è vincolata ad apposita intesa con l'amministrazione comunale in ordine all'approvazione di un piano attuativo con la relativa convenzione col quale vengano disciplinate anche le condizioni urbanistiche e la viabilità di contorno, nonché indicate le modalità perequative di realizzazione.
-  L'edificazione dovrà essere preceduta dall'approvazione di piani di lottizzazione, ciascuno dei quali dovrà avere una superficie minima di 10.000 metri quadrati, con lotti della superficie massima di 5.000 metri quadrati.
-  Le aree da destinare a spazi pubblici, posteggi e attività collettive saranno il 10% della superficie e nella misura prevista dal p.to 2) dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 1444/68 per le attività di carattere commerciale e direzionale.
-  Non è ammessa alcuna destinazione residenziale.
-  Gli edifici artigianali e industriali ed i capannoni dovranno essere esclusivamente a piano terreno.
-  Nel rispetto dell'altezza massima consentita, è ammessa una sola elevazione oltre al piano terra che potrà essere adibita ad attività connesse alla vendita, all'esposizione, ad uffici amministrativi, con l'esclusione della residenza. Sono esclusi i sottotetti abitabili.
-  Tutte le costruzioni dovranno arretrarsi dal ciglio della strada statale non meno di 30 metri e dal ciglio del nastro delle rotabili di interesse locale non meno di 2 metri ai sensi del decreto ministeriale n.1404/68.
-  L'arretramento delle strade interne sarà di 10 mt..
-  L'altezza massima di metri 9,5 potrà essere aumentata se motivata da esigenze tecnico produttive.
-  Distanza minima assoluta tra le pareti di edifici di 20 metri.
-  L'indice di edificabilità fondiaria e di 4 metri cubi a metro-quadro.
-  Superficie coperta 50% massimo.
-  I piani interrati possono superare la superficie del p.t. Più il 50% dello stesso.";
Considerato che:
Sotto il profilo procedurale, non si ha nulla da rilevare in quanto.
-  la succitata delibera comunale è stata sottoposta alla preventiva pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  sulla deliberazione in argomento il segretario comunale ha attestato che la stessa è stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 31 marzo 2008 al 15 aprile 2008, ai sensi dell'attuale legislazione;
-  in osservanza della legge regionale n. 28/99 e del D.P.R.S dell'11 luglio 2000 al superiore art. 35/bis va aggiunto il seguente comma:
-  gli insediamenti commerciali dovranno rispettare le disposizioni della legge regionale n. 28/99 e del D.P.R.S. dell'11 luglio 2000 in merito alle tipologie delle strutture di vendita e dei parcheggi pertinenziali.
Si ritiene di poter condividere, in linea generale, le superiori motivazioni che hanno indotto il comune ad adottare la variante proposta.
Per tutto quanto sopra precede, questa U.Op. 5.1/servizio 5 è del parere che la variante all'art. 11 delle N. di A. adottata dal comune di S. Pietro Clarenza con delibera di C.C. n. 8 del 18 marzo 2008 sia meritevole di approvazione con la superiore prescrizione";
Ritenuto di poter condividere il parere n. 17 del 15 settembre 2008 reso dall'unità operativa 5.1 del servizio 5/D.R.U., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 40/95;
Rilevata la regolarità della procedura eseguita;

Decreta:


Art.1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 17 del 15 settembre 2008 reso dall'unità operativa 5.1 del servizio 5/D.R.U., è approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di San Pietro Clarenza riguardante la modifica dell'area già destinata al vigente piano regolatore generale, da z.t.o. D1 a nuova z.t.o. convenzionalmente definita D1/1 - edifici ed area per insediamenti produttivi e commerciali, normata dall'art. 35bis delle N. di A.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 17 del 15 settembre 2008 reso dall'unità operativa 5.1 del servizio 5/D.R.U.;
2)  delibera consiliare n. 8 del 18 marzo 2008;
3)  relazione;
4)  norme tecniche di attuazione;
5)  analisi territoriale del settore commerciale;
6)  tav.  C8/Var;
7)  tav.  C11/Var.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di San Pietro Clarenza resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 150/42, per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 ottobre 2008.
  LIBASSI 

(2008.41.2892)114
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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Michele Arcadipane
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