REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 31 OTTOBRE 2008 - N. 50
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 24 settembre 2008.
Approvazione delle linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni di sostanze odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana approvato con D.P.R.S. n. 70 del 28 febbraio 1979;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni;
Considerato che il fenomeno delle emissioni di sostanze odorigene provenienti da impianti e attività produttive non è regolamentato dalle norme vigenti in materia di inquinamento atmosferico;
Considerato che tale fenomeno crea allarme nella popolazione e ne altera in ogni caso la qualità della vita;
Ravvisata, pertanto, la necessità di fornire agli enti preposti al controllo dell'inquinamento atmosferico uno strumento che possa indurre i soggetti titolari degli impianti all'adozione di provvedimenti atti al miglioramento della salute umana e al rispetto dell'ambiente;

Decreta:


Articolo unico

E' approvato, per le motivazioni di cui in premessa, il testo contenente le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni di sostanze odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico, allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 settembre 2008.
  SORBELLO 

Allegato
LINEE GUIDA PER IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLE EMISSIONI DI SOSTANZE ODORIGENE NELL'AMBITO DELLA LOTTA ALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Premessa
La presenza di sostanze maleodoranti nell'area ambiente causa fastidi tra la popolazione e in alcuni casi genera preoccupazione per eventuali conseguenti effetti nocivi sulla salute, non solamente in aree particolarmente industrializzate come quelle riconosciute ad elevato rischio di crisi ambientale.
Si tratta di un fenomeno diffuso, che in linea di principio rientra nell'ambito più generale dell'inquinamento atmosferico, ma che non viene esplicitamente e direttamente regolamentato dalle norme vigenti in materia.
Esso si configura piuttosto nelle fattispecie generiche previste dall'art. 674 del codice penale, il quale stabilisce che "Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206".
In considerazione del fatto che:
a)  le sostanze più diffuse che possono generare odori sono diverse centinaia con concentrazioni corrispondenti alle soglie olfattive variabili in un intervallo di circa sei ordini di grandezza, da nanogrammi/m3 a decine di grammi/m3, per cui per alcune è sufficiente un modesto rilascio pressoché istantaneo per essere avvertito anche a distanza, mentre per altre un fenomeno analogo necessita di rilasci significativi specie se "istantanei" o di breve durata;
b)  sono numerosissime le attività commerciali che utilizzano o producono sostanze che emanano odore (ad esempio friggitorie, copisterie, lavanderie, ecc.) come pure le attività produttive primarie (allevamenti zootecnici, produzione di farine di pesce, mattatoi, trattamento di grassi e oli, torrefazioni, caseifici, cantine vinicole, ecc.), secondarie (industria chimica, petrolifera, tessile, della carta, metallurgica, ecc.) e terziarie (impianti di trattamento e smaltimento rifiuti urbani, di compostaggio, di depurazione delle acque, nonché inceneritori e discariche);
c)  la percezione dell'odore, il giudizio di gradevolezza o meno e la tollerabilità dipendono da ragioni soggettive fisiologiche e psicologiche;
d)  il fenomeno degli odori è spesso legato anche a circostanze meteorologiche sfavorevoli che non ne consentono una sufficiente e tempestiva dispersione e diluizione;
e)  è difficile individuare, per quanto sopra evidenziato, una normativa generale, rigorosa e non ridondante che sia applicabile ed efficace per tutte le specie chimiche e/o le diverse fattispecie che si presentano in pratica;
f)  la mancanza di norme o linee guida porta ad ignorare o sottovalutare il problema degli odori che invece è particolarmente avvertito dalla popolazione;
g)  il fenomeno degli odori, anche se non sempre si associa ad effetti di tossicità, procura tuttavia nella popolazione condizioni psico-fisiche di disagio e di preoccupazione che è doveroso prevenire,
l'ufficio speciale A.E.R.C.A dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente ha elaborato alcune raccomandazioni per facilitare la ricerca di interventi di prevenzione di rilasci di sostanze che generano odori da attuare, nelle forme opportune, su impianti o processi o attraverso procedure e norme di comportamento.
Le raccomandazioni sono indirizzate a tutte le attività e/o impianti produttivi che potenzialmente possono essere causa di odori nell'ambiente e non solamente a quelle di maggiori dimensioni o ubicate nelle aree industriali o soggette a norme specifiche vigenti in materia ambientale.
Gli enti preposti al controllo, nell'ambito delle proprie competenze, sono invitati a vigilare affinché dette raccomandazioni vengano adeguatamente adottate e, se del caso, ad intervenire con provvedimenti che si dovessero ritenere più opportuni ed efficaci per il rispetto dell'ambiente e della salute umana.
I piani e i programmi soggetti a VAS, i progetti soggetti a VIA, le relazioni tecniche che accompagnano le domande di autorizzazione in campo ambientale (autorizzazione integrata ambientale di competenza nazionale o regionale, autorizzazioni ambientali diverse ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni) dovranno includere anche l'esame dell'eventuale presenza e rilascio di odori, nonché specificare le misure preventive adottate.
Raccomandazioni
L'attenzione al fenomeno degli odori va condotto su quattro distinti livelli:
A.  con riferimento alla qualità delle sostanze che generano odore;
B.  con riferimento agli interventi precauzionali previsti sugli impianti;
C.  attraverso una rete di monitoraggio della presenza di odori nell'aria;
D.  con sistemi di comunicazione e informazione alla popolazione.
A. Con riferimento alla qualità delle sostanze capaci di generare odore va data priorità a quelle tossiche, maleodoranti e con bassa soglia olfattiva. Non esiste un legame diretto tra odore e tossicità delle sostanze né dal punto di vista chimico-biologico né dal punto di vista fisiologico. Sono pure poche le sostanze che casualmente ad una bassa soglia olfattiva associano un'elevata tossicità. Tuttavia, in presenza di sostanze commerciali che generano odori, si raccomanda di procurarsi sempre e prendere visione della scheda di sicurezza prodotto (D.M. sanità 7 settembre 2002) per essere consapevoli delle proprietà tossiche e/o olfattive, nonché per adottare tutti i criteri precauzionali del caso onde evitare rilasci sistematici o accidentali.
B.  Con riferimento agli impianti le situazioni da tenere sotto controllo per prevenire fenomeni di odori anche a distanza dalla sorgente sono diverse e in linea generale riconducibili a:
1)  Emissioni continue da camini - Il pennacchio degli effluenti di un camino subisce una ricaduta repentina (downwash) quando la velocità di emissione viene ad essere relativamente bassa in presenza di venti particolarmente intensi che possono riscontrarsi anche in condizione di inversione termica e dunque di assenza di turbolenza termica. Per prevenire questo fenomeno la velocità di emissione deve essere non inferiore a 1,5 volte di quella del vento più intenso e più probabile riscontrabile nella zona, valutato all'altezza del camino. Si raccomanda di effettuare una ricognizione su tutti i camini i cui effluenti contengano sostanze in concentrazione ragionevolmente superiore alla soglia olfattiva per verificare che non si verifichino fenomeni di downwash in condizioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli.
2) Sfiati diretti nell'atmosfera anche da sistemi di sicurezza messi a protezione delle apparecchiature - Sfiati di sostanze tossiche e/o infiammabili o comunque pericolose in linea di principio devono essere sempre convogliati ad opportuni impianti di abbattimento e non rilasciati direttamente nell'atmosfera. E' possibile tuttavia che il convogliamento non sia previsto nel caso di sostanze che generano odore e che non rientrano nelle categorie predette o non sia tecnicamente possibile. Si raccomanda, in ogni caso, una ricognizione di queste situazioni e, se necessario, un'analisi delle possibili misure di intercettazione, di abbattimento o di migliore diluizione delle emissioni nell'atmosfera.
3)  Serbatoi di stoccaggio - Alcuni serbatoi di stoccaggio di prodotti che possono generare odori, con scarico convogliato direttamente nell'atmosfera, come ad esempio quelli a tetto fisso, nella fase di riempimento liberano i gas e i vapori preesistenti all'interno. Per questo tipo di serbatoi, se ragioni tecnico-economiche non permettono il convogliamento degli scarichi in fase di riempimento a impianti di abbattimento, devono essere almeno previste misure di gestione delle operazioni di carico per evitare che vengano effettuate in concomitanza con condizioni meteorologiche sfavorevoli ai fini della dispersione in atmosfera.
4)  Impianti e/o apparecchiature particolari - Nell'ambito di processi industriali vi sono a volte impianti o apparecchiature nelle quali fluiscono sostanze decisamente maleodoranti o acque con gas disciolti maleodoranti e che nonostante le precauzioni adottate possono essere comunque fonte di odori (reti di drenaggio, impianti di trattamento acque e/o oli, sistemi di blowdown, processi di odorizzazione, produzione bitumi, impianti di flottazione, incenerimento, ecc.). E' utile pertanto una ricognizione di tali possibili fonti di odori e, ove presenti, la verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati anche nelle situazioni più sfavorevoli di processo e/o meteorologiche, al fine dell'eliminazione del fenomeno.
5)  Impianti di depurazione effluenti gassosi - Gli impianti di depurazione adottati per l'abbattimento di effluenti gassosi si deve ritenere siano sempre ben funzionanti dovendo conseguire una efficienza di abbattimento tale da rispettare gli standard di emissione previsti dalle norme vigenti, che peraltro sono oggetto di controllo periodico. Se tuttavia i fluidi soggetti a depurazione convogliano sostanze maleodoranti per le quali non è previsto alcun limite o i cui limiti sono superiori alle soglie olfattive, gli impianti, pur nel rispetto delle norme vigenti, possono causare fenomeni di odore anche a distanza dalla sorgente. Si raccomanda, pertanto, una verifica di tutti gli impianti di depurazione degli effluenti gassosi che scaricano direttamente in atmosfera e, ove siano accertate emissioni di sostanze che generano odore con portate tali da creare una ricaduta percepibile anche a distanza, una revisione della possibilità di estendere l'efficacia dell'abbattimento a tali emissioni.
6)  Impianti di depurazione effluenti liquidi - Le acque reflue che contengono liquidi o gas disciolti maleodoranti, se destinate ad impianti di depurazione ubicati a grandi distanze dal punto di produzione, devono essere trasferite in maniera da non rilasciare odori lungo il tragitto. Le vasche di trattamento biologico e quelle di trattamento oli devono essere possibilmente coperte e poste in leggera depressione convogliando l'aria ad apposito impianto di depurazione. Particolari precauzioni dovranno essere adottate per le vasche di accumulo delle acque reflue e per le sezioni di trattamento e smaltimento fanghi.
7)  Combustori/postcombustori - In alcuni processi industriali i rilasci di prodotti volatili organici sono convogliati a sistemi di combustione che hanno una funzione di sicurezza e/o di abbattimento delle emissioni. Si raccomanda di verificare che proprio il processo di combustione, se condotto in maniera non efficace, sia la causa prima di rilasci di odori. Rientrano in questa categoria di impianti le fiaccole (che in genere sono presenti solo in grandi stabilimenti chimici, petroliferi e petrolchimici), che devono essere di tipo smokeless per assicurare una buona combustione e una bassa visibilità della fiamma.
8)  Emissioni diffuse e/o fuggitive - Per emissioni diffuse e/o fuggitive si intendono rilasci dai sistemi di tenuta di pompe, compressori, giunti flangiati, agitatori, valvole, ecc., ma anche da stoccaggio di materiale polverulento all'aperto. In genere si tratta di modesti quantitativi che per sostanze maleodoranti ben difficilmente sono tali da poter esser percepiti a grandi distanze dalla sorgente e tuttavia per esse si raccomanda di adottare sistemi di contenimento ove tecnicamente fattibile e di effettuare verifiche periodiche anche a fini di sicurezza.
9)  Manutenzione/fermata impianti/manipolazione prodotti - Nelle fasi di fermata degli impianti per operazioni di inertizzazione, bonifica, pulizia, manutenzione ordinaria, ecc. o nelle operazioni di carico e scarico o nei controlli periodici che comportano aperture temporanee degli impianti è possibile che si verifichino rilasci di sostanze maleodoranti nell'atmosfera. Per scongiurare questo tipo di rilasci si raccomanda di rivedere ed eventualmente adattare le procedure previste per queste operazioni. E' dunque necessaria una analisi di queste attività e ove non sia possibile l'adozione di misure preventive per scongiurare possibili rilasci nell'atmosfera si raccomanda di evitare di metterle in atto in concomitanza con situazioni meteorologiche sfavorevoli. In tal caso l'obbligo del preventivo controllo delle condizioni meteo deve essere previsto nelle specifiche procedure operative.
C.  Per quanto riguarda il controllo della presenza di odori nell'aria occorre tenere presente che le forme in cui il fenomeno può manifestarsi non consentono di progettare una rete capace di registrare tutte le sostanze che generano odore, né tanto meno tutti gli scenari ipotizzabili. Il fenomeno degli odori è in genere temporaneo e molto variabile localmente e nel tempo per cui una rete di monitoraggio non può essere concepita come strumento di preallarme per scongiurare episodi di criticità, così come avviene per gli inquinanti convenzionali. E' ragionevole invece dotarsi di una rete o usufruire di una rete già esistente con l'obiettivo di meglio individuare le sorgenti di emissioni e le condizioni meteorologiche sfavorevoli al fine di adottare gli interventi di prevenzione specifici più idonei. In ogni caso si raccomanda:
-  ai gestori degli stabilimenti industriali che potrebbero generare fenomeni di odori a distanza, di realizzare una rete di rilevamento interna per sostanze odorigene più significative presenti nella propria attività produttiva (ad esempio H2S nelle raffinerie);
-  ai gestori delle reti esterne ai perimetri industriali per il controllo della qualità dell'aria di dotare alcune delle postazioni esistenti con strumentazione di campionamento di sostanze odorigene importanti e/o di "traccianti", ovvero di sostanze non necessariamente a bassa soglia olfattiva, ma che aiutino ad individuare le sorgenti di emissione e le situazioni meteorologiche più sfavorevoli.
D. E' opportuno che i gestori delle reti esterne organizzino un sistema di comunicazione diretta e tempestiva alla popolazione non solamente delle concentrazioni delle sostanze inquinanti, che ai sensi delle normative vigenti caratterizzano la qualità dell'aria, ma anche della eventuale presenza e qualità di sostanze a bassa soglia olfattiva, a seguito di eventi acuti rilevati in aree urbane.
(2008.41.2847)119
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
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