REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 31 OTTOBRE 2008 - N. 50
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 23 settembre 2008.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive, della programmazione commerciale e del regolamento edilizio del comune di Riposto.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il foglio prot. n. 22304 del 18 dicembre 2006, assunto al protocollo generale di questo Assessorato il 22 dicembre 2006 al n. 88206, con il quale il comune di Riposto ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti ed elaborati relativi al piano regolatore generale, alle prescrizioni esecutive, alla programmazione commerciale ed al regolamento edilizio;
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 1713 del 14 febbraio 2007, assunto al protocollo di questo Assessorato il 20 febbraio 2007 al n. 13665, con il quale il comune di Riposto ha riscontrato la nota di questo Assessorato, prot. n. 6629 del 26 gennaio 2007, integrando la documentazione relativa al piano in argomento;
Vista la delibera n. 86 dell'11 ottobre 2005, con la quale il consiglio comunale di Riposto ha adottato il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive, la programmazione commerciale ed il regolamento edilizio;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla sopra citata delibera di adozione;
Vista la certificazione datata 4 dicembre 2006, a firma del segretario generale del comune di Riposto, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione, nonché attestante l'acquisizione di n. 72 osservazioni e/o opposizioni, di cui n. 2 fuori termine, avverso il piano adottato;
Viste le osservazioni di cui alla suddetta certificazione nonché i relativi elaborati di visualizzazione redatti dal progettista, unitamente alla relazione contenente le deduzioni sulle stesse;
Viste le n. 5 osservazioni pervenute direttamente a questo Assessorato;
Viste le delibere n. 73 del 29 settembre 2006, n. 76 del 10 ottobre 2006, n. 77 del 10 ottobre 2006, n. 87 dell'8 novembre 2006 e n. 88 dell'8 novembre 2006, con le quali il consiglio comunale di Riposto ha controdedotto le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico adottato con la delibera n. 86/2005;
Visto il parere n. 36576 del 16 dicembre 2004, con il quale l'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, si è espresso favorevolmente, a condizioni, in merito alle previsioni dello strumento urbanistico in argomento;
Vista la nota prot. n. 69 del 15 novembre 2007, con la quale l'unità operativa 5.2/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 13 del 15 novembre 2007, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
b)  Generalità e dimensionamento del piano
Il comune di Riposto è in atto dotato di piano regolatore generale, con vincoli decaduti, approvato con decreto n. 241 del 15 aprile 1993.
Il presente piano regolatore generale, di revisione del piano vigente, è stato redatto dagli architetti Salvatore Calì e Sebastiano Savica dell'ufficio tecnico comunale e da quanto descritto nella relazione illustrativa, sostanzialmente riesamina la variante generale, adottata con delibera consiliare n. 1 del 3 gennaio 2002 e a seguito di esame da parte di quest'Assessorato, restituita per la rielaborazione.
Detta variante è stata approvata, con decreto dirigenziale n. 1359 del 18 novembre 2003, limitatamente a due punti marginali, in conformità all'allegata proposta di parere n. 30 del 13 giugno 2003 del servizio 4/D.R.U., come si desume dal medesimo decreto dirigenziale e che per chiarezza di seguito parzialmente si riporta ed alla presente proposta si allega:
"-  parte II, lett. D - Area destinata a centro di rottamazione (foglio 7, particelle nn. 17, 18);
-  parte II, lett. F - Area destinata a zona E, a sud di via P. Mattarella, a seguito della sentenza T.A.R. relativa all'area di proprietà della ditta Finocchiaro.".
Con il medesimo decreto n. 1359/2003, non sono state ritenute meritevoli di approvazione tutte le altri rimanenti parti, in conformità alla suddetta proposta di parere n. 30 del 13 giugno 2003 (vedi pagg. 4, 5, punti 2.0, 3.0) poiché il dimensionamento complessivo del progetto di variante urbanistica "va inquadrato nell'ambito della revisione del piano regolatore generale dimensionato per un ventennio, che il comune in oggetto è obbligato ad effettuare ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 15/91" e che, inoltre, diverse aree interessate dalla variante generale "non vengono condivise in quanto non corredate da un'analisi dimensionale che dimostri la rispondenza di dette aree ai parametri di cui all'art. 2 del decreto interministeriale n. 1444/68.".
Sostanzialmente con il piano regolatore generale in trattazione vengono riproposte, supportate ed integrate secondo le disposizioni di cui al superiore decreto n. 1359/2003, anche le scelte urbanistiche che non erano state approvate con il medesimo distinte in:
1)  la parte I e la parte II, lett. A, B, C, E, G, H, I, L;
2)  la parte III.
La relazione illustrativa del piano in esame pone l'accento sulla dimensione sovracomunale di Riposto, valutando alcuni fattori principali della cui importanza se ne tiene conto e che così si sintetizzano:
a)  l'esistenza del porto turistico costituito da due bacini, di cui uno in corso di realizzazione ed oggetto di interventi da parte dell'amministrazione comunale e l'esistenza di un piano regolatore portuale che prevede, oltre al porto turistico, un porto peschereccio ed un porto commerciale;
b)  la predisposizione del patto territoriale, del P.I.T. Etna ed il PRUSST Valdemone nei quali il comune di Riposto è inserito;
c)  lo sviluppo di iniziative industriali e commerciali nell'area destinata ad attività produttive in prossimità dello svincolo autostradale di Giarre e lo sviluppo del mercato ittico a carattere comprensoriale;
d)  la vicinanza ad importanti centri turistici come Taormina, sulla costa, e Randazzo, Linguaglossa, Castiglione di Sicilia nella fascia etnea.
Dalla relazione illustrativa del piano regolatore generale in esame, risulta che Riposto è un comune con incremento demografico, con una popolazione residente di n. 14.658 abitanti, riferiti al mese di gennaio 2003, e che, con riferimento al ventennio successivo, il dato demografico previsto è di n. 18.808 abitanti, con un incremento totale, quindi, di n. 4.150 abitanti.
Il fabbisogno abitativo stimato dalla relazione illustrativa per un decennio è di n. 2.075 vani (cioè la metà dell'incremento totale di popolazione con un rapporto vano/abitante pari ad 1); il 50,26% di tale fabbisogno, cioè n. 1.043 vani, rappresenta la quota relativa al fabbisogno di edilizia pubblica.
Dalla relazione illustrativa del piano regolatore generale in esame e con riferimento alle prescrizioni di cui al decreto dirigenziale n. 1359/2003, soprarichiamato risulta che le aree di cui ai superiori punti 1) e 2) risultano disciplinate come segue:
-  le aree relative alla parte I sono state dimensionate con riferimento al ventennio e riguardano le prescrizioni esecutive nella frazione Torre Archirafi;
-  relativamente all'area di cui alla parte II, lett. A, viene riproposta la destinazione di zona C1;
-  relativamente all'area di cui alla parte II, lett. B, viene prevista una destinazione di verde pubblico, lungo il fronte dell'edificio vincolato, a soddisfacimento dell'interesse pubblico;
-  relativamente all'area di cui alla parte II, lett. C, essa viene inglobata nel centro urbano come zona B;
-  relativamente all'area di cui alla parte II, lett. E, la stessa è inserita come zona B della frazione di Altarello;
-  relativamente all'area di cui alla parte II, lett. G, viene riproposta la destinazione di centro vacanze, data la presenza del Centro Mediterraneo Vacanze;
-  relativamente all'area di cui alla parte II, lett. H, viene riproposta la destinazione di zona C2;
-  relativamente all'area di cui alla parte II, lett. I, viene riproposta la destinazione di zona C3;
-  relativamente all'area di cui alla parte III, la medesima risulta essere interamente edificata e viene destinata a zona B, con la finalità di poter realizzare soltanto degli ampliamenti dei fabbricati esistenti, a saturazione della densità fondiaria massima consentita.
c)  Obiettivi fondamentali del piano
Il piano regolatore generale in trattazione individua i seguenti obiettivi principali di pianificazione e cioè:
1)  realizzazione di un sistema di viabilità esterna, razionalizzazione della viabilità interna e il ristudio del litorale lungomare;
2)  individuazione e salvaguardia del sistema ambientale;
3)  previsione di nuovi insediamenti ad uso produttivo, con l'ampliamento dell'area di Rovettazzo-S. Leonardello, istituzione dello scalo merci in contrada Carruba;
4)  previsione di servizi per le zone residenziali del centro storico, del centro urbano e della frazione di Torre Archirafi, servizi ed impianti per le zone turistico-ricettive e stagionali di Torre Archirafi e del lungomare Pantano;
5)  conferma delle previsioni esistenti per insediamenti produttivi delle aree in contrada Rovettazzo-S. Leonardello, Carruba e zona Ferrovia Ovest.
d)  Verifica degli standard urbanistici
Dai dati tecnici a supporto della relazione illustrativa del piano in esame, con riferimento alla suddetta previsione demografica di n. 18.808 abitanti, ed a quanto prescritto dall'art. 3 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, in tema di standard urbanistici, risulta, in sintesi, che la dotazione di aree destinate ad attrezzature pubbliche è la seguente:
1)  aree per verde pubblico:
-  esistenti: mq. 95.400;
-  previste: mq. 120.300;
-  totale: mq. 215.700 pari ad 11,5 mq./ab > 9 mq./ab. (art. 3 del decreto interministeriale n. 1444/68);
2)  aree per parcheggi:
-  esistenti: mq. 67.150;
-  previste: mq. 55.050;
-  totale: mq. 122.200 pari a 6,5 mq./ab. > 2,5 mq./ab. (art. 3 del decreto interministeriale n. 1444/68);
3)  aree per attrezzature scolastiche:
-  esistenti: mq. 50.850;
-  previste: mq. 33.430;
-  totale: mq. 84.280 pari a circa 4,5 mq./ab. = standard art. 3 del decreto interministeriale n. 1444/68;
4)  aree per attrezzature di interesse comune:
-  esistenti: mq. 77.460;
-  previste: mq. 86.310;
-  totale: mq. 163.770 pari a 8,7 mq./ab. > 2 mq./ab. (art. 3 del decreto interministeriale n. 1444/68).
Ne discende che la dotazione complessiva, tra l'esistente e quella di previsione, contenuta nel piano regolatore generale in esame, risulta essere pari mq. 31,2 per abitante.
Dal dato complessivo sopra riportato si evince che, relativamente alla quantità di aree destinate a verde pubblico e ad attrezzature scolastiche (in totale 16 mq./ab.), le stesse sono di poco superiori allo standard minimo prescritto dall'art. 3 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, relativamente alla quantità di aree destinate a parcheggi e ad attrezzature di interesse comune, queste risultano essere superiori rispetto allo standard minimo prescritto.
Si rileva che tale esubero discende dai criteri di dimensionamento e dagli obiettivi strategici di piano già evidenziati ai superiori punti b) e c).
e)  Zonizzazione e destinazione d'uso del territorio
Il territorio del comune di Riposto è suddiviso nelle seguenti zone territoriali omogenee, secondo la classificazione di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444:
Zone A (aree di particolare interesse storico-ambientale): oltre al centro storico, include interamente anche la ex zona territoriale omogenea B4, prevista nel precedente strumento urbanistico generale del 1989.
Zone B1: sono le aree edificate intensive del centro urbano;
Zone B2: rappresentano le aree edificate delle frazioni del comune di Riposto;
Zone B3: sono le aree edificate e di completamento del centro urbano;
Zone B5 (aree edificate estensive): sono localizzate nella frazione di Torre Archirafi;
Zone B6 (aree edificate estensive): sono localizzate a sud del torrente Jungo;
Zone C1 (aree di espansione): sono quelle già previste nel precedente piano regolatore generale oltre a quelle di nuova previsione ad ovest di via Mattarella e ad ovest di via Europa;
Zone C2 (aree di espansione): sono quelle localizzate sul lungomare Pantano;
Zone C2A (aree di espansione residenziale): sono quelle dislocate lungo via Mattarella ed in contrada Torre;
Zone C2B (aree di espansione ricettiva e/o alberghiera): sono localizzate nella frazione di Torre e nella zona dell'ex Ostello della Gioventù;
Zone C2C (aree di espansione residenziale stagionale): sono ubicate in contrada Prajola e nelle zone sud e nord della frazione di Torre Archirafi;
Zone C2D (aree di espansione: parchi di campeggio): sono ubicate in contrada Torre;
Zone C3 (aree di espansione): sono quelle già previste nel precedente piano regolatore generale oltre a quelle di nuova previsione;
Zone C4A (aree di espansione): sono ubicate nella zona ad ovest della Ferrovia;
Zone C4B (aree di espansione): sono localizzate in zona sud della via Mattarella ed in contrada Altarello;
Zone C4C (aree di espansione): sono ubicate nella zona a sud della via Mattarella;
Zone D1 (insediamenti portuali): sono le zone territoriali omogenee ove sono consentiti impianti per il funzionamento del porto turistico.
Zona D2 (aree per attività produttive, artigianali, industriali e commerciali): sono le zone territoriali omogenee ricadenti nelle località Rovettazzo e Carruba e nella frazione di Torre Archirafi ed interessano anche le prescrizioni esecutive ed il programma urbanistico-commerciale.
Zone D3 (aree per attività commerciali - D.P.R. 11 luglio 2000): sono aree oggetto delle prescrizioni esecutive o del programma urbanistico-commerciale
Zona E: rappresenta le parti del territorio comunale destinate a verde agricolo;
Zone F (attrezzature o impianti di interesse generale): oltre a quelle già previste nel precedente piano regolatore generale, vi sono nuove previsioni in località Gancia;
Zone V (verde pubblico, gioco, sport, parco urbano);
Zone SP (impianti sportivi ad iniziativa privata): sono state localizzate nelle frazioni di Archi e Torre Archirafi;
Zone VP: sono le aree destinate a verde privato;
Zone VA: sono le aree gravate da vincolo assoluto di inedificabilità;
Zone I (attrezzature di interesse comune): oltre a quelle già presenti nel territorio comunale, ne sono state individuate di nuove nella frazione di Torre Archirafi;
Zone Ip: riguardano le aree destinate ad insediamenti produttivi discendenti da strumenti di programmazione negoziata e/o concertata;
Zone ES: rappresentano le aree destinate ad attrezzature per l'istruzione;
Zone EP167 (edilizia convenzionata o sovvenzionata): sono state individuate in contrada Quartirello, ad ovest dell'ex Ostello della Gioventù e nella frazioni di Archi e Franca.
f)  Viabilità
Il piano regolatore generale contiene previsioni relative alla viabilità di progetto (vedi tavola A4, scala 1:10.000) tra le quali particolare importanza riveste la viabilità principale parallela alla linea di costa, in direzione nord-sud, e la viabilità secondaria di attraversamento e/o di penetrazione, perpendicolare alla linea di costa, in direzione est-ovest.
La viabilità principale di previsione è rappresentata dal nuovo tracciato della strada provinciale Riposto-Acireale che, dipartendosi dalla piazza Matteotti, si sviluppa intersecandosi con due strade provinciali esistenti ed attraversa le frazioni di Archi e Carruba, prima di proseguire in territorio di Acireale.
La viabilità secondaria è costituita principalmente per collegare il centro urbano e la frazione di Torre Archirafi con la zona industriale-commerciale di contrada Rovettazzo-S. Leonardello.
Inoltre è costituita dalla gronda viaria extraurbana di collegamento tra il centro urbano e la frazione di Torre Archirafi e dalla previsione di alcune strade di interesse comunale di collegamento fra le frazioni di Archi e Torre Archirafi e dal prolungamento di alcune vie cittadine, tra cui via Mattarella e via Gramsci sono quelle più importanti.
2)  PRESCRIZIONI ESECUTIVE
Dagli elaborati di piano le zone oggetto di prescrizioni esecutive, descritte nella relazione illustrativa, destinate alla residenza, sono l'area ex Ostello-via Mattarella, prevista dal presente piano regolatore generale (zona C2A) e l'area destinata a zona C1 nella frazione di Torre Archirafi (già prevista dalla variante generale del 2002), mentre l'area sita ad ovest della S.S. 114, destinata ad attività produttive, è oggetto di prescrizioni esecutive soltanto per quanto riguarda la viabilità.
Le prescrizioni esecutive in questione, sia nell'area ex Ostello sia nella frazione di Torre Archirafi, riguardano anche aree destinate dal piano regolatore generale a ricettività turistico-alberghiera (zona C2B), ad impianti sportivi (zona SP) ed a parchi di campeggio (zona C2D).
2.1)  Prescrizioni esecutive ex area Ostello-via Mattarella
Dagli elaborati di piano risulta che:
-  l'insediamento residenziale è previsto per un numero di abitanti complessivo pari a 1.084 (1 abitante ogni 125 mc. relativamente all'edilizia privata), di cui 500 da insediare a mezzo di interventi di edilizia pubblica (1 abitante ogni 100 mc.);
-  il volume totale previsto dall'insediamento è pari a mc. 123.254, da realizzarsi secondo le tipologie edilizie previste e cioè: case a schiera, in linea e ville uni o bifamiliari;
-  la densità edilizia fondiaria ammessa è di 0,75 mc./mq., nella fascia di 500 metri dalla battigia del mare e di 1,5 mc./mq. nella fascia compresa tra i 500 ed 1.000 metri dalla battigia;
-  nell'ambito delle suddette prescrizioni esecutive sono previsti interventi di edilizia commerciale e direzionale per un volume totale di mc. 62.565 su una superficie di mq. 27.420 ed interventi di edilizia turistico-ricettiva su una superficie di mq. 96.660 per un volume totale di 133.517 mc.;
-  gli interventi di edilizia commerciale e direzionale consistono nella previsione di n. 8 lotti edificabili, mentre gli interventi di edilizia turistico-ricettiva consistono nella previsione di n. 7 lotti destinati ad edilizia alberghiera, edilizia sportiva, edificio congressi, e servizi a supporto dell'attività turistica e sportiva;
-  dalla tabella di verifica degli standard risulta che la dotazione prevista per tale insediamento è stata fissata in 27 mq./ab. per una quantità totale di spazi pubblici di mq. 29.628 (1.084 ab. x 27 mq.) così suddivisi:
a)  mq. 16.260 a verde pubblico pari a 15 mq. per abitante;
b)  mq. 2.710 a parcheggi pari a 2,5 mq. per abitante;
c)  mq. 4.878 ad edilizia scolastica pari a 4,5 mq. per abitante;
d)  mq. 5.420 per attrezzature di interesse generale pari a 5 mq. per abitante.
2.2)  Prescrizioni esecutive nella frazione di Torre Archirafi
Dagli elaborati di piano risulta che:
-  la superficie territoriale interessata ammonta a 480.000 mq. con una densità territoriale di 0,75 mc./mq., per un volume complessivo realizzabile di 360.000 mc.
Detto volume così viene ripartito:
-  mc. 72.000 destinato all'edilizia alberghiera;
-  mc. 100.800 destinato all'edilizia stagionale (case-vacanze e residenze turistiche);
-  mc. 108.000 destinato all'edilizia residenziale privata;
-  mc. 72.000 destinato per servizi ed infrastrutture di interesse generale;
-  mc. 7.200 destinato a campeggi e bungalow.
L'insediamento complessivo è di n. 2.304 abitanti (di cui n. 864 abitanti residenziali stabili) in rapporto di un volume di 288.000 mc. (e cioè escluso quello destinato a servizi ed infrastrutture), pari ad 1 abitante ogni 125 mc.
Le tipologie previste per i servizi e le infrastrutture sono:
-  centro nautico, centro commerciale, piscina, chioschi, botteghe, negozi ed attrezzature sportive d'iniziativa privata;
-  per quanto riguarda l'edilizia residenziale sono previsti n. 9 lotti edificabili a schiera, in linea o ad edifici isolati, con una densità fondiaria di 1,32 mc./mq.;
-  per quanto riguarda l'edilizia stagionale sono previsti n. 7 lotti edificabili con una densità fondiaria di 1,23 mc./mq.;
-  sono previsti n. 3 lotti destinati all'edilizia per tipologia d'alberghi con una densità fondiaria di 2,5 mc./mq.;
-  dalla tabella degli standard urbanistici si rileva che la dotazione prevista nelle prescrizioni esecutive in questione è di 62.208 mq. pari a 27/mq. per abitante, così ripartita:
a)  mq. 34.560 a verde attrezzato pari a 15 mq./ab.;
b)  mq. 11.520 per attrezzature di interesse generale pari a 5 mq./ab.;
c)  mq. 5.760 a parcheggi pari a mq. 2,5 mq./ab.;
d)  mq. 3.888 per l'istruzione pari a 4,5 mc./ab. (rapportati agli 864 abitanti stabili).
2.3)  Prescrizioni esecutive ampliamento aree artigianali-industriali-commerciali
Dagli elaborati di piano risulta che le prescrizioni esecutive riguardano sostanzialmente la realizzazione delle opere di urbanizzazione: più precisamente interessa la realizzazione della viabilità principale costituita da strade la cui sezione è pari m. 12,50, ed una che interseca gli isolati I, II, III, IV, V, VI della sezione di m. 20,50.
Le prescrizioni che regolano l'attività edilizia in detta zona fissano i seguenti parametri:
-  distanza minima di confini: m. 5;
-  distanza minima tra fabbricati: m. 10;
-  densità fondiaria: 3 mc./mq.;
-  altezza max: m. 8 e secondo la destinazione;
-  rapporto di copertura: 50% del lotto fondiario;
-  i lotti edificabili interni agli isolati dovranno risultare da piano di lottizzazione con superficie non inferiore a mq. 2.500;
-  le aree a parcheggio e verde pubblico da cedere sono stabilite nella misura del 12% della superficie dell'isolato; nel caso di isolati o lotti con destinazione commerciale o direzionale si applica quanto previsto dal punto 2, art. 5, del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
3)  PROGRAMMAZIONE URBANISTICO-COMMERCIALE
Dalla relazione illustrativa del piano regolatore generale si evince che, ai sensi della legge regionale n. 28/99 ed in ottemperanza alle direttive di cui all'art. 13 del D.P.R. 11 luglio 2000, l'amministrazione comunale ha predisposto n. 4 piani di valorizzazione commerciale (P.V.C.) e cioè:
1)  P.V.C. centro storico-centro urbano (vedi tavv. 2, 3);
2)  P.V.C. lungomare Pantano (vedi tav. 4);
3)  P.V.C. centro storico-aree adiacenti Torre Archirafi (vedi tav. 5);
4)  P.V.C. Carruba (vedi tav. 8).
Secondo la relazione di piano regolatore generale e gli elaborati di piano sono stati individuati altri ambiti di valorizzazione commerciale all'interno dei P.I.P. esistenti in contrada Rovettazzo ed in contrada Carrubba - ex area APAS e stazione ferroviaria - (vedi tavv. 6, 7, 8).
La predisposizione dei P.V.C. da parte dell'amministrazione comunale è diretta all'aggregazione tra gli esercizi di vicinato esistenti e tra questi e la media e grande distribuzione.
Le norme tecniche di attuazione della programmazione urbanistico-commerciale in esame prevedono la realizzazione e/o l'ampliamento di medie strutture di vendita, ed il mantenimento delle grandi strutture di vendita in edifici a destinazione commerciale, nel rispetto degli standard previsti dal decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e dell'art. 16, comma 4, del D.P.R. 11 luglio 2000.
Nelle zone A e B del centro urbano il piano regolatore generale ammette l'apertura di nuovi esercizi commerciali di vicinato, di media struttura di vendita e del centro commerciale locale urbano (superficie inferiore a mq. 2.500).
L'attuazione dei P.V.C. prevede complessivamente:
-  la pedonalizzazione del lungomare Pantano con la previsione dell'idrospazio nell'area antistante l'ex Ostello, la realizzazione della strada carrabile, a monte dell'attuale lungomare, di collegamento con la frazione di Torre Archirafi.
-  nel centro storico di Torre Archirafi è previsto l'acquisizione ed il restauro del Palazzo Vigo, la riqualificazione ed il potenziamento dei servizi culturali, artigianali ecc., il ristudio del sistema viario del centro storico in funzione della valorizzazione di Palazzo Vigo e le nuove aree produttive della zona turistico-alberghiera.
-  nella frazione Carrubba è previsto il potenziamento e la valorizzazione delle aree in località Prajola e la riqualificazione della via Enrico Toti.
-  nel P.I.P. Carrubba è previsto il recupero dell'ex complesso produttivo ex APAS con la riprogettazione e l'inserimento funzionale all'interno della catena del freddo, il potenziamento dello scalo merci e dei servizi dell'area artigianale.
-  nel P.I.P. Rovettazzo è previsto l'ampliamento ed il potenziamento dei servizi per la mobilità veicolare e dell'interscambio delle merci per le grandi e medie strutture di vendita.
4)  STUDIO GEOLOGICO
Lo studio geologico, redatto dai geologi Alfio Calabrò e Marzia Petralia, riprende lo studio geologico redatto dal geologo Maria Rossana Ardita, a supporto della variante generale adottata nel 2002.
Dal contenuto della relazione geologica e dagli elaborati si evince, fondamentalmente, che le pericolosità geologiche e sismiche riscontrate, ai fini dell'uso del territorio, sono identificabili nella linea di costa, nei corsi d'acqua e nelle faglie individuate.
Al riguardo del piano regolatore generale in esame lo studio geologico prescrive:
-  una fascia di inedificabilità lungo la costa per tutte le aree diverse dalle zone A e B;
-  una fascia di inedificabilità di m. 10 dalla sponda lungo i torrenti che solcano il territorio comunale, ai sensi dell'art. 96 del R.D. n. 523/1904;
-  una fascia di rispetto, da precludere all'edificazione, di m. 50 lungo le faglie rilevate nello studio geologico;
-  una ulteriore fascia di rispetto di 25 m., adiacente a quella di inedificabilità a cavallo delle suddette faglie.
Si fa presente che la relazione di verifica di compatibilità geologica e geotecnica dello studio in questione, relativa agli interventi previsti dal piano regolatore generale in esame, esprime la piena fattibilità dei medesimi in relazione alle caratteristiche geologiche, idrogeologiche e geotecniche delle aree interessate.
5)  STUDIO AGRICOLO-FORESTALE
Lo studio agricolo-forestale, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991, è stato redatto dal dott. agronomo Vincenzo Russo, dell'albo dei dottori agronomi e forestali della provincia di Catania, che ha proceduto anche all'aggiornamento dello studio agricolo-forestale delle aree della variante generale adottata nel 2002, e, sostanzialmente, all'aggiornamento dello studio redatto dal dott. agronomo Claudio Raciti.
Dallo studio agricolo-forestale in questione si rileva che le aree interessate dalla variante generale non hanno subito alcuna modificazione rispetto allo studio precedente.
In definitiva emerge, nell'ambito territorio comunale, la grande prevalenza di terreni agricoli caratterizzati dalla coltivazione di agrumeti (limoneti in particolare) con la presenza, inoltre, di colture ortive e di attività floro-vivaistiche.
Lo studio in argomento non indica alcuna presenza di fasce o di zone boschive o che possono essere interessati da colture boschive.
6)  VINCOLI
Gli elaborati del piano regolatore generale, e più precisamente la tavola A3, scala 1:10.000, contengono l'indicazione dei vincoli che gravano sul territorio comunale, oltre al centro storico ed al nucleo storico di Torre Archirafi.
Si tratta di vincoli discendenti dal D.L. n. 490/90, riguardanti beni isolati, di vincoli idrologici relativi al sistema dei torrenti ed il sistema della costa, di cui fa parte anche la Timpa.
In particolare, dalla tavola sopracitata si evince che la quasi totalità del territorio comunale, aldilà del centro urbano, è gravata dal vincolo paesaggistico di cui alla legge n. 1497/39.
Vincoli specifici gravano sui seguenti beni e siti puntuali:
  a) il sito archeologico di contrada Cozzi; 
  b) il porto; 
  c) il fanale; 
  d) il Pinus Pinea in via Cavour; 
  e) la casa padronale Puglisi-Cosentino; 
  f) la casa padronale in via Torrente Jungo; 
  g) il cimitero; 
  h) Torre Modò; 
  i) la casa padronale Grassi Giuliano; 
  l) la casa padronale nei pressi del torrente Torre; 
  m) villa Floristella; 
  n) villa Calanna; 
  o) villa Musmeci; 
  p) Torre Mangano; 
  q) la cantina Palmento; 
  r) la casa padronale De Maria; 
  s) la casa padronale nella frazione di Archi; 
  t) la casa padronale nei pressi dell'abitato della frazione Carruba; 
  u) la casa padronale nei pressi della ferrovia CT-ME, ad ovest della Timpa. 

7)  PARERE UFFICIO DEL GENIO CIVILE
L'ufficio del Genio civile di Catania, con nota n. 36576 del 16 dicembre 2004, ha espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, parere favorevole sul piano regolatore generale in questione, fatto salvo il rispetto delle condizioni poste negli studi geologici di supporto.
Detto parere richiama quanto in precedenza lo stesso ufficio del Genio civile aveva espresso con le seguenti note:
-  parere favorevole, reso con nota n. 1895 del 18 maggio 2001, sulla variante al piano regolatore generale relativamente ad alcune aree ubicate nelle contrade Quartirello, Torre Archirafi, Altarello e Carruba;
-  nota n. 10093 del 29 luglio 2003, con la quale sono state richieste al Comune delle integrazioni ritenute necessarie al fine di poter esprimere compiuto parere sul piano regolatore generale in trattazione;
-  parere favorevole, reso con nota n. 17691 del 29 giugno 2004, sulla variante al piano regolatore generale relativa alla zona D2 in contrada Rovettazzo-S. Leonardello.
8)  REGOLAMENTO EDILIZIO
Il testo del regolamento edilizio è formato da n. 73 articoli così suddivisi:
-  art. 1 - Natura e scopi del regolamento;
-  artt. 2, 3, 4 (capo I - Organi dell'attività urbanistico-edilizia);
-  artt. 5, 6, 7, 8 (capo II - La disciplina urbanistico-edilizia);
-  artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 (capo III dell'attività costruttiva);
-  artt. 20, 21, 22, 23 (capo IV - Caratteristiche edilizie);
-  artt. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 (capo V - Norme igienico-edilizie);
-  artt. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 (capo VI -Requisiti degli ambienti interni);
-  dall'art. 43 all'art. 57 (capo VII - Arredo urbano);
-  artt. 58, 59, 60, 61, 62, 63 (capo VIII - Costruzioni speciali);
-  artt. 64, 65, 66, 67, 68, 69 (capo IX - Stabilità e sicurezza delle costruzioni);
-  artt. 70, 71, 72, 73 (capo X - Disposizioni finali e transitorie).
9)  NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Il testo delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale in trattazione è suddiviso in n. 15 articoli, che oltre a disposizioni di carattere generali sull'attività edilizia comunale, disciplinano le zone territoriali omogenee in cui è suddiviso il territorio comunale.
Le prescrizioni più importanti che le suddette norme dettano sono:
Zona A: sono ammessi interventi di risanamento conservativo e trasformazioni a carattere conservativo; sono ammesse altresì nuove costruzioni su lotti non edificati e sopraelevazioni limitatamente alla seconda elevazione fuori terra.
Per gli interventi a carattere conservativo la densità edilizia non deve superare quella esistente: vengono equiparate a nuove costruzioni gli interventi di trasformazione con cui avviene un mutamento di destinazione d'uso.
Per le nuove costruzioni, anche a seguito di demolizione, la densità fondiaria non deve superare i 5 mc./mq. ed il rapporto di copertura non deve superare i 6/10 del lotto edificabile.
Il limite massimo di densità edilizia di 5 mc./mq. vale anche per la costruzione della seconda elevazione fuori terra, ove il piano terra sia esistente prima dell'adozione delle norme di attuazione.
Per gli interventi a carattere conservativo non può superarsi l'altezza degli edifici esistenti; per le trasformazioni e le nuove costruzioni l'altezza massima non può superare quella degli edifici circostanti ed in ogni caso non può superare i 5 m. in caso di una elevazione fuori terra, lungo strade di larghezza inferiore a m. 5; non può superare i m. 8 in caso di due elevazioni fuori terra, lungo strade di larghezza inferiore a m. 8; non può superare i m. 12 in caso di tre elevazioni fuori terra lungo strade di larghezza superiore a m. 8.
Zone B: è ammessa la costruzione continua o discontinua lungo il fronte stradale; nelle zone B1 e B2 la densità fondiaria max è di 3,5 mc./mq. ed il rapporto di copertura max è di 6/10 del lotto edificabile: il numero max dei piani fuori terra è, rispettivamente, di 3 e 2.
Nella zona B1 la densità fondiaria è elevata a 5 mc./mq. in caso di predisposizione di piano particolareggiato o di piano di lottizzazione convenzionato.
Nelle zone B3 la densità fondiaria massima prevista è di 5 mc./mq. ed il rapporto di copertura max è di 5/10, con n. 3 piani fuori terra ed altezza max di m. 11.
Nelle zone B5 (frazione Torre Archirafi) la densità fondiaria massima prevista è di 0,40 mc./mq. ed il rapporto di copertura max pari ad 1/10 con n. 2 piani fuori terra.
Nelle zone B6 (zona sud torrente Jungo), oggetto di piani di lottizzazione convenzionati, la densità fondiaria massima prevista è di 2 mc./mq. con un rapporto di copertura max di 5/10 con n. 3 piani fuori terra.
Distanza minima assoluta: m. 10,00.
Altezza max degli edifici: m. 12 (nelle zone B1); m. 8 (nelle zone B2); m. 11 (nelle zone B3); m. 8 (nelle zone B5); m. 7,50 (nelle zone B6).
Distanza minima dai confini: 5 m.
In caso di rilascio di singole concessioni per lotti con superficie inferiore a 200 mq., la densità fondiaria massima è di 5 mc./mq. con un rapporto di copertura pari al 65%, se la superficie è superiore a mq 120, e del 75% se la superficie è compresa tra 120 e 200 mq.
Zone C
Per le zone C1 la densità fondiaria max è di 2,5 mc./mq., il rapporto di copertura max è di 4/10 del lotto edificabile, con 4 piani fuori terra, altezza max di m. 14,50.
Distanza minima tra pareti finestrate ed edifici antistanti: m. 10,00.
Distanza minima dai confini: m. 5;
Distanza dal ciglio stradale: m. 5 per strade di larghezza inferiore a m. 7; m. 7,50 per strade di larghezza compresa tra 7 e 15 m.; m. 10 per strade di larghezza superiore a m. 15.
Per le zone C2 la densità fondiaria max è di 1 mc./mq., il rapporto di copertura max è di 4/10 del lotto edificabile, con 2 piani fuori terra ed altezza max di m. 8.
Le distanze prescritte sono quelle stabilite già per le zone C1 e vengono prescritte anche le successive zone C2.
Per le zone C2A la densità fondiaria max è di 1,36 mc./mq., il rapporto di copertura max è di 4/10 del lotto edificabile, con 2 piani fuori terra ed altezza max di m. 8.
Per le zone C2B la densità fondiaria max è di 2,5 mc./mq., il rapporto di copertura max è di 4/10 del lotto edificabile, con 2 piani fuori terra ed altezza max di m. 8.
Per le zone C2C (escluse quelle già interessate da piano particolareggiato o piano di lottizzazione) la densità fondiaria max è di 1,42 mc./mq., il rapporto di copertura max è di 4/10 del lotto edificabile, con 2 piani fuori terra ed altezza max di m. 8.
Per le zone C2D (parchi di campeggio) la densità fondiaria max è di 0,46 mc./mq., il rapporto di copertura max è di 4/10 del lotto edificabile ed altezza max di m. 4.
Per le zone C3 la densità fondiaria max è di 3,50 mc./mq., il rapporto di copertura max è del 45% del lotto edificabile, con 2 piani fuori terra ed altezza max di m. 8.
Nelle località Archi e Carruba, oltre ai suddetti parametri è prescritto il lotto minimo di mq. 180; inoltre nelle aree destinate, per la prima volta, all'edilizia residenziale privata da presente piano regolatore generale nelle località Malpassoti, Carruba, Gancia, Archi e Cozze la densità territoriale è di 1 mc./mq.
Le distanze prescritte sono quelle stabilite già per le zone C1.
Per le zone C4A la densità fondiaria max è di 3,50 mc./mq., il rapporto di copertura max è di 35% del lotto edificabile, con 4 piani fuori terra ed altezza max di 14,50 m.
Per le zone C4B la densità fondiaria max è di 3,50 mc./mq., il rapporto di copertura max è di 5/10 del lotto edificabile, con 2 piani fuori terra, altezza max di m. 8 e lotto minimo di 180 mq.
In particolare la zona C4B, in contrada Altarello, è oggetto di un PEEP già approvato, mentre per l'area compresa tra via Roma, via Granata, via Libertà ed il torrente Caravelle l'edificazione viene subordinata alla redazione di un piano particolareggiato o di un piano di lottizzazione con le seguenti prescrizioni:
a)  è ammessa la tipologia a villini;
b)  la densità fondiaria max è di 3,2 mc./mq.;
c)  il rapporto di copertura max è di 5/10;
d)  nell'ambito del piano particolareggiato o del piano di lottizzazione deve essere assicurata una dotazione di spazi pubblici, minima ed inderogabile, pari a 21 mq. per abitante.
Per le zone C4C la densità fondiaria max è di 3,50 mc./mq., il rapporto di copertura max è del 45% del lotto edificabile, con 3 piani fuori terra ed altezza max di m. 11.
Relativamente alle distanze per le zone C4 sono prescritte:
Distanza minima tra fabbricati: m. 10 tra pareti finestrate e di edifici antistanti.
Distanza minima dai confini: m. 5.
Distanza dal ciglio stradale: m. 5 per strade di larghezza inferiore a m. 7; m. 7,50 per strade di larghezza compresa tra m. 7 e m. 15; m. 10 per strade di larghezza superiore a m. 15;
Zone D2-D3
Per le zone D2 la densità fondiaria max è di 3 mc./mq., il rapporto di copertura max è di 5/10 del lotto edificabile; per le zone D3 la densità fondiaria max è di 2,5 mc./mq. ed il rapporto di copertura max è di 5/10 del lotto edificabile; nelle aree lungo la strada Altarello-Carruba, fermi restando gli altri parametri, il rapporto di copertura è fissato in 2/10.
Tutti gli spazi liberi devono essere destinati a verde o a parcheggi ed è ammessa soltanto l'abitazione del custode.
Distanza minima dal ciglio stradale: m. 5.
Distanza minima dai confini: m. 5.
Nelle zone D2 l'edificazione è subordinata alla redazione di piano particolareggiato o di piano di lottizzazione.
Zone E
Per dette zone la densità edilizia fondiaria, a scopo residenziale, è fissato in 0,03 mc./mq. e l'altezza max degli edifici è fissata in m. 8, corrispondenti a due elevazioni fuori terra.
Distanza minima tra edifici: m. 10 tra pareti finestrate o tra pareti di edifici antistanti.
Distanza minima dai confini: m. 5.
Distanza dal ciglio stradale: m. 20.
Le costruzioni a servizio dell'agricoltura sono ammesse a condizione che la superficie occupata non superi il 6/1.000 del lotto e l'altezza non superi m. 8.
Zone F
Per le attrezzature ed impianti di interesse generale previsti in queste zone, la densità fondiaria massima è fissata in 3,5 mc./mq.
Zone SP
Per gli impianti sportivi e ricreativi di iniziativa privata ammessi in queste zone è prescritta una densità territoriale massima di 1 mc./mq., il rapporto di copertura max è fissato in 5/10 con 2 piani fuori terra ed un'altezza max di m. 8, fatte salve diverse disposizioni contenute nelle prescrizioni esecutive.
Zone I
Per le attrezzature di interesse comune ammesse in queste zone è prevista una densità fondiaria massima di 3,5 mc./mq.; per la frazione di Torre Archirafi detta densità è fissata in 2,40 mc./mq.; il rapporto di copertura max è fissato in 5/10, con 2 piani fuori terra ed un'altezza max di m. 8, salve diverse disposizioni contenute nelle prescrizioni esecutive.
Zone IP
Per gli insediamenti produttivi previsti in queste zone è fissata una densità territoriale max di 0,90 mc./mq., il rapporto di copertura max è di 5/10, con 2 piani fuori terra ed un'altezza max di m. 8.
Zone ES
Per dette zone la densità fondiaria massima è fissata in 3,5 mc./mq., il rapporto di copertura max è fissato in 5/10, con 2 piani fuori terra ed un'altezza max di m. 8, salvo diverse disposizioni contenute nelle prescrizioni esecutive.
Zone EP
Per gli interventi di edilizia popolare previsti in dette zone la densità fondiaria max è fissata in sede di prescrizioni esecutive; vengono fissati dalle norme di attuazione un'altezza massima compresa tra m. 8 e m. 14,50 in dipendenza della localizzazione dell'intervento, un rapporto di copertura max pari a 5/10 ed un numero max di piani compreso tra 2 e 4.
In particolare, per il lotto destinato all'edilizia popolare ad ovest di via Libertà la densità fondiaria massima è fissata in 4 mc./mq.; nella frazione di Torre Archirafi la densità territoriale per l'edilizia economica e popolare è fissata nella misura massima di 0,75 mc./mq.
Le distanze prescritte sono quelle già stabilite per le zone C1.
Sono fatte salve le norme contenute nelle prescrizioni esecutive.
Zone VP
Sono le parti del territorio destinate a verde privato ove è ammessa la demolizione e ricostruzione, senza aumento della volumetria, dei manufatti esistenti iscritti in catasto alla data di adozione del presente piano regolatore generale; è vietata la realizzazione di nuove costruzioni anche a carattere precario.
Altre norme
Infine risulta opportuno evidenziare che:
-  le norme di attuazione in esame contengono il riferimento all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 1, lett. a), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78;
-  fermo restando quanto prescritto per le attrezzature di interesse collettivo, le norme di attuazione in esame prevedono che le medesime attrezzature possono essere realizzate da privati che sono obbligati, con apposita convenzione, a non mutare la destinazione degli edifici.
10)  OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI
Avverso il piano regolatore generale in esame sono state presentate, entro e fuori termine, n. 72 osservazioni ed opposizioni che qui di seguito vengono elencate:
 1)  Pulvirenti Sebastiano;
 2)  De Sanctis e comp.;
 3)  Cavallaro Pietro;
 4)  Lanza Giuseppe;
 5)  Di Mauro Domenico;
 6)  Cantarella Antonino;
 7)  Padri Filippini;
 8)  Grassi Giuseppe;
 9)  Caminiti Anna;
10)  Calanna Mario;
11)  Sciavarello Vincenzo;
12)  Barbagallo e comp.;
13)  Zingali Giovanni;
14)  Leotta Orazio;
15)  Foti Daniela;
16)  Amico Venera e comp.;
17)  Amico Venera;
18)  FI.MA.S.;
19)  Maugeri Filadelfo;
20)  Tomarchio Maria;
21)  Granata Figuera;
22)  Basile Antonio;
23)  Caprino Loretta;
24)  Caldarella Salvatore ed altri;
25)  Caputo Giuseppa;
26)  Guarrera Venera e comp.;
27)  Campo Emanuele;
28)  Meci M. Angela;
29)  Caltabiano G. e comp.;
30)  Scionti Ignazio;
31)  Frasson A. Maria;
32)  Carbotrasporti;
33)  Busà Emanuela;
34)  Badalà Antonio;
35)  Pulvirenti Sebastiano;
36)  Cavallaro Salvatore;
37)  Russo Venerando;
38)  Marano Alfio;
39)  Trovato, Facchi e comp.;
40)  Pandolfini Carolina;
41)  Rizzo Agata;
42)  Gidauto;
43)  La Rosa Anna Maria;
44)  Fratelli Villa;
45)  Fratelli Russo;
46)  Associazione Aziende Agricole;
47)  Scudero Liliana;
48)  Puglisi A. - Finocchiaro A.;
49)  Saporita Felice;
50)  Leotta Orazio;
51)  Tomarchio Salvatore;
52)  Di Mauro Angelo;
53)  Di Mauro Angelo;
54)  Colombo Leonardo;
55)  Frasson Maria;
56)  Istituto d'istruzione superiore;
57)  Scudero Domenico;
58)  Russo Mario;
59)  Platania G. e M.T.;
60)  Vita Margherita;
61)  Borzì Angelo;
62)  Scudero Teresa;
63)  Cardea G. - Marino G. e comp.;
64)  Leotta Giuseppe;
65)  Mangano Filippa e comp.;
66)  Modò Salvatore;
67)  Di Mauro Angelo;
68)  Scudero Liliana;
69)  Pennisi Alessandra;
70)  Istituto d'istruzione superiore.
Osservazioni presentate fuori termine:
1)  Cooperativa Edil. Maison des Fleurs;
2)  Arcangelo Finocchiaro.
Sono inoltre pervenute direttamente all'ARTA la seguenti osservazioni:
1)  Frasson Anna Maria;
2)  Quattrocchi Santa ed altri;
3)  Pennisi Bracci Testasecca Alessandra;
4)  Trovato Gangemi Liliana ed altri;
5)  De Sanctis Maria Teresa ed altri.
Considerazioni
Procedure
Sulla base della documentazione prodotta, le procedure di adozione del piano regolatore generale risultano regolari in quanto il progetto è stato adottato con deliberazione consiliare, con annessi prescrizioni esecutive, regolamento edilizio e programmazione urbanistico-commerciale.
Il piano regolatore generale è stato regolarmente depositato e pubblicizzato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78 e sulle osservazioni e/od opposizioni presentate sono state formulate proprie deduzioni da parte del consiglio comunale.
Il piano regolatore generale è supportato dallo studio geologico, redatto ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 65/81.
Il piano regolatore generale è supportato dallo studio agricolo-forestale, redatto ai sensi dell'art. 3, comma 11, della legge regionale n. 15/91, in conformità alle leggi regionali n. 16/96 e n. 13/99.
Il piano regolatore generale è corredato dal programma urbanistico-commerciale, redatto ai sensi della legge regionale n. 28/99 e delle direttive di cui al D.P.R.S. 11 luglio 2000.
Il piano regolatore generale è stato sottoposto, preventivamente all'adozione, all'esame ed al parere dell'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
Generalità
Il piano regolatore generale, con riferimento al ventennio, a partire dall'anno 2004, è stato dimensionato secondo una previsione demografica pari a n. 18.808 abitanti, con un incremento complessivo previsto di n. 4.150 abitanti rispetto all'anno 2003; detto incremento si basa sostanzialmente su criteri di previsione di crescita sia del settore turistico-alberghiero-ricettivo sia del settore commerciale, dell'edilizia residenziale e di quello collegato ai servizi ed alle infrastrutture pubbliche.
Detta previsione si discosta sia dai dati ISTAT sia dai dati contenuti nella relazione illustrativa del piano, che riportano invero una situazione di consolidata stabilità demografica a partire dall'anno 1990 fino all'anno 2003 di riferimento, con una popolazione residente che si è attestata sempre attorno ai 15.000 abitanti.
La dotazione complessiva di standard prevista dal piano regolatore generale in esame, inclusa quella esistente, risulta complessivamente superiore a quella minima prescritta dal decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 di 18 mq./ab.
Infatti, dalle tabelle dimensionali della relazione di piano, riportate in sintesi nel superiore punto d), la dotazione complessiva risulta essere di circa 31 mq./ab.; in particolare la dotazione dei parcheggi pubblici (6,5 mq./ab.) risulta essere quasi il triplo di quella minima prescritta, quella delle aree di interesse generale (8,7 mq./ab.) è oltre il quadruplo di quella prescritta, mentre relativamente al verde pubblico ed alle attrezzature scolastiche la dotazione è di poco superiore a quella minima prescritta dall'art. 3 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Il piano regolatore generale specifica i vincoli discendenti dalla legislazione vigente, nonché quelli derivanti dallo studio geologico-tecnico e le tipologie colturali di cui allo studio agricolo-forestale, descritti ai superiori punti 4), 5), 6).
Zonizzazione e prescrizioni esecutive
Nell'elaborazione del piano regolatore generale, ove vengono inserite anche le previsioni di cui alla variante generale del 2002 in premessa citata e descritta, risultano osservate, in linea di massima, le disposizioni contenute nei decreti interministeriali n. 1404/68 e n. 1444/68 nonché quelle delle norme urbanistiche vigenti, adottando le prescrizioni esecutive.
In linea generale si condivide la zonizzazione e la localizzazione delle attrezzature previste dal piano in esame in ragione delle finalità e degli obiettivi prefissate dall'amministrazione comunale ed alla congruenza delle previsioni con i dettami del decreto dirigenziale n. 1359/2003.
Tuttavia occorre rilevare che, oltre a quanto rilevato al superiore punto d) (verifica degli standard urbanistici) sulla dotazione delle attrezzature, per le considerazioni seguenti le stesse risultano essere minori rispetto ai 31,2 mq./ab. in ragione di n. 18.808 abitanti stimati.
In effetti, dalla relazione illustrativa e dagli elaborati di piano, si rileva che, ai fini del calcolo dei rapporti tra spazi destinati ad insediamenti residenziali e spazi pubblici, è stato assunto che ad ogni abitante insediato corrispondano 125 mc. di volume di edilizia privata e 100 mc. di volume di edilizia pubblica e/o convenzionata o sovvenzionata (vedi il superiore punto 2 - prescrizioni esecutive).
Al riguardo preliminarmente si evidenzia che può ritenersi ammissibile l'assunzione di 100 mc./ab. laddove siano previste oltre alle residenze destinazioni quali uffici professionali, negozi di prima necessità, ecc., ma certamente non può essere condivisibile l'assunzione di 125 mc./ab. per le residenze private in quanto ciò contrasta con le prescrizioni di cui all'art. 3, comma 3, del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. In conseguenza la previsione degli abitanti insediabili nel ventennio sarà superiore a n. 18.808 stimati e pertanto, come per altro rilevabile dagli elaborati delle prescrizioni esecutive, le attrezzature previste, seppur sempre in esubero, sono in rapporto di circa 27 mq./ab.
Altresì, sebbene come sopra rilevato le attrezzature esorbitano eccessivamente il fabbisogno minimo prescritto dal decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, in considerazione che sono previste tutte le tipologie prescritte dal medesimo decreto interministeriale; in linea generale si condividono le medesime attrezzature.
Viabilità, parcheggi e servizi
Relativamente alla viabilità ed ai parcheggi previsti dal presente piano regolatore generale, in linea di massima si condividono i criteri adottati sia per le nuove previsioni che per il potenziamento della rete viaria esistente.
Tuttavia si ritiene di dover rilevare quanto segue:
-  l'elaborato di piano denominato A4 individua con tratteggio discontinuo di colore viola e quindi come "Viabilità di progetto" un tratto di viabilità comunale che collega la frazione di Torre Archirafi con la frazione di Archi (indicato con segni rossi sulla tavola A4) mentre invece lo stesso risulta essere già realizzato. Si prescrive pertanto la rettifica del suddetto errore materiale.
-  in linea generale è condivisibile la previsione della nuova S.P. Riposto-Acireale in relazione alla circostanza che il tracciato esistente non è suscettibile di allargamento e ammodernamento data la presenza di nuclei abitativi prospicienti sulla stessa. Tuttavia si rileva che la strada proposta, nel tratto compreso tra la frazione di Archi e la frazione di Carruba (indicato con segni rossi sulla tavola A4), interferisce in più punti con la viabilità esistente e, pertanto, tale previsione in questa sede viene stralciata affinché possa essere rielaborata e conseguentemente essere sottoposta, da parte dell'amministrazione comunale o della Provincia regionale di Catania, all'approvazione della stessa, in variante allo strumento urbanistico, secondo le vigenti procedure in materia.
-  in linea generale, a meno di quanto si dirà al successivo punto, sono condivisibili i servizi, le attrezzature ed i parcheggi non a servizio della zona A e B, localizzati entro la fascia dei 150 mt. dalla battigia, rientrando gli stessi tra quelli previsti dall'art. 89, comma 11, della legge regionale n. 6/2001.
Tuttavia occorre precisare che la realizzazione degli stessi è subordinata all'acquisizione della deroga, prevista dalla suddetta norma, secondo le procedure di cui all'art. 16 della legge regionale n. 78/76, modificato dal comma 10 del citato art. 89 della legge regionale n. 6/2001.
-  Non si ritiene condivisibile la localizzazione del parcheggio previsto a servizio della zona C2c in contrada Praiola della frazione Carrubba; l'area individuata, troppo periferica rispetto alla prevista zona C2c, è attraversata da una faglia ed insiste nella fascia dei 150 mt. dalla battigia. Si ritiene possa essere facilmente individuata, da parte dell'amministrazione comunale un'area, oltre la fascia dei 500 mt. dalla battigia, più centrale rispetto alla zona residenziale prevista.
Pertanto la previsione a parcheggio proposta è disattesa precisando che, ove l'amministrazione proceda a nuova localizzazione dello stesso, dovranno essere esperite le procedure di legge per l'acquisizione della variante urbanistica.
Norme tecniche di attuazione
In linea di massima le norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale in esame risultano conformi alle vigenti disposizione di legge, con particolare riferimento a quelle contenute nel decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ed appaiono idonee a definire i vincoli edilizi delle varie zone del territorio comunale.
Riguardo ad alcune disposizioni normative si ritiene, però, necessario prescrivere quanto segue:
-  art. 2 (Disposizioni generali sull'attività edilizia): dovrà essere così integrato: "In caso di discordanza tra le presenti norme tecniche di attuazione e disposizioni legislative, o nel caso di successiva entrata in vigore di norme legislative queste devono intendersi prevalenti.".
-  art. 3 (Zone territoriali omogenee A): il primo ed il secondo comma devono essere così sostituiti:
"Nelle zone territoriali omogenee A gli interventi edilizi si attuano con l'osservanza delle finalità indicate dall'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70 e delle prescrizioni dettate sia dall'art. 39 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19 -come modificato dall'art. 28 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21 ed integrato dall'art. 21 della legge regionale 21 dicembre 1978, n. 71 - sia dall'art. 55 della medesima legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.".
-  art. 8 (Zone territoriali omogenee C4): la prescrizione di cui alla lett. D) del presente articolo, relativa al reperimento della "dotazione minima, inderogabile di 21 mq./ab." nell'ambito del piano particolareggiato o piano di lottizzazione da redarre per l'area compresa tra via Roma, via Granata, via Libertà, il torrente Caravelle e la strada di Piano a nord, non risulta essere giustificata né supportata da alcuna analisi dell'effettivo bisogno, in tale comprensorio, di una maggiore dotazione di aree da destinare ad attrezzature, rispetto alle altre zone C4 che sarebbero pertanto meno penalizzate.
Pertanto, in sede di controdeduzioni il comune di Riposto potrà relazionare al riguardo; in caso di mancanza di ciò o nel caso in cui le motivazioni addotte risultassero poco esaustive, la suddetta prescrizione di cui alla lett. D) sarà cassata.
-  art. 13 (Destinazioni varie - zone SP impianti sportivi e ricreativi di iniziativa privata): preliminarmente si rileva che, in esecuzione alla sentenza T.A.R. di Catania n. 595/2007, decisa in camera di consiglio nella seduta del 7 dicembre 2006 e depositata nella segreteria generale del T.A.R. il 2 aprile 2007, è in corso di emanazione, da parte di quest'Assessorato, il decreto approvativo di una variante urbanistica relativa ad un'area ricadente in contrada Olmo-Calanna. Con l'emanazione del suddetto decreto, l'area interessata dal "Progetto di un campo da golf" assumerà la destinazione di zona "impianti sportivi privati" e pertanto si prescrive l'adeguamento degli elaborati di piano che invece riportano la destinazione di zona E di verde agricolo.
Altresì, considerato che con parere n. 16 del 22 novembre 2005, condiviso dal T.A.R. di Catania, reso da questa unità operativa 5.2 sulla variante relativa al suddetto progetto del campo da golf, sono state ritenute condivisibili con modifiche e prescrizioni le norme tecniche di attuazione che regolano l'attività edilizia nell'area oggetto di variante, (riportate nella "relazione tecnica" allegata al progetto e nell'emendamento proposto dai consiglieri comunali in sede di assunzione della delibera del consiglio comunale n. 51 del 21 giugno 2005), è necessario che l'art. 13 delle norme tecniche di attuazione dell'esaminando piano regolatore generale, dopo il comma 8, sia integrato con le norme attuative specificate nel citato parere n. 16/U.O.5.2 del 22 novembre 2005 che si riportano testualmente:
-  "L'area identificata al foglio di mappa n. 10, particelle nn. 119, 34, 62, 142, 138, 137, 58, 178, 50, 26, 56, 57, 136, 139, 141, 39, 25 ed al foglio di mappa n. 11, particelle nn. 94, 95, 96, 97, 6, 74 è destinata a zona impianti sportivi privati con annessa struttura turistico-ricettiva-funzionale e pertinenziale agli impianti medesimi.
L'attuazione della stessa è subordinata alla redazione di un piano di lottizzazione, di iniziativa privata, ex art. 15 della legge regionale n. 71/78, redatto secondo i seguenti parametri urbanistici:
-  Densità territoriale: 0,20 mc./mq.;
-  Altezza massima degli edifici: m. 7,50;
-  Piani fuori terra n. 2;
-  Rapporto di cubatura 30%;
-  Distanza minima tra fabbricati: m. 10,00;
-  Distanza minima dal confine m. 5,00;
-  Area a parcheggio pubblico: mq./ab. 2,50;
-  Area a verde pubblico mq./ab. 24,50.
Nella fascia dei 150 mt. dalla battigia, in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 15, lett. a, della legge regionale n. 78/76, potranno essere realizzate opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati.
In fase di approvazione del piano di lottizzazione dovranno essere definiti i tempi di attuazione dell'intervento, l'allacciamento della fognatura bianca e nera con la rete fognante, le fonti approvvigionamento idrico per l'impianto sportivo, i modi di utilizzazione della strada n. 13 nella parte in cui attraversa il piano di lottizzazione medesimo".
Regolamento edilizio
Il testo del regolamento edilizio appare conforme alle vigenti disposizioni di legge in materia ed idoneo a disciplinare l'attività edilizia nel comune di Riposto.
Riguardo ad alcune disposizioni normative si ritiene, comunque, di precisare quanto segue:
-  l'art. 1 deve essere così integrato:
-  al primo comma, dopo le parole "Comune di Riposto.", va aggiunto il presente comma: "Qualsiasi attività comportante trasformazione edilizia ed urbanistica, nonché il mutamento della destinazione d'uso degli immobili, è soggetta alle norme ed alle prescrizioni contenute nel presente regolamento a seguito dell'approvazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente";
-  al terzo comma, dopo le parole "regolamenti in vigore", va aggiunto il presente comma: "In caso di discordanza tra norme del presente regolamento edilizio e disposizioni legislative, quest'ultime sono prevalenti".
Nell'art. 3 va cassata la norma di cui alla lett. A) dopo la parola "Sindaco": "presiede la commissione edilizia integrata." poiché in contrasto con la legge regionale n. 23 del 7 settembre 1998;
-  il primo periodo del primo comma dell'art. 4 (Attribuzione e composizione della commissione edilizia) deve essere sostituito, più organicamente, come segue:
"La commissione edilizia è presieduta dal dirigente dell'area tecnica o da un suo delegato.
Esercita la funzione di segretario senza diritto di voto un funzionario dell'area tecnica nominato dal dirigente. La commissione edilizia è l'organo consultivo del comune in materia di edilizia e urbanistica. Rispetto ai progetti che le vengono sottoposti la commissione edilizia valuta la qualità architettonica ed edilizia delle opere con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano e al rispetto delle procedure per il rilascio dei provvedimenti e del presente regolamento edilizio, piano regolatore generale vigente e di ogni altra norma o regolamento vigente.
La commissione edilizia si riunisce almeno una volta al mese ed in via straordinaria tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario.
Per la validità delle adunanze devono intervenire la metà più uno dei membri tra i quali il presidente.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti ed in caso di parità vale il voto del presidente.
La commissione edilizia ha facoltà di sentire, durante le adunanze, i progettisti per avere chiarimenti sui progetti sottoposti all'esame; in ogni caso i progettisti non potranno partecipare alla discussione ed alla votazione successiva alla loro audizione.
Sulla scorta dell'istruttoria e della proposta di parere degli uffici competenti la commissione edilizia esprime parere su:
-  all'art. 4 dopo la frase "d) alle modificazioni del regolamento edilizio comunale." deve essere aggiunto il seguente comma:
"I membri elettivi sono nominati dal sindaco tra professionisti scelti sulla base di apposite terne proposte dagli ordini professionali, dalle categorie interessate e da professionisti di provata esperienza in materia urbanistica ed edilizia.".
La frase "titolare della posizione organizzativa" deve intendersi ed esplicitata come "responsabile del procedimento".
La frase "Funge da segretario della commissione edilizia, designato dal sindaco, un impiegato del comune, che redige i verbali e li firma insieme con il presidente" va cassata e sostituita con la seguente: "I processi verbali delle adunanze sono scritti in apposito registro vidimato dal presidente e devono contenere le motivazioni, i voti favorevoli riportati, i voti contrari e gli astenuti e l'eventuale dichiarazione di voto relativo al parere dato.
I processi verbali vengono firmati dal presidente, dal segretario e dai membri della commissione edilizia presenti.
Il segretario riporta sugli elaborati allegati il riferimento alla seduta della C.E., completo del proprio visto e data.".
Nei commi ove risulta riportata alla frase (con riferimento alla commissione edilizia o alla commissione edilizia integrata dagli esperti di urbanistica) "si può prescindere dal parere ove questo non sia reso nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza" deve essere aggiunto:
"in tal caso il dirigente dell'area tecnica adotta il provvedimento finale sulla scorta della proposta motivata del responsabile del procedimento".
Determinazioni sulle osservazioni ed opposizioni
Si accolgono in aderenza al parere dei progettisti (ufficio tecnico comunale) e del consiglio comunale le osservazioni e/od opposizioni nn. 1, 4, 7, 8, 13, 15, 21, 26, 34, 38, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 51, 53, 56, 59, 62, 67, 70 e n. 2 fuori termine;
Si accolgono in conformità alle deduzioni dei progettisti (ufficio tecnico comunale) le osservazioni e od opposizioni nn. 18, 40, 45, 46, 57, 61;
Si accolgono in conformità alla decisione del consiglio comunale le osservazioni e/od opposizioni nn. 12, 33;
L'osservazione n. 20 è parzialmente accolta in conformità alle deduzioni dei progettisti (ufficio tecnico comunale) ed alla decisione del consiglio comunale;
L'osservazione n. 3 è parzialmente accolta limitatamente alla suddivisione dell'area destinata a parcheggio in parcheggio ed a verde privato;
L'osservazione n. 24 si accoglie in aderenza alle deduzioni dei progettisti (ufficio tecnico comunale) ed alla decisione del consiglio comunale; tuttavia considerato che il ricorrente non ha fatto esplicita richiesta di zona omogenea, richiedendo una vaga destinazione ad "edilizia residenziale anche con densità edificatoria contenuta", è necessario che in sede di controdeduzioni il consiglio comunale determini la zona omogenea, con relative norme tecniche di attuazione, da assegnare al lotto;
Relativamente all'osservazione n. 27 si rileva che il ricorrente lamenta, da una parte, l'eliminazione, rispetto al piano regolatore generale vigente, della destinazione di "impianti sportivi privati", dall'altra parte richiede che una porzione del proprio terreno venga destinato a zona alberghiera; in coerenza alla sentenza T.A.R. di Catania n. 114 del 26 gennaio 2005, si ritiene dover accogliere l'osservazione in ordine alla richiesta destinazione di "impianti sportivi", tra l'altro già regolarmente realizzati; non si ritiene, invece, poter accogliere la richiesta, mirata a perseguire interessi privatistici, relativa alla destinazione alberghiera: l'intera area, pertanto, assumerà la destinazione di "impianti sportivi" normata dall'art. 13 delle norme tecniche di attuazione.
Riguardo l'osservazione n. 28 il ricorrente, proprietario di un'area estesa circa 4 Ha., chiede il cambio di destinazione da zona E "verde agricolo" a zona C2B "edilizia turistico-ricettiva-alberghiera" per la realizzazione di un villaggio turistico.
Considerato che dalla relazione illustrativa del piano regolatore generale non emerge, per l'area in questione, tra le scelte strategiche di piano la necessità e/o la volontà da parte del consiglio comunale di incentivare l'attività turistico-alberghiera nell'ambito di tale parte di territorio, seppur in sede di deduzioni il medesimo consiglio comunale accoglie l'osservazione, si ritiene che in atto non possa trovare accoglimento la richiesta del ricorrente per insufficienza di motivazioni da parte dell'amministrazione; si evidenzia tuttavia che, qualora l'amministrazione comunale volesse perseguire tale finalità, potrà, ai sensi delle norme vigenti in materia, procedere a motivata variante urbanistica.
Relativamente all'osservazione n. 30 si accoglie il punto a) in aderenza alle deduzioni dei progettisti (ufficio tecnico comunale) ed alla decisione del consiglio comunale; si accoglie parzialmente il punto b) nel senso che nell'area interessata sono ammissibili le opere previste dall'art. 89, comma 11, della legge regionale n. 6/2001; non si accoglie il punto c) in conformità alle deduzioni dei progettisti (ufficio tecnico comunale);
L'osservazione n. 69 è parzialmente accolta nel senso che i terreni di proprietà della ricorrente assumono la destinazione di zona E "verde agricolo".
Non si accolgono in aderenza alle deduzioni dei progettisti (ufficio tecnico comunale) ed alle decisioni del consiglio comunale le osservazioni e/od opposizioni nn. 6, 9, 10, 16, 17, 22, 23, 25, 29, 31, 35, 36, 37, 39, 43, 50, 52, 55, 58, 60, 63, 64, 66.
Non si accoglie in conformità alle deduzioni dei progettisti (ufficio tecnico comunale) l'osservazione n. 54.
Non si accolgono in conformità alle decisioni del consiglio comunale le osservazioni e/od opposizioni nn. 5, 11, 14, 19, 32.
L'osservazione n. 2 si riferisce al piano regolatore del porto; pertanto la stessa in questa sede non può essere presa in esame, così come evidenziato dai progettisti (ufficio tecnico comunale) e dal consiglio comunale.
Nel testo dell'osservazione n. 1 fuori termine, che fa riferimento ad un programma costruttivo presentato al comune nel marzo 2004, non si rileva quale sia stato l'esito del medesimo programma, antecedentemente all'entrata in vigore delle misure di salvaguardia per effetto dell'adozione dell'esaminando piano regolatore generale.
Si ritiene pertanto che, in sede di controdeduzioni, il comune debba fornire dettagliate notizie in merito; in assenza di ciò l'osservazione dovrà essere ritenuta respinta in conformità al parere dei progettisti (ufficio tecnico comunale) ed alla decisione del consiglio comunale.
Infine risulta che le osservazioni nn. 47, 68 non vengono trattate dall'ufficio tecnico comunale e dal consiglio comunale per rinuncia della ditta proponente: si prende atto della suddetta decisione atteso che non risulta pervenuto a questo ufficio alcun atto di rinuncia da parte della ditta.
Relativamente alle osservazioni e/od opposizioni pervenute direttamente all'A.R.T.A., si espongono di seguito le determinazioni adottate:
1)  Frasson Anna Maria. La ricorrente reitera le motivazioni espresse con le superiori osservazioni nn. 31 e 55 sulle quali il consiglio comunale ed i progettisti (ufficio tecnico comunale) hanno espresso parere contrario.
La ricorrente con la presente osservazione evidenzia sostanzialmente l'illegittimità relativa al reitero del vincolo preordinato all'esproprio.
Preliminarmente si rileva che, con sentenza n. 179 del 20 maggio 1999, la Corte costituzionale ha ritenuto che: "la reiterazione in via amministrativa degli anzidetti vincoli decaduti ....................................................................................................................., ovvero la proroga in via legislativa .................................................................. non sono di per sé inammissibili dal punto di vista costituzionale.
Infatti possono esistere ragioni giustificative accertate attraverso una valutazione procedimentale (con adeguata motivazione) dell'amministrazione preposta alla gestione del territorio ............................................................................................... entro i limiti della non irragionevolezza e non arbitrarietà.".
Altresì è stato evidenziato che "è proprio della potestà pianificatoria la possibilità di rinnovare nel tempo i vincoli su beni individuati purché .................................................................... risulti adeguatamente motivata in relazione alle effettive esigenze urbanistiche".
L'ufficio tecnico comunale, nella relazione di piano, in stralcio allegato all'osservazione n. 31, evidenzia analiticamente le ragioni della reitera dei vincoli in argomento, per il quale non esistono alternative.
Si ritiene di poter condividere tali argomentazioni e pertanto la decisione sull'osservazione rimane quella espressa in ordine alle osservazioni nn. 31, 55.
2)  Quattrocchi Santa ed altri. L'osservazione è finalizzata ad ottenere la destinazione urbanistica da zona E a zona F2 del fondo adiacente all'area così destinata di proprietà comunale in contrada Gancia. Preliminarmente si rileva che le zone F2 di piano sono quelle destinate alla realizzazione di attrezzature ed impianti generali e pertanto sottoposte a vincolo preordinato all'espropriazione. Altresì si rileva che il dimensionamento e la localizzazione delle stesse sono stati effettuati da parte del comune in ragione delle finalità e degli obiettivi strategici del piano. E' pertanto necessario che la richiesta formulata dalla ditta debba essere sottoposta, in sede di controdeduzioni, alle valutazioni del consiglio comunale che, si evidenzia disconosce, per mancata acquisizione dell'osservazione (la stessa è pervenuta all'A.R.T.A. l'8 maggio 2007, dopo la trasmissione del piano regolatore generale avvenuta il 22 dicembre 2006 ed il 20 febbraio 2007) le argomentazioni addotte dalla medesima ditta. In caso di mancato pronunciamento da parte del comune, l'osservazione dovrà ritenersi respinta.
3)  Pennisi Bracci Testasecca Alessandra. L'osservazione è copia dell'osservazione n. 69.
4)  Trovato Gangemi Liliana ed altri. All'osservazione è allegato lo stralcio della mappa catastale e del piano regolatore generale che, però, non riportano l'esatta individuazione dell'area relativa all'osservazione.
Pertanto l'osservazione di che trattasi non è oggettivamente esaminabile.
5)  De Sanctis Maria Teresa ed altri. L'osservazione non è corredata da alcuna planimetria e/o stralcio di elaborato di piano regolatore generale con la quale possa identificarsi l'area oggetto di ricorso; pertanto, non potendosi individuare l'esatta localizzazione dell'area oggetto di osservazione, la stessa non è oggettivamente esaminabile.
Per quanto sopra espresso ed alla luce degli atti e degli elaborati esaminati, la scrivente unità operativa 5.2 esprime il parere che il piano regolatore generale del comune di Riposto, con annessi prescrizioni esecutive, programmazione urbanistico-commerciale e regolamento edilizio, adottato con deliberazione consiliare n. 86 dell'11 ottobre 2005, sia meritevole di approvazione con gli stralci, le modifiche e le prescrizioni di cui superiori considerata.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 50 del 27 febbraio 2008, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che, nel corso della discussione, è emerso l'orientamento di approvare il piano in oggetto in conformità alla proposta d'ufficio che fa parte integrante del presente voto, con le seguenti integrazioni e precisazioni:
1)  La perimetrazione della zona territoriale omogenea A dovrà ricomprendere il nucleo urbano della località Carrubba, classificato B2, prospiciente la SP2/I-II, nel tratto compreso tra i torrenti, nonché gli edifici prospettanti sulla via E. Toti. Dovrà altresì includere gli edifici prospicienti il lungomare Pantano dal torrente Mundo al torrente Torre;
2)  Devono essere considerati beni isolati, da assimilare a zone A individuali, gli edifici di via Nazario Sauro nn. 22/28, di via Ungaretti nn. 65, 67 e 69 e della strada n. 17 ai civici nn. 1, 3, 5, 10, 12, 14, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46 e 51;
3)  Norme tecniche di attuazione:
-  art. 3 (zone territoriali omogenee A): il primo ed il secondo comma devono essere così sostituiti - "Nelle zone territoriali omogenee A gli interventi edilizi si attuano con l'osservanza delle finalità indicate dall'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70 e delle prescrizioni dettate sia dall'art. 39 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19 - come modificato dall'art. 28 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21 ed integrato dall'art. 21 della legge regionale 21 dicembre 1978, n. 71 - sia dall'art. 55 della medesima legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. Sono consentiti gli interventi di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78; sono consentiti altresì gli interventi di cui alla lett. d) del medesimo art. 20 (ristrutturazione edilizia), ad eccezione della demolizione e ricostruzione, previo parere della competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali. Le nuove edificazioni e gli interventi di demolizione e ricostruzione sono subordinati alla preventiva approvazione di piani particolareggiati ovvero, secondo le indicazioni di cui alla circolare A.R.T.A. n. 3/2000, mediante piani di recupero ex legge 5 agosto 1978, n. 457".
-  Art. 5 (zone territoriali omogenee C.1) e art. 7 (zone territoriali omogenee C.3): va inserito il seguente primo comma - "Dette zone si attuano previa la predisposizione di piani particolareggiati ex art. 12 della legge regionale n. 71/78 o piani di lottizzazione convenzionati ex art. 14 della medesima legge regionale n. 71/78. Nei casi in cui dette zone territoriali omogenee rientrano nella fascia costiera i piani attuativi dovranno osservare le disposizioni di cui all'art. 15 della legge regionale n. 78/76 e successive modifiche ed integrazioni".
-  Art. 8 (zone territoriali omogenee C.4): all'ultimo capoverso va aggiunto - "Nei casi in cui dette zone territoriali omogenee rientrano nella fascia costiera detti piani dovranno osservare le disposizioni di cui all'art. 15 della legge regionale n. 78/76 e successive modifiche ed integrazioni".
-  Art. 10 (zone territoriali omogenee D.2): Va aggiunto il seguente capoverso - "i piani dovranno osservare quanto prescritto dall'art. 5, punti 1 e 2 del decreto interministeriale n. 1444/68".
4)  Osservazioni ed opposizioni: a modifica ed integrazione delle valutazione espresse nella proposta di ufficio, si assumono le seguenti determinazioni:
4.1)  Osservazione n. 19: in considerazione che le attrezzature e la viabilità di previsione rientrano nella fascia dei 150 mt. dalla battigia, si accoglie parzialmente assegnando alle aree oggetto dell'osservazione la classificazione di VA (ritiro vincolo assoluto) per le parti entro i 150 mt. dalla battigia e VP (verde privato) per la parte rimanente;
4.2)  Osservazione n. 24: valgono le considerazioni di cui alla proposta di ufficio con la precisazione che la classificazione dell'area è quella di zona C2;
4.3)  Osservazione n. 25: in considerazione che nell'area è presente un insediamento produttivo ex art. 22 della legge regionale n. 71/78, si accoglie limitatamente alla modifica del tracciato stradale, ferma restando la classificazione di verde agricolo dell'area;
4.4)  Osservazione n. 28: si accoglie in conformità alle valutazioni del consiglio comunale;
4.5)  Osservazioni n. 31, n. 55 e n. 1 f.t.: si accolgono in quanto trattasi della reiterazione di un vincolo espropriativo relativo ad un opificio realizzato a fine '800, rilevante esempio di archeologia industriale, che, con la realizzazione dell'opera pubblica prevista, verrebbe demolito. L'immobile rimane pertanto assoggettato alle prescrizioni della zona territoriale omogenea A di cui al precedente punto 3).
Per tutto quanto sopra visto, ritenuto e considerato il consiglio esprime parere che il piano regolatore generale del comune di Riposto, adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 86 dell'11 ottobre 2005, sia meritevole di approvazione con le modifiche e le prescrizioni di cui ai considerata che precedono.";
Vista la nota dirigenziale, prot. n. 44941 del 9 giugno 2008, con la quale il comune di Riposto è stato invitato a formulare, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al condiviso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 50 del 27 febbraio 2008;
Vista la nota dell'unità operativa 5.2/D.R.U., prot. n. 59 del 4 agosto 2008, con la quale nel proporre l'emanazione del provvedimento di approvazione del piano in argomento, stante la mancata assunzione da parte del comune di Riposto delle controdeduzioni alle determinazioni di questo Assessorato, è stata rappresentata l'opportunità di provvedere agli accertamenti circa l'osservazione presentata dalla ditta De Sanctis Maria Teresa ed altri, distinta al n. 2 dell'elenco delle osservazioni, rinviando le determinazioni in merito a tali aspetti a successive determinazioni di questo Assessorato;
Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 50 del 27 febbraio 2008 ad eccezione delle determinazioni contenute in esso relativamente all'osservazione presentata dalla ditta De Sanctis Maria Teresa ed altri;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 50 del 27 febbraio 2008 - a meno di quanto in esso contenuto in relazione all'osservazione a firma De Sanctis Maria Teresa ed altri - nonché alle condizioni contenute nel parere dell'ufficio del Genio civile di Catania in premessa citato, è approvato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive, programmazione commerciale e regolamento edilizio del comune di Riposto, adottato con delibera consiliare n. 86 dell'11 ottobre 2005.

Art.  2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nel parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 50 del 27 febbraio 2008, ad eccezione delle determinazioni assunte in ordine all'osservazione presentata dalla ditta De Sanctis Maria Teresa ed altri.

Art.  3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
   1)  proposta di parere n. 13 del 15 novembre 2007, resa dall'unità operativa 5.2/D.R.U.;
   2)  voto n. 50 del 27 febbraio 2008 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
   3)  delibera del consiglio comunale n. 86 dell'11 ottobre 2005;
   4)  delibera del consiglio comunale n. 73 del 29 settembre 2006;
   5)  delibera del consiglio comunale n. 76 del 10 ottobre 2006;
   6)  delibera del consiglio comunale n. 77 del 10 ottobre 2006;
   7)  delibera del consiglio comunale n. 87 dell'8 novembre 2006;
   8)  delibera del consiglio comunale n. 88 dell'8 novembre 2006;
Piano regolatore generale
   9)  relazione illustrativa;
 10)  elaborato contenente le motivazioni dei vincoli;
 11)  regolamento edilizio;
 12)  norme tecniche di attuazione annesse al piano regolatore generale;
 13)  norme tecniche di attuazione-urbanistica commerciale;
 14)  stato di fatto - tav. A1;
 15)  attualità della strumentazione urbanistica - tav. A2;
 16)  vincoli attuativi - tav. A3;
 17)  sistema infrastrutturale viario - tav. A4;
 18)  planimetria stato di fatto centro urbano - tav. A5;
 19)  stato di fatto Torre e Archi - tav. A6;
 20)  stato di fatto Altarello-Quartirello - tav. A7;
 21)  stato di fatto Rovettazzo - tav. A8;
 22)  stato di fatto Carrubba - tav. A9;
 23)  previsioni progetto di massima - tav. 0;
 24)  previsioni generali - tav. 00;
 25)  zonizzazione centro urbano - tav. 1;
 26)  Quartirello Mattarella Sud - tav. 2;
 27)  Quartirello - tav. 3;
 28)  lungomare Pantano - tav. 4;
 29)  Altarello - tav. 5;
 30)  Torre - tav. 6;
 31)  Rovettazzo S. Margherita - tav. 7;
 32)  Rovettazzo - tav. 8;
 33)  Altarello - S. Leonardello - tav. 9;
 34)  Archi - tav. 10;
 35)  Gancia - tav. 11;
 36)  Carrubba - tav. 12;
 37)  Praiola - tav. 13;
 38)  Zummo Fago - tav. 14;
 39)  Grotte Fago - tav. 15;
 40)  Fago Torre Mangano - tav. 16;
 41)  verifica standards prescrizioni esecutive ex Ostello, via Mattarella - tav. 17;
 42)  verifica standards - tav. 18;
 43)  tavola riassuntiva norme tecniche di attuazione -tav. 19;
 44)  vincoli reiterati-prospetto indennizzi - tav. 20;
Prescrizioni esecutive
 45)  planimetria area ex Ostello, via Mattarella - tav. P.E.1;
 46)  profili regolatori area ex Ostello, via Mattarella - tav. P.E.2;
 47)  planivolumetrico area ex Ostello, via Mattarella - tav. P.E.3;
 48)  ampliamento aree artigianali-industriali-commerciali - tav. P.E.4;
 49)  dettagli esecutivi ex Ostello, via Mattarella - tav. P.E.5;
 50)  oneri di urbanizzazione aree ex Ostello - tav. P.E.6;
 51)  planimetria elenco strade ampliamento area ex Ostello - tav. P.E.7;
 52)  piano particellare d'esproprio area ex Ostello - tav. P.E.8;
 53)  struttura del piano-area, frazione Torre Archirafi -tav. P.E.9;
 54)  dati e standards urbanistici - tav. P.E.10;
 55)  planimetria Torre Archirafi - tav. P.E.11;
 56)  planovolumetrico - tav. P.E.12;
 57)  opere di urbanizzazione-espropriazione - tav. P.E.13;
 58)  profili trasversali - tav. P.E.11;
 59)  profilo longitudinale sud - tav. P.E.15;
 60)  profilo longitudinale sud - tav. P.E.16;
 61)  dettagli esecutivi - tav. P.E.17;
 62)  oneri di urbanizzazione Torre Archirafi - tav. P.E.18;
Programmazione urbanistico-commerciale
 63)  planimetria generale - tav. riassuntiva criteri di programmazione - tav. P.V.C.1;
 64)  criteri di programmazione urbanistica-centro storico e urbano - tav. P.V.C.2;
 65)  Quartirello Mattarella Sud - tav. P.V.C.3;
 66)  lungomare Pantano - tav. P.V.C.4;
 67)  Torre - tav. P.V.C.5;
 68)  Rovettazzo S. Margherita - tav. P.V.C.6;
 69)  S. Leonardello Rovettazzo - tav. P.V.C.7;
 70)  Carrubba - tav. P.V.C.8;
Studio geologico
 71)  relazione geologica e idrogeologica;
 72)  carta geologica, scala 1:10.000;
 73)  carta geomorfologica, scala 1:10.000;
 74)  carta tettonica, scala 1:10.000;
 75)  carta idrogeologica, scala 1:10.000;
 76)  profili geologici, scale 1:5.000 - 1:10.000;
 77)  carta geologica (ambito territoriale 3-6);
 78)  carta geologica (ambito territoriale 4);
 79)  carta geologica (ambito territoriale 5);
 80)  carta geologica (ambito territoriale 6-10);
 81)  carta geologica (ambito territoriale 8);
 82)  carta geologica (ambito territoriale 9);
 83)  carta geologica (ambito territoriale 11-12);
 84)  carta geologica (ambito territoriale 13-15);
 85)  carta geomorfologica (ambito territoriale 3-6);
 86)  carta geomorfologica (ambito territoriale 4);
 87)  carta geomorfologica (ambito territoriale 5);
 88)  carta geomorfologica (ambito territoriale 6-10);
 89)  carta geomorfologica (ambito territoriale 8);
 90)  carta geomorfologica (ambito territoriale 9);
 91)  carta geomorfologica (ambito territoriale 11-12);
 92)  carta geomorfologica (ambito territoriale 13-15);
 93)  carta litotecnica (ambito territoriale 3-6);
 94)  carta litotecnica (ambito territoriale 4);
 95)  carta litotecnica (ambito territoriale 5);
 96)  carta litotecnica (ambito territoriale 6-10);
 97)  carta litotecnica (ambito territoriale 8);
 98)  carta litotecnica (ambito territoriale 9);
 99)  carta litotecnica (ambito territoriale 11-12);
100)  carta litotecnica (ambito territoriale 13-15);
101)  carta della pericolosità geologica e sismica (ambito territoriale 3-6);
102)  carta della pericolosità geologica e sismica (ambito territoriale 4);
103)  carta della pericolosità geologica e sismica (ambito territoriale 5);
104)  carta della pericolosità geologica e sismica (ambito territoriale 6-10);
105)  carta della pericolosità geologica e sismica (ambito territoriale 8);
106)  carta della pericolosità geologica e sismica (ambito territoriale 9);
107)  carta della pericolosità geologica e sismica (ambito territoriale 11-12);
108)  carta della pericolosità geologica e sismica (ambito territoriale 13-15);
109)  relazione di verifica fattibilità geologica e geotecnica;
Studio geologico delle aree della variante '97
110)  relazione geologica;
111)  tav.    A1  -  carta geologica, scala 1:10.000;
112)  tav.    A2  -  carta geomorfologica, scala 1:10.000;
113)  tav.    A3  -  carta idrogeologica, scala 1:10.000;
114)  tav.    A4  -  carta di sintesi, scala 1: 10.000;
115)  tav.    A5  -  carta litotecnica, scala 1:2.000;
116)  tav.    A6  -  carta litotecnica, scala 1:2.000;
117)  tav.    A7  -  carta litotecnica, scala 1:2.000;
118)  tav.    A8  -  carta litotecnica, scala 1:2.000;
119)  tav.    8A  -  carte litotecniche, scale varie;
120)  tav.    A9  -  carta geologica-geomorfologica, scala 1:2.000;
121)  tav.  A10  -  carta geologica-geomorfologica, scala 1:2.000;
122)  tav.  A11  -  carta geologica-geomorfologica, scala 1:2.000;
123)  tav.  A12  -  carta geologica-geomorfologica, scala 1:2.000;
124)  tav.  A13  -  carta di sintesi, scala 1:2.000;
125)  tav.  A14  -  carta di sintesi, scala 1:2.000;
126)  tav.  A15  -  carta di sintesi, scala 1:2.000;
127)  tav.  A16  -  carta di sintesi, scala 1:2.000;
Studio agricolo-forestale
128)  relazione tecnica;
129)  tav.  1  -  ambiti territoriali 3, 4, 5, 6;
130)  tav.  2  -   ambiti territoriali 7, 8, 9, 13, 15;
131)  relazione relativa alle aree della variante 97;
132)  tav.  1  -  aggiornamento relativo alle aree della variante 97
Elaborati integrativi di cui alla nota comunale n. 1713 del 14 febbraio 2007
133)  regolamento edilizio - artt. 3, 4, 15, 17, 27, 31, 32;
134)  norme tecniche di attuazione annesse al piano regolatore generale - artt. 13, 15;
135)  tavola n. 17 del piano regolatore generale, sostituita con l'allegato n. 33 adottato;
136)  tavola P.E.1 delle prescrizioni esecutive sostituita con l'allegato n. 37 adottato;
137)  tavola P.E.7 delle prescrizioni esecutive sostituita con l'allegato n. 43 adottato.

Art.  4

Ai sensi dell'art. 13, comma III, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, i decreti di espropriazione relativi alle aree destinate dalle prescrizioni esecutive all'espropriazione per pubblica utilità, possono essere emanati entro il termine di cinque anni dalla data di efficacia dello strumento urbanistico approvato con il presente decreto, fatta salva la proroga fino a due anni che potrà essere disposta ai sensi del comma V del citato art. 13.

Art.  5

Il comune di Riposto dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.

Art.  6

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art.  7

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 settembre 2008.
  LIBASSI 

(2008.40.2823)114
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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