REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDĖ 24 OTTOBRE 2008 - N. 49
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 17 ottobre 2008.
Correzioni e parziali modifiche al decreto 25 settembre 2008, concernente calendario venatorio per il periodo 27 settembre 2008 - 31 gennaio 2009.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 e dalla legge regionale 8 maggio 2001, n. 7;
Visto il piano regionale faunistico-venatorio 2006/ 2011;
Visto l'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, che sottopone alle disposizioni del calendario venatorio anche le zone del territorio regionale costituite in aziende faunistico-venatorie e in aziende agro-venatorie;
Visto il proprio decreto n. 1837 del 25 settembre 2008, con il quale č stato approvato il calendario venatorio per il periodo 27 settembre 2008 - 31 gennaio 2009;
Visto il decreto del Ministero dall'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, che stabilisce i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e ZPS;
Considerato che le aree umide SIC e ZPS rappresentano zone importanti per la tutela di specie presenti nell'allegato 1 della direttiva uccelli CE n. 79/409;
Considerato che con il calendario venatorio approvato con decreto n. 1837 del 25 settembre 2008, l'Amministrazione ha inteso tutelare - nelle more della definizione dei piani di gestione delle aree della Rete Natura 2000 - le zone umide, in considerazione del particolare significato delle stesse per la protezione di alcune specie di avifauna sensibile, precludendo l'attivitā venatoria in ampie fasce di rispetto intorno alle aree specificamente individuate;
Considerato che nell'allegato B del citato calendario venatorio č inserita la ZPS denominata Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela, che include al suo interno sia la SIC Biviere e Macconi di Gela che la riserva naturale orientata Biviere di Gela;
Considerato che la ZPS sopra citata ricade nel territorio dei comuni di Gela, Butera, Acate, Niscemi, Mazzarino e Caltagirone includendo un'area molto estesa, di circa 17.800 ettari, che per la sua ampiezza riduce notevolmente la superficie delle province interessate dove č consentita l'attivitā venatoria;
Visto, inoltre, che all'interno della ZPS di cui sopra insistono da lungo tempo anche due aziende agro-venatorie, una zona cinologica ed una azienda faunistico-venatoria regolarmente autorizzate da questa Amministrazione, situate ad oltre 350 metri di altitudine (slm);
Rilevato che la normativa non vieta l'attivitā venatoria nelle aree SIC e ZPS;
Considerato che il sopra citato decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 stabilisce il rispetto dei criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e ZPS (art. 5), anche con riferimento al prelievo venatorio nelle ZPS;
Considerato che l'art. 3 dell'allegato A del calendario venatorio approvato con decreto n. 1837 del 25 settembre 2008 disciplina, in aderenza al sopracitato decreto ministeriale, la caccia nella aree ZPS;
Ritenuta, sufficientemente consistente la superficie preclusa all'attivitā venatoria a salvaguardia delle specie protette o a rischio di estinzione, con riferimento alla riserva del Biviere di Gela e alla SIC Biviere e Macconi di Gela;
Ritenuto, conseguentemente, di consentire l'attivitā di prelievo venatorio nella ZPS Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela, con le limitazioni di cui al decreto ministeriale sopra richiamato;
Vista l'ordinanza del T.A.R. - Sezione staccata di Catania - n. 150/07 dell'1 febbraio 2007, con la quale viene accolta la domanda di sospensione avanzata dal comune di Pachino del decreto ARTA del 5 maggio 2006, avente come argomento "Approvazione delle cartografie delle aree di interesse naturalistico SIC e ZPS limitatamente in cui individua per l'approvazione le singole cartografie nella parte che riguarda il comune di Pachino, allegato A e B;
Considerato che a seguito della citata ordinanza si č determinata una incertezza circa i limiti della effettiva perimetrazione del SIC Pantano Morchella, Pantani della Sicilia sud-orientale, e Pantano di Marzamemi, per la parte relativa al comune di Pachino;
Ritenuto, pertanto, di dover rivedere, in relazione alla citata ordinanza, l'inclusione delle SIC riferite al comune di Pachino nell'allegato B del citato calendario venatorio;
Ritenuto di dover apportare le necessarie correzioni e parziali modifiche al calendario venatorio per il periodo 27 settembre 2008 - 31 gennaio 2009, di cui al decreto n. 1837 del 25 settembre 2008;

Decreta:


Art. 1

Il numero 3 della lett. b) dell'allegato B del calendario venatorio approvato con decreto n. 1837 del 25 settembre 2008, che identifica la zona protezione speciale denominata Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela, viene cassato.

Art. 2

Inumeri 1, 2 e 3 della lett. b) dell'allegato B del calendario venatorio approvato con decreto n. 1837 del 25 settembre 2008 - che identificano le zone protezione speciale denominate Pantano Morchella, Pantani della Sicilia sud orientale e Pantano di Marzamemi - vengono cassate.
Il presente decreto sarā pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web dell'Assessorato dell'agricotura.
Palermo, 17 ottobre 2008.
  LA VIA 

(2008.43.2991)020
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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