REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 24 OTTOBRE 2008 - N. 49
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 2 ottobre 2008.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Villafranca Tirrena.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995;
Visto il foglio prot. n. 15642 del 22 ottobre 2007, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 76828 del 26 ottobre 2007, con il quale il comune di Villafranca Tirrena ha trasmesso gli atti ed elaborati relativi al progetto in variante al piano regolatore generale vigente inerente la modifica della destinazione urbanistica delle aree annesse al sito industriale ASI, ex opificio Pirelli;
Vista la deliberazione n. 9 del 21 marzo 2006, divenuta esecutiva nei termini di legge, con la quale il consiglio comunale di Villafranca Tirrena ha adottato la proposta di variante al piano regolatore generale vigente ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78;
Visto il foglio prot. n. 4109 del 12 marzo 2008, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 22392 del 18 marzo 2008, con il quale il comune ha provveduto a fornire le integrazioni richieste con nota assessoriale prot. n. 15611 del 21 febbraio 2008;
Visti gli atti di pubblicazione, relativi all'approvazione del progetto in variante, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione dell'8 agosto 2007 del segretario comunale in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione, nonché attestante che è stata presentata una osservazione nei termini di legge;
Vista l'osservazione di cui alla suddetta certificazione;
Vista la deliberazione n. 45 del 25 settembre 2007, con la quale il consiglio comunale ha espresso le controdeduzioni in merito all'osservazione presentata;
Visto il parere n. 16 del 18 aprile 2008, reso ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995, con il quale questa U.Op. 4.1 del servizio IV/D.R.U., ha ritenuto di potere approvare parzialmente la proposta di variante, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che:
-  alla luce degli atti prodotti, la variante proposta non può ritenersi formalmente definita, in quanto la procedura seguita per la sua adozione, in assenza di apposita certificazione che attesti la disponibilità delle aree interessate dalla stessa o di specifica attestazione con la quale si certifichi l'esecuzione delle procedure ex art. 11 del D.P.R. n. 327/2001, risulta carente sotto questo profilo che deve essere propedeutico alla variante stessa;
-  comunque le procedure seguite per le pubblicazioni ordinarie ex art. 3, legge regionale n. 71/78, nell'accertata assenza di espropri possono ritenersi valide in quanto:
-  sono state effettuate le procedure di deposito e pubblicazione ex art. 3 della legge regionale n. 71/78 a seguito delle quali è stata presentata una osservazione, come risulta dalla certificazione trasmessa dal segretario generale;
-  sulla stessa il consiglio comunale, con deliberazione n. 45 del 25 settembre 2007, si è espresso in adesione alla proposta dell'ufficio, ritenendola non pertinente, in quanto la stessa riguarda aree esterne alla variante in oggetto;
-  in merito a quanto con la stessa osservazione evidenziato, si rileva che non può che concordarsi con quanto valutato con la controdeduzione dal responsabile del settore tecnico del comune, in relazione alla non pertinenza della stessa all'oggetto della variante;
-  la compatibilità geomorfologica dell'area da destinare a parcheggio oggetto di variante è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Messina che si è espresso confermando quanto già valutato sulla richiesta avanzata dal Consorzio ASI per il piano particolareggiato di recupero dell'area industriale ex Pirelli, con provvedimento n. 3825 del 12 aprile 2005, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
-  la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, accertato che l'intervento ricade in zone sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e verificato che lo stesso risulta compatibile rispetto ai valori paesaggistici dell'area, ha rilasciato a condizioni l'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione delle opere;
-  il responsabile dell'U.T.C., ha attestato che l'area interessata dalla variante in argomento risulta esterna alla zona SIC e ZPS;
-  riveste carattere di pubblica utilità in quanto scaturisce dalla nuova pianificazione proposta dal Consorzio ASI di Messina, in variante al piano particolareggiato di recupero dell'area industriale ex Pirelli;
-  per effetto della modifica al P.P. dell'ASI, l'amministrazione comunale ha avanzato a questo Assessorato l'istanza in argomento, per l'approvazione della variante, finalizzata al cambio di destinazione delle aree a servizio del vigente piano regolatore generale, ciò in adesione alla richiesta proposta dal Consorzio, nonché all'assegnazione di una nuova area da destinare a parcheggio, alternativa a quella prevista che discende dagli standard del piano regolatore comunale;
-  la variante, nei termini sopra specificati, presenta alcune incongruenze che scaturiscono dalla errata individuazione, sulla tav. 10a del vigente piano regolatore generale comunale, relativa alla perimetrazione della stessa area già pianificata dal vigente PR ASI e gestita dal Consorzio che, come tale, in presenza di un piano sovraordinato, risulterebbe l'ente che per competenza deve procedere all'adozione della variante. Mentre, così come si rileva dall'elaborato di rettifica prodotto in sede integrativa da parte del comune, la stessa area è stata localizzata e regolata dal piano regolatore generale comunale nel quale viene, come già detto, individuata quale ZTO VP e P, con una palese incongruenza, posto che la pianificazione ASI, in quanto sovraordinata, non potrebbe che essere recepita sullo strumento urbanistico comunale;
-  tuttavia, nel merito di quest'ultimo rilievo, oggi non si può che evidenziare quanto emerge dalla sentenza del T.A.R. Catania n. 521/07 del 27 marzo 2007, in ordine all'incidenza dei piani ASI sugli strumenti di pianificazione comunale, che conduce in questa sede, in presenza di un'area definita nel piano regolatore generale efficace e vigente di verde privato, a valutare positivamente soltanto quanto, della medesima variante, interessa lo spostamento del parcheggio. Ciò in relazione alla sovrapposizione della destinazione urbanistica (VP e P) del piano regolatore generale, che comunque prevale sulla previsione ASI, in quanto detto strumento comunale risulta temporalmente approvato in una fase successiva (P.R.ASI approvato con decreto n. 557/2002 e successivo decreto n. 910/2002 di rettifica, piano regolatore generale approvato decreto n. 104/2005) in assenza tra l'altro di una procedura impugnativa da parte del Consorzio. Pertanto, fatta salva la verifica della disponibilità dell'area interessata dalla nuova localizzazione del parcheggio, non può che essere approvata quest'ultima e conseguentemente deve lasciarsi immutata la destinazione prevista del piano regolatore generale, appunto quale verde privato;
-  le modifiche alle norme di attuazione del vigente piano regolatore generale (artt. 34, 35 e 36), adottate dal comune in quanto costituiscono elaborato della variante - norme di attuazione - variante, risultano incomprensibili non essendo supportate da alcuna giustificazione sia in ambito della relazione, sia nella proposta di variante adottata dal consiglio comunale, le stesse non possono che essere disattese per carenza di motivazione;
-  in ultimo, anche in presenza di una volontà comunale di modifica del proprio piano regolatore generale, in relazione alla previsione delle nuove aree produttive, ancorché non esplicitata con l'atto di adozione, la stessa non può essere presa in considerazione in assenza di un adempimento quale quello previsto dall'art. 11 del D.P.R. n. 327/2001, propedeutico all'atto deliberativo, in presenza di espropri.
Parere: per quanto sopra premesso rilevato e considerato, questa unità operativa 4.1 del servizio IV ritiene di potersi procedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, all'approvazione della variante adottata con atto deliberativo n. 9 del 21 marzo 2006, limitatamente alla parte della stessa che prevede lo spostamento dell'area a parcheggio, dalla S.S. 113 alla nuova previsione posta in un'area libera confinante con il torrente Gallo, nei termini dei superiori considerata, ferme restando tutte le condizioni e prescrizioni imposte dagli organi competenti, che si sono espressi e fatti salvi gli eventuali pareri e/o autorizzazioni occorrenti.
Vista la nota prot. n. 37093 del 14 maggio 2008, con la quale, il dirigente generale del dipartimento regionale urbanistica, nel condividere il suddetto parere, ha richiesto al comune di Villafranca Tirrena, ai sensi del comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, di adottare le controdeduzioni alle determinazioni di cui al parere n. 16 del 18 aprile 2008 dell'U.Op. 4.1/D.R.U.;
Vista la deliberazione n. 30 del 24 giugno 2008, con la quale il consiglio comunale ha proceduto alla formalizzazione delle controdeduzioni al parere n. 16 del 18 aprile 2008 dell'U.Op.4.1/D.R.U.;
Visto il parere n. 34 del 16 settembre 2008, reso, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995, dall'U.Op.4.1/D.R.U., sulla scorta di quanto rappresentato con deliberazione n. 30 del 24 giugno 2008 di C.C., che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che:
In relazione ai chiarimenti ed alle controdeduzioni proposte dal 3° Settore - ufficio tecnico ed adottate dal consiglio comunale con deliberazione n. 30 del 24 giugno 2008, la procedura seguita per l'adozione della variante al piano regolatore generale è regolare in quanto l'area oggetto della variante è nella disponibilità del comune.
Pertanto, non risulta necessario dare corso agli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 327/2001 in materia di espropri, cosi come evidenziato con il precedente parere di questo Assessorato.
Le modifiche alle norme di attuazione del vigente piano regolatore generale (artt. 34, 35 e 36) adottate dal comune, risultano assentibili in quanto costituiscono elaborato della variante per la sola ZTO D2.
In assenza di norme specifiche relative alla zona individuata quale As, occorre procedere ad assegnare degli indici parametrici; si ritiene che si potrà operare nella stessa, per analogia, secondo i termini e i parametri dell'art. 45 delle norme tecniche di attuazione vigenti.
In relazione alla previsione di area Pct, si ritiene di poter accogliere, in assenza di zone del piano regolatore generale analoghe, la proposta espressa in fase di controdeduzione, della sola indicazione dell'area destinata a zona Pct, in quanto per la sua specifica destinazione (parcheggi mezzi pesanti - area stoccaggio containers) non occorrono interventi urbanisticamente valutabili.
Parere: per quanto sopra premesso rilevato e considerato, in conformità a quanto espresso da questa unità operativa 4.1 del servizio IV, si ritiene che possa procedersi, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, all'approvazione della variante adottata con atto deliberativo n. 9 del 21 marzo 2006, nei termini dei superiori considerata, ferme restando tutte le condizioni e prescrizioni imposte dagli organi competenti, che si sono espressi e fatti salvi gli eventuali pareri e/o autorizzazioni occorrenti.";
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 34 del 16 settembre 2008, reso dall'U.O.4.1/D.R.U., ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, in conformità a quanto espresso nei pareri n. 16 del 18 aprile 2008 e n. 34 del 16 settembre 2008, resi dall'U.O. 4.1, è approvata la variante al piano regolatore generale inerente la modifica della destinazione urbanistica delle aree annesse al sito industriale ASI, ex opificio Pirelli, di cui alla deliberazione di C.C. n. 9 del 21 marzo 2006 del comune di Villafranca Tirrena.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 16 del 18 aprile 2008 reso dall'U.O. 4.1/D.R.U.;
2)  parere n. 34 del 16 settembre 2008 reso dall'U.O. 4.1/D.R.U;
3)  deliberazione di C.C. n. 9 del 21 marzo 2006;
4)  deliberazione di C.C. n. 34 del 16 settembre 2008;
Elaborati progettuali della variante:
5)  relazione, zonizzazione di piano regolatore generale, zona Divieto;
6)  tav.  10.a  -  zonizzazione di piano regolatore generale, zona Divieto - scala 1:2.000;
7)  tav.  10.a  -  variante, zonizzazione di piano regolatore generale, zona Divieto - scala 1:2.000;
8)  norme di attuazione, variante.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Villafranca Tirrena resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 ottobre 2008.
  LIBASSI 

(2008.40.2826)114
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
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