REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 24 OTTOBRE 2008 - N. 49
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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 16 luglio 2008.
Riconferma della revoca dell'ammissione a finanziamento dell'intervento n. 30/6 ricompreso nel P.I.T. n. 19 relativo alla misura 1.11 del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge regionale 19 maggio 1988, n. 6, relativa all'attuazione della programmazione in Sicilia;
Vista la legge regionale n. 10 del 17 maggio 2000;
Vista la legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002;
Visto il regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo I (2000-2006) sez. 3.10 e 6.4.7, approvato con decisione C (2000) 2050 dell'1 agosto 2000;
Visto il programma operativo regionale Sicilia 2000/ 2006, approvato con decisione C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 149 del 21 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. n. 94-segr. D.R.P. del 18 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 21 agosto 2002, con cui è stata approvata ciascuna delle graduatorie di merito dei PIT, articolate per territorio provinciale, e contestualmente l'ammissione a finanziamento di ciascun PIT utilmente collocato in graduatoria;
Visto il D.P.R. n. 175 del 4 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 21 febbraio 2003, con il quale si è proceduto alla rideterminazione degli importi da ammettere a finanziamento per ciascun PIT, utilmente collocato in graduatoria, fermo restando l'approvazione di ciascuna delle graduatorie di merito dei PIT, articolate per territorio provinciale, di cui al citato D.P.R. n. 94/2002;
Visto il D.P.R. n. 178 dell'11 luglio 2007 di revoca di ammissione a finanziamento dell'intervento n. 30/6, denominato "'Lavori di ristrutturazione di ex edificio viaggiatori delle FF.SS. di proprietà comunale a servizio dell'impianto sportivo-ricreativo costituito dalla pista ciclabile" ricadente nel PIT n. 19, misura 1.11 del CdP, notificato al comune di Godrano con nota prot. n. 26139 del 10 dicembre 2007;
Considerato che la motivazione della revoca dell'ammissione a finanziamento dell'intervento indicata nell'avvio del procedimento con la seguente indicazione "l'intervento non è stato trasmesso al responsabile di misura per il successivo finanziamento a causa del mancato positivo completamento dell'iter di approvazione tecnico-amministrativa" di fatto ricomprende quella indicata nel provvedimento "mancato inserimento del progetto nel programma triennale delle OO.PP. del comune di Godrano", in quanto un progetto non inserito nel programma triennale delle OO.PP. non può conseguentemente essere approvato in linea tecnica-amministrativa ed essere poi trasmesso al responsabile di misura per il relativo finanziamento;
Considerato che la motivazione della revoca dell'ammissione a finanziamento dell'intervento era basata sulla dichiarazione del responsabile del PIT, nell'ambito dell'8° collegio di vigilanza, del mancato inserimento del progetto nel programma triennale delle OO.PP. del comune di Godrano, requisito questo di ammissibilità per l'inserimento dello stesso in un programma di finanziamento di opere pubbliche;
Visto il ricorso al T.A.R. Sicilia - R.G. n. 639/2008 - sez. I di Palermo, proposto dal comune di Godrano per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del D.P.R. n. 178 dell'11 luglio 2007;
Vista l'ordinanza del T.A.R. di Palermo n. 379/2008, con cui viene accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso "ai fini dell'esame della possibilità di sostituzione del progetto originariamente annesso a finanziamento con quello di cui al citato verbale n. 7 del 15 novembre 2005 del collegio di vigilanza";
Considerato che non si era proceduto alla sostituzione dell'intervento oggetto di revoca con il progetto di cui al citato verbale n. 7 del 15 novembre 2005 del collegio di vigilanza perché l'accordo per l'attuazione del PIT, sottoscritto tra l'AdG ed i soggetti coordinatori del PIT stesso, non consente la sostituzione di un intervento ritenuto non realizzabile, qual'è quello originariamente ammesso a finanziamento, con un nuovo progetto;
Visto l'art. 9 delle "Modalità di sostituzione degli interventi" di cui all'accordo attuativo dei PIT, che consente al "Collegio di vigilanza..., nel caso di verifica dell'impossibilità della realizzazione, o su proposta motivata da parte del soggetto coordinatore del PIT" di disporre "la sostituzione dell'intervento non realizzabile con altri dichiarati "funzionali", e non ammessi a finanziamento", e cioè la possibilità di sostituire un intervento non realizzabile esclusivamente con altro progetto inserito all'interno del progetto integrato ma valutato quale "funzionale" in sede di approvazione del PIT;
Ritenuto che il progetto di cui al verbale n. 7 del 15 novembre 2005 del collegio di vigilanza, proposto dal comune di Godrano in sostituzione di quello originariamente ammesso a finanziamento, non essendo un progetto inserito all'interno del progetto integrato e tanto meno (o quindi) dichiarato funzionale, non può essere sostituito a quello originariamente ammesso a finanziamento, e quindi non può essere a sua volta ammesso a finanziamento;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, è riconfermata la revoca dell'ammissione a finanziamento, già avvenuta con il D.P.R. n. 178/2007, dell'intervento n . 30/6 "lavori di ristrutturazione di ex edificio viaggiatori delle FF.SS. di proprietà comunale a servizio dell'impianto sportivo-ricreativo costituito dalla pista ciclabile" ricadente nel comune di Godrano importo _ 464.812,00 - misura 1.11 del P.O.R. Sicilia 2000/2006, ammesso nell'ambito del D.P.R. n. 94-Segr. D.R.P. del 18 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 21 agosto 2002, e successive modifiche ed integrazioni, ricompreso nel PIT n. 19 "Alto Belice Corleonese".

Art. 2

Le risorse derivanti dalla revoca dell'intervento di cui al presente decreto, ammontanti complessivamente ad _ 464.812,00, restano nella disponibilità della misura 1.11 del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

Art. 3

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria centrale per il successivo inoltro alla Corte dei conti ai fini della registrazione e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Il presente decreto sarà inoltre pubblicato sul sito internet ufficiale del P.O.R. Sicilia 2000/2006 www.euroinfosicilia.it.
Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso entro 60 giorni al T.A.R. Sicilia ovvero ricorso straordinario, entro 120 giorni, al Presidente della Regione siciliana.
Palermo, 16 luglio 2008.
  LOMBARDO 



Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, il 16 settembre 2008, reg. n. 1, Presidenza della Regione, fg. n. 95.
(2008.40.2803)125
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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