REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 17 OTTOBRE 2008 - N. 48
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 19 settembre 2008.
Approvazione di un programma costruttivo da realizzare nel comune di Gela.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto interministeriale n. 1444/1968;
Vista la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto  l'art. 25 della legge regionale n. 22/96;
Visto  il D.P.R. dell'8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 2002, n. 302;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota prot. n. 83962 del 6 giugno 2008, con la quale il comune di Gela ha trasmesso a questo Assessorato, per i provvedimenti di competenza, gli atti ed elaborati relativi al programma costruttivo dell'associazione di comprensorio "Imprenito", costituita dalle imprese riunite Nicastro Antonino s.r.l. e Tomasi Orazio, adottato dal consiglio comunale con delibera n. 42 del 31 marzo 2008;
Vista la nota prot. n. 57655 del 21 luglio 2008, con la quale questo Assessorato, esaminata la documentazione trasmessa dal comune, con la suddetta nota prot. n. 83962 del 6 giugno 2008, ha portato a conoscenza del comune le valutazioni rese in merito a detto programma costruttivo, che non consentivano l'approvazione, per le eventuali controdeduzioni da parte del comune stesso, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.11-bis della legge n. 241/90;
Vista la nota prot. n. 116700 del 5 agosto 2008, con la quale il comune di Gela ha trasmesso a questo Assessorato le proprie controdeduzioni;
Visto il parere dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta n. 28/2006 del 17 gennaio 2008, reso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Viste le comunicazioni di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 e seguenti della legge n. 241/90, trasmesse agli interessati;
Vista la deliberazione consiliare n. 42 del 31 marzo 2008, con la quale il consiglio comunale di Gela ha approvato il programma costruttivo;
Visto il parere favorevole n. 10 del 4 settembre 2008, reso dall'unità opoerativa n. 4.2/CL del servizio n. 4/D.R.U. di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
Il comune di Gela in atto è dotato di un piano regolatore generale approvato con decreto n. 171 del 18 luglio 1971.
Nel vigente piano regolatore generale, l'area interessata dal programma costruttivo proposto, ricade in zona territoriale omogenea "E" di verde agricolo.
Il consiglio comunale con atto n. 193 del 19 novembre 1999, ha individuato le aree da assoggettare a "prescrizioni esecutive" ed a "programmi costruttivi", in adeguamento alle determinazioni sullo schema di massima della revisione del piano regolatore generale vigente, dettate dallo stesso consiglio con delibera n. 80 del 25 giugno 1996.
Per effetto della delibera di consiglio comunale n. 193 del 19 novembre 1999, di individuazione delle prescrizioni esecutive concernenti i fabbisogni residenziali pubblici e privati rapportati al primo decennio del piano regolatore generale, le aree sono state individuate per edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e convenzionata.
Con istanza assunta al protocollo generale del comune di Gela al n. 61822 del 6 settembre 2006, le imprese edilizie riunite Nicastro Antonino s.r.l. e Tomasi Orazio s.r.l., dell'associazione di comprensorio denominata "Imprenito", hanno trasmesso, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96, gli elaborati di progetto del programma costruttivo all'interno delle prescrizioni esecutive dell'area C2.3 per la realizzazione di n. 42 alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Gli alloggi sono così distinti: n. 30 alloggi (Nicastro Antonino s.r.l.), n. 12 alloggi (Tomasi Orazio s.r.l.) entrambi finanziati dalla Regione siciliana Assessorato dei lavori pubblici, il primo con decreto del 17 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 4 marzo 2005, il secondo con decreto 19 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56 del 31 dicembre 2004.
Con atto del consiglio comunale n. 42 del 31 marzo 2008, il comune di Gela ha deliberato di localizzare il programma costruttivo a norma ed ai sensi del 4° comma dell'art. 2 della legge regionale n. 86/81, sostituito dall'art. 25 della legge regionale n. 22/96, dell'associazione di comprensorio "Imprenito", all'interno delle aree assoggettate a prescrizioni esecutive già approvate con atto del consiglio comunale n. 193 del 19 novembre 1999, per la realizzazione di n. 42 alloggi.
Con lo stesso atto deliberativo, il consiglio comunale ha approvato il programma costruttivo e lo schema di convenzione e ha rigettato la nota prot. n. 48943 dei coniugi Ventura Concetta e Confussi Giuseppe e la nota prot. n. 49335 del 5 aprile 2007 trasmessa dalla sig.ra Zappulla Concetta, avverso la realizzazione di detto programma costruttivo.
Dal contenuto della prima opposizione a firma di coniugi Ventura Concetta e Confussi Giuseppe, si evince che la ditta, a seguito del ricevimento dell'avvio del procedimento di esproprio di un terreno di loro proprietà per la realizzazione del programma costruttivo "Imprenito" contestavano al comune la illegittimità del relativo procedimento per l'approvazione ai sensi degli artt. 7 e seguenti, legge n. 241/90, per omessa notifica degli atti relativi al procedimento del programma costruttivo agli stessi proprietari della particella 177, interessata da detto programma all'esproprio, in forza dell'atto deliberativo di consiglio comunale n. 193/99 che individua le aree da assoggettate a prescrizioni esecutive e programmi costruttivi.
La ditta fa presente che la particella n. 177 è adiacente alla particella n. 176, quest'ultima avente destinazione commerciale, sulla quale è stata autorizzata dal comune il progetto per la realizzazione di un'attività commerciale. L'avere scorporato la particella 177 dalla destinazione pertinenziale alla particella 176, impedirà alla ditta di potere realizzare l'ampliamento commerciale dell'attività che sarà esercitata nella particella n. 176.
Infine la ditta chiede la revisione del progetto di costruzione all'interno dell'area assoggettata a prescrizione esecutiva individuata con atto deliberativo di consiglio comunale n. 193 dell'11 novembre 2007 e escludere da detto programma la particella 177, foglio di mappa 145 del catasto dei terreni del comune di Gela, per le motivazioni già dette.
Il comune, nelle valutazioni relative all'opposizione, contenute nella delibera di consiglio comunale di adozione n. 42 del 31 marzo 2008, non accoglie tale opposizione in quanto alla ditta ha regolarmente avviato le comunicazioni di avvio di procedimento così come previste dall'art. 7 della legge n. 241/90. Le aree identificate in catasto al foglio di mappa 145, particelle 176 e 177, hanno diversa destinazione urbanistica, infatti la particella 176 ricade all'interno del piano di recupero n. 7 con destinazione commerciale, mentre la particella 177 è esterna al piano particolareggiato di recupero n. 7, e ricade in verde agricolo all'interno delle aree assoggettate a prescrizioni esecutive individuate con atto del consiglio comunale n. 193/99; pertanto la particella 177 non è considerata pertinenziale alla particella 176, poiché ricade nelle aree da assoggettare ad edilizia residenziale pubblica.
Dal contenuto della seconda opposizione a firma della sig.ra Zappulla Concetta, si evince che la stessa è proprietaria di un terreno, di cui al foglio di mappa 145, particelle 707, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717 e 718 dove viene prevista dal comune l'occupazione e quindi l'esproprio a seguito di un avviso di procedimento del programma costruttivo, sull'area di cui all'atto deliberativo del consiglio comunale n. 193 del 19 novembre 1999.
La ditta fa presente avverso tale progetto, che il terreno di che trattasi, in comunione di beni con il marito, è stato da tanti anni destinato da quest'ultimo alla sua attività professionale artigiana di autocarrozziere.
Sul terreno insiste infatti un complesso denominato "Carrozzeria Gelese" e di tale complesso fa parte pure l'abitazione della famiglia della sig.ra Zappulla Concetta e l'esproprio del terreno di proprietà della ditta comporta enormi danni alla famiglia della stessa.
Pertanto la ditta chiede al comune la modifica del provvedimento per la parte relativa alle particelle di cui sopra.
Il comune nelle valutazioni, relative alle osservazioni contenute nella delibera n. 42 del 31 marzo 2008, ha evidenziato che l'attività artigianale, di cui la ditta è titolare, è esterna al programma costruttivo.
Il programma costruttivo è ubicato su terreni agricoli adiacenti il P.P.R. n. 7, confinanti a nord con terreni agricoli a ridosso del cavo Salera, a sud-ovest con viabilità esistente di piano particolareggiato di recupero n. 7, denominate via Pezza Madonna ed a sud-est con reggia trazzera Gela-Caltagirone; l'area è pianeggiante e dotata della viabilità necessaria per consentire l'accesso ai fabbricati esistenti.
Gli isolati sono definiti dalla viabilità e dagli edifici esistenti. All'interno dell'area si trova un edificio a tipologia lineare già realizzato.
Lungo la viabilità est-ovest si attestano i servizi.
Le attrezzature di interesse comune, lo spazio pubblico e il verde pubblico sono collocati nella parte centrale del progetto, mentre l'istruzione si trova collocata nella parte più a nord del progetto quasi a ridosso della via Settefarine.
La tipologia edilizia è di case unifamiliari a schiera di due, con lotti autonomi e consente l'utilizzo di aree a verde privato per ognuna delle unità.
Il fabbricato è di altezza di mt. 7 in corrispondenza della linea di gronda e il volume mc. 500. All'interno del lotto, è collocata la superficie per parcheggio ad uso privato di 1mq./10 mc. di volume effettivamente realizzato (legge n. 122/89).
Il programma costruttivo prevede n. 42 lotti edificabili con un volume massimo insediabile di mc. 500 per ogni lotto e un volume massimo pari a mc. 21.000.
Nel programma costruttivo è stato assegnato un volume di 80 mc. per ogni persona insediata e quindi previsto un insediamento pari a 262 persone.
Gli elementi dimensionali del programma costruttivo sono i seguenti:
Dati urbanistici
-  superficie totale: mq. 25.000;
-  indice di fabbricabilità territoriale mq. 1,00;
-  volume edificabile: mc. 25.305;
-  volume di progetto del programma costruttivo: mc. 21.000;
-  volume di progetto servizi connessi alla collettività: mc. 1.106;
-  superficie occupata dai lotti di progetto: mq.12.184.
Per quanto riguarda la verifica degli standard si ha:
-  superficie di progetto a verde attrezzato mq. 2.364 (da standard 9x262=mq. 2.358, superficie di progetto per parcheggi mq. 657 (da standard 2,5x262=mq. 655);
-  superficie di progetto per istruzione mq. 1.500 (da standard 4,5x262=mq. 1.179);
-  superficie di progetto per attrezzature di interesse comune mq. 750 (da standard 2x262=mq. 524).
Verifiche standard
Totale superficie di progetto mq. 5.271 e non come erroneamente riportato nella relazione tecnica tav. allegato A-bis, mq. 5.253.
Totale superficie standards mq. 4.716
Considerato che:
-  il programma costruttivo riguarda la realizzazione di n. 42 alloggi di edilizia residenziale pubblica all'associazione di comprensorio denominata "Imprenito", imprese edilizie riunite Nicastro Antonino s.r.l. e Tomasi Orazio s.r.l., entrambi finanziati dalla Regione siciliana Assessorato dei lavori pubblici, il primo con decreto del 17 febbraio 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 4 marzo 2005, il secondo con decreto del 19 novembre 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56 del 31 dicembre 2004.
La localizzazione del programma costruttivo è stata effettuata, all'interno delle aree individuate per edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e convenzionata dalle prescrizioni esecutive, di cui alla delibera del consiglio comunale n. 193 del 19 novembre 1999.
Per quanto attiene gli standard urbanistici risulta soddisfatta la dotazione minima inderogabile prescritta dall'art. 3 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
La compatibilità geomorfologica del sito con le previsioni progettuali è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Caltanissetta con parere n. 28/2006 del 17 gennaio 2007.
Per come risulta dalla attestazione del dirigente del settore urbanistica ed ispettorato tecnico del 5 giugno 2008, l'area oggetto del programma costruttivo non ricade all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuate ai sensi delle direttive n. 92/43/CEE e n. 79/409/CEE, con codice ITA 050001 Biviere e Macconi di Gela, codice ITA 050007 Sughereta di Niscemi, codice ITA 050011 Torredi Manfria e pertanto non necessita di valutazione di incidenza ambientale prevista dall'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e delle direttive n. 92/43/CEE e n. 79/409/CEE.
Così come è contenuto nell'attestazione dirigenziale n. 27/2008 del 5 giugno 2008, dell'ufficio tecnico comunale: all'interno del vigente piano regolatore generale non esistono aree di espansione residenziale idonee per l'intervento in oggetto.
E' stato ottemperato l'obbligo dell'avviso dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 e seguenti della legge n. 241/90, agli interessati.
Le due opposizioni alla realizzazione del programma costruttivo, della ditta Ventura Concetta - Confussi Giuseppe e Zappulla Concetta, presentate al comune di Gela la prima in data 5 aprile 2007 e la seconda in data 30 marzo 2007, trasmesse a questo Assessorato con la suddetta nota comunale n. 116700 del 5 agosto 2008, per le quali il comune ha formulato le proprie controdeduzioni, rigettando con motivazioni le due opposizioni, sono decise in conformità al parere del comune stesso.
Per quanto sopra premesso, rilevato e considerato, questa unità operativa n. 4.2/CL è del parere che il programma costruttivo per la realizzazione di n. 42 alloggi di edilizia residenziale pubblica da realizzare in contrada "Pezza Madonna" nel comune di Gela, proposto dall'associazione di comprensorio "Imprenito", approvato ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96, con atto deliberativo di consiglio comunale n. 42 del 31 marzo 2007, sia meritevole di approvazione.";
Ritenuto di condividere il parere dell'unità operativa n. 4.2/CL n. 10 del 4 settembre 2008;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96, in conformità al parere n. 10 del 4 settembre 2008 reso dall'unità operativa n. 4.2 del servizio n. 4/D.R.U., è approvato il programma costruttivo, proposto dall'associazione di comprensorio denominata "Imprenito" imprese edilizie riunite Nicastro Antonino s.r.l. e Tomasi Orazio s.r.l., per la realizzazione di n. 42 alloggi di edilizia residenziale pubblica da realizzare nel comune di Gela, adottato con delibera n. 42 del 31 marzo 2007, fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da altre disposizioni di legge.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  delibera del consiglio comunale n. 42 del 31 marzo 2008, con allegati proposta di deliberazione e schema di convenzione;
2)  parere dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta n. 28/2006 del 17 gennaio 2007, rilasciato ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
3)  all. A-bis  -  relazione tecnica illustrativa (elaborato sostitutivo della tavola allegato A in adeguamento alla nota n. 57655 ARTA del 21 luglio 2008); 
4)  all.  B  -  norme di attuazione; 
5)  all.  D  -  piano particellare d'esproprio; 
6)  tav.  1  -  stralcio piano regolatore generale vigente ed individuazione area di intervento; 
7)  tav.  2  -  stralcio planimetria generale del 19 giugno 1999; 
8)  tav.  3  -  area d'intervento su base aerofotogrammetria; 
9)  tav.  4  -  area d'intervento su base catastale; 
10)  tav.  5  -  planimetria generale di progetto con destinazioni d'uso su base catastale; 
11)  tav.  6  -  viabilità, sosta, parcheggi, allineamenti, altimetria di progetto e demolizioni; 
12)  tav.  7-bis  -  individuazione degli isolati e dei lotti (elaborato sostitutivo della tavola n. 7 in adeguamento alla nota n. 57655 ARTA del 21 luglio 2008); 
13)  tav.  8-bis  -  planivolumetrico (elaborato sostitutivo della tavola n. 8 in adeguamento alla nota n. 57655 ARTA del 21 luglio 2008); 
14)  tav.  9  -  tavola fotografica; 
15)  tav.  10-bis  -  profili altimetrici e sezione stradale tipo (elaborato sostitutivo della tavola n. 10 in adeguamento alla nota n. 576555 ARTA del 21 luglio 2008); 
16)  tav.  11  -  piano particellare di esproprio; 
17)  tav.  12  -    schema di massima rete fognante e rete idrica; 
18)  tav.  13  -  schema di massima rete illuminazione pubblica e telefonica; 
19)  tav.  14  -  schema di massima rete gas e rete elettrica. 


Art. 3

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, commi 3 e 4, del citato D.P.R. n. 327/2001, il decreto di esproprio delle aree interessate dal programma costruttivo approvato può essere emanato entro il termine di 5 anni, decorrente dalla data di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità che si intende disposta ai sensi del precedente art. 12 per le opere previste dal medesimo programma costruttivo.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Gela per l'esecuzione, ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale con esclusione degli allegati.
Palermo, 19 settembre 2008.
  LIBASSI 

(2008.39.2766)048
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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