REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 17 OTTOBRE 2008 - N. 48
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 11 settembre 2008.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Castronovo di Sicilia e modifica dell'art. 31 delle norme tecniche di attuazione.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il decreto n. 531 del 23 dicembre 1999, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Castronovo di Sicilia;
Visto il foglio prot. n. 5858 del 2 luglio 2008, con il quale il comune di Castronovo di Sicilia ha chiesto, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, l'approvazione della variante al piano regolatore generale e all'art. 31 delle norme di attuazione della zona destinata all'insediamento di impianti artigianali e piccola industria e all'insediamento di attività commerciali all'ingrosso denominata zona territoriale omogenea D1;
Vista la delibera consiliare n. 2 del 7 aprile 2008, di adozione della variante al piano regolatore generale e all'art. 31 delle norme di attuazione;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione, datata 26 giugno 2008, del segretario comunale relativa all'avvenuto deposito della variante presso la segreteria comunale per 20 giorni consecutivi più 10 giorni e l'avvenuta pubblicazione del suddetto deposito;
Vista la certificazione del segretario comunale, datata 26 giugno 2008, attestante la mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni da parte di terzi a seguito della pubblicazione della delibera consiliare n. 2 del 7 aprile 2008;
Vista la dichiarazione, datata 26 giugno 2008, del segretario comunale resa ai sensi dell'art. 186 dell'Ordinamento degli enti locali;
Visti i pareri resi dell'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 64/74, con nota prot. n. 16321/91 del 24 agosto 1992 e n. 18245 del 12 febbraio 1997 sul piano regolatore generale e con nota n. 19184/2003 del 12 novembre 2003;
Visto il parere n. 13 del 29 agosto 2008, espresso, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, dall'unità operativa 3.2/D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso
Il comune di Castronovo di Sicilia in atto è dotato di un piano regolatore generale approvato con decreto n. 531 del 23 dicembre 1999, con vincoli di espropriazione scaduti (art. 9 del D.P.R. n. 327/2001). La zona denominata zona territoriale omogenea "D1 - Insediamento di impianti artigianali e piccola industria e insediamento di attività commerciali all'ingrosso" è stata oggetto di prescrizioni esecutive approvate, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 71/78, dal consiglio comunale con deliberazione n. 9 del 18 marzo 2004.
Rilevato
Come risulta dalla documentazione trasmessa, la variante adottata dal consiglio comunale di Castronovo di Sicilia, con la deliberazione n. 2 del 7 aprile 2008, ridimensiona l'area, da destinare all'insediamento di impianti artigianali e piccola industria e all'insediamento di attività commerciali all'ingrosso, denominata zona territoriale omogenea D1 e apporta modifiche all'art. 31 delle norme di attuazione del vigente piano regolatore generale che disciplina la zona territoriale omogenea D1. L'area non più interessata a tale scopo viene destinata a zona territoriale omogenea E, in considerazione "...che l'area individuata nel piano regolatore generale per l'insediamento delle attività di cui sopra, rispetto alla domanda, risulta essere sovradimensionata... e...potranno realizzarsi in modo efficiente le reti e i presidi di distribuzione e di smaltimento reflui, nonché potranno essere ricavati un numero congruo di lotti tali da soddisfare le future richieste".
La variante predisposta dal responsabile del settore urbanistica tiene ...conto della opportunità di salvaguardare le attività agricole zootecniche presenti nella suddetta zona come ribadito dal consiglio comunale nella delibera n. 9 del 18 marzo 2004.
La zona territoriale omogenea denominata D1, attualmente ha un'estensione di Ha. 19.70.00 ed è situata a monte della S.S. 189 (Palermo-Agrigento) tra il km. 14+500 e il km. 15+200, ricade in parte sul foglio di mappa 17 e in parte sul foglio 18, i fogli di mappa sono delimitati dalla strada comunale Mercanti.
La variante rimodula la zona territoriale omogenea D1 e avrà una estensione di Ha. 12.13.14, l'edificazione sarà regolata dall'art. 31 a sua volta modificato, la restante area di Ha. 7.56.86, ricadente in contrada Mercanti su porzione dei fogli di mappa 17 e 18, assumerà la destinazione urbanistica della zona territoriale omogenea E.
Per una migliore comprensione delle modifiche proposte, si riporta di seguito il testo dell'art. 31 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, approvato con decreto n. 531 del 23 dicembre 1999, ed il testo deliberato dal consiglio comunale n. 2 del 7 aprile 2008, con le variazioni apportate al suddetto articolo.
Il testo dell'art. 31 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale approvato con decreto n. 531/99 è il seguente:
Art.  31
Zone D1

Le zone D1 sono destinate all'insediamento di impianti artigianali e piccola industria, attività commerciali all'ingrosso.
L'edificazione in tale zona sarà regolata da un apposito piano esecutivo (P.I.P.) che l'amministrazione comunale predisporrà sulla base delle richieste formulate dagli operatori locali.
Nella redazione dei piani esecutivi dovranno essere assicurati gli spazi pubblici prescritti dall'art. 5 del decreto interministeriale n. 1444/68.
L'amministrazione comunale può autorizzare la redazione dei piani di lottizzazione convenzionata estesi ad un'intera zona avente una superficie di almeno mq. 20.000, o ad una circondata da strade pubbliche esistenti o di piano e/o da zone a diversa destinazione urbanistica, o ad una zona che costituisca risulta di altri interventi esecutivi (lottizzazioni o piano particolareggiato).
Le costruzioni dovranno rispettare i seguenti parametri:
-  indice di copertura 1/3;
-  altezza massima m. 10,00 salvo particolari esigenze di carattere tecnologico;
-  distanza minima dal ciglio delle strade pubbliche m. 7,50;
-  distanza minima dal confine m. 5,00;
-  lotto minimo mq. 1.500.
Sono vietati gli insediamenti di attività lavorative moleste, dannose e inquinanti che non diano sufficienti garanzie di ottemperare ai requisiti minimi di accettabilità previsti dalle norme vigenti in materia.
Per il rilascio della concessione dovrà essere presentata un'impegnativa trascritta, nella quale sia specificato:
1)  le attività che si intendono svolgere con l'indicazione dei processi di lavorazione;
2)  il numero degli addetti previsti compresi quelli eventualmente esistenti e il numero massimo raggiungibile;
3)  la descrizione della natura degli scarichi liquidi e gassosi, dei rifiuti e delle scorie risultanti dalle lavorazioni previste;
4)  la specificazione di come si intende procedere alla depurazione e allo scarico degli stessi con descrizione degli impianti di abbattimento e di depurazione che si intendono installare e quindi la dimostrazione di ottemperanza alle norme vigenti in materia;
5)  le modalità dell'approvvigionamento idrico.
Il testo delle modifiche all'art. 31 deliberato dal consiglio comunale:
Art.  31
Zona D1

Le zone D1 sono destinate all'insediamento di impianti artigianali e piccola industria, e all'insediamento di attività commerciali all'ingrosso.
L'edificazione in tale zona sarà regolata da un apposito piano particolareggiato predisposto dall'amministrazione comunale ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 71/78.
Nella redazione dei piani esecutivi dovranno essere assicurati gli spazi pubblici prescritti dall'art. 5 del decreto ministeriale n. 1444/68 e le costruzioni dovranno rispettare i seguenti parametri:
-  indice di copertura: non superiore al 50% della superficie del lotto compreso servizi annessi (alloggio del custode e per il personale tecnico, uffici, spogliatoi, docce, mense, etc.). I locali tecnici (cabine elettriche, centrali idriche, serbatoi, locali compressori, guardiole, tettoie aperte almeno da un lato non superiore al 20% della superficie coperta, etc.) non sono computati nella determinazione della superficie coperta;
-  altezza massima: m. 10,00 misurata dal piano di marciapiede al piano di gronda, salvo particolari esigenze di carattere tecnologico;
-  distanza minima dal ciglio delle strade pubbliche: decreto interministeriale 1 aprile 1968 e successive modifiche ed integrazioni;
-  distanza minima dal ciglio delle strade interne alla zona: m. 5,00;
-  distanza minima del confine: m. 5,00, salvo diverse indicazioni fissate nel piano particolareggiato;
-  distacco minimo tra fabbricati: m. 10,00 o in aderenza, tale distacco non è richiesto per i locali tecnici (cabine elettriche, centrali idriche, serbatoi, locali compressori, guardiole, tettoie aperte almeno da un lato, etc.);
-  parcheggi: in misura non inferiore ad 1/5 della superficie coperta.
Sono vietati gli insediamenti di attività lavorative moleste, dannose e inquinanti che non diano sufficienti garanzie di ottemperare ai requisiti minimi di accettabilità previsti dalle norme vigenti in materia.
Considerato
La deliberazione consiliare n. 2 del 7 aprile 2008 è stata sottoposta alla procedura di pubblicazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78.
A seguito della pubblicazione della succitata delibera, non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni inerenti la variante di che trattasi, certificazione resa dal segretario comunale in data 26 giugno 2008.
La variante in argomento non risulta essere in contrasto con i lotti e le opere di urbanizzazione primaria già realizzate.
Le aree originariamente destinate a zone D1, ora escluse dalla nuova delimitazione, assumeranno la destinazione delle zone territoriali omogenee E e le modifiche all'art. 31 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale (approvato con decreto n. 531 del 23 dicembre 1999) proposte dal consiglio comunale si ritengono condivisibili.
Va tuttavia prescritto che le aree da destinare all'insediamento di attività commerciale all'ingrosso devono avere i requisiti previsti dalla nuova disciplina in materia di programmazione commerciale (decreto presidenziale 11 luglio 2000, legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28).
Alla luce di quanto sopra, questa unità operativa, considerata la regolarità della procedura adottata dal comune di Castronovo di Sicilia, ritiene condivisibili le modifiche apportate, al piano regolatore generale e alle norme tecniche di attuazione, dal consiglio comunale con deliberazione n. 2 del 7 aprile 2008, con l'introduzione delle prescrizioni espresse nelle superiori considerazioni e fatti salvi gli adempimenti e gli obblighi discendenti dalle prescrizioni dettate dagli altri enti preposti alla tutela dei vincoli cui è assoggettata l'area in argomento.";
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 13 del 29 agosto 2008, reso dall'unità operativa 3.2/D.R.U. di questo Assessorato;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 13 del 29 agosto 2008, reso dall'unità operativa 3.2/D.R.U., è approvata la variante al vigente piano regolatore generale e la modifica all'art. 31 delle norme di attuazione della zona destinata all'insediamento di impianti artigianali e piccola industria e all'insediamento di attività commerciali all'ingrosso denominata zona territoriale omogenea D1 del comune di Castronovo di Sicilia, adottata con delibera consiliare n. 2 del 7 aprile 2008.

Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 13 del 29 agosto 2008, reso dall'unità operativa 3.2/D.R.U.; 
2)  delibera consiliare n. 2 del 7 aprile 2008; 
3)  elaborati tecnici stato attuale; 
4)  elaborati tecnici proposta di variante. 


Art.  3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art.  4

Il comune di Castronovo di Sicilia resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 settembre 2008.
  LIBASSI 

(2008.39.2756)114
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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