REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 17 OTTOBRE 2008 - N. 48
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 19 settembre 2008.
Approvazione dell'accordo tra la Regione siciliana, Assessorato della sanità, e le associazioni e federazioni regionali dei donatori volontari di sangue ai sensi della legge 21 ottobre 2005, n. 219, dei rimborsi minimi per le attività associative e per le attività di raccolta associativa e dello schema tipo di convenzione tra l'azienda sanitaria sede di struttura trasfusionale e le associazioni e federazioni dei donatori di sangue afferenti per territorio.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Vista la legge n. 266 dell'11 agosto 1991, recante la "Legge quadro sul volontariato";
Vista la legge regionale n. 33 del 20 agosto 1994;
Visto il decreto 21 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 26 luglio 2002, n. 34, parte prima, recante "Approvazione del piano operativo inerente i requisiti minimi, strutturali, tecnologici ed organizzativi delle unità di raccolta di sangue umano ed emocomponenti nell'ambito della Regione siciliana";
Visto il decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, recante "Attuazione della direttiva n. 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2002, n. 249;
Visto il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
Visto il decreto 19 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51 del 26 novembre 2004, parte prima supplemento ordinario, recante "Prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti";
Visto il decreto ministeriale della sanità del 3 marzo 2005, recante "Caratteristiche e modalità per la raccolta di sangue e di emocomponenti";
Visto il decreto ministeriale della sanità del 3 marzo 2005, recante "Protocolli per l'accertamento dell'idoneità del donatore di sangue ed emocomponenti";
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati";
Visto l'art. 6, comma 1, lett. c), ove "viene promossa l'individuazione da parte delle regioni, in base alla propria programmazione, delle strutture e degli strumenti necessari per garantire un coordinamento intraregionale ed interregionale delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e di compensazione nonché il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in relazione alle finalità di cui all'art. 11" della medesima legge n. 219/2005;
Visto il decreto n. 7794 del 26 aprile 2006, dipartimento IRS, Assessorato regionale della sanità;
Visto il decreto n. 2454/2007 del 12 novembre 2007, registrato alla ragioneria centrale sanità al n. 986 del 15 novembre 2007, con il quale è stato approvato il progetto regionale finalizzato alla realizzazione del centro di coordinamento intraregionale ed interregionale delle attività trasfusionali presso il dipartimento IRS, servizio 6, ufficio regionale trasfusionale;
Visto il decreto n. 881/2008 del 16 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 22 agosto 2008, parte prima, con il quale il dipartimento IRS, servizio 6 - ufficio regionale trasfusionale - è stato individuato il Centro di coordinamento intraregionale ed interregionale delle attività trasfusionali ai sensi dell'art. 6 della legge 21 ottobre 2005, n. 219;
Visto l'accordo del 20 marzo 2008 tra il Governo, le regioni e le province autonome sul documento recante la "Definizione dello schema tipo per la stipula di convenzioni tra regioni, province autonome e associazioni e federazioni dei donatori di sangue";
Considerato che la citata legge n. 219/2005 riconosce la funzione civica e sociale ed i valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti e valorizza il ruolo delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue prevedendo la loro partecipazione alle attività trasfusionali ed il loro concorso ai fini istituzionali del servizio sanitario nazionale concernenti la promozione e lo sviluppo della donazione di sangue e la tutela dei donatori;
Considerato che la Regione siciliana riconosce il ruolo fondamentale ed insostituibile del volontariato, ed in particolare delle associazioni dei donatori di sangue, patrimonio etico e sanitario imprescindibile per assicurare ai pazienti in cura l'autosufficienza in sangue, emocomponenti ed emoderivati e per contribuire all'autosufficienza nazionale;
Considerato che i donatori periodici, volontari, non remunerati, responsabili e organizzati in associazioni di volontariato, garantiscono al sistema trasfusionale qualità, sicurezza e continuità delle donazioni;
Considerato che le associazioni dei donatori di sangue sono promotrici di comportamenti, di stili di vita e di etica che trovano fondamento nel rispetto della dignità dell'uomo, contribuendo, in tal modo, alla crescita umana e sociale mediante atti di altruismo e di solidarietà fondati sulla presa di coscienza dei valori della vita;
Considerato che il ruolo delle associazioni del volontariato della donazione del sangue è necessario ed insostituibile perché promuove la donazione del sangue e dei suoi componenti, educa alla donazione volontaria, responsabile, periodica, anonima e gratuita (garanzia per la sicurezza dei pazienti riceventi), sensibilizza i donatori di sangue perché donino con periodicità, partecipa attivamente alle fasi di indirizzo, programmazione e valutazione dell'attività di raccolta e gestisce la chiamata dei donatori per coordinare la loro affluenza alle sale prelievo, previa programmazione concordata con le strutture trasfusionali;
Considerato che è di preminente importanza la spontanea disponibilità del donatore giacché non assimilabile ad alcuna attività commerciale in quanto richiede un percorso formativo complesso di adesione culturale e civile alla donazione di sangue;
Considerato che il patrimonio umano dei donatori di sangue e di emocomponenti è stato costruito nel tempo, superando notevoli difficoltà, grazie alla volontà di chi ha creduto e continua a credere nei valori dell'altruismo, dell'amicizia, della solidarietà e della dignità dell'uomo;
Considerato che ogni persona ed in particolare l'operatore della sanità deve essere consapevole che l'attuazione di specifici interventi mirati, in unità di intenti con i servizi trasfusionali e le associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue, salvaguarda tale patrimonio umano ed evita che lo stesso possa disperdersi mettendo a rischio l'attività sanitaria che da esso dipende;
Considerato preminente approvare lo "schema tipo di convenzione" tra la Regione siciliana, Assessorato della sanità, dipartimento IRS e le associazioni e/o federazioni regionali dei donatori di sangue, ai sensi della legge 21 ottobre 2005, n. 219, art. 6;
Ritenuto preminente il bene della salute pubblica alla quale garantire tempestività nelle trasfusioni di sangue, di emocomponenti e plasmaderivati con i più alti livelli di sicurezza trasfusionale possibili;
Preso atto che alcune aziende sanitarie, sedi di strutture trasfusionali, hanno ritardato i rimborsi relativi alle attività associative e di raccolta garantite dalle associazioni e federazioni dei donatori di sangue;
Preso atto che tali comportamenti appesantiscono il sistema regionale con consequenziali notevoli ritardi nelle attività trasfusionali, specialmente a carico degli interventi chirurgici e dei pazienti politrasfusi affetti da talassemia, per contenere le quali si è reso necessario importare annualmente decine di migliaia di sacche di sangue extraregionale soprattutto nel periodo estivo e di plamaderivati extranazionali;
Ravvisata l'indifferibile necessità di fissare direttive alle aziende sanitarie, sedi di strutture trasfusionali, della Regione siciliana al fine di non causare nocumento all'autosufficienza regionale in emocomponenti e plasmaderivati derivanti da eventuali ritardi nei rimborsi alle attività associative e di raccolta alle associazioni e federazioni dei donatori di sangue e, nel contempo, evitare l'importazione extraregionale ed extranazionale delle medesime risorse;
Preso atto che le regioni del nord, storicamente eccedenti di sangue, cominciano ad avere difficoltà a garantire approvvigionamenti alle regioni non autosufficienti;
Preso atto che la Sicilia è ancora lontana dall'autosufficienza in emocomponenti e plasmaderivati per raggiungere la quale necessiterebbero ad oggi almeno 20.000 donazioni di sangue e 25.000 litri di plasma (pari a circa 100.000 donazioni di plasma in sacche da 200 ml.);
Ravvisata la necessità di dover considerare, pertanto, debiti privilegiati i rimborsi dei costi per le attività associative e di raccolta espletate dalle associazioni e federazioni dei donatori di sangue, che devono essere rimborsati, conseguentemente, entro i termini stabiliti dal decreto legislativo n. 231/2002;
Ravvisata, a tal fine, la necessità di fissare convenzionalmente, i termini di pagamento alle associazioni e federazioni dei donatori di sangue, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di rimborso;
Ravvisato di dovere riconoscere, altresì, alle medesime associazioni e federazioni dei donatori di sangue il diritto degli interessi, senza che sia necessario la costituzione in mora, quando siano scaduti i termini di pagamento;
Considerato di dovere recepire il citato accordo del 20 marzo 2008;
Ravvisata la necessità di fissare regole comportamentali generali alle quali tutti gli operatori della sanità che a qualunque titolo intervengono nel sistema trasfusionale devono uniformarsi mediante la stipula di un accordo regionale tra Regione siciliana, Assessorato della sanità, dipartimento ispettorato regionale sanitario e le associazioni e federazioni dei donatori di sangue;
Ritenuto di dovere approvare mediante decretazione la stipula dell'accordo tra la Regione siciliana, Assessorato della sanità, dipartimento ispettorato regionale sanitario e le associazioni e federazioni regionali dei donatori volontari di sangue, i rimborsi minimi per le attività associative e per le attività di raccolta associativa e lo schema tipo di convenzione tra l'azienda sanitaria sede di struttura trasfusionale e le associazioni e federazioni dei donatori di sangue afferenti per territorio;
Ritenuto di dover revocare il decreto 19 novembre 2004, limitatamente agli artt. 2 e 3 recanti, rispettivamente, "Costi per le attività associative" e "Costi per le attività di raccolta";

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, sono approvati i seguenti allegati:
A)  accordo tra la Regione siciliana, Assessorato della sanità, dipartimento ispettorato regionale per sanità e le associazioni e federazioni regionali dei donatori volontari di sangue, ai sensi della legge 21 ottobre 2005, n. 219;
B)  rimborsi minimi per le attività associative e per le attività di raccolta associativa;
C)  schema tipo di convenzione tra l'azienda sanitaria sede di struttura trasfusionale e le associazioni e federazioni dei donatori di sangue afferenti per territorio.

Art. 2

Il decreto 19 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51 del 26 novembre 2004, parte prima, supplemento ordinario, recante "Prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti" è revocato limitatamente agli artt. 2 recanti, rispettivamente, "Costi per le attività associative" e 3 "Costi per le attività di raccolta".
Il presente decreto viene inviato alla ragioneria centrale sanità ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.
Palermo, 19 settembre 2008.
  CIRIMINNA 

Allegato A
ACCORDO TRA LA REGIONE SICILIANA, ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA', DIPARTIMENTO ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO E LE ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DEI DONATORI DI SANGUE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 2005, N. 219


Art.  1
Termini generali dell'accordo

In attuazione di quanto previsto dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, di seguito indicata come legge n. 219/05, nell'ambito della Regione siciliana la partecipazione delle associazioni e/o federazioni dei donatori di sangue alle attività trasfusionali ed il loro concorso ai fini istituzionali del servizio sanitario nazionale sono disciplinati dal presente accordo.
La Regione siciliana, Assessorato della sanità, dipartimento ispettorato regionale sanitario (in seguito definita Regione) attraverso gli organismi regionali di coordinamento, garantisce la piena attuazione dei contenuti del presente accordo.

Art.  2
Oggetto dell'accordo

La Regione e le associazioni e federazioni dei donatori di sangue riconoscono i seguenti principi:
1)  garanzia della partecipazione delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue alla programmazione ed organizzazione regionale e locale delle attività trasfusionali;
2)  promozione della donazione volontaria, associata, periodica, anonima non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti;
3)  promozione dell'informazione dei cittadini e della formazione dei donatori;
4)  promozione dello sviluppo del volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa;
5)  sostegno dello sviluppo della chiamata e delle attività gestite dalle associazioni e federazioni dei donatori di sangue e definizione delle modalità di raccordo organizzativo con il sistema trasfusionale;
6)  sostegno dello sviluppo della gestione informatizzata delle attività gestite dalle associazioni e federazioni dei donatori di sangue, attraverso l'utilizzo del sistema informativo trasfusionale regionale;
7)  promozione della tutela del donatore, intesa nella sua forma più ampia per valore etico, giuridico e sanitario;
8)  promozione del miglioramento continuo della qualità delle attività gestite dalle associazioni e federazioni dei donatori di sangue;
9)  inserimento della raccolta associativa in convenzione tra l'azienda sanitaria sede di struttura trasfusionale e le associazioni e federazioni donatori di sangue nel percorso di autorizzazione e accreditamento delle attività sanitarie regionali;
10)  incentivazione dello sviluppo di programmi di promozione della salute specificatamente dedicati ai donatori di sangue e della valorizzazione dell'osservazione epidemiologica;
11)  definizione di adeguate modalità di finanziamento delle attività oggetto del presente accordo e delle convenzioni stipulate tra l'azienda sanitaria sede di struttura trasfusionale e le associazioni e federazioni donatori di sangue;
12)  definizione della durata, della validità, della modalità e degli organismi di controllo sull'applicazione del presente accordo e delle convenzioni stipulate tra l'azienda sanitaria sede di struttura trasfusionale e le associazioni e federazioni donatori di sangue.
Entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'accordo regionale, le aziende sanitarie stipulano apposite convenzioni con le associazioni e federazioni dei donatori di sangue operanti nel proprio territorio di competenza, in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni contenute nel presente accordo.
Le parti si impegnano ad assicurare il coordinamento e la corretta applicazione del presente accordo da parte delle aziende sanitarie e delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue aderenti.
Il presente accordo rappresenta anche schema tipo per la sottoscrizione di eventuali ulteriori convenzioni a livello regionale, secondo la normativa vigente, e rappresenta altresì lo schema tipo di riferimento per le convenzioni a livello locale tra l'azienda sanitaria sede di struttura trasfusionale e le associazioni e federazioni donatori di sangue come da allegato C al presente accordo.
Titolo  I
PARTECIPAZIONE E PROMOZIONE DELLA DONAZIONE DI SANGUE


Art.  3
Partecipazione delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue alla programmazione regionale e locale

In conformità ai principi del proprio Statuto, la Regione assicura la più ampia partecipazione delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue alle fasi della programmazione e alla definizione di accordi a livello regionale e locale delle attività trasfusionali; garantisce, altresì, la presenza di tutte le componenti istituzionali, tecniche ed associative, interessate alla qualificazione ed allo sviluppo delle attività trasfusionali.
A tal fine il piano sangue e plasma regionale individua gli organismi collegiali di riferimento a livello regionale e provinciale, definendone competenze e composizione.
I suddetti organismi collegiali, a livello sia regionale che locale, svolgono le seguenti funzioni:
1)  proporre accordi tra le parti in merito all'organizzazione e al finanziamento delle attività di cui al precedente art. 2;
2)  esprimere pareri consultivi e/o proposte riguardanti la programmazione, l'organizzazione generale ed il relativo finanziamento del sistema sangue regionale e locale;
3)  monitorare l'attuazione della programmazione delle attività trasfusionali.
Il piano sangue e plasma regionale stabilisce le modalità di partecipazione dei rappresentanti delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue nei comitati ospedalieri per il buon uso del sangue, degli emocomponenti, degli emoderivati e delle cellule staminali emopoietiche da cordone ombelicale.

Art.  4
Promozione della donazione del sangue e dei suoi componenti

La Regione e le associazioni e federazioni dei donatori di sangue promuovono e sostengono la donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti concorrendo ai fini istituzionali del servizio sanitario regionale ad assicurare i livelli essenziali di assistenza.
Tali attività sono attuate attraverso:
a)  il reclutamento di nuovi donatori e la fidelizzazione degli stessi;
b)  lo sviluppo di iniziative e programmi di informazione, di comunicazione sociale, di educazione sanitaria, di formazione;
c)  il sostegno di specifici progetti riguardanti donatori, donazioni e utilizzo della terapia trasfusionale;
d)  il supporto alle associazioni e federazioni dei donatori di sangue per svolgere iniziative di informazione sui valori solidaristici della donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima, e gratuita del sangue e dei suoi componenti;
e)  lo sviluppo della promozione delle donazioni in aferesi;
f)  la tutela dei donatori e dei riceventi;
g)  la promozione della salute rivolta ai donatori di sangue ed alla popolazione in generale.
Le associazioni e le federazioni dei donatori di sangue concorrono al conseguimento degli obiettivi della programmazione regionale e nazionale concernenti l'autosufficienza per il sangue intero e per gli emoderivati, impegnandosi a finalizzare le iniziative di propaganda e promozione alla realizzazione delle scelte tecniche ed operative individuate dalla suddetta programmazione.
La Regione potrà valutare iniziative particolari e/o progetti obiettivo, in accordo con le associazioni e federazioni dei donatori di sangue, per la promozione e la propaganda del dono del sangue, da realizzare anche con il concorso delle aziende sanitarie e delle istituzioni locali, assicurandone il relativo finanziamento.
Le associazioni e le federazioni dei donatori di sangue partecipano all'attuazione di programmi di educazione alla salute rivolti ai donatori e alla popolazione, con particolare riguardo al mondo della scuola, favorendo le iniziative promosse a tale scopo dalla Regione o dalle aziende sanitarie, o attivando proprie iniziative, di intesa con la Regione, le aziende sanitarie e le strutture trasfusionali competenti per territorio.
La Regione e le aziende sanitarie forniscono alle associazioni e alle federazioni dei donatori di sangue il supporto tecnico-scientifico per una corretta e completa informazione ai cittadini sulle caratteristiche e le modalità delle donazioni nonché sulle misure sanitarie dirette a tutelare la salute del donatore, anche ai fini della tutela del ricevente.
Titolo  II
ORGANIZZAZIONE DELLA CHIAMATA E DELLA RACCOLTA DI SANGUE E DEI SUOI COMPONENTI


Art.  5
Servizio di chiamata

In base alla normativa vigente, la chiamata alla donazione è attuata dalle associazioni e federazioni dei donatori di sangue.
La Regione concorda con le associazioni e federazioni dei donatori di sangue specifiche azioni di sostegno e modalità di raccordo per la gestione associativa del servizio di chiamata, in particolare attraverso:
1)  lo sviluppo di iniziative di carattere organizzativo che consentano una efficace gestione del servizio di chiamata dei donatori, in coerenza con gli obiettivi definiti nell'ambito del piano di programmazione delle attività trasfusionali;
2)  la definizione di modalità organizzative atte a favorire l'informatizzazione ed il coordinamento del servizio di chiamata;
3)  adeguate modalità organizzative per la gestione dell'archivio donatori, favorendo la costruzione, in base alla normativa vigente, di un flusso informativo bidirezionali, di una banca dati condivisa tra le associazioni e federazioni dei donatori di sangue e le strutture trasfusionali di riferimento.
A tal fine le associazioni e le federazioni dei donatori di sangue si impegnano ad operare secondo programmi concordati con le strutture trasfusionali e definiti annualmente in sede degli organismi di partecipazione a livello locale.
Le associazioni e le federazioni dei donatori di sangue si impegnano inoltre a collaborare con le strutture trasfusionali della Regione nelle situazioni di emergenza che dovessero richiedere una raccolta straordinaria di sangue attenendosi, nel servizio di chiamata, alle direttive del Centro regionale sangue e del servizio trasfusionale competente per territorio.

Art.  6
Gestione delle unità di raccolta

In conformità alle scelte operate con la propria programmazione la Regione riconosce il ruolo delle associazioni e delle federazioni dei donatori di sangue nell'organizzazione e nella gestione delle attività di raccolta, singolarmente o in forma aggregata, sotto la responsabilità tecnica della struttura trasfusionale di riferimento.
A tal fine e ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge n. 219/2005, la Regione autorizza la gestione delle unità di raccolta alle associazioni e federazioni dei donatori di sangue che ne facciano richiesta e dispongano di condizioni strutturali idonee, sulla base dei criteri nazionali e regionali di autorizzazione e, qualora previsti, di accreditamento.
L'autorizzazione regionale è rilasciata esclusivamente per la gestione di unità di raccolta individuate dalla programmazione locale sulla base delle direttive regionali in materia.
Le associazioni e le federazioni dei donatori di sangue provvedono alla gestione delle unità di raccolta con risorse messe a disposizione dalle aziende sanitarie, dagli enti locali e/o da terzi.
La gestione può inoltre riguardare la raccolta di sangue intero e/o la raccolta di emocomponenti.
Le convenzioni attuative locali definiscono e disciplinano i contenuti e i criteri della gestione affidata alle associazioni e alle federazioni dei donatori di sangue, le modalità per il coordinamento dell'attività delle associazioni e delle federazioni dei donatori di sangue con quelle dell'azienda sanitaria.

Art.  7
Formazione

La Regione e le associazioni e le federazioni dei donatori di sangue, nei rispettivi ambiti di competenza, perseguono il miglioramento continuo della qualità nelle attività trasfusionali, attraverso lo sviluppo della buona prassi e l'organizzazione di programmi specifici di formazione continua.
La Regione promuove il supporto, anche con eventuali risorse, dello sviluppo delle attività di cui al presente articolo.
Titolo  III
TUTELA DEL DONATORE


Art.  8
Tutela del donatore e promozione della salute

La legge n. 219/2005 riconosce alle associazioni e federazioni di donatori di sangue la funzione di tutela del donatore, intesa come rispetto delle garanzie connesse alla donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti.
A tale fine la Regione definisce specifiche modalità di collaborazione con le associazioni e federazioni di donatori di sangue per favorire:
a)  il rispetto del diritto all'informazione del donatore;
b)  l'applicazione delle norme di qualità e sicurezza, con riferimento alle procedure per la tutela della salute del donatore;
c)  il rispetto della riservatezza per ogni atto che vede coinvolto il donatore;
d)  la tutela dei dati personali e sensibili del donatore;
e)  l'eventuale coinvolgimento del medico di medicina generale di riferimento del donatore, su esplicita richiesta dello stesso;
f)  l'implementazione delle politiche per il buon uso del sangue, con la costituzione ed il monitoraggio del funzionamento degli appositi comitati ospedalieri, all'interno dei quali è garantita la partecipazione di almeno un rappresentante delle associazioni e federazioni di donatori di sangue;
g)  i reciproci flussi informativi, come previsto dalla normativa vigente;
h)  lo sviluppo di progetti di promozione della salute, sulla base dell'analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni, al fine di promuovere stili di vita e modelli di comportamento più sani, capaci di migliorare il livello di salute e favorire il benessere.

Art.  9
Informazione e consenso

Per consentire ai donatori di esprimere il proprio consenso informato alla donazione, oltre a quanto previsto dal decreto ministeriale 3 marzo 2005, relativi allegati e successive modifiche e integrazioni, le aziende sanitarie, tramite le associazioni e le federazioni con l'apporto tecnico delle strutture trasfusionali, promuovono specifiche iniziative per l'informazione ed il periodico aggiornamento dei donatori sui criteri di valutazione della loro idoneità fisica alla donazione e sui diversi tipi di prelievo cui possono essere sottoposti.
L'informazione ai donatori deve essere assicurata ogni qualvolta vengano modificate le tradizionali tecniche e/o quantità di prelievo o vengano introdotti nuovi accertamenti ai fini delle ammissioni alle donazioni e più in generale, in tutti i casi in cui le aziende sanitarie o le associazioni e federazioni ritengano utile una corretta informazione dei donatori.
La documentazione relativa al consenso informato è composta da:
-  informativa e consenso per il trattamento dei dati (sensibili e personali) da parte delle associazioni e federazioni, ciascuna delle quali ha la veste di titolare ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 196/2003 (da richiedere una sola volta);
-  informativa per dati sensibili da trattare da parte delle aziende sanitarie, in veste di titolare ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 196/2003 (da richiedere una sola volta);
-  informativa e consenso alla donazione (da richiedere ogni volta).
La Regione e le associazioni e le federazioni dei donatori di sangue concordano di omogeneizzare, per quanto possibile, la modulistica e le modalità organizzative in essere.

Art.  10
Tutela della salute del donatore e del candidato donatore

Le aziende sanitarie, tramite le proprie strutture sanitarie, garantiscono, con la periodicità prescritta dal decreto ministeriale 3 marzo 2005 e da successive modifiche e/o integrazioni, l'effettuazione degli accertamenti iniziali e periodici previsti dallo stesso decreto ministeriale e degli altri eventuali accertamenti diretti a stabilire o a confermare l'idoneità fisica dei donatori e a tutelare la loro salute.
L'idoneità fisica del candidato donatore integrata dagli esami ematochimici e sierologici previsti dalla normativa vigente è accertata preventivamente all'effettuazione della prima donazione.
Gli accertamenti sono disposti dai medici della struttura trasfusionale, nonché dai medici dell'unità di raccolta gestita, anche direttamente dalle associazioni e federazioni di donatori, cui il donatore afferisce secondo le modalità e gli standards operativi definiti dalla struttura trasfusionale territorialmente competente.
Sulla base dell'esito degli accertamenti e previa esecuzione di visita medica completa di anamnesi ed esame obiettivo, il medico delle suddette strutture di raccolta attesta l'idoneità del donatore oppure dispone la sua sospensione temporanea o definitiva dalla donazione.
L'idoneità fisica del donatore ad ogni singola donazione è accertata dal medico, con le modalità e in base ai criteri stabiliti dalla normativa vigente.
Le strutture trasfusionali della Regione eseguono i controlli di legge su tutte le donazioni di sangue e di emocomponenti.
L'esito dei controlli, sia periodici che sulla donazione, viene comunicato per il tramite dell'associazione e/o federazione dei donatori di sangue di riferimento al donatore interessato.
Nel caso in cui i parametri rilevati siano alterati gli esiti dei controlli sono direttamente comunicati al donatore interessato dalla struttura trasfusionale.
Le comunicazioni al donatore relative al suo stato di salute devono contenere l'invito ad informare il medico curante.
I criteri di valutazione della idoneità dei donatori tesi a favorire l'uniformità operativa di tutte le strutture trasfusionali della Regione sono quelli definiti da linee guida adottate dagli organismi previsti a livello regionale entro 90 giorni dall'approvazione del presente accordo.
E' garantita la tutela dei dati personali e sensibili del donatore, in base alla normativa vigente.

Art.  11
Informazioni sui donatori

In attuazione di quanto disposto dall'art. 7, comma 7, della legge n. 219/2005, le associazioni e le federazioni dei donatori di sangue trasmettono, di norma in modo informatizzato, alle strutture trasfusionali di afferenza gli elenchi nominativi dei propri donatori iscritti e provvedono al loro aggiornamento con cadenza almeno semestrale.
Le modalità per lo scambio delle informazioni tra le associazioni e federazioni dei donatori di sangue e le strutture trasfusionali sono concordate in sede degli organismi di partecipazione a livello locale previa linea guida predisposta dagli organismi previsti a livello regionale entro 90 giorni dall'approvazione del presente accordo.

Art.  12
Copertura assicurativa dei donatori

La Regione in unica soluzione, o tramite le aziende sanitarie, stipula, d'intesa con le associazioni e federazioni dei donatori di sangue, idonee polizze assicurative, aggiornate nei massimali, che devono garantire il donatore e il candidato donatore da qualunque rischio, anche in itinere, connesso o derivante dall'accertamento dell'idoneità, dalla donazione di sangue e dei suoi componenti nonché dalla visita ed esami di controllo.
I massimali minimi da inserire nelle polizze assicurative e i rischi da coprire saranno quelli definiti da linee guida adottate dagli organi previsti a livello regionale entro 90 giorni dalla approvazione del presente accordo.
Copia della polizza assicurativa dovrà essere allegata alla convenzione locale e parte integrante della stessa.
Titolo IV
DISCIPLINA DEI RAPPORTI ECONOMICI


Art.  13
Rapporti economici

Per lo svolgimento delle attività effettuate dalle associazioni e federazioni dei donatori di sangue, in base al presente accordo, la Regione, tramite le proprie aziende sanitarie sedi di struttura trasfusionale, garantisce il rimborso dei costi delle attività associative nonché della eventuale attività di raccolta, come da allegato B, parte integrante del presente accordo.
Inoltre le aziende sanitarie garantiscono la fornitura del materiale di consumo necessario e non altrimenti acquisibile (sacche, kits, provette, bilance, ecc.) all'attività di raccolta e provvedono allo smaltimento del materiale a rischio biologico.
Le attività svolte dalle associazioni e federazioni di donatori non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi della legge n. 266/91, art. 8, comma 2.
Al fine di evitare ritardi nei rimborsi relativi alle attività associative e di raccolta garantite dalle associazioni e federazioni dei donatori di sangue che appesantirebbero il sistema regionale con conseguenziali notevoli ritardi nelle attività trasfusionali, specialmente a carico degli interventi chirurgici e dei pazienti politrasfusi affetti da talassemia, ed al contempo aggravi di spesa per l'importazione annuale di decine di migliaia di sacche di sangue extraregionale soprattutto nel periodo estivo e di plasmaderivati, i rimborsi alle associazioni e federazioni dei donatori di sangue devono essere considerati debiti privilegiati e devono essere pagati entro i termini stabiliti dal decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002.
I termini del pagamento sono convenzionalmente fissati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di rimborso. A tal fine le associazioni e federazioni hanno diritto al riconoscimento degli interessi, senza che sia necessaria la costituzione in mora, quando siano scaduti i termini di pagamento.
Sono pienamente validi ed efficaci i provvedimenti adottati dalla Regione relativi all'adeguamento ed all'integrazione dei rimborsi in vigore al momento della pubblicazione della presente che si considerano, pertanto, parte integrante della stessa.
In sede regionale e/o aziendale possono essere stipulati ulteriori accordi che prevedano specifici progetti e relativi finanziamenti per lo sviluppo del sistema trasfusionale, ivi compreso l'avvio di sperimentazioni gestionali per un migliore raggiungimento dell' autosufficienza.

Art. 14
Accesso ai documenti amministrativi

Alle associazioni e federazioni dei donatori di sangue è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione e delle aziende sanitarie, secondo quanto disposto dall'art. 11 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto della normativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 15
Durata dell'accordo

Il presente accordo ha validità di tre anni. Sei mesi prima del termine della scadenza le parti si incontreranno per definire il rinnovo e, di comune intesa, le parti potranno in qualunque momento modificare l'accordo per particolari esigenze che potrebbero verificarsi.
I rimborsi delle attività delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue saranno adeguati, in base ai parametri ISTAT, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla stipula fino al rinnovo triennale, fatti salvi interventi correttivi in caso di variazioni operative e/o economiche.

Art. 16
Esenzioni

Il presente accordo è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 17
Controversie legali

Per eventuali controversie relative all'interpretazione, applicazione o risoluzione del presente accordo è competente ilForo di Palermo.
Allegato B
L'allegato B comprende la tabella relativa ai rimborsi minimi per le attività associative e per le attività di raccolta associativa che viene così definita:
Rimborsi per le attività associative
-  donazione di sangue  E 17,96 
-  donazione di plasmaferesi  E 21,86 
-  donazione di piastrine in aferesi (citoaferesi) e donazione multipla  E 25,77 

Rimborsi associativi per le donazioni effettuate presso le strutture trasfusionali delle aziende sanitarie da donatori iscritti presso le associazioni e/o federazioni donatori volontari di sangue
Per le donazioni effettuate presso le strutture trasfusionali delle aziende sanitarie da donatori iscritti presso le associazioni e/o federazioni donatori volontari di sangue è riconosciuta alle stesse associazioni e/o federazioni donatori di sangue una maggiorazione pari al 30%:
-  donazione di sangue  E 23,35 
-  donazione di plasma in aferesi   E 28,42 
-  donazione di piastrine in aferesi (citoaferesi) e donazione multipla  E 33,50 

Rimborsi per le attività di raccolta (con materiale fornito dal servizio trasfusionale)
-  raccolta sangue  E 34,75 
-  raccolta plasma in aferesi  E 40,72 
-  raccolta piastrine in aferesi (citoaferesi)  E 40,72 
-  donazione multipla  E 40,72 

Rimborsi per le attività associative più raccolta (con materiale fornito dal servizio trasfusionale)
-  sangue  E 52,71 
-  plasma in aferesi  E 62,58 
-  piastrine in aferesi (citoaferesi)  E 66,49 
-  donazione multipla  E 66,49 

Attività di raccolta associativa con personale fornito dalla struttura trasfusionale
Per ogni unità operativa di personale fornita vengono detratti, dal compenso corrisposto all'associazione e/o federazione donatori di sangue, a fronte di ogni emocomponente raccolta, E 6,00 corrispondenti all'importo necessario per garantire ogni unità di personale, giusta decreto del 21 giugno 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 26 luglio 2002, n. 34, parte prima, alla voce requisiti minimi del personale delle unità di raccolta.
Allegato C





Il giorno ......................... del mese di ................................................................. dell'anno .........................., in ................................................................. , presso la sede legale dell'azienda sanitaria ................................................................. di ................................................................

tra

L'azienda sanitaria ................................................................. di ................................................................. , con sede legale in ................................................, partita I.V.A. n. ................................................................. che gestisce la struttura trasfusionale presso il presidio ospedaliero di ................................................................. in persona del suo legale rappresentante

e

L'associazione o federazione donatori di sangue ................................................................. ................................................................. con sede legale in ................................................................. partita I.V.A./codice fiscale n. ................................................................. , rappresentata dal presidente in carica ................................................................. , nato a ................................................................. , il .........................................................., abilitato alla sottoscrizione del presente atto;
Visto l'accordo stipulato tra la Regione siciliana, Assessorato regionale della sanità, dipartimento ispettorato regionale sanitario e le associazioni e federazioni regionali dei donatori di sangue;

Convengono e si stipulano

quanto segue:

Art. 1
Partecipazione, promozione ed educazione alla salute da parte delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue

L'associazione o federazione di donatori di sangue ................................................................. ................................................................. (in seguito brevemente denominata Associazione) concorre ai fini istituzionali del sistema sanitario nazionale concernente le attività trasfusionali e dei suoi donatori tramite:
-  la donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti;
-  la tutela dei propri donatori;
-  l'attuazione di attività di propaganda, promozione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui valori solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti;
-  l'invio mediante chiamata dei donatori iscritti in conformità ai programmi definiti dal comitato di coordinamento di cui al successivo art. 14;
-  l'attività di raccolta;
-  la partecipazione alla attuazione di programmi di medicina preventiva e di educazione alla salute rivolti ai donatori.
La chiamata del donatore è, di norma, effettuata dall'associazione.
In ogni caso il donatore periodico associato, trascorso l'intervallo di tempo previsto, può accedere direttamente al servizio trasfusionale se non stabilito diversamente dalla propria associazione.

Art. 2
Compiti dell'azienda sanitaria

L'azienda sanitaria USL/ospedaliera ......................... di ................................................................. ................................................................. (in seguito brevemente denominata Azienda) garantisce presso la struttura trasfusionale tutte le attività di cui agli artt. 2, 3, 5, della legge n. 219 del 21 ottobre 2005, ed in particolare lo sviluppo della plasmaferesi produttiva per l'ottenimento di plasma da inviare all'azienda convenzionata con la Regione siciliana per la produzione di emoderivati.
Gli oneri di trasporto del sangue e/o degli emocomponenti delle unità di raccolta gestite dalle associazioni e/o federazioni della struttura trasfusionale competente per territorio sono a carico dell'Azienda sanitaria presente (1/5 del costo della benzina) secondo le tariffe di rimborso.

Art. 3
Organizzazione della raccolta sangue, plasma e multicomponenti

I programmi di raccolta sono definiti dal comitato di coordinamento di cui al successivo art. 14 visto il piano sangue regionale e le indicazioni fornite dal Centro di coordinamento intraregionale ed interregionale delle attività trasfusionali ai sensi dell'art. 6 della legge 21 ottobre 2005, n. 219;
Nell'ambito della programmazione della raccolta l'Azienda, di norma, assicura il funzionamento della struttura trasfusionale anche nei giorni festivi.
Quanto sopra anche in relazione:
1))  alle esigenze di invio di donatori da parte delle associazioni convenzionate;
2)  alla separazione e conservazione del sangue e del plasma raccolto presso le unità di raccolte gestite direttamente dalle associazioni.
Le aziende sanitarie garantiscono la fornitura del materiale di consumo necessario e non altrimenti acquisibile (sacche, kits, provette, etc.) e delle strumentazioni (bilance) per l'attività di raccolta.
Le aziende provvedono, altresì, allo smaltimento del materiale a rischio biologico fornendo gli appositi contenitori per rifiuti speciali.
L'associazione è tenuta a far confluire tutto il sangue ed il plasma raccolto alla struttura trasfusionale competente per territorio sulla base dei vigenti ambiti territoriali, salvo diverse destinazione stabilite dal Centro di coordinamento intraregionale ed interregionale delle attività trasfusionali ai sensi dell'art. 6 della legge 21 ottobre 2005, n. 219.
L'attività di prelievo è da classificarsi come "urgenza" e pertanto deve essere assicurata anche durante le astensioni dal lavoro per sciopero del personale dipendente.

Art. 4
Programmi di raccolta sangue

Le raccolte di sangue e plasma promosse dall'associazione presso le unità di raccolta sono programmate in collaborazione con i comitati di coordinamento e con il Centro di coordinamento intraregionale ed interregionale delle attività trasfusionali ai sensi dell'art. 6 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, il quale può disporre la consegna del sangue a struttura trasfusionale diversa da quella cui normalmente l'unità di raccolta è collegata.
I programmi delle raccolte sono di norma trimestrali.
La chiamata dei donatori è attuata da parte delle Associazioni secondo quanto previsto dall'accordo regionale.

Art. 5
Presenza dell'associazione presso la struttura trasfusionale

Al fine di perseguire lo scopo di ampliare la cerchia delle persone che avvertono come dovere sociale la necessità di donare il sangue, è consentita la presenza dell'associazione presso la struttura trasfusionale, compatibilmente con la disponibilità dei locali, al fine di sensibilizzare la periodicità delle donazioni di sangue e di emocomponenti.

Art. 6
Concessione parcheggi e locali

L'azienda sanitaria, sede di struttura trasfusionale deve riservare un'area di gratuito parcheggio dei mezzi di trasporto dei donatori, all'interno dell'ospedale, da utilizzarsi esclusivamente in occasione delle donazioni.
L'azienda, se ha la disponibilità, concede idonei locali per l'esercizio dell'attività associativa di organizzazione amministrativa, promozione e sensibilizzazione della donazione di sangue.

Art. 7
Assicurazione dei donatori

E' obbligo dell'azienda sede di struttura trasfusionale assicurare i donatori associati e non.
Ciascun donatore o candidato donatore deve essere assicurato, per danni ed infortunio, anche in itinere, correlati alla donazione, almeno per i seguenti massimali:
-  _ 300.000,00 per morte;
-  _ 300.000,00 per invalidità permanente;
-  _ 33,00 giornalieri per invalidità temporanea;
-  _ 6.000,00 per rimborso spese di cura con rinuncia della società assicuratrice ad esercitare l'azione di rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del C.C. verso i terzi responsabili.
La polizza assicurativa è parte integrante della presente convenzione.

Art. 8
Aggiornamento dei donatori

Per consentire ai donatori di esprimere il proprio consenso informato alla donazione, oltre a quanto previsto dal decreto ministeriale 3 marzo 2005 e relativi allegati e successive modifiche e integrazioni, le aziende sanitarie, tramite le associazioni con l'apporto tecnico delle strutture trasfusionali, promuovono specifiche iniziative per l'informazione ed il periodico aggiornamento dei donatori sui criteri di valutazione della loro idoneità fisica alla donazione e sui diversi tipi di prelievo cui possono essere sottoposti.
L'informazione ai donatori deve essere assicurata ogni qualvolta vengono modificate le tradizionali tecniche e/o quantità di prelievo o vengono introdotti nuovi accertamenti ai fini delle ammissioni alle donazioni.
Le aziende sanitarie o le associazioni sono comunque tenute a fornire ogni utile corretta informazione ai donatori.
La documentazione relativa al consenso informato è composto da:
-  informativa e consenso per il trattamento dei dati (sensibili e personali) da parte delle associazioni e federazioni, ciascuna delle quali ha la veste di titolare ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 196/2003 (da richiedere una sola volta);
-  informativa per dati sensibili da trattare da parte delle aziende sanitarie, in veste di titolare ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 196/2003 (da richiedere una sola volta);
-  informativa e consenso alla donazione (da richiedere ogni volta);
-  le associazioni e federazioni con la presente convenzione recepiscono il documento programmatico dell'azienda sulla sicurezza dei dati personali.

Art. 9
Tutela della salute dei donatori

Le aziende sanitarie, tramite le proprie strutture sanitarie, garantiscono, con la periodicità prescritta dal decreto ministeriale 3 marzo 2005 e successive modifiche e/o integrazioni, l'effettuazione degli accertamenti iniziali e periodici previsti dallo stesso decreto ministeriale e degli altri eventuali accertamenti, disposti con provvedimenti della Regione diretti a stabilire o a confermare l'idoneità fisica dei donatori e a tutelarne la salute.
Ad ogni donazione gli eventuali controlli previsti per i donatori periodici e quelli necessari per la rivalutazione dei donatori temporaneamente sospesi, sono eseguiti, a norma del citato decreto ministeriale, presso la struttura trasfusionale o presso altre strutture sanitarie aziendali - se ritenuto necessario - senza oneri per il donatore o l'associazione o federazione di donatori.
L'idoneità fisica del candidato donatore, integrata dagli esami ematochimici e sierologici previsti dalla normativa vigente, è accertata preventivamente all'effettuazione della prima donazione, come disposto dal decreto n. 7655 del 4 aprile 2006.
Ulteriori accertamenti relativi alla verifica dell'idoneità del donatore, non ricompresi tra quelli obbligatori previsti per legge, possono essere disposti, se ritenuti necessari, dai medici della struttura trasfusionale o dal responsabile dell'associazione, con modalità concordate, in conformità agli standard operativi della struttura trasfusionale stessa e in ottemperanza ai dispositivi vigenti in materia di esenzioni ticket.
Il donatore ha diritto ad essere informato sull'esito dei propri esami in maniera tempestiva e non oltre i dieci giorni.
Sulla base degli accertamenti e previa esecuzione di visita medica completa di anamnesi ed esame obiettivo, il medico responsabile della selezione del donatore attesta l'idoneità dello stesso o dispone la sua sospensione dalla donazione.
L'idoneità fisica del donatore ad ogni singola donazione è accertata dal medico responsabile della selezione, con le modalità e in base ai criteri stabiliti dalla normativa vigente.
Le donazioni di sangue ed emocomponenti devono essere effettuate anche oltre le necessità dei presidi ospedalieri dell'azienda sanitaria, anche in eccedenza rispetto al fabbisogno, fatte salve eventuali disposizioni del Centro di coordinamento intraregionale ed interregionale delle attività trasfusionali ai sensi dell'art. 6 della legge 21 ottobre 2005, n. 219.
Quanto sopra al fine di garantire l'autosufficienza regionale e nazionale mediante la cessione o gli scambi con altre aziende sanitarie e l'invio di plasma per la produzione di emoderivati.
La struttura trasfusionale esegue i controlli di legge su tutte le donazioni di sangue e di emocomponenti.
L'esito dei controlli sia periodici che sulla donazione viene comunicato, per il tramite dell'Associazione, al donatore interessato. Nel caso in cui i parametri rilevati siano alterati, l'esito dei controlli è direttamente comunicato al donatore interessato dalla struttura trasfusionale.
Le comunicazioni al donatore relative al suo stato di salute devono contenere l'invito ad informare il medico curante.
I criteri di valutazione della idoneità dei donatori sono quelli definiti dalle linee guida adottate dagli organismi previsti a livello regionale entro 90 giorni dall'approvazione dell'accordo.
E' garantita la tutela dei dati personali e sensibili del donatore in base alla normativa vigente.

Art. 10
Informazioni sui donatori

In attuazione di quanto disposto dall'art. 7, comma 7, della legge n. 219/2005, le associazioni dei donatori di sangue trasmettono alle strutture trasfusionali di afferenza, gli elenchi nominativi informatizzati dei propri donatori iscritti aggiornati con cadenza almeno semestrale (30 giugno e 31 dicembre di ogni anno solare).
Le modalità per lo scambio delle informazioni tra le associazioni e federazioni dei donatori di sangue e le strutture trasfusionali sono concordate in sede degli organismi di partecipazione a livello locale.

Art. 11
Certificazione del prelievo

La struttura trasfusionale rilascia, su richiesta, certificazione dell'avvenuto prelievo o apposita certificazione nel caso in cui il donatore non abbia potuto effettuare la donazione per cause indipendenti dalla propria volontà, secondo la normativa vigente.
I donatori, che hanno effettuato la donazione, hanno diritto ad ottenere il rilascio di apposita certificazione ai fini della corresponsione della retribuzione, se dovuta, ai lavoratori dipendenti, ai sensi della vigente normativa di settore.

Art. 12
Rapporti economici

L'azienda assicura la corresponsione all'Associazione ................................................................. ................................................................. di un rimborso per ciascuna donazione effettuata dai donatori, o unità trasfusionale inviata in conformità agli aggiornamenti disposti dal Ministero competente (vedi allegato).
L'azienda provvede ad erogare i rimborsi con frequenza trimestrale, previa richiesta da parte delle associazioni corredata dall'attestazione del responsabile della struttura trasfusionale competente.
L'ammontare del rimborso è fissato dall'accordo del 17 settembre 2008 stipulato dalla Regione con le associazioni e federazioni dei donatori di sangue, giusta il relativo allegato B.
Sono pienamente validi ed efficaci i provvedimenti adottati dalla Regione relativi all'adeguamento ed all'integrazione dei rimborsi in vigore al momento della pubblicazione della presente che si considerano, pertanto, parte integrante della stessa con particolare riferimento al decreto n. 7994 del 26 aprile 2006.
L'associazione deve provvedere alla richiesta di rimborso e l'azienda si impegna a corrispondere gli stessi, che si considerano debiti privilegiati, alle associazioni entro i termini stabiliti dal decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002.
I termini del pagamento sono convenzionalmente fissati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di rimborso.
Le associazioni hanno diritto al riconoscimento degli interessi, senza che sia necessario la costituzione in mora, quando siano scaduti i termini di pagamento.

Art. 13
Ristoro del donatore

Dopo ogni donazione l'azienda fornisce gratuitamente al donatore un adeguato ristoro.
Qualora sussistano concrete difficoltà per l'erogazione del ristoro da parte dell'azienda, a questo provvede l'associazione dietro un rimborso delle spese pari ad _ ..............................................

Art. 14
Comitato di coordinamento

Al fine di garantire la partecipazione delle associazioni alla programmazione e sviluppo dell'attività di raccolta dei servizi trasfusionali e garantire contemporaneamente la presenza delle componenti istituzionali, tecniche ed associative, viene costituito presso ogni struttura trasfusionale un comitato di coordinamento composto da:
1)  il responsabile della struttura trasfusionale;
2)  un membro designato dal rappresentante legale dell'azienda sanitaria;
3)  i rappresentanti delle associazioni convenzionate.
Il responsabile della struttura trasfusionale presiede il comitato che deve essere convocato almeno una volta ogni tre mesi o su richiesta di almeno due dei componenti.
Il comitato è automaticamente costituito con la sottoscrizione della presente convenzione.
Le associazioni comunicano all'azienda il nominativo del proprio rappresentante.
Il comitato di coordinamento ha i seguenti compiti:
1)  discutere, proporre e favorire la soluzione dei problemi relativi all'organizzazione del servizio, alle attività promozionali e di propaganda, alla tutela del donatore;
2)  verificare se la struttura trasfusionale abbia disponibilità di personale e di attrezzature, in numero proporzionale all'attività trasfusionale e proporre agli organi competenti l'eventuale adeguamento;
3)  coordinare la propaganda e la raccolta nel proprio ambito territoriale.
Le presenti funzioni sono svolte in stretta collaborazione operativa con il centro di coordinamento intraregionale delle attività trasfusionali ai sensi dell'art. 6 della legge 21 ottobre 2005, n. 219.

Art. 15
Convenzione per il trasporto dei donatori

Per il trasporto dei donatori di sangue intero l'associazione può stipulare con l'azienda convenzionata apposito specifico accordo che disciplini tempi e modalità di trasporto, che deve avvenire esclusivamente in forma collettiva e previa autorizzazione dell'azienda convenzionata. Per trasporto collettivo si intende il trasporto di almeno quattro donatori (oltre l'autista) in unico viaggio.
Per il trasporto dei donatori in aferesi il trasporto collettivo si intende quello di almeno 2 donatori oltre l'autista in un unico viaggio.
Le tariffe di rimborso sono quelle stabilite dal vigente accordo regionale per il trasporto sanitario il cui presente articolo è integrativo di tale accordo.

Art. 16
Durata della convenzione

La presente convenzione ha la validità triennale a decorrere dalla data della stipula ed è rinnovabile su richiesta dell'associazione, salvo disdetta di una delle parti, da effettuarsi almeno tre mesi prima della data richiesta per la cessazione del rapporto convenzionale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevuta e salvo nuove disposizioni di legge e regolamenti di livello superiore.

Art. 17
Agevolazioni fiscali

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, legge 11 agosto 1991, n. 266 e le attività svolte dalle associazioni non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
Letto, confermato e sottoscritto:
per l'Associazione
.................................................................
Il rappresentante legale
.................................................................
per l'Azienda sanitaria
.................................................................
.................................................................

(2008.40.2785)102
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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