REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 17 OTTOBRE 2008 - N. 48
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 9 ottobre 2008, n. 10.
Istituzione della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale.


REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art.  1.
Istituzione della Conferenza

1.  In attuazione del comma 2bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, presso l'Assessorato regionale della sanità, è istituita la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, di seguito denominata Conferenza, quale organismo rappresentativo delle autonomie locali nell'ambito della programmazione sanitaria e socio-sanitaria, con funzioni di indirizzo e programmazione in materia sanitaria e sociale.
Art. 2.
Composizione

1.  La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Regione ed è così composta:
a)  dall'Assessore regionale per la sanità, o suo delegato, che la presiede;
b)  dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, o suo delegato;
c)  dai Presidenti delle conferenze dei sindaci dei comuni ricompresi nell'ambito territoriale delle Aziende unità sanitarie locali;
d)  da un rappresentante dell'Associazione regionale dei comuni siciliani - A.N.C.I. Sicilia;
e)da un rappresentante dell'Unione delle province regionali siciliane.
2.  I componenti della Conferenza restano in carica fino a quando conservano il rispettivo titolo di rappresentanza.
3.  Nelle ipotesi disciplinate dai commi 6 e 7 dell'articolo 3bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, la Conferenza è integrata, ai sensi del predetto comma 7, con il sindaco del comune capoluogo della provincia in cui è situata l'azienda.
4.  La Conferenza può decidere di sentire, su materie e temi specifici, i rappresentanti di enti, categorie, associazioni o movimenti comunque interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno. La Conferenza può avvalersi altresì della collaborazione, a titolo gratuito, di esperti nelle materie di propria competenza.
5.  La partecipazione alle sedute della Conferenza è a titolo gratuito. Eventuali spese per missioni saranno regolate secondo l'ordinamento degli enti di appartenenza.
Art. 3.
Competenze

1.  La Conferenza esprime parere obbligatorio sul progetto del Piano sanitario regionale eventualmente formulando osservazioni e proposte. Il parere si intende favorevolmente reso decorsi infruttuosamente quarantacinque giorni dalla relativa richiesta.
2.  La Conferenza altresì:
a)  partecipa alla verifica della realizzazione dei piani attuativi locali delle aziende ospedaliere;
b)  esprime parere nelle ipotesi di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 3bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni;
c)  esprime parere obbligatorio, con le modalità di cui al comma precedente, sui programmi regionali di edilizia sanitaria e dotazioni tecnologiche connessi con l'attuazione del Piano sanitario regionale;
d)  esercita ogni altra competenza ad essa riservata dalle norme nazionali e regionali vigenti.
3.  Il parere di cui al comma 2, lettera b), si intende favorevolmente reso decorsi infruttuosamente dieci giorni dalla relativa richiesta.
Art. 4.
Modalità di funzionamento

1.  Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione adottato, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità, previa delibera della Giunta regionale e previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono disciplinate le modalità di funzionamento della Conferenza e le modalità di raccordo della stessa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali prevista dall'articolo 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 5.
Entrata in vigore

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Catania, 9 ottobre 2008.
  LOMBARDO 
Assessore regionale per la sanità  RUSSO 


NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1, comma 1:
L'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.", così dispone:
"Competenze regionali.  -  1.  Spettano alle regioni e alle province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.
2.  Spettano in particolare alle regioni la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie.
2-bis.  La legge regionale istituisce e disciplina la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, assicurandone il raccordo o l'inserimento nell'organismo rappresentativo delle autonomie locali, ove istituito. Fanno, comunque, parte della Conferenza: il sindaco del comune nel caso in cui l'ambito territoriale dell'Azienda unità sanitaria locale coincida con quella del comune; il presidente della Conferenza dei sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti di circoscrizione nei casi in cui l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale sia rispettivamente superiore o inferiore al territorio del comune; rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali.
2-ter.  Il progetto del piano sanitario regionale è sottoposto alla Conferenza di cui al comma 2-bis, ed è approvato previo esame delle osservazioni eventualmente formulate dalla Conferenza. La Conferenza partecipa, altresì, nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge regionale, alla verifica della realizzazione del piano attuativo locale, da parte delle aziende ospedaliere di cui all'art. 4, e dei piani attuativi metropolitani.
2-quater. Le regioni, nell'ambito della loro autonomia, definiscono i criteri e le modalità anche operative per il coordinamento delle strutture sanitarie operanti nelle aree metropolitane di cui all'art. 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché l'eventuale costituzione di appositi organismi.
2-quinquies. La legge regionale disciplina il rapporto tra programmazione regionale e programmazione attuativa locale, definendo in particolare le procedure di proposta, adozione e approvazione del piano attuativo locale e le modalità della partecipazione ad esse degli enti locali interessati. Nelle aree metropolitane il piano attuativo metropolitano è elaborato dall'organismo di cui al comma 2-quater, ove costituito.
2-sexies. La regione disciplina altresì:
a)  l'articolazione del territorio regionale in unità sanitarie locali, le quali assicurano attraverso servizi direttamente gestiti l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera, salvo quanto previsto dal presente decreto per quanto attiene alle aziende ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e alle altre strutture pubbliche e private accreditate;
b)  i principi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1-bis;
c)  la definizione dei criteri per l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti, da parte dell'atto di cui all'art. 3, comma 1-bis, tenendo conto delle peculiarità delle zone montane e a bassa densità di popolazione;
d)  il finanziamento delle unità sanitarie locali, sulla base di una quota capitaria corretta in relazione alle caratteristiche della popolazione residente con criteri coerenti con quelli indicati all'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e)  le modalità di vigilanza e di controllo, da parte della regione medesima, sulle unità sanitarie locali, nonché di valutazione dei risultati delle stesse, prevedendo in quest'ultimo caso forme e modalità di partecipazione della Conferenza dei sindaci;
f)  l'organizzazione e il funzionamento delle attività di cui all'art. 19-bis, comma 3, in raccordo e cooperazione con la Commissione nazionale di cui al medesimo articolo;
g)  fermo restando il generale divieto di indebitamento, la possibilità per le unità sanitarie locali di:
1)  anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale;
2)  contrazione di mutui e accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione regionale, fino a un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, non superiore al quindici per cento delle entrate proprie correnti, a esclusione della quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla regione;
h)  le modalità con cui le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere assicurano le prestazioni e i servizi contemplati dai livelli aggiuntivi di assistenza finanziati dai comuni ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. l), della legge 30 novembre 1998, n. 419.
2-septies.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni istituiscono l'elenco delle istituzioni e degli organismi a scopo non lucrativo di cui all'art. 1, comma 18.
2-octies.  Salvo quanto diversamente disposto, quando la regione non adotta i provvedimenti previsti dai commi 2-bis e 2-quinquies, il Ministro della sanità, sentite la regione interessata e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, fissa un congruo termine per provvedere; decorso tale termine, il Ministro della sanità, sentito il parere della medesima Agenzia e previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei Ministri l'intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un commissario ad acta. L'intervento adottato dal Governo non preclude l'esercizio delle funzioni regionali per le quali si è provveduto in via sostitutiva ed è efficace sino a quando i competenti organi regionali abbiano provveduto.".
Nota all'art. 2, comma 3:
L'art. 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.", così dispone:
"Direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario. - 1. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al comma 3.
2.  La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio. Scaduto tale termine, si applica l'art. 2, comma 2-octies.
3.  Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)  diploma di laurea;
b)  esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso.
4.  I direttori generali nominati devono produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi sono organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale e in collaborazione con le università o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'art. 16-ter, operanti nel campo della formazione manageriale, con periodicità almeno biennale. I contenuti, la metodologia delle attività didattiche, la durata dei corsi, non inferiore a centoventi ore programmate in un periodo non superiore a sei mesi, nonché le modalità di conseguimento della certificazione, sono stabiliti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, con decreto del Ministro della sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I direttori generali in carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, producono il certificato di cui al presente comma entro diciotto mesi da tale data.
5.  Le regioni determinano preventivamente, in via generale, i criteri di valutazione dell'attività dei direttori generali, avendo riguardo al raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, esse definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi.
6.  Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere del sindaco o della conferenza dei sindaci di cui all'art. 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui all'art. 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale, salvo quanto disposto dal comma 7.
7.  Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione; in tali casi la regione provvede previo parere della Conferenza di cui all'art. 2, comma 2-bis, che si esprime nel termine di dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto può avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità e urgenza. Il sindaco o la Conferenza dei sindaci di cui all'art. 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'art. 2, comma 2-bis, nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del piano attuativo locale, possono chiedere alla regione di revocare il direttore generale, o di non disporne la conferma, ove il contratto sia già scaduto. Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di cui al comma 6 e al presente comma riguardano i direttori generali delle aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'art. 2, comma 2-bis è integrata con il sindaco del comune capoluogo della provincia in cui è situata l'azienda.
8.  Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il direttore amministrativo e il direttore sanitario. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è definito, in sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa.
9.  La regione può stabilire che il conferimento dell'incarico di direttore amministrativo sia subordinato, in analogia a quanto previsto per il direttore sanitario dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, alla frequenza del corso di formazione programmato per il conferimento dell'incarico di direttore generale o del corso di formazione manageriale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, o di altro corso di formazione manageriale appositamente programmato.
10.  La carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.
11.  La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni  di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all'unità sanitaria locale o all'azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato.
12.  Per i direttori generali e per coloro che, fuori dei casi di cui al comma 11, siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la contribuzione dovuta sul trattamento economico corrisposto nei limiti dei massimali previsti dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, è versata dall'unità sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera di appartenenza, con recupero della quota a carico dell'interessato.
13.  In sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, si applica il comma 5 del presente articolo.
14. Il rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale è regolato dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Per la programmazione delle assunzioni si applica l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
15.  In sede di prima applicazione, le regioni possono disporre la proroga dei contratti con i direttori generali in carica all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto per un periodo massimo di dodici mesi.".
Nota all'art. 3, comma 2, lett. b):
Per l'art. 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 vedi nota all'art. 2, comma 3.
Nota all'art. 4, comma 1:
L'art. 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante: "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione", così dispone:
"Conferenza Regione - Autonomie locali. - 1. E' istituita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali per il coordinamento delle politiche locali nel territorio della Regione con compiti di informazione, consultazione e raccordo in relazione agli indirizzi di politica generale del Governo regionale che incidono sulle funzioni proprie o delegate dei comuni e delle Province.
2.  La Conferenza interviene, con propri deliberati, sulle questioni di carattere generale che abbiano incidenza in ambito comunale, provinciale o metropolitano, nonché in ogni altra ipotesi in cui il Governo regionale lo ritenga opportuno.
3.  Le deliberazioni sono assunte dalla Conferenza entro quindici giorni. Tale termine può essere rinnovato per una sola volta, con decisione motivata, sulla base di esigenze rappresentate dalla Conferenza. In caso di decorrenza del termine senza che la Conferenza si sia espressa la Giunta regionale procede prescindendo dalla acquisizione dello stesso.
4.  Della Conferenza, nominata con decreto del Presidente della Regione, fanno parte: il Presidente della Regione o un suo delegato che la presiede, l'Assessore regionale per gli enti locali, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, il presidente dell'ANCI Sicilia, il presidente dell'URPS, nove sindaci e tre presidenti delle province regionali scelti rispettivamente dall'ANCI e dall'URPS nel rispetto delle varie categorie di enti. Della Conferenza fanno parte, altresì, il rappresentante della Lega delle autonomie, dell'ASACEL e dell'ASAEL. La Conferenza è di volta in volta integrata dagli Assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione.
5.  Alle sedute della Conferenza possono essere invitati i responsabili delle strutture regionali istituzionalmente competenti, che in ogni caso, forniscono alla Conferenza il supporto tecnico e conoscitivo.
6.  Con il decreto istitutivo della Conferenza viene, altresì, costituita la segreteria tecnica ed individuati la sede ed il personale da destinare al funzionamento della stessa.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 173:
"Istituzione della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Lombardo) su proposta dell'Assessore per la sanità (Russo) il 4 agosto 2008.
Trasmesso alla Commissione "Servizi sociali e sanitari" (VI) il 5 agosto 2008.
Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 7 del 10 settembre e n. 8 del 17 settembre 2008.
Deliberato l'invio al Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 8 del 17 settembre 2008.
Parere reso dal Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 8 del 24 settembre 2008.
Esitato per l'aula nella seduta n. 10 del 30 settembre 2008.
Relatore: Lo Giudice.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 25 dell'1 ottobre 2008 e n. 26 del 2 ottobre 2008.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 26 del 2 ottobre 2008.
(2008.41.2850)102
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
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