REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 10 OTTOBRE 2008 - N. 47
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

PRESIDENZA


DECRETO 12 giugno 2008.
Approvazione del Protocollo d'intesa per l'attuazione di un progetto pilota per interventi psicosociali nelle catastrofi.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile";
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Vista la legge regionale 31 agosto 1998, n. 14 "Norme in materia di protezione civile";
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, la quale, riorganizzando l'intera Amministrazione regionale, istituisce, con la tabella A, il dipartimento regionale della protezione civile nell'ambito della Presidenza della Regione, che resta, pertanto, deputato allo svolgimento delle funzioni attribuite alla Regione Sicilia dall'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, comma 1, lett. a), punti 1, 2, 3, 4 e 7 in materia di protezione civile;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, che al comma 2 dell'art. 2 prevede che "Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria tecnica e amministrativa mediante poteri di spesa...";
Visto il D.M. 13 febbraio 2001 "Criteri di massima per l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi";
Visto il Protocollo d'intesa per il concorso degli psicologi siciliani nelle attività di protezione civile stipulato tra la Regione siciliana e l'ordine professionale degli psicologi della Regione siciliana in data 13 luglio 2005;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2006 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 agosto 2006) "Criteri di massima sugli interventi psicosociali da attuare nelle catastrofi";
Visto il Protocollo d'intesa per l'attuazione di un progetto pilota per gli interventi psicosociali nelle catastrofi, sottoscritto in data 5 dicembre 2007 dal dipartimento della protezione civile della Regione siciliana e l'Azienda unità sanitaria locale n. 6, con allegato e parte integrante del presente provvedimento, con il quale le parti si impegnano reciprocamente:
-  a collaborare, al fine di integrare efficacemente le rispettive competenze istituzionali nell'ambito degli interventi psicosociali, con particolare riferimento all'attività di emergenza;
-  ad assicurare un reciproco scambio di dati e informazioni riguardanti le attività oggetto del presente Protocollo d'intesa;
a formare ed addestrare ai compiti da svolgere il personale impegnato nelle attività di emergenza;
Visto il Protocollo d'intesa;
Visto che con delibera n. 218 del 29 febbraio 2008 l'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo ha preso atto del Protocollo d'intesa trascritto il 5 dicembre 2007 tra l'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo e il dipartimento regionale di protezione civile;
Considerato che gli obiettivi stabiliti dalle citate disposizioni legislative statali e regionali richiedono, da parte della Regione Sicilia e dei servizi dipendenti dal servizio sanitario regionale, il massimo sforzo teso a consentire la realizzazione delle manovre prioritarie per la sopravvivenza fisica dei destinatari dell'intervento e provvedere alla salute psichica attraverso l'attivazione di tutte le risorse personali e comunitarie e al miglioramento della qualità e della quantità dei servizi resi alla popolazione in materia di protezione civile;
Considerato che l'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo rientra fra le aziende di cui all'art. 10 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14 e dell'art. 11 della legge n. 225/92 e, pertanto, è possibile stipulare Protocollo d'intesa ed operare in regime di convenzione;
Considerato che gli interventi di prevenzione e di soccorso di protezione civile, anche afferenti diversi rami dell'Amministrazione regionale, è necessaria un'azione unitaria ed organica con unità di indirizzo e di coordinamento affidata per legge al dipartimento regionale della protezione civile;
Considerato che il tema della formazione, previsto nel punto 4 dei suddetti "Criteri di massima sugli interventi psicosociali da attuare nelle maxiemergenze", richiama un'attenzione particolare poiché rappresenta una delle principali risorse utilizzabili all'interno delle strategie di prevenzione;
Preso atto che le risorse economico-finanziarie per le attività previste nell'allegato Protocollo d'intesa restano a carico delle parti, l'Azienda unità sanitaria locale n. 6 impegna le proprie risorse professionali ed il dipartimento di protezione civile della Regione siciliana contribuisce alle spese relative agli oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione del Protocollo d'intesa;
Preso atto che il Protocollo d'intesa ha decorrenza immediata dalla data di sottoscrizione ed avrà durata annuale, rinnovabile con le medesime formalità;
Ritenuto di dover prendere atto del Protocollo d'intesa;

Decreta:


Articolo unico

Per le finalità in premessa, di approvare il Protocollo d'intesa sottoscritto il 5 dicembre 2007 tra il dipartimento della protezione civile della Regione siciliana e l'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per la Presidenza
Palermo, 12 giugno 2008.
  COCINA 



Vistato dalla ragioneria centrale per la Presidenza della Regione in data 3 settembre 2008 al n. 3967.
Allegato
PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGETTO PILOTA PER INTERVENTI PSICOSOCIALI NELLE CATASTROFI
TRA LA REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
E L'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 6 DI PALERMO

Visti:
-  la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile";
-  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
-  la legge regionale 31 agosto 1998, n. 14 "Norme in materia di protezione civile";
-  il D.M. 13 febbraio 2001 "Criteri di massima per l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi";
-  il Protocollo d'intesa per il concorso degli psicologi siciliani nelle attività di protezione civile stipulato tra la Regione siciliana e l'ordine professionale degli psicologi della Regione siciliana in data 13 luglio 2005;
-  i "Criteri di massima sugli interventi psicosociali da attuare nelle maxiemergenze" della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della protezione civile, servizio rischio sanitario dell'1 marzo 2006;
-  la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2006 "Criteri di massima sugli interventi psicosociali da attuare nelle catastrofi".
Premesso che:
-  la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" istituisce e regolamenta il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali o catastrofi e da ogni altro evento calamitoso;
-  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", all'art. 108 "Protezione civile" attribuisce alle Regioni le funzioni relative:
1)  alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
2)  all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), legge 24 febbraio 1992, n. 225;
(...)
4)  all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
(...)
7)  agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;
-  la legge regionale 31 agosto 1998, n. 14 "Norme in materia di protezione civile" che all'art. 1 recita: "le attività di protezione civile concernenti la previsione e prevenzione dai rischi per beni e persone derivanti dalle condizioni di vulnerabilità del territorio della Regione, nonché concernenti l'intervento in condizioni di emergenza e per il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, a fronte del preannuncio o del verificarsi di eventi calamitosi, costituiscono materia di prevalente interesse regionale"; "Sono recepiti dalla Regione siciliana i principi e le norme recati dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225... nonché esercitate le funzioni attribuite alle Regioni, alle province ed ai comuni dall'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di protezione civile";
-  l'art. 1 della legge regionale n. 14 del 31 agosto 1998, comma 2, ha recepito i principi e le norme recati dalla legge 24 febbraio 1998, n. 225, attribuendo, nel contempo, alla stessa Regione, le funzioni previste dall'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di protezione civile;
-  all'art. 2 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, la Regione siciliana provvede con apposito ufficio alle finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla Regione dall'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, comma 1, lett. a), punti 1, 2, 3, 4, 7. L'ufficio cura il collegamento fra Stato, Regione ed enti locali per lo svolgimento delle attività di competenza, nonché l'orientamento e l'organizzazione delle attività degli uffici regionali e degli enti locali che svolgono attività di protezione civile;
-  l'art. 10 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, prevede che "per le finalità della presente legge il Presidente della Regione o, in caso di attribuzione di delega, l'Assessore delegato alla protezione civile possono stipulare apposite convenzioni con aziende o enti regionali o con aziende da questi ultimi controllate, nonché con le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile di cui all'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la fornitura di mezzi e servizi e acquisire attrezzature fisse e mobili funzionali ai servizi da svolgere";
-  l'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo, quale ente sanitario di diritto pubblico, possiede le caratteristiche di cui sopra;
-  l'Azienda unità sanitaria locale n. 6 ha sviluppato competenze specifiche per la gestione dell'emergenza sanitaria in occasione di grandi eventi e di calamità partecipando direttamente, chiamata dalla protezione civile nazionale, da quella regionale e da enti locali ad interventi di supporto sanitario ed è in possesso di professionalità altamente specialistiche nelle attività psicosociali;
-  l'Azienda unità sanitaria locale n. 6 rientra fra le aziende di cui all'art. 10 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14 e, pertanto, è possibile stipulare Protocollo d'intesa ed operare in regime di convenzione;
-  la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, riorganizzando l'intera Amministrazione regionale, istituisce, con la tabella A, il dipartimento regionale della protezione civile nell'ambito della Presidenza della Regione, che resta pertanto deputato allo svolgimento delle funzioni attribuite alla Regione Sicilia dall'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, comma 1, lett. a), punti 1, 2, 3, 4 e 7 in materia di protezione civile;
-  la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 al comma 2 dell'art. 2 prevede che "Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria tecnica e amministrativa mediante poteri di spesa...";
-  la Sicilia presenta un'elevata sensibilità per numerosi rischi, tra cui quello sanitario. Si verificano eventi catastrofici, si svolgono manifestazioni che interessano notevoli concentrazioni di folle o che investono particolari problematiche socio-sanitarie, con scenari di rischio per la popolazione interessata che impongono tempestive azioni di prevenzione, di soccorso e in genere di potenziamento dei servizi di protezione civile;
-  pertanto è necessario predisporre idonee strutture per fronteggiare in maniera sempre più efficace ed efficiente le numerose emergenze e gli eventi a cui è sottoposto il territorio della Regione siciliana e per assolvere a tutte le funzioni conferite alla Regione dall'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come recepito dall'art. 1 della legge regionale n. 14/98;
-  nel provvedere a tali interventi di prevenzione e di soccorso di protezione civile, anche afferenti diversi rami dell'Amministrazione regionale, è necessaria un'azione unitaria ed organica con unità di indirizzo e di coordinamento affidata per legge al dipartimento regionale della protezione civile;
-  il D.M. 13 febbraio 2001, concernente l'adozione dei criteri di massima per l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi, esplicitamente richiama che la gestione degli aspetti psicologi-psichiatrici deve ricondursi nell'ambito della "funzione di supporto n. 2 "Sanità umana e veterinaria";
-  il dipartimento della protezione civile, nell'emanare i "Criteri di massima sugli interventi psicosociali da attuare nelle catastrofi", ha previsto al punto 1 che si costituiscano equipes psico-sociali per le emergenze (EPE) per il supporto psicosociale alla popolazione colpita da calamità e che tali equipes vengano identificate, di norma, utilizzando le risorse esistenti nei servizi dipendenti dal Servizio sanitario regionale;
-  ai sensi del punto 1 dei suddetti criteri, le Regioni tramite le suddette equipes operano nell'ambito del sistema di emergenza garantendo il proprio intervento sia in eventi catastrofici ad effetto limitato che in eventi catastrofici che travalicano le potenzialità di risposta delle strutture locali nell'ambito della provincia di Palermo;
-  al punto 1.a dei suddetti criteri è specificato, tra l'altro, che l'equipe, in rapporto alle varie fasi d'intervento ed agli specifici bisogni emergenti, deve poter consentire la realizzazione delle manovre prioritarie per la sopravvivenza fisica dei destinatari dell'intervento e provvedere alla tutela della salute psichica attraverso l'attivazione di tutte le risorse personali e comunitarie;
-  il tema della formazione, previsto nel punto 4 dei suddetti criteri, richiama un'attenzione particolare poiché rappresenta una delle principali risorse utilizzabili all'interno delle strategie di prevenzione;
-  risulta necessario che il dipartimento della protezione civile della Regione siciliana e l'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo definiscano le modalità di collaborazione ed integrazione operativa inerenti gli interventi psicosociali per le emergenze, ivi comprese le attività di formazione, di prevenzione e di informazione alla popolazione;
-  il D.R.P.C., nell'ambito delle attività di protezione civile concernenti la previsione e prevenzione dei rischi per beni e persone derivanti dalle condizioni di vulnerabilità del territorio della Regione, nonché nell'intervento in condizioni di emergenza per il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni a fronte del preannuncio o al verificarsi di eventi calamitosi, o attacchi bio-terroristici, intende promuovere con Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo l'attivazione dell'EPE per gli interventi psicosociali da attuare nelle catastrofi.
Considerato che:
-  gli obiettivi stabiliti dalle citate disposizioni legislative statali e regionali richiedono, da parte della Regione Sicilia e dei servizi dipendenti dal Servizio sanitario regionale, il massimo sforzo teso a consentire la realizzazione delle manovre prioritarie per la sopravvivenza fisica dei destinatari dell'intervento e provvedere alla salute psichica attraverso l'attivazione di tutte le risorse personali e comunitarie e al miglioramento della qualità e della quantità dei servizi resi alla popolazione in materia di protezione civile;
-  è intendimento del dipartimento regionale della protezione civile e dell'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo promuovere rapporti di reciproca collaborazione in attività volte ad approfondire tecniche di comune interesse in materia di protezione civile, con particolare riferimento alla pianificazione regionale di protezione civile ed alle funzioni di attività psicologiche da realizzare nelle fasi di previsione, prevenzione e soccorso, nonché di gestione dell'emergenza, garantendo una funzione di coordinamento affinché tutte le iniziative vengano svolte nella maniera più qualificata e senza interferenze;
-  il dipartimento regionale della protezione civile è altresì interessato, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, a sviluppare tale qualificata collaborazione con l'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo anche per le attività di formazione professionale del personale appartenente alle strutture operative di cui all'art. 11 della legge n. 225/92, nonché di informazione della popolazione;
-  la specifica qualificazione tecnico-operativa del Servizio sanitario regionale identifica l'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo come struttura idonea a fornire il necessario supporto ai problemi di ordine psicologico che possono manifestarsi sulle popolazioni colpite e sui loro soccorritori di protezione civile, sia nelle attività di previsione e prevenzione dei rischi psicologici, sia nelle attività di soccorso in caso di catastrofe o nell'imminenza della stessa, sia nell'attività di formazione degli operatori di protezione civile in materia di rischi e delle relative misure di sicurezza;
-  è necessario iniziare l'attività di collaborazione disciplinata dalle richiamate disposizioni legislative, individuando idonei meccanismi gestionali che consentano di perseguire la più razionale allocazione delle risorse finanziarie disponibili, in vista del più efficace potenziamento della capacità, dell'efficienza e della prontezza d'intervento delle strutture operative operanti nell'ambito del territorio regionale, implementando la collaborazione mediante Protocollo d'intesa, sulla base di programmi operativi di validità pluriennale per le varie attività, elaborati di comune accordo sulla base delle rispettive effettive disponibilità di bilancio e tecnico-operative;
-  entrambi gli enti svolgono attività d'interesse pubblico.
Tutto premesso e considerato, in un'ottica di sistema regionale integrato di protezione civile e nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità, al fine di regolare le modalità di collaborazione fra i due enti ed i relativi oneri economici, l'anno duemilasette il giorno cinque del mese di dicembre in Palermo, via G. Abela n. 5,
tra

il dipartimento regionale della protezione civile, e nel seguito indicato come D.R.P.C., nella persona del dirigente generale, ing. Salvatore Cocina, domiciliato nella carica a Palermo, via Abela n. 5,
e

l'Azienda unità sanitaria n. 6 di Palermo, e nel seguito indicata A.U.S.L. n. 6 di Palermo, nella persona del direttore generale, dott. Salvatore Iacolino, domiciliato nella carica a Palermo, via G. Cusmano n. 24

Si conviene quanto segue:


Art.  1

Per quanto in premessa, facente parte del presente Protocollo d'intesa, il D.R.P.C. della Regione siciliana e l'A.U.S.L. n. 6 di Palermo si impegnano reciprocamente a collaborare al fine di integrare efficacemente le rispettive e specifiche competenze istituzionali nell'ambito degli interventi psicosociali con particolare riferimento all'attività in emergenza.

Art.  2

Per le finalità di cui al presente Protocollo d'intesa, il D.R.P.C. di concerto con l'A.U.S.L. n. 6 di Palermo definiscono:
-  la struttura dell'équipe psico sociale per l'emergenza, nel seguito indicata come "EPE", e la sua organizzazione che può essere integrata con ulteriori risorse identificate nell'ambito di associazioni di volontariato, enti locali, ordini professionali, ecc.;
-  il sistema di attivazione dell'EPE;
-  le modalità di integrazione dell'EPE all'interno dell'organizzazione sanitaria delle emergenze, anche al fine di potersi avvalere dei supporti tecnici e logistici necessari e di collocare il suo responsabile all'interno della catena di soccorso sanitario fissata dalle autorità competenti;
-  i programmi e le attività di formazione in ambito psicologico del personale coinvolto nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione;
-  i programmi e le attività di collaborazione nell'ambito delle attività di prevenzione e di informazione alla popolazione.

Art.  3

Le parti contraenti, ferme restando le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si impegnano ad assicurare un reciproco scambio di dati e informazioni riguardanti le attività oggetto del presente Protocollo d'intesa.

Art.  4

Per le finalità di cui al presente Protocollo d'intesa, il D.R.P.C. di concerto con l'A.U.S.L. n. 6 di Palermo identificano nel responsabile della "Psicologia delle emergenze" afferente all'U.O.S. "Psicologia clinica e psicoterapie specialistiche" dell'A.U.S.L. n. 6, il responsabile dell'équipe di supporto psicosociale.

Art.  5

Il personale psicologo dell'A.U.S.L. n. 6 di Palermo ed il restante personale di cui all'art. 2, impegnato nell'attività di emergenza, dovrà essere adeguatamente formato ai compiti da svolgere e specificatamente addestrato.

Art.  6

Le relative risorse economico-finanziarie per le attività previste nel presente Protocollo d'intesa restano a carico delle parti. L'A.U.S.L. n. 6 di Palermo impegna le proprie risorse professionali ed il D.R.P.C. contribuisce alle spese per quanto relativo agli oneri aggiuntivi, derivanti dall'attuazione del presente Protocollo d'intesa.

Art.  7

Il D.R.P.C. della Regione siciliana e l'A.U.S.L. n. 6 di Palermo attueranno il Protocollo d'intesa con successive convenzioni e s'impegnano a formulare il regolamento organizzativo.

Art.  8

Il presente Protocollo d'intesa, redatto in due originali, ha decorrenza immediata dalla data di sottoscrizione ed avrà durata annuale, rinnovabile con le medesime formalità.
per il dipartimento della protezione civile della Regione Sicilia: COCINA
per l'Azienda unità sanitaria locale n. 6 - Palermo: IACOLINO
(2008.39.2745)022
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
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