REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 10 OTTOBRE 2008 - N. 47
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 8 ottobre 2008, n. 9.
Norme per la nomina del revisore contabile di Riscossione Sicilia S.p.A.. Abrogazione di norma in materia di revoca di contributi concessi dalla Regione.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art.  1.
Modifiche ed integrazioni all'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19

1.  All'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3bis. Al fine di garantire le finalità di cui al disposto del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il revisore contabile della "Riscossione Sicilia S.p.A." è un magistrato della Corte dei Conti, dalla stessa designato, in possesso, per tutta la durata del mandato, dei requisiti di cui all'articolo 2409quinquies del codice civile. Allo stesso sono dovuti gli emolumenti di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, alle condizioni e nella misura ivi stabilite".
Art.  2.
Abrogazione di norma in materia di revoca di contributi concessi dalla Regione

1.  L'articolo 17 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1 è abrogato.
Art.  3.
Entrata in vigore

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 8 ottobre 2008.
  LOMBARDO 
Assessore regionale per il bilancio e le finanze  CIMINO 


NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1, comma 1:
L'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Riforma del servizio regionale di riscossione. - 1. Ai sensi degli articoli 36 e 37 dello Statuto speciale della Regione siciliana e dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano nel territorio della Regione, salvo quanto previsto dalla presente legge. Gli obblighi, i diritti ed i rapporti riferiti nell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, alla "Riscossione S.p.A." devono intendersi riferiti, in Sicilia, alla "Riscossione Sicilia S.p.A." di cui al comma 3.
2.  In conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dall'1 ottobre 2006 è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio regionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione in Sicilia sono esercitate dalla Regione mediante la società di cui al comma 3.
3.  Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, con l'eventuale partecipazione dell'Agenzia delle Entrate, procede alla costituzione della "Riscossione Sicilia S.p.A.", con un capitale iniziale di 16 milioni di euro e con la partecipazione comunque maggioritaria della Regione.
3bis.  Al fine di garantire le finalità di cui al disposto del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il revisore contabile della "Riscossione Sicilia S.p.A."è un magistrato della Corte dei Conti, dalla stessa designato, in possesso, per tutta la durata del mandato, dei requisiti di cui all'articolo 2409quinquies del codice civile. Allo stesso sono dovuti gli emolumenti di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, alle condizioni e nella misura ivi stabilite.
4.  Per la Regione, i diritti corporativi sono esercitati dal dipartimento finanze e credito dell'Assessorato bilancio e finanze, che li esercita anche nel contenuto dei patti parasociali.
5.  La Riscossione Sicilia S.p.A., anche avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale dei soci pubblici, che ne dichiarino la disponibilità e anche attraverso la società per azioni, partecipata ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, svolge le attività previste dal comma 4 del medesimo articolo 3.
6.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze rende annualmente all'Assemblea regionale siciliana una relazione sullo stato dell'attività di riscossione; a tal fine, il dipartimento finanze e credito dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze fornisce allo stesso Assessore i risultati dei controlli sull'efficacia e sull'efficienza dell'attività svolta dalla Riscossione Sicilia S.p.A.
7.  La Riscossione Sicilia S.p.A. assume iniziative idonee ad assicurare il contenimento dei costi dell'attività di riscossione coattiva, tali da assicurare, rispetto agli oneri attualmente iscritti nel bilancio della Regione per i compensi per tali attività, risparmi pari ad almeno 1.800 migliaia di euro per l'anno 2007, 1.750 migliaia di euro per l'anno 2008 e 1.860 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2009.
8.  Per lo svolgimento dell'attività di riscossione mediante ruolo, la Riscossione Sicilia SpA e la società dalla stessa partecipata ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, sono remunerate:
a)  per gli anni 2007 e 2008, secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, ferme restando le disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo;
b)  successivamente, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
9.  A decorrere dall'1 ottobre 2006 i riferimenti contenuti nelle vigenti norme regionali ai concessionari del servizio regionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione Sicilia S.p.A. ed alla società dalla stessa partecipata, ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni.
10.  La durata delle concessioni del servizio regionale di riscossione dei tributi, in scadenza il 31 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, è prorogata fino al 30 settembre 2006. Dall'1 ottobre 2006 le funzioni relative alla riscossione in Sicilia sono esercitate mediante la società di cui al comma 3.
11.  Per il servizio di riscossione mediante ruolo svolto, nell'anno 2006, dal concessionario e dalla società di cui al comma 3, la remunerazione è determinata secondo la seguente articolazione:
a)  per un volume di riscossioni tra euro 81.563.857,08, pari alle riscossioni dei ruoli al netto del condono conseguito nell'anno 2004 maggiorate del 5 per cento ed euro 90.000.000,00, sarà erogata una remunerazione di euro 46.682.133,00, pari a quella prevista per gli anni 2004 e 2005;
b)  per un volume di riscossioni di oltre 90.000.000,00 di euro e fino ad euro 124.000.000,00, sarà erogata una retribuzione aggiuntiva pari al 5 per cento delle maggiori riscossioni. Tale retribuzione aggiuntiva, pertanto, non può essere superiore ad euro 1.700.000,00;
c)  per un volume di riscossioni inferiore ad euro 81.563.857,08 e, comunque, fino ad euro 21.563.857,08 la retribuzione subirà una decurtazione pari al 5 per cento delle minori riscossioni. La predetta decurtazione, pertanto, non può essere superiore ad euro 3.000.000,00.
12.  Con decreto del dirigente generale del dipartimento finanze e credito, da adottare entro il 30 aprile 2007, la remunerazione complessiva spettante verrà ripartita tra i concessionari di ogni ambito territoriale secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia.
13.  La remunerazione di cui al comma 11 è corrisposta proporzionalmente al servizio reso ed è calcolata, su base annua, in dodicesimi.
14.  L'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 11, valutato in 48.400 migliaia di euro, trova riscontro, per l'esercizio finanziario 2006, nello stanziamento indicato nell'UPB 4.3.1.5.3, capitolo 216516. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 16.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle somme non utilizzate relative ad assegnazioni statali ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto. Possono altresì essere utilizzate le risorse assegnate per l'anno 2006 in favore della Regione ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto.
15.  Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente disposizione il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006.
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 165
"Norme per la nomina del revisore contabile di Riscossione Sicilia S.p.A.".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Lombardo) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Cimino) il 30 luglio 2008.
D.D.L. n. 102
"Norme in materia di revoca di contributi concessi dalla Regione".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Bonomo, Vitrano, De Benedictis, Ammatuna, Gucciardi, Marziano l'1 luglio 2008.
Trasmessi rispettivamente alla Commissione "Bilancio" (II) l'1 agosto 2008 ed il 15 luglio 2008.
Abbinati nella seduta n. 12 del 10 settembre 2008.
Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 12 del 10 settembre 2008.
Deliberato l'invio al Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 12 del 10 settembre 2008.
Parere reso dal Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 7 del 16 settembre 2008.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 12 del 10 settembre 2008.
Relatore: Savona.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 21 del 17 settembre 2008.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 23 del 30 settembre 2008.
(2008.40.2808)083
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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