REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 26 SETTEMBRE 2008 - N. 44
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ORDINANZE ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


ORDINANZA 2 settembre 2008.
Supplenze da conferire al personale docente non di ruolo con contratto a tempo determinato negli istituti regionali pareggiati paritari per il triennio scolastico 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e seguenti.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge regionale 19 aprile 1974, n. 7;
Visto il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417;
Visto il D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970;
Vista la legge regionale 6 maggio 1976, n. 53;
Vista la legge 16 giugno 1977, n. 348;
Vista la legge 4 agosto 1977, n. 517;
Vista la legge 22 dicembre 1977, n. 951;
Vista la legge 9 agosto 1978, n. 463;
Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1980;
Vista la legge regionale 26 luglio 1982, n. 68;
Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270;
Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1982 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 21 agosto 1984, n. 53;
Visto il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399;
Visto il decreto legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;
Vista la legge regionale 5 settembre 1990, n. 34;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1990, n. 18;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, modificata dalla legge regionale n. 17/2004 e annotata al 3 febbraio 2005, concernente i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo n. 35/93;
Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1994, n. 334;
Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1995, n. 62 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297/94;
Visto il decreto ministeriale n. 39/98 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, contenente norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Vista la legge regionale n. 6 del 24 febbraio 2000, recante "Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e delle istituzioni scolastiche regionali";
Visto il decreto n. 343 del 31 agosto 2000, relativo al dimensionamento degli istituti regionali pareggiati;
Visto il decreto n. 531 del 17 novembre 2000, con il quale si è proceduto alla nuova denominazione degli istituti regionali pareggiati accorpati di Bagheria, Enna e Catania;
Visto il decreto ministeriale n. 131 del 13 giugno 2007, concernente il regolamento per le supplenze del personale docente;
Visto il D.P.R. n. 445/2000;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001;
Visto il decreto legislativo n. 196/2003;
Visto il contratto collettivo nazionale lavoro;
Sentite le organizzazioni sindacali;

Ordina:

La presente ordinanza disciplina in via permanente a decorrere dal triennio 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 le nomine al personale docente non di ruolo con contratto di lavoro a tempo determinato negli istituti regionali pareggiati paritari sotto specificati:
-  Istituto regionale d'istruzione secondaria superiore ad indirizzo artistico e professionale per ciechi di Bagheria;
-  Istituto regionale d'istruzione secondaria superiore ad indirizzo artistico di Enna;
-  Istituto regionale d'arte con annessa scuola media di Grammichele;
-  Istituto regionale d'arte di Mazara del Vallo;
-  Istituto regionale d'arte con annessa scuola media di S. Stefano di Camastra;
-  Istituto regionale d'istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico e professionale per ciechi di Catania.
Le graduatorie regionali permanenti già formulate dall'ufficio scolastico regionale ai sensi dell'O.A. n. 37 del 7 luglio 1997, prot. n. 1263 - gruppo X P.I., a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 cessano la loro validità.
Le disposizioni della presente ordinanza assessoriale e le eventuali successive modifiche ed integrazioni saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nel sito web del dipartimento regionale della pubblica istruzione www.regione.sicilia.it/pubblicaistruzione ed affisse all'albo degli istituti sopra indicati almeno trenta giorni prima della data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
Titolo I
CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE
Art. 1
Supplenze conferibili

1. Gli insegnanti con contratto di lavoro a tempo determinato sono individuati dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per il conferimento di supplenze annuali, di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche e dai presidi degli istituti per il conferimento di supplenze temporanee.
2.  Le supplenze sono disposte sulla base, rispettivamente, delle graduatorie regionali di cui al successivo art. 5 e delle graduatorie di istituto di cui al successivo art. 19.
3.  Il conferimento delle supplenze è consentito subordinatamente alla completa utilizzazione del personale che risulti in posizione soprannumeraria, perdente posto, del personale mantenuto in servizio ai sensi della legge regionale 21 agosto 1984, n. 53 o del personale in ruolo nei posti D.O.A.R. ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 34/90.
A) Supplenze annuali
4. Il direttore generale conferisce supplenze annuali per la copertura dei posti di insegnamento dell'organico di diritto e di fatto di ogni scuola che costituiscono cattedre o posti orario di lezioni settimanali superiori a sei, e che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro il 31 dicembre di ogni anno scolastico.
5.  Le operazioni per il conferimento delle supplenze possono essere effettuate anche successivamente al 31 dicembre sempre che, entro tale data, si sia verificata la vacanza o disponibilità del posto.
B)  Supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche
6. Il direttore generale conferisce supplenze temporanee e sino al termine delle attività didattiche - salvo per le supplenze temporanee fino a 6 ore settimanali di cui all'art. 17 - per la copertura dei posti di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario o dei posti di insegnamento soltanto di fatto disponibili, sempre che si tratti di posti vacanti e disponibili entro il 31 dicembre di ogni anno scolastico.
7.  Rientrano a titolo esemplificativo in tale ipotesi i posti sull'organico di fatto, i posti occupati dai docenti incaricati della Presidenza, dai collaboratori dei capi di istituto esonerati dall'insegnamento, da insegnanti in servizio militare, da insegnanti esonerati per motivi sindacali e per mandato politico o amministrativo, da insegnanti beneficiari dell'art. 65 del D.P.R. n. 417/74, da docenti in assegnazione provvisoria in altra sede.
8.  Il direttore generale conferisce, altresì, supplenze su cattedre o posti già assegnati per incarico del direttore stesso, rimasti disponibili dopo la data del 31 dicembre per rinuncia o decadenza del personale cui é stata conferita la supplenza.
C)  Precedenze nel conferimento delle supplenze
9. I docenti inclusi nelle graduatorie regionali permanenti formate ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53, hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee (queste ultime di competenza del capo di istituto) relativamente a tutte le graduatorie di supplenza in cui figurano inseriti.
10.  Il diritto alla precedenza assoluta si acquisisce con l'inizio dell'anno scolastico successivo a quello di avvenuta iscrizione nelle predette graduatorie regionali permanenti di cui al citato art. 16 della legge regionale n. 53/76 ed è riferito all'anno di iscrizione nelle graduatorie medesime (ad es. un docente che risulta inserito nelle graduatorie regionali permanenti formate dal dipartimento regionale pubblica istruzione per l'anno scolastico 2000/2001 avrà la precedenza, nel conferimento delle supplenze, sul docente che risulta inserito nelle suddette graduatorie in un anno scolastico successivo).
11.  Al fine di consentire l'individuazione del personale docente avente diritto alla precedenza assoluta, annualmente, il dipartimento regionale della pubblica istruzione trasmetterà all'U.S.R. e agli istituti regionali pareggiati paritari i decreti di formazione delle graduatorie regionali permanenti.
Art. 2
Requisiti generali di ammissione

1.  I docenti che aspirano al conferimento di supplenze devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali di accesso al pubblico impiego:
-  cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione europea;
-  godimento dei diritti politici, tenuto conto anche di quanto disposto dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materie di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
-  età non inferiore agli anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo);
-  idoneità fisica all'esercizio delle funzioni di insegnante, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/92, che l'amministrazione ha la facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento della supplenza;
-  titolo di studio prescritto per l'inclusione nella graduatoria richiesta.
Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
a)  godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
b)  essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
2.  Non possono partecipare alla procedura in esame:
a)  coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
b)  coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c)  coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego presso una pubblica amministrazione, per avere conseguito l'impiego mediante la riproduzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti collettivi nazionali (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso);
d)  coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e)  coloro che siano temporaneamente inabili o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
f)  i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.
Art. 3
Presentazione della domanda

1.  Coloro che aspirano all'inserimento nelle graduatorie regionali per il conferimento delle nomine, devono presentare domanda all'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, via Fattori n. 60 - 90100 Palermo, a pena di esclusione, nel periodo dall'1 al 30 ottobre dell'anno precedente a quello di validità delle nuove graduatorie triennali, utilizzando l'allegato schema di domanda ed indicando le graduatorie in cui desiderano essere inclusi, secondo l'elenco allegato alla presente ordinanza.
2.  Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
3.  La domanda, a pena di esclusione, deve essere redatta unicamente sul modulo riproducibile, allegato alla presente ordinanza, compiutamente formulata nelle parti che i candidati sono tenuti a compilare, datata e sottoscritta dai medesimi. Essa è valida a tutti i fini come autocertificazione effettuata sotto la propria responsabilità per quanto nella stessa rappresentato dai candidati.
4.  La modulistica allegata alla presente ordinanza è disponibile, in distribuzione gratuita, presso gli istituti regionali pareggiati cui si riferisce la presente ordinanza, presso l'U.S.R. e sul sito web del dipartimento regionale della pubblica istruzione www.regione.sicilia.it/pubblicaistruzione.
5.  Nella domanda l'aspirante deve indicare il cognome e il nome, il comune e la provincia di nascita, la data di nascita, la residenza ed i titoli di studio. Ogni successiva variazione di indirizzo dovrà essere tempestivamente comunicata all'U.S.R. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Deve, inoltre, dichiarare se é in possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica ovvero i cittadini di uno dei paesi dell'Unione europea) e l'iscrizione nelle liste elettorali. Il personale di sesso maschile deve, altresì, dichiarare la propria posizione nei confronti degli obblighi di leva.
6.  L'aspirante che abbia riportato condanne penali o sanzioni disciplinari o che abbia procedimenti penali o disciplinari pendenti a carico, deve farne espressa dichiarazione nella domanda stessa; se tali dichiarazioni risultano omesse si intendono negative.
7.  L'aspirante deve, altresì, dichiarare di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
8.  I dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato dello Stato, della Regione siciliana e degli enti pubblici sono tenuti a dichiarare tale loro qualità.
9.  I titolari di pensione, percepita a qualsiasi titolo, debbono dichiarare nella domanda tale loro qualità.
10.  L'omessa dichiarazione che integri gli estremi di dichiarazione falsa comporta l'esclusione da tutte le graduatorie, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che dovessero rendersi necessari sul piano penale o disciplinare.
11.  Con una sola domanda é consentito chiedere l'inserimento in più graduatorie.
12.  Le aspiranti coniugate devono indicare il solo cognome di nascita.
13.  L'aspirante dovrà corredare la domanda con tante schede quante sono le graduatorie richieste; la scheda, che dovrà essere sottoscritta per essere presa in considerazione, fa parte integrante della domanda e deve essere presentata unitamente alla stessa a pena di esclusione dalla graduatoria per la quale essa non é stata presentata.
14.  Le schede degli aspiranti che richiedono l'inclusione in graduatoria senza il previsto titolo di studio non verranno prese in considerazione.
15.  Le schede sono in distribuzione gratuita presso gli istituti regionali pareggiati e presso l'U.S.R..
16.  L'amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni. Le dichiarazioni mendaci o la riproduzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di riferimento, nonché la decadenza dalle relative graduatorie se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 2001.
17.  Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento non scaduto di validità. In caso di omissione ciò non è causa di esclusione purché il documento venga allegato entro il termine fissato dal direttore generale dell'U.S.R..
18.  Nel modello di domanda devono essere dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i requisiti di ammissione, i titoli di cultura, di servizio e il diritto alla preferenza e alla precedenza assoluta di cui all'art. 1, lett. C) della presente ordinanza.
La mancata indicazione della votazione riportata per il titolo di studio, per il titolo di abilitazione, di specializzazione non comporta l'esclusione dalla graduatoria ma, per i titoli medesimi, verrà attribuito il punteggio minimo.
19.  I cittadini italiani residenti all'estero devono presentare, nei termini previsti dal presente articolo, la domanda all'autorità consolare, che la trasmetterà tempestivamente all'U.S.R..
20.  Gli aspiranti in possesso dei titoli di specializzazione che intendono essere inclusi nelle graduatorie speciali devono farne espressa richiesta.
21.  Gli aspiranti, se forniti di specializzazione, hanno titolo a richiedere, sempre nella stessa domanda, il conferimento di una supplenza per il sostegno degli alunni diversamente abili.
22.  Gli aspiranti che non abbiano espressamente indicato nella domanda alcuna graduatoria, saranno invitati ad indicare le graduatorie richieste entro il termine stabilito dall'U.S.R..
23.  La firma dell'aspirante in calce alla domanda non deve essere autenticata.
24.  La domanda priva di firma non è causa di esclusione e può essere regolarizzata entro il termine stabilito dall'U.S.R..
25.  E' ammesso il riferimento ai documenti in possesso dell'U.S.R., ad eccezione di quelli soggetti a scadenza.
26.  L'interessato deve precisare in quale occasione ha prodotto i documenti cui intende far riferimento; in mancanza di tale precisazione il documento si considera come non prodotto.
27.  Il riferimento ai documenti in possesso dell'U.S.R. è consentito nella presentazione della domanda per il triennio successivo a quello del 2009/2012 e seguenti.
28.  Ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di insegnamenti di arte applicata per i quali, prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 18 del 13 gennaio 1990, in luogo del titolo di studio era richiesto l'accertamento dei titoli professionali, a norma della tabella D del decreto ministeriale 3 settembre 1982 e successive modificazioni ed integrazioni, l'aspirante deve presentare, acclusa alla domanda, una dichiarazione o certificazione dell'avvenuto accertamento del possesso dei requisiti professionali ed artistici, specificando l'anno scolastico e l'amministrazione in cui è stato effettuato detto accertamento.
Art. 4
Insegnamento di sostegno nella scuola media e negli istituti secondari di II grado

1.  Gli aspiranti forniti dello specifico titolo di specializzazione di cui all'art. 325 del decreto legislativo n. 297/94, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e di cui al decreto ministeriale 20 febbraio 2002, possono chiedere i correlati insegnamenti di sostegno ad alunni portatori di handicap psico-fisici, della vista, dell'udito, sia nelle scuole medie che negli istituti, per i quali siano in possesso di titolo valido per l'insegnamento di materie comuni. I medesimi aspiranti, se forniti del titolo di abilitazione o di studio valido per l'insegnamento delle discipline impartite nelle istituzioni scolastiche per non vedenti, possono chiedere l'inclusione nelle corrispondenti graduatorie speciali.
2.  Il direttore generale dell'U.S.R. compila elenchi rispettivamente, per il sostegno ad alunni di scuola media diversamente abili e per il sostegno ad alunni dell'istituto ulteriormente distinti per ciascuna delle quattro aree disciplinari sotto indicate:
-  area umanistica;
-  area scientifica;
-  area tecnica;
-  area psico-motoria.
3.  Tali elenchi sono da considerarsi graduatorie regionali ai fini del conferimento delle supplenze annuali e temporanee sino al termine delle attività didattiche.
4.  Per la scuola media gli aspiranti sono inclusi nei relativi elenchi sulla base del miglior punteggio conseguito in una qualsiasi graduatoria di scuola media. Per la scuola secondaria di II grado gli aspiranti sono inclusi negli elenchi relativi all'area o alle aree disciplinari cui sono riferite le graduatorie regionali di scuola secondaria superiore in cui figurano e, in ciascun elenco, conseguono il miglior punteggio ottenuto in una qualsiasi delle suddette graduatorie appartenenti alla medesima area disciplinare dell'elenco preso in esame. Per l'attribuzione delle precedenze si applicano le specifiche disposizioni di cui al precedente art. 1, punto C.
5.  In ciascuno degli elenchi costituiti secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi, gli abilitati precedono i non abilitati. Per gli elenchi relativi alla scuola media rilevano esclusivamente le abilitazioni relative ad insegnamenti della scuola secondaria di I grado. Per ciascuno degli elenchi della scuola secondaria superiore rilevano esclusivamente le abilitazioni relative ad insegnamenti della scuola secondaria di II grado riferiti alla medesima area disciplinare dell'elenco preso in esame.
6.  Gli aspiranti inclusi in graduatorie regionali relative ad insegnamenti per cui è richiesto il possesso del solo diploma di istruzione secondaria superiore, sono inclusi negli elenchi del sostegno per la scuola secondaria di II grado, nella corrispondente area disciplinare, unitamente ai docenti per i cui insegnamenti è richiesto il diploma di laurea. I docenti per i cui insegnamenti non è prevista abilitazione sono inseriti, negli elenchi, tra i docenti non abilitati.
7.  Gli elenchi per il sostegno di cui ai commi precedenti sono pubblicati congiuntamente alle graduatorie definitive e non sono di per sè impugnabili, ma possono essere fatti rilevare solo errori materiali. Gli elenchi hanno validità permanente e sono aggiornati con le stesse modalità e termini previsti per le graduatorie regionali.
8.  L'eventuale esaurimento e conseguente ricompilazione delle graduatorie regionali da cui l'aspirante ha tratto il punteggio con cui è stato incluso negli elenchi per il sostegno non producono effetti sui medesimi elenchi per il sostegno, a meno che questi ultimi non siano essi stessi esauriti e gli interessati non abbiano presentato domanda di aggiornamento del relativo punteggio ai sensi del successivo art. 12.
9.  I singoli elenchi per il sostegno esauritisi nel corso del primo o del secondo anno del triennio sono ricompilati secondo quanto previsto al successivo art. 12. I titoli valutabili presentati dagli aspiranti ai fini dell'aggiornamento del punteggio negli elenchi per il sostegno esauriti, sono utili esclusivamente per la determinazione della posizione dei candidati negli elenchi per il sostegno ricompilati, lasciando invariata la posizione dei candidati medesimi nelle graduatorie regionali in cui già figurano, a meno che, in concomitanza, le graduatorie medesime non siano pure esaurite ed i docenti abbiano prodotto domanda anche ai fini della loro ricompilazione.
10.  Coloro che presentano domanda per gli elenchi del sostegno esauriti e non figurano già in altre graduatorie debbono presentare o dichiarare, in aggiunta al titolo di specializzazione di cui al 1° comma, il titolo di studio che dà accesso alla graduatoria o alle graduatorie cui far riferimento per il calcolo dei titoli valutabili e, quindi, del miglior punteggio da assegnare per l'inclusione negli elenchi medesimi secondo le disposizioni precedenti.
11.  Ove nel corso del conferimento delle supplenze risulti esaurito lo specifico elenco di sostegno su cui dovrebbe essere effettuata l'individuazione del docente, la supplenza in questione viene conferita all'aspirante con il maggior punteggio tra tutti gli altri elenchi di sostegno relativi al medesimo ordine scolastico secondario, di primo e di secondo grado, cui appartiene il posto da ricoprire. In caso di esaurimento di tutti gli elenchi per il sostegno, i posti non assegnati saranno comunicati ai presidi degli istituti regionali pareggiati paritari, che conferiranno la supplenza annuale fino al termine delle attività didattiche.
12.  Il servizio prestato su posto di sostegno nella scuola secondaria è valutato per l'inclusione nelle graduatorie regionali ai sensi della lett. B) della tabella di valutazione (1 punto per ciascun mese). Detto servizio, tuttavia, in una graduatoria a scelta dell'interessato, è valutato ai sensi della lett. A), con punti 2 al mese, fino ad un massimo di 12 punti per ciascun anno scolastico, anche per i casi previsti nel precedente comma 11.
13.  Gli aspiranti forniti del titolo di specializzazione monovalente, saranno inclusi nell'elenco di sostegno con l'indicazione della loro specializzazione e possono accedere solo ai posti di sostegno per alunni portatori del corrispondente handicap.
CORRISPONDENZA FRA AREE DISCIPLINARI E CLASSI DI CONCORSO AI FINI DELL'INSEGNAMENTO DI SOSTEGNO NEGLI ISTITUTI REGIONALI PAREGGIATI PARITARI


Area disciplinare  Classe di concorso Materia 
AD01 scientifica  13 tabella A Chimica e tecnologie chimiche 
AD01 scientifica  38 tabella A Fisica 
AD01 scientifica  40 tabella A Igiene, anatomia, fisiologia, patologia dell'apparato m. 
AD01 scientifica  47 tabella A Matematica e informatica 
AD01 scientifica  49 tabella A Matematica e fisica 
AD01 scientifica  60 tabella A Scienze naturali, chimica e geografia 
AD02 umanistica  36 tabella A Filosofia e scienze dell'educazione 
AD02 umanistica  50 tabella A Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado 
AD02 umanistica  61 tabella A Storia dell'arte 
AD02 umanistica  46 tabella A Lingua e civiltà straniera (francese, inglese) 
AD03 tecnica  04 tabella A Arte del tessuto, moda e costume 
AD03 tecnica  06 tabella A Arte della ceramica 
AD03 tecnica  07 tabella A Arte della fotografia e grafica p. 
AD03 tecnica  10 tabella A Arte dei metalli e dell'oreficeria 
AD03 tecnica  17 tabella A Discipline economico-aziendali 
AD03 tecnica  18 tabella A Discipline geometriche architettoniche e arredamento 
AD03 tecnica  19 tabella A Discipline giuridiche ed economiche 
AD03 tecnica  21 tabella A Discipline pittoriche 
AD03 tecnica  22 tabella A Discipline plastiche 
AD03 tecnica  34 tabella A Elettronica 
AD03 tecnica  42 tabella A Informatica 
AD03 tecnica  57 tabella A Scienze degli alimenti 
AD03 tecnica  66 tabella A Tecnologia ceramica 
AD03 tecnica  71 tabella A Tecnologia e disegno tecnico 
AD03 tecnica  75 tabella A Dattilografia e scenografia 
AD03 tecnica  76 tabella A Trattamento testi 
AD03 tecnica  11 tabella C Esercitazioni di economica d. 
AD03 tecnica  19 tabella C Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici 
AD03 tecnica  21 tabella C Gabinetto fisioterapico 
AD03 tecnica  44 tabella C Massochinesiterapia 
AD03 tecnica  Tutte le classi di concorso della tabella D 
AD04 psicomotoria  29 tabella A Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado 

Titolo II
OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
Art. 5
Formazione delle graduatorie e titoli validi per l'inclusione

1.  Le graduatorie regionali sono permanenti e vengono aggiornate ogni tre anni, salvo il loro esaurimento, come previsto dall'art. 12.
2.  Il direttore generale dell'U.S.R. esamina le domande presentate dagli aspiranti, attribuisce i relativi punteggi secondo i criteri di valutazione indicati nelle tabelle allegate e, sulla base del punteggio complessivo spettante a ciascun aspirante, procede alla compilazione delle graduatorie degli abilitati e dei non abilitati previste dall'art. 522 del D.L. n. 297/94.
3.  In caso di parità di punteggio, si applicano i criteri di preferenza secondo l'ordine indicato nel successivo art. 8.
4.  Le graduatorie così determinate dovranno riportare, accanto al nome di ciascun aspirante, il punteggio complessivo attribuito in base alle tabelle di valutazione e l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto alla precedenza ed alla preferenza.
5.  Per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti abilitati sono validi i titoli di abilitazione previsti dalla tabella A annessa al decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998 e successive modificazioni e integrazioni.
6.  Le classi di concorso e le abilitazioni del previgente ordinamento sono dichiarati corrispondenti alle nuove classi di concorso ai sensi della tabella A annessa al decreto ministeriale n. 39/98.
7.  Conservano validità, ai fini della corrispondenza tra classi di concorso e di abilitazione dei precedenti ordinamenti, le note 1 e 2 poste in calce alla tabella A, nonché la tabella B di cui al decreto ministeriale 3 settembre 1982 e successive modificazioni ed integrazioni.
8.  Coloro che sono in possesso di diplomi di abilitazione separatamente conseguiti per le classi di concorso 47/A - matematica e 38/A - fisica, sono da considerarsi abilitati per la classe di concorso 49/A - matematica e fisica; coloro che sono in possesso di diplomi di abilitazione separatamente conseguiti per le classi di concorso 50/A - materie letterarie negli istituti di II grado e 36/A - filosofia, psicologia e scienze della educazione, sono da considerarsi abilitati per la classe di concorso 37/A - filosofia e storia.
9.  Per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti non abilitati sono validi i titoli di studio previsti dalle tabelle annesse al decreto ministeriale n. 39/98 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono, altresì, validi i titoli di studio relativi a diplomi di laurea che hanno cambiato denominazione come precisato dalla tabella A/3 annessa al decreto ministeriale n. 39/98.
10.  Per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti a posti di insegnamento tecnico-pratico i titoli di studio validi sono quelli indicati nella tabella C/1 annessa al citato decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
11.  Per l'inclusione nelle graduatorie degli insegnamenti di arte applicata negli istituti d'arte, i titoli di studio validi sono quelli indicati nella tabella D/1 annessa al decreto ministeriale n. 39/98 e successive modificazioni ed integrazioni. Conservano la loro validità, per l'accesso alle classi di concorso della citata tabella D/1 - secondo l'apposita tabella di corrispondenza - tutti i titoli di studio - compreso, ove richiesto, l'avvenuto accertamento del possesso dei requisiti professionali ed artistici, già validi ai fini del reclutamento del personale con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato nei posti di arte applicata della tabella D/1 annessa al decreto ministeriale 3 settembre 1982 purché conseguiti prima dell'entrata in vigore del precedente decreto ministeriale 13 gennaio 1990.
12.  Nelle graduatorie dei non abilitati relative all'insegnamento della dattilografia e stenografia - classe di concorso 75/A - devono essere inclusi gli aspiranti in possesso di uno dei titoli di studio di 2° grado previsti dalla tabella A - colonna 2 - allegata al decreto ministeriale n. 39/98 e di titoli professionali e di servizio attestanti la conoscenza di almeno 2 sistemi stenografici in uso nelle scuole e di titoli professionali o di servizio relativi alla dattilografia.
13.  I suddetti titoli di servizio, qualora vengano rilasciati da privati, debbono contenere l'indicazione degli estremi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
14.  Per documentare il possesso dei titoli indicati nei 2 commi precedenti gli interessati, al posto di titoli professionali o di servizio, possono produrre certificati rilasciati da istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, paritari o legalmente riconosciuti attestanti l'effettiva frequenza in classi in cui è stato impartito l'insegnamento della dattilografia e stenografia in corsi di studio preordinati al conseguimento del diploma di 2° grado: nel certificato dovrà, altresì, essere precisato che gli interessati hanno conseguito la promozione alla classe successiva o hanno conseguito il diploma finale. Il suddetto certificato deve essere sempre presentato anche se attestante corsi di studio seguiti per il conseguimento dei titoli indicati nei precedenti commi. In mancanza del certificato può essere presentata una autocertificazione con le indicazioni di cui sopra.
15.  Per gli insegnamenti impartiti negli istituti professionali per ciechi debbono essere compilate apposite graduatorie speciali nelle quali saranno iscritti nel seguente ordine:
a)  gli aspiranti in possesso del titolo di studio, dell'abilitazione e della specializzazione specifica o polivalente;
b)  gli aspiranti in possesso del titolo di studio e della specializzazione specifica o polivalente.
16.  Gli aspiranti non vedenti possono richiedere l'inclusione soltanto nelle seguenti graduatorie:
-  discipline giuridiche od economiche;
-  educazione musicale nella scuola media;
-  filosofia, psicologia e scienza dell'educazione;
-  italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media;
-  lingua straniera;
-  lingue e civiltà straniere;
-  materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado;
-  vita di relazione negli istituti professionali per non vedenti.
17.  Gli aspiranti inclusi in graduatoria regionale sono mantenuti, per ciascun anno scolastico del triennio di validità, in detta graduatoria con il medesimo punteggio, fatti salvi gli eventuali depennamenti dalle graduatorie di cui alle successive disposizioni della presente ordinanza.
18.  I docenti depennati dalle graduatorie regionali a seguito della mancata accettazione di supplenza per la quale sono stati convocati, vengono reinseriti in graduatoria per l'anno scolastico immediatamente successivo.
Art. 6
Valutazione dei titoli culturali

A)  Titoli di studio
1. Si valuta, ai sensi della lettera A - punto 1) della tabella di valutazione, esclusivamente il titolo di studio che dà accesso alla graduatoria richiesta, fermo restando che, nel caso in cui vengano previsti per l'accesso all'insegnamento congiuntamente due titoli, si valuta unicamente il titolo di livello superiore. Ad esempio, qualora venga richiesto il possesso di laurea congiunto a diploma, oppure diploma di accademia congiunto a diploma di 2° grado, si valuta, rispettivamente, solo la laurea o il diploma di accademia.
2.  Nel caso in cui l'interessato sia in possesso di più titoli di studio tutti ugualmente validi per l'inclusione nella graduatoria richiesta, si valuterà soltanto il titolo di studio con votazione più alta.
3.  I titoli di studio posseduti dall'aspirante e non valutati ai sensi della lett. A - punto 1) sono valutati a norma della lett. B - punto 1) della tabella di valutazione.
B) Titoli di abilitazione
4.  Si valuta ai sensi della lett. A - punto 2) della tabella di valutazione dei titoli, l'abilitazione prescritta quale titolo, in base al decreto ministeriale 3 settembre 1982 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'accesso alla graduatoria richiesta.
5.  Si valutano ai sensi della lett. B - punto 1) si valutano gli altri titoli di studio di livello pari o superiori a quelli del precedente punto 4.
6.  Gli altri titoli culturali e professionali si valutano ai sensi della lett. C - della tabella di valutazione fino ad un massimo di punti 22.
7.  A seguito di modificazioni intervenute in materia di titoli di studio prescritti per l'accesso alle classi di concorso, l'aspirante in possesso del titolo di abilitazione valido per l'insegnamento per cui chiede l'inclusione, nella relativa graduatoria, ma sfornito del titolo di studio attualmente richiesto per il conseguimento della abilitazione, ha diritto all'inclusione nella graduatoria degli abilitati; tuttavia, il titolo di studio posseduto dovrà essere valutato esclusivamente ai sensi della lett. d) della tabella di valutazione, sempre che sia di grado pari o superiore a quello richiesto per l'inclusione nella graduatoria. Se è di grado inferiore non può essere valutato.
C) Titoli di specializzazione
8.  Sono valutati i titoli di specializzazione di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 970/75 e del decreto legislativo n. 297/94, art. 325 e successive modifiche ed integrazioni.
9.  I titoli di specializzazione prescritti per l'insegnamento negli istituti professionali per ciechi debbono essere valutati ai sensi della lett. A - punto 3) della tabella di valutazione solo allorché si chieda l'inclusione nelle apposite, rispettive graduatorie speciali per le quali il titolo di specializzazione stesso costituisca requisito di accesso.
10.  Il titolo di cui al precedente comma verrà, invece, valutato ai sensi della lett. C - punto 2) ove la specializzazione sia valida per l'accesso a graduatorie diverse da quelle richieste, ovvero qualora l'aspirante chieda l'inclusione nelle graduatorie relative a scuole comuni.
Art. 7
Valutazione dei titoli di servizio

A)  Valutazione dei servizi di insegnamento
1.  I servizi di insegnamento prestati sono valutati, con riferimento alla graduatoria richiesta, secondo i criteri e con i punteggi stabiliti dalla tabella di valutazione dei titoli.
2.  Il servizio prestato nella stessa classe di concorso o negli insegnamenti per i quali si chieda l'inclusione nella graduatoria è valutato come servizio specifico, ai sensi della lett. D - punto 1) della tabella di valutazione, con punti 2 per ciascun mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di punti 12 per l'intero anno scolastico. Allo stesso modo viene valutato il servizio prestato nelle classi di concorso previste dal precedente ordinamento e dichiarate corrispondenti in base alla colonna 2 della tabella B di cui al decreto ministeriale 3 settembre 1982 e la tabella A1 annessa al decreto ministeriale n. 39/98.
3.  Gli altri servizi diversi da quelli di cui al precedente comma sono valutati, rispettivamente, per ciascun mese o frazione superiore a 15 giorni, come servizi non specifici con punti 1, ovvero, come altre attività di insegnamento con punti 0,50, fino ad un massimo di punti 6 ovvero di punti 3, a seconda che siano compresi tra quelli indicati nella lett. D - punto 2 o punto 3) della tabella di valutazione dei titoli didattici.
4.  Qualora nel corso dello stesso anno scolastico siano stati prestati servizi relativi a classi di concorso o insegnamenti diversi - anche in scuole di ordine e grado diversi - si dovrà far luogo alla valutazione differenziata del servizio in relazione alla graduatoria richiesta, fermo restando che la somma dei punteggi attribuiti non può superare il punteggio previsto per un intero anno e per il servizio afferente all'insegnamento valutato nella misura più favorevole.
5.  Qualora l'interessato abbia prestato, laddove consentito, più servizio nello stesso periodo di tempo e per classi di concorso, attività o insegnamenti diversi, per il periodo coincidente verrà valutato uno solo dei servizi resi. A tal fine l'interessato indicherà nella scheda uno solo dei servizi, a sua scelta.
6.  In caso di mancata indicazione da parte dell'interessato, sarà preso in considerazione il servizio da valutarsi in misura più favorevole con riferimento alla prima delle graduatorie richieste nella domanda.
7.  Ai fini della valutazione delle frazioni di servizio inferiori all'anno scolastico si procederà secondo i criteri di cui appresso:
-  si sommano i servizi prestati nello stesso anno scolastico per ciascuna graduatoria e si divide per 30 il totale dei giorni;
-  le frazioni residue superiori a 15 giorni vengono valutate per un mese;
-  nel caso di più frazioni residue inferiori a 16 giorni relativo a diverse graduatorie:
a)  se i periodi di servizio non sono di uguale durata, si sommano i giorni e si attribuiscono alla graduatoria per cui si é prestato il periodo di maggiore servizio;
b)  se i periodi di servizio sono di uguale durata, si attribuiscono alla graduatoria richiesta dall'interessato.
8.  Il servizio di insegnamento prestato nell'anno scolastico in corso alla data della presentazione della domanda non è valutabile.
B)  Valutazione del servizio militare ed altre attività
9.  Il servizio militare di leva ed i servizi ad esso assimilati sono valutabili in costanza di nomina.
10.  Il servizio militare deve essere documentato con copia fotostatica del foglio matricolare o con autocertificazione.
11.  E' valutata l'attività svolta senza demerito come titolare di borse di studio per i giovani laureati, ovvero di addestramento didattico e scientifico conferite a norma di legge, come lettore di lingua italiana in università straniere, ovvero, dopo la laurea, come ricercatore retribuito presso università, istituti di istruzione universitaria, gruppi, centri, laboratori o istituti di ricerca operanti nella organizzazione del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto nazionale di astrofisica, del consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare.
12.  Il mandato politico-amministrativo o sindacale che comporti l'esonero dall'insegnamento ai sensi delle norme vigenti, è valutato in costanza di nomina.
Art. 8
Preferenze

1.  Nelle graduatorie, a parità di punti, precedono nell'ordine:

  Codice Descrizione 
  A Gli insigniti di medaglie al valor militare; 
  B I mutilati e invalidi di guerra ex combattenti; 
  C I mutilati e invalidi per fatto di guerra; 
  D I mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
  E Gli orfani di guerra; 
  F Gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
  G Gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 
  H I feriti in combattimento; 
  I Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa; 
  J I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
  K I figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
  L I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
  M I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
  N I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 
  O I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
  P Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
  Q I coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
  R Gli invalidi ed i mutilati civili; 
  S I militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 

A parità di merito e di titoli la precedenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia o meno coniugato;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età.
2.  Le condizioni che danno titolo alla preferenza dovranno essere comprovate nella documentazione o autocertificazione allegata alla domanda.
Art. 9
Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso le strutture organizzative dell'U.S.R. per le finalità di gestione delle graduatorie e saranno trattati presso una banca dati, eventualmente anche informatizzata, per finalità inerenti alla gestione delle graduatorie.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione.
La presentazione della domanda da parte dell'aspirante implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di redazione delle graduatorie.
Art. 10
Esclusione dalle graduatorie (1)

1.  Le esclusioni da tutte le graduatorie sono disposte per i seguenti motivi: presentazione delle domande oltre i termini prescritti; domande prive della sottoscrizione del candidato; domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato.
2.  L'amministrazione dispone l'esclusione dei candidati che:
a)  risultino privi di alcuno dei requisiti di ammissibilità previsti;
b)  non abbiano integrato la domanda nei termini prescritti;
c)  abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false.
3. Le autodichiarazioni mendaci o l'autoformazione di certificazioni false o comunque la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui alla presente ordinanza assessoriale per tutte le graduatorie o elenchi di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie o elenchi, se inseriti, e comportano, inoltre, le sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
4.  Qualora il motivo dell'esclusione sia accertato dopo la pubblicazione delle graduatorie, l'U.S.R. esclude l'aspirante dalle graduatorie stesse e, qualora la supplenza sia stata già conferita, procede alla revoca della stessa.
5.  Le esclusioni dalle graduatorie in tutti i casi previsti dal presente articolo e qualora vengano disposte dopo la pubblicazione delle graduatorie stesse, sono pronunciate dall'U.S.R. con decreto motivato da comunicare con lettera raccomandata all'interessato ed ai capi di istituto interessati. Le esclusioni dalle graduatorie di cui ai precedenti commi hanno effetto per tutto il periodo di validità delle graduatorie stesse.


(1)  L'errata compilazione del modulo domanda da parte di aspiranti inclusi nelle graduatorie regionali permanenti formulate per il triennio 2009/2012, non darà luogo alla esclusione dalle nuove graduatorie, ma non consentirà l'eventuale aggiornamento del punteggio.
Art. 11
Pubblicazione delle graduatorie

1.  Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate, ovvero sarà affissa la comunicazione all'albo dell'U.S.R. della data della loro pubblicazione, entro il 20 maggio.
2.  Le graduatorie provvisorie debbono contenere l'indicazione del punteggio totale e degli elementi analitici che portano alla formazione di detto punteggio, delle qualifiche preferenziali che diano diritto a preferenza o a precedenza.
3.  Le graduatorie predette restano disponibili per la consultazione fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive.
4.  Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie ciascun interessato può presentare ricorso in opposizione in carta libera all'ufficio scolastico regionale per motivi attinenti alla posizione in graduatoria dei singoli aspiranti alla supplenza.
5.  Dopo le decisioni dei ricorsi in opposizione l'ufficio scolastico regionale procede alle eventuali rettifiche delle graduatorie e pubblica le graduatorie eventualmente modificate, nonché l'elenco per il sostegno di cui all'art. 4, entro il 15 luglio. Le graduatorie saranno affisse sino al 31 dicembre successivo.
6.  Le graduatorie definitive, in quanto provvedimenti aventi carattere di definitività, non sono impugnabili in via gerarchica. L'elenco per il sostegno non può, comunque, essere oggetto di autonoma impugnativa.
7.  E' consentita, tuttavia, la correzione di errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive. Qualora tale correzione comporti modifiche all'ordine di graduatoria le graduatorie così rettificate debbono essere nuovamente pubblicate.
8.  Le correzioni di errori materiali effettuate dopo il conferimento delle supplenze non possono comportare modifica delle sedi assegnate.
9.  Le graduatorie provvisorie e quelle definitive sono trasmesse dall'U.S.R. a tutti gli istituti scolastici regionali cui la presente ordinanza si riferisce, affinché siano pubblicate nei termini indicati nei commi precedenti.
Art. 12
Graduatorie esaurite

1.  L'U.S.R. ricompila per il triennio le graduatorie regionali, relative ad insegnamenti impartiti nelle istituzioni regionali, esaurite nel corso del conferimento di supplenze annuali per ciascun anno scolastico precedente ovvero non compilate per mancanza di domande di inclusione.
A)  Adempimenti del direttore dell'ufficio scolastico regionale
2.  L'elenco delle graduatorie esaurite dovrà essere affisso all'albo degli istituti entro il 15 marzo dell'anno scolastico precedente a quello cui si riferiscono le graduatorie da ricompilare.
3.  Nell'ipotesi in cui vengano istituiti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 34/90, indirizzi specializzati o attività di sperimentazione che comportino l'attivazione di nuovi insegnamenti per i quali non siano state compilate graduatorie nel primo e secondo anno del triennio di validità delle graduatorie regionali, l'U.S.R. provvede a dare comunicazione dei nuovi insegnamenti attivati indicando le relative classi di concorso. La predetta comunicazione deve essere affissa all'albo di ciascun ufficio di ciascuna istituzione scolastica regionale di cui all'art. 1 della legge regionale n. 34/90 per consentire a tutti gli aspiranti interessati la presentazione della domanda di inclusione nella relativa graduatoria.
4.  La domanda di inclusione nelle graduatorie regionali previste dal comma precedente deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di affissione all'albo della comunicazione dei nuovi insegnamenti a seguito della nuova specializzazione o sperimentazione.
B)  Presentazione delle domande - Formazione delle graduatorie
5.  I docenti inclusi in graduatoria esaurita sono mantenuti in tale graduatoria con il punteggio già attribuito. Tuttavia, essi hanno facoltà di produrre nuovi titoli, ai fini dell'aggiornamento del punteggio. La domanda relativa, da produrre entro il termine perentorio del 30 aprile, deve essere redatta utilizzando i moduli predisposti e deve contenere il preciso riferimento alla graduatoria esaurita per cui si intende chiedere l'aggiornamento del punteggio.
6.  Gli aspiranti all'inclusione in graduatorie esaurite devono presentare domanda entro il termine perentorio del 30 aprile dell'anno scolastico precedente a quello cui si riferiscono le graduatorie da ricompilare.
7.  I titoli valutabili ai fini della formazione delle graduatorie sono quelli conseguiti dagli aspiranti interessati entro il termine di scadenza di presentazione della domanda. Il servizio di insegnamento prestato nell'anno scolastico in corso all'atto della presentazione della domanda non è valutabile.
8.  Le graduatorie regionali provvisorie sono pubblicate entro il 15 giugno dell'anno scolastico antecedente a quello cui si riferiscono le graduatorie ricompilate.
9.  Le graduatorie regionali definitive sono pubblicate il 31 luglio dell'anno scolastico antecedente a quello cui si riferiscono le graduatorie ricompilate.
10.  Sono da considerare esaurite le graduatorie per le quali, dopo l'individuazione dell'ultimo aspirante incluso, risultino ancora da conferire posti di insegnamento a titolo annuale, anche se tale disponibilità residua sia stata determinata dalla rinunzia da parte di aspiranti compresi nella stessa graduatoria.
Art. 13
Conferimento supplenze annuali o supplenze temporanee fino alla fine delle attività didattiche assegnazione di sede - priorità di sede

1.  L'Ufficio scolastico regionale, ai fini del conferimento delle supplenze, procederà, nella stessa data di pubblicazione delle graduatorie definitive, e con le medesime modalità, all'affissione di un avviso contenente la data in cui sarà pubblicato il calendario delle convocazioni per le supplenze.
2.  Almeno 24 ore prima di ciascuna convocazione deve essere affisso all'albo dell'U.S.R. e degli istituti un elenco contenente le disponibilità delle cattedre e dei posti, distinti a secondo della loro copertura di diritto con supplenza annuale da disporsi fino alla fine dell'anno scolastico, ovvero di fatto con supplenza temporanea da disporsi sino al termine delle attività didattiche.
3.  Gli insegnanti interessati hanno facoltà per la medesima graduatoria di rinunciare ad una supplenza annuale per accettarne una temporanea nell'ambito della stessa disponibilità.
4.  I docenti convocati possono farsi rappresentare con delega da persona di propria fiducia, ovvero possono delegare il direttore generale espressamente ai fini della accettazione della supplenza. In quest'ultimo caso la delega in carta semplice, secondo il fac-simile allegato, deve essere presentata almeno 5 giorni prima della data di convocazione. La delega all'accettazione deve recare la firma dell'aspirante, ha validità annuale e deve intendersi tacitamente revocata qualora l'aspirante si presenti direttamente il giorno delle convocazioni.
5.  Essa può essere rilasciata per alcune ovvero per tutte le graduatorie richieste. In caso di delega al direttore generale ai fini dell'accettazione saranno conferite prima le supplenze annuali e poi le supplenze temporanee, con riguardo alla posizione in graduatoria degli aspiranti.
6.  Gli aspiranti convocati che non si presentino di persona, ovvero che non abbiano provveduto a rilasciare apposita delega per ciascun anno, saranno considerati rinunciatari e conseguentemente depennati dalla relativa graduatoria; inoltre i docenti convocati devono, personalmente o a mezzo della persona da essi delegata, accettare contestualmente la supplenza conferita, senza condizioni o riserve.
7.  Fatta salva la completa disponibilità dei posti da conferirsi per supplenza secondo l'ordine di graduatoria, qualora all'atto del conferimento di supplenza da parte dell'ufficio scolastico l'avente titolo risulti già in servizio, in forza di supplenza temporanea disposta dal capo di istituto previa autorizzazione dell'Assessorato, su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, la supplenza del direttore generale, per ragioni di continuità didattica, è conferita d'ufficio all'interessato sul medesimo posto già occupato. Tale disposizione non opera nel caso in cui il posto assegnato dal capo di istituto è conferibile per supplenza temporanea da disporsi sino al termine dell'attività didattica e il docente interessato ha titolo, per la posizione in graduatoria, ad optare per una supplenza annuale.
8.  La mancata accettazione, l'accettazione condizionata o con riserva della supplenza annuale o temporanea conferita dal direttore generale, anche mediante delega, comporta il depennamento definitivo dalla relativa graduatoria, fatto salvo quanto stabilito dal precedente art. 5. Il depennamento non si applica nel caso di accettazione di supplenza conferita dal direttore generale per altra graduatoria.
9.  La rinuncia alla supplenza conferita dal direttore generale con orario inferiore a cattedra non comporta alcuna conseguenza nella graduatoria di istituto e il docente che abbia rinunciato a tale supplenza conserva la propria posizione nella graduatoria degli aspiranti inclusi nella graduatoria regionale.
10.  I docenti con contratto con orario inferiore a cattedra hanno titolo al completamento d'orario, secondo diritto di graduatoria, con le ore che si rendano successivamente disponibili.
11.  Il completamento d'orario, da disporre esclusivamente con ore di insegnamento appartenenti alla medesima classe di concorso, deve essere realizzato evitando il frazionamento delle cattedre.
12.  Nei confronti del docente che abbia accettato una supplenza per orario inferiore a cattedra, può essere conferita altra supplenza per altra classe di concorso, qualora non risulti possibile il completamento fino all'orario di cattedra per la stessa classe di concorso, purché non vengano superate complessivamente le 18 ore settimanali di insegnamento. Detto completamento può avvenire solamente nella stessa scuola, e per due classi di concorso, in considerazione della distanza chilometrica tra i vari istituti, evitando il frazionamento delle cattedre.
13.  Le operazioni di assegnazione di personale già espletate non possono in ogni caso essere rinnovate per successiva disponibilità di posti comunque verificatesi.
14.  Non si da luogo a spostamenti di personale che ha avuto conferita la supplenza annuale dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, anche se connessi a provvedimenti aventi effetti limitati nell'anno scolastico medesimo.
15.  Salvo che non sia possibile provvedere altrimenti, non è consentito attribuire nuove supplenze per orari che complessivamente comportino una retribuzione base superiore a quella spettante al corrispondente professore che stipuli un contratto a tempo indeterminato per la prima volta.
16.  Copia degli atti relativi al contratto individuale é trasmessa al capo di istituto competente.
17.  Copia degli atti relativi al contratto individuale deve essere, altresì, consegnata all'interessato all'atto dell'accettazione, ovvero notificata telegraficamente o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento in caso di accettazione con delega.
18.  I docenti che abbiano sottoscritto il contratto debbono assumere servizio alla data stabilita per l'inizio dell'anno scolastico o, in caso di supplenza conferita successivamente, non oltre due giorni dal conferimento della stessa.
19.  Nel giorno successivo a quello fissato nel contratto il preside ha l'obbligo di comunicare, con telegramma, all'U.S.R. l'avvenuta, ovvero, mancata assunzione in servizio da parte del docente.
20.  La comunicazione dell'avvenuta assunzione in servizio deve essere, inoltre, inviata ai presidi degli altri istituti i quali, ricevuta la predetta comunicazione, annoteranno il nominativo del docente nelle graduatorie di istituto, sempre che la supplenza sia stata conferita per l'intero orario di cattedra.
21.  L'elenco degli atti relativi alle supplenze conferite dal direttore generale deve essere pubblicato agli albi degli istituti e vi resta affisso per 15 giorni con l'annotazione dell'avvenuta o mancata accettazione.
22.  Il docente che accetti una supplenza per orario di cattedra non ha più titolo al conferimento di supplenza per altra graduatoria.
23. La mancata assunzione del servizio entro il termine stabilito, ivi compreso il caso di supplenza conferita per orario inferiore a cattedra, comporta la decadenza dalla stessa e il depennamento da tutte le graduatorie con facoltà di reinserimento per lscolastico successivo secondo quanto stabilito dall'art. 5.
24.  La supplenza ha decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio, anche nell'ipotesi in cui questa sia avvenuta, per giustificato motivo, con ritardo sul termine stabilito. La supplenza conferita al personale, il quale in base a vigenti norme di legge non possa assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici e non a quelli economici, nel limite di durata della supplenza stessa, fatti salvi i casi di personale in congedo per maternità e per infortunio sul lavoro.
25.  Dopo l'assunzione del servizio non è consentito abbandonarlo per assumere l'insegnamento in altro istituto. Il docente che, dopo avere assunto servizio, abbandoni l'insegnamento, non può essere assunto in altro istituto. A tal fine l'U.S.R. trasmette per conoscenza a tutti gli istituti il provvedimento di decadenza dell'aspirante dal diritto a conseguire supplenze per l'anno scolastico interessato.
26.  Le supplenze negli istituti professionali per ciechi - sedi accorpate degli istituti regionali pareggiati di Bagheria e Catania - vengono conferite a coloro che sono inclusi nelle apposite graduatorie di specializzati.
27.  La condizione di non vedente dà diritto a precedenza assoluta nelle sedi accorpate di cui al punto precedente. In detti istituti, a norma della legge 14 dicembre 1955, n. 1293, gli insegnamenti di dattilografia, tecnologia e disegno tecnico ed educazione fisica sono riservati a personale vedente.
28.  Ai sensi dell'art. 21, 1° comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il docente portatore di handicap con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categoria prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ove destinatario di supplenza secondo l'ordine di graduatoria, ha diritto di priorità nella scelta della sede, senza che tuttavia ciò comporti alcun vantaggio, in termini retributivi, rispetto ai docenti che lo precedono nella graduatoria medesima. A tal fine il direttore dell'ufficio scolastico regionale, con riguardo alla situazione dei posti disponibili ed alle relative fasi di convocazione degli aspiranti a supplenza, disporrà che - esclusivamente nell'ambito di opzioni pari o inferiori a quanto al docente diversamente abile risulta al momento conferibile per diritto di graduatoria (supplenza annuale, supplenza temporanea con riguardo al numero delle ore) - il medesimo docente scelga la sede con priorità rispetto agli altri candidati che lo precedono con le medesime opportunità di opzione. Le condizioni che danno titolo alla priorità nella scelta della sede devono essere comprovate nella documentazione allegata alla domanda.
Art. 14
Casi di incompatibilità

1.  La funzione del docente è incompatibile con altro rapporto di impiego con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato, a tempo pieno, alle dipendenze dello Stato, della Regione o di enti pubblici; è, altresì, incompatibile con ldel commercio o dell'industria, con impieghi alle dipendenze di privati, nonché con le funzioni di direttore, gestore o amministratore di scuole o convitti privati.
2.  L'eventuale supplenza spettante agli aspiranti che si trovino in una delle condizioni di cui al precedente comma verrà conferita con l'avvertenza che essa è subordinata alla contestuale opzione per l'ufficio di insegnante o alla conseguente rinuncia al posto occupato o all'attività esercitata.
3.  Per i docenti con contratto a tempo indeterminato, l'accettazione di una nuova supplenza comporta la contestuale cessazione di diritto dal precedente rapporto di servizio, fatto salvo quanto previsto dal C.C.N.L.
4.  I docenti con contratto a tempo determinato con retribuzione base equiparata a quella dei professori con contratto a tempo indeterminato alla classe iniziale di stipendio, non possono assumere né conservare l'insegnamento in scuole statali e non statali.
5.  Il docente con contratto a tempo determinato che eserciti una libera professione è tenuto a chiedere l'autorizzazione al preside che la concede qualora essa non sia di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio.
6.  Il preside, qualora rilevi che l'esercizio della libera professione divenga di fatto incompatibile con il pieno adempimento dei doveri scolastici, invita l'insegnante con contratto a tempo determinato ad abbandonare l'esercizio dell'attività non scolastica, informandone il direttore generale qualora si tratti di insegnante da questi individuato.
7.  L'insegnante con contratto a tempo determinato che non ottemperi all'invito del preside è da questi dichiarato decaduto; il preside provvederà, altresì, a comunicare all'U.S.R. il provvedimento di decadenza.
8.  Avverso il provvedimento di decadenza è ammesso ricorso all'U.S.R. che decide in via definitiva.
Art. 15
Presentazione dei documenti - Esoneri

1.  All'atto del conferimento della supplenza e comunque non oltre 30 giorni dall'assunzione in servizio, l'insegnante deve, a pena di decadenza, presentare al preside i seguenti documenti:
-  certificato di nascita;
-  certificato di cittadinanza italiana, ovvero certificato di cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea, di data non anteriore a sei mesi;
-  certificato attestante il godimento dei diritti politici, di data non anteriore a sei mesi;
-  certificato generale del casellario giudiziario, di data non anteriore a sei mesi;
-  certificati attestanti eventuali carichi pendenti rilasciati dalle competenti Pretura e Procura della Repubblica, in data non anteriore a sei mesi;
-  certificato di idoneità all'impiego, rilasciato da un medico legale dell'Azienda unità sanitaria locale ovvero da un ufficiale sanitario o da un medico militare, dal quale risulti l'idoneità fisica del lavoratore al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego di personale docente;
-  fotocopia di un documento personale di identificazione.
2.  I certificati medici presentati dagli invalidi devono contenere, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 482/68, le seguenti indicazioni:
-  se l'interessato ha perduto o meno ogni capacità lavorativa;
-  se la natura o il grado dell'invalidità sono, o meno, di pregiudizio all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.
3.  All'atto dell'assunzione in servizio, inoltre, gli insegnanti devono rilasciare una dichiarazione in carta semplice da cui risulti se percepiscano o meno, a qualsiasi titolo, pensioni, indicando, in caso positivo, la causa della pensione, l'amministrazione o ente erogante, l'ammontare della pensione stessa.
4.  Sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui sopra i dipendenti pubblici di ruolo che dimostrino tale qualifica mediante la presentazione dello stato matricolare.
5.  Per gli insegnanti che assumano servizio negli istituti dove hanno insegnato nell'anno scolastico precedente, è ammesso il riferimento a tutti i predetti documenti che siano già allegati al proprio fascicolo personale esistente presso l'istituto medesimo.
Art. 16
Ricorsi

1.  Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive compilate a norma della presente ordinanza si fa espresso riferimento alle procedure di conciliazione ed arbitrato previste dal vigente C.C.N.L. - comparto scuola.
Titolo III
Supplenze temporanee
Art. 17
Posti disponibili e supplenze temporanee

1)  Il preside può conferire supplenze utilizzando le rispettive graduatorie di istituto come segue:
a)  supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie regionali permanenti per esaurimento delle stesse;
b)  supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.
2)  Per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti il preside provvede al conferimento delle relative supplenze nel rispetto dei criteri e principi fissati dalla normativa statale in materia e comunque nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti alla data della stipula del contratto.
3)  Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più di altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo dal giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
4)  Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegue un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni. Es. festività natalizie e pasquali.
5)  Per la sostituzione del personale docente di ruolo con orario di insegnamento strutturato su più scuole, ciascuna scuola procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza.
6)  Per le ore d'insegnamento pari o inferiori a sei settimanali che non concorrono a costituire cattedra o posti orario si dà luogo al conferimento della supplenza temporanea fino al termine delle lezioni. Fatta salva ogni diversa disposizione del dipartimento regionale pubblica istruzione, si procederà all'attribuzione, con il consenso degli interessati, dei citati spezzoni, prioritariamente, a completamento dell'orario d'obbligo (18 ore settimanali), a docente non di ruolo in servizio presso il medesimo istituto; in subordine ai docenti di ruolo in servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
7)  Nel caso di esaurimento delle graduatorie di istituto il preside provvede al conferimento delle supplenze utilizzando le graduatorie degli aspiranti che hanno prodotto domanda di disponibilità per l'anno scolastico di riferimento.
8)  Le domande di disponibilità devono essere presentate entro il mese di settembre di ogni anno, onde consentire la formazione delle rispettive graduatorie. Non saranno prese in esame le domande presentate oltre il predetto termine.
Art. 18
Presentazione delle domande

1.  I docenti che aspirano al conferimento di supplenze temporanee, siano essi inclusi che non inclusi nelle graduatorie regionali, devono presentare domanda direttamente ai presidi destinatari, entro 20 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie regionali definitive. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopraindicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
2.  Non saranno prese in considerazione le domande presentate prima della pubblicazione delle graduatorie regionali definitive di supplenze, qualora prodotte da docenti inclusi in dette graduatorie.
3.  Con una sola domanda possono essere richieste supplenze per diversi insegnamenti nello stesso istituto.
4.  Ogni domanda deve contenere, a pena di nullità, la completa elencazione degli altri istituti presso cui è stata presentata la domanda di supplenza.
5.  Nella domanda gli aspiranti devono indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza, l'indirizzo ed un recapito telefonico.
6.  Gli aspiranti inclusi in graduatorie regionali di supplenze debbono indicare il punteggio ivi conseguito. La relativa domanda deve essere presentata in carta libera e sottoscritta in calce senza autenticazione.
7.  Gli aspiranti non inclusi nelle graduatorie regionali di supplenze devono, invece, produrre domanda in carta semplice contenente tutte le dichiarazioni e prescrizioni previste dall'art. 2 della presente ordinanza.
8.  Gli aspiranti non inclusi nelle graduatorie regionali di supplenze devono allegare alla domanda, o autocertificare, i seguenti documenti:
-  certificato o diploma o copia autenticata attestante il possesso del titolo di studio e del titolo di abilitazione ove richiesto;
-  scheda conforme a quella riprodotta e allegata alla presente ordinanza, compilata dall'interessato (deve essere compilata una scheda per ciascuna graduatoria richiesta).
9.  Saranno, inoltre, allegati alla domanda o dichiarati tutti gli altri documenti che valgono ad attestare i titoli valutabili a norma della tabella di valutazione nonché il diritto di precedenza previsto dalla presente ordinanza.
10.  Nel caso di produzione di documenti, una sola domanda deve essere corredata della documentazione originale; le altre devono essere corredate dalle copie, in carta libera, dei documenti allegati alla prima domanda, facendone preciso riferimento in ogni copia. In calce ad ogni copia, l'interessato deve apporre una dichiarazione da lui firmata, attestante, sotto la propria responsabilità, che la copia è conforme all'originale.
Art. 19
Graduatorie degli aspiranti a supplenze temporanee

1.  Il preside, ricevuta la domanda degli aspiranti, compila le graduatorie d'istituto per ciascuna classe di concorso in relazione agli insegnamenti impartiti nella scuola.
2.  In ogni graduatoria il capo di istituto include prioritariamente coloro che sono compresi nelle corrispondenti graduatorie regionali degli abilitati e successivamente coloro che sono compresi nelle corrispondenti graduatorie dei non abilitati; nell'ambito di ciascuna delle due graduatorie - abilitati e non abilitati - l'ordine di inclusione è determinato dal punteggio conseguito nelle graduatorie regionali.
3.  In aggiunta alle predette graduatorie il preside compila - prima per gli abilitati e poi per i non abilitati in possesso del titolo di studio prescritto - le graduatorie degli aspiranti non inclusi nelle graduatorie regionali, sulla base della valutazione dei titoli da effettuarsi a norma dell'annessa tabella di valutazione. A parità di punteggio la precedenza è determinata in base ai criteri contenuti nel precedente art. 9.
4.  Nell'ambito di ciascuna graduatoria, il preside indicherà l'eventuale diritto di precedenza assoluta individuato ai sensi del precedente art. 1.
5.  Le graduatorie di istituto compilate per coloro i quali sono o non sono inclusi nelle graduatorie triennali dell'U.S.R. sono pubblicate all'albo dello stesso istituto entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di supplenza e restano affisse durante l'intero triennio di validità.
6.  Qualora si debba procedere all'individuazione di supplenti temporanei e non siano state ancora compilate le graduatorie d'istituto, il preside conferisce le supplenze utilizzando le graduatorie valide per il triennio precedente. Tali supplenze si intendono revocate non appena si renda possibile disporre il conferimento sulla base delle nuove graduatorie d'istituto.
Art. 20
Conferimento supplenze temporanee

1.  Le supplenze temporanee sono conferite dal preside sulla base delle graduatorie compilate ai sensi del precedente art. 19, subordinatamente alla completa utilizzazione dei docenti con contratto a tempo indeterminato in posizione di soprannumero o dei docenti aventi titolo al mantenimento in servizio, ai sensi della legge regionale n. 53/84.
2. Il capo di istituto conferisce, altresì, le ore di insegnamento in classi collaterali, disponibili nell'organico di fatto e non utilizzate per la costituzione di cattedre-orario, per il completamento dell'orario d'obbligo per i docenti con cattedre costituite con un numero di ore inferiore alle 18 settimanali. Tale completamento di orario non può comunque dar luogo alla scissione degli insegnamenti compresi nelle stesse cattedre (ad esempio italiano o storia).
3.  Il conferimento delle supplenze deve essere preceduto da preavviso da effettuarsi con telegramma ovvero con fonogramma, da registrare agli atti dell'istituto con l'indicazione della data, dell'ora della comunicazione e della persona che abbia dato risposta. Per le supplenze temporanee di durata non inferiore a 30 giorni il preavviso deve essere effettuato con telegramma. Il contratto deve indicare la durata presunta della supplenza e deve essere stipulato al momento dell'avvenuta accettazione.
4.  I presidi dispongono il conferimento delle supplenze avendo cura - nell'ipotesi di supplenze aventi la stessa decorrenza - di consentire agli aspiranti con migliore collocazione in graduatoria la scelta della supplenza di maggiore gradimento.
5.  I docenti con supplenza per orario inferiore a cattedra hanno diritto al completamento di orario da realizzare anche con supplenze temporanee purché le ore di insegnamento complessivamente conferite non risultino superiori alle 18 settimanali. Tale completamento, da disporre con ore di insegnamento appartenenti alla stessa o ad altra classe di concorso, non potrà comportare il frazionamento di cattedre.
6.  La supplenza temporanea deve essere conferita per il tempo strettamente necessario per assicurare lo svolgimento dell'attività didattica.
7.  Nell'ipotesi di più contratti stipulati sino agli aventi diritto, verrà rescisso il contratto stipulato con l'insegnante con minore punteggio nella graduatoria dalla quale si è attinto.
8.  Il supplente temporaneo, all'atto dell'assunzione in servizio, deve comunicare, per il tramite della scuola presso cui è stato assegnato, le supplenze conseguite, nonché la durata relativa, a tutti gli istituti presso cui ha prodotto domanda di supplenza, al fine di consentire agli altri istituti l'aggiornamento della disponibilità degli aspiranti alle supplenze.
9.  Il docente che non accetti la supplenza in quanto risulti già in servizio, allo stesso o ad altro titolo, in una istituzione scolastica regionale pareggiata conserva la posizione occupata nella graduatoria di istituto.
10.  L'eventuale rinuncia alla supplenza, dopo l'accettazione ovvero la mancata assunzione in servizio senza giustificato e comprovato motivo alla data stabilita, comporta la decadenza dalla supplenza conferita nonché il depennamento dell'aspirante dalla graduatoria di istituto per tutto il triennio di validità delle graduatorie di istituto.
11.  La mancata accettazione della supplenza temporanea del capo di istituto comporta, salvo gravi e comprovati motivi, l'inclusione in coda alla relativa graduatoria di istituto, dopo l'ultimo aspirante non abilitato non incluso in graduatoria regionale, per l'anno scolastico relativo.
12.  Non è consentito lasciare la supplenza per accettarne un'altra, a meno che quest'ultima sia conferita fino al termine delle lezioni. Tale possibilità è consentita fino al 30 aprile e per qualsiasi numero di ore settimanali di insegnamento.
13.  E', invece, consentito al docente individuato dal preside di lasciare la supplenza per accettare altra supplenza conferita dall'U.S.R..
14.  Il docente che, dopo avere accettato la supplenza e dopo avere assunto servizio, abbandoni la supplenza senza giustificato motivo, non può essere assunto in altro istituto per tutto il periodo di validità delle graduatorie di istituto.
15.  Nel caso in cui il titolare, per il cui posto si è proceduto al conferimento della supplenza, si assenti dalla scuola senza soluzione di continuità, per un ulteriore periodo, la supplenza già conferita è prorogata sino al rientro del titolare. In caso di mancata accettazione, il docente viene collocato in coda alla graduatoria di istituto.
16.  Nell'ipotesi in cui l'insegnante avente diritto alla riduzione dell'orario giornaliero di servizio per allattamento si assenti anche per le rimanenti ore, al supplente inizialmente individuato per la copertura delle ore relative alla riduzione d'orario, dovrà essere conferita la supplenza per l'intero orario di insegnamento.
17.  Per i supplenti non inclusi in graduatorie regionali la validità della supplenza é subordinata all'accertamento della rispondenza della documentazione prodotta in copia o dichiarata alla documentazione originale che deve essere richiesta al capo di istituto cui è stata inviata ai sensi dell'art. 19.
18.  I capi di istituto hanno l'obbligo di sottoscrivere e di pubblicare all'albo dell'istituto gli atti relativi ai contratti a tempo determinato immediatamente dopo l'accettazione e di tenerli affissi per 15 giorni. I termini per le eventuali impugnative all'ufficio scolastico regionale competente decorrono dalla data di affissione degli stessi atti all'albo dell'istituto.
19.  Il capo di istituto che abbia rilevato false dichiarazioni nella domanda di supplenza ovvero alterazioni nella documentazione allegata, è tenuto a darne notizia immediatamente all'ufficio scolastico regionale ai fini dell'esclusione dell'aspirante interessato da tutte le graduatorie.
Art. 21
Conferimento supplenze in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto o in mancanza di aspiranti in possesso del titolo di studio

1.  Dopo l'esaurimento delle graduatorie di istituto, i presidi conferiscono le supplenze ai docenti forniti del titolo di studio prescritto che abbiano presentato apposita istanza documentata di disponibilità entro il termine del 30 settembre di ciascun anno scolastico.
2.  In caso di più aspiranti, la graduatoria relativa deve avvenire attraverso la comparazione dei titoli posseduti o dichiarati da effettuarsi sulla base della tabella di valutazione dei titoli della presente ordinanza.
3.  Qualora non sia stato possibile procedere all'attribuzione delle supplenze nei modi sopra indicati e debba, di conseguenza, procedersi all'individuazione di aspiranti muniti di titoli di studio inferiori a quelli richiesti per l'ammissione al relativo concorso a cattedra, i presidi, con provvedimento adeguatamente motivato, possono affidare la supplenza relativa a coloro che ne facciano domanda documentata e che, per possesso di titoli di studio e di servizio ovvero per i corsi di studio seguiti, diano il maggiore affidamento per l'insegnamento da conferire. La domanda può essere presentata senza limiti di tempo nel corso di ciascun anno scolastico. E' fatto divieto al preside di affidare supplenze al coniuge, ai parenti e agli affini entro il quarto grado sprovvisti del titolo di studio prescritto. A tale regola si può derogare soltanto nel caso in cui non sia stato possibile conferire la supplenza ad altra persona e solo dopo espressa, formale autorizzazione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - dipartimento regionale pubblica istruzione.
Gli atti relativi al contratto di supplenza di cui al precedente comma saranno affissi all'albo dell'istituto con l'indicazione che trattasi di supplenze conferite a personale sprovvisto del titolo prescritto.
4.  L'abilitato, anche non compreso in graduatorie regionali, che non sia stato assunto in servizio in altri istituti statali, regionali o non statali, ovvero che, pur essendo in servizio, possa ottenere altra supplenza non superando la retribuzione iniziale spettante ad un professore con contratto a tempo indeterminato ha diritto, purché ne faccia documentata istanza al capo di istituto, ad ottenere entro il 31 dicembre di ciascun anno scolastico, la supplenza in luogo del supplente non abilitato non incluso nelle graduatorie regionali.
5.  Parimenti si procede, nell'ordine, a favore dell'abilitato, del laureato ovvero del diplomato nei confronti di colui che sia stato individuato senza essere in possesso del prescritto titolo di studio. Ai fini dell'applicazione del comma precedente il capo di istituto procede al conferimento di supplenze temporanee mediante lo scorrimento contemporaneo di tutte le graduatorie di istituto.
6. Limitatamente all'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola media, nel caso in cui ricorra la necessità di conferire supplenze a persone sfornite del titolo di studio o abilitazione, la supplenza deve essere conferita, con precedenza assoluta e nell'ordine indicato, ad aspiranti in possesso dei seguenti titoli:
a)  laurea in lettere o in pedagogia con tesi in storia della musica o in altra materia musicale prevista nel piano di studi congiuntamente al compimento inferiore di un corso principale decennale di conservatorio statale (composizione, direzione d'orchestra, organo, pianoforte, violino, viola, violoncello);
b)  attestato del corso straordinario di didattica della musica rilasciato da conservatori di musica statali;
c)  attestato del corso straordinario di strumenti a percussione rilasciato da conservatori statali;
d)  diploma di abilitazione magistrale congiunto al compimento medio di un qualsiasi corso principale di conservatorio statale;
e)  compimento medio di un corso decennale di conservatorio statale (composizione, direzione d'orchestra, pianoforte, violino, viola, violoncello);
f)  compimento inferiore di uno dei corsi di cui al precedente punto.
7.  In mancanza di aspiranti in possesso del prescritto titolo di specializzazione nella relativa graduatoria di istituto, o nelle relative graduatorie di utilizzazione, per posti di sostegno si procede al conferimento della supplenza temporanea ad aspiranti inclusi nelle normali graduatorie, sulla base del punteggio posseduto, dando la precedenza nell'ordine:
-  ad aspiranti che abbiano superato il primo anno del corso di specializzazione;
-  ad aspiranti che siano in possesso di titoli di specializzazione conseguiti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 970/75 e non riconosciuti successivamente;
-  ad aspiranti che abbiano già prestato servizio in posti del medesimo tipo;
-  ad aspiranti inclusi nelle graduatorie regionali corrispondenti fra aree disciplinari e classi di concorso.
Per tali aspiranti, la mancata accettazione della supplenza temporanea non implica l'inclusione in coda alla relativa graduatoria.
8.  L'aspirante a supplenze temporanee fornito di titolo di specializzazione conseguito ai sensi del decreto legislativo n. 297/94 ha diritto di ottenere, con documentata istanza al capo di istituto, la supplenza in luogo del supplente temporaneo non specializzato cui é stato attribuito il posto di sostegno, entro il 31 dicembre.
Palermo, 2 settembre 2008.
  ANTINORO 


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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