REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 19 SETTEMBRE 2008 - N. 43
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 11 agosto 2008.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Belpasso.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreto interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il foglio prot. n. 39819 del 23 novembre 2007, pervenuto il 29 novembre 2007 ed assunto al protocollo di questo Assessorato il 30 novembre 2007 al n. 87240, con il quale il comune di Belpasso ha trasmesso, per l'approvazione di competenza, la variante allo strumento urbanistico vigente finalizzata alla modifica dell'art. 24 delle norme tecniche di attuazione, relativa alla zona E (verde agricolo);
Vista la delibera n. 51 del 23 aprile 2007, con la quale il consiglio comunale di Belpasso ha adottato la variante allo strumento urbanistico vigente finalizzata alla modifica dell'art. 24 delle norme tecniche di attuazione, relativa alla zona E (verde agricolo);
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera consiliare n. 51 del 23 aprile 2007;
Vista la certificazione datata 27 novembre 2007, a firma del segretario generale del comune di Belpasso, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della delibera consiliare n. 51 del 23 aprile 2007, nonché attestante che avverso la stessa è stata presentata un'osservazione;
Vista la delibera n. 73 del 18 settembre 2007, con la quale il consiglio comunale di Belpasso ha espresso le proprie determinazioni in merito all'osservazione presentata avverso la delibera consiliare n. 51 del 23 aprile 2007;
Vista la nota prot. n. 22 dell'8 aprile 2008, con la quale l'U.O. 5.1/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 6 del 7 aprile 2008, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Descrizione:
La variante proposta, adottata con delibera consiliare n. 51 del 23 aprile 2007, consiste nella modifica alle N.T.A., approvate con decreto n. 987/D.R.U. del 22 dicembre 1993 e successiva variante di cui al decreto n. 873 del 4 agosto 2004, relativamente all'art. 24 intitolato "Zone E-Verde agricolo".
La presente variante propone le seguenti modifiche:
1)  nell'art. 24.1 - Definizione - viene cassato integralmente il testo di cui alle lett. a), b) e c);
2)  nell'art. 24.2 - Destinazioni di zona e prescrizioni alla lett. a) viene cassata la frase "di cui sia dimostrata la necessità di insediamento nell'azienda, nonché i relativi fabbricati rustici di servizio utili all'attività agricola dell'azienda" e viene sostituita con la frase "nonché i relativi fabbricati rustici di servizio utili all'attività agricola dell'azienda, quali depositi attrezzi, magazzini, ed altri manufatti strettamente connessi alla conduzione agricola";
-  nella lett. b) vengono cassati i punti 1) e 2) e sostituiti con il seguente testo:
"quali: pietra lavica, calcarea o da estrazioni in genere, ove presenti nel territorio comunale; legname di essenze autoctone locali. Per gli immobili realizzati con regolare concessione, rilasciata ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 71/78 o comunque realizzati in zona agricola secondo le previsioni del piano regolatore generale, ed ultimati entro la data di entrata in vigore della legge regionale n.17/94, che non possono più essere utilmente destinati alle finalità economiche originarie, è consentito il cambio di destinazione d'uso con riferimento ad altra attività, ancora diversa da quella originaria, nel rispetto dei parametri urbanistici esistenti e purché la nuova destinazione non sia in contrasto con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.";
-  nella lett. c) dopo le parole "e non più di 300 metri cubi." viene aggiunto il seguente testo: "E' consentito il mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati realizzati con regolare concessione edilizia, anche in regime di sanatoria, esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 2/2002, da civile abitazione a destinazione ricettivo-alberghiera e di ristorazione ove sia verificata la compatibilità ambientale della nuova destinazione ed il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie nonchè di sicurezza.
E' ammessa l'autorizzazione all'esercizio stagionale, primaverile ed estivo, dell'attività di ristorazione anche in manufatti destinati a civile abitazione, nel rispetto della cubatura esistente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 2/2002, purché la nuova destinazione, ancorché temporanea, non sia in contrasto con interessi ambientali e con disposizioni sanitarie.
La destinazione ricettivo-alberghiera e di ristorazione cessa automaticamente allorché cessi la relativa attività.";
-  nella lett. d) viene cassato integralmente il testo dopo le parole: "ai successivi articoli";
-  nella lett. e) viene cassato integralmente il testo dopo le parole "Opifici per fuochi pirotecnici";
-  viene aggiunta la lett. f) con il seguente testo:
"Interventi edilizi di ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché di restauro conservativo e consolidamento statico";
3)  nell'art. 24.3 viene aggiunta la frase: "ovvero in entrambi i casi D.I.A";
4)  gli art. 24.4.1 e 24.4.2 vengono cassati e vengono sostituiti con il seguente testo:
"Art. 24.4
Indice di zona e parametri
Interventi di cui alla lettera a)
(Case coloniche e di abitazione per gli agricoltori e per i salariati nonché i relativi fabbricati rustici di servizio utili all'attività agricola dell'azienda)
-  indice fabbricabilità fondiario: Iff = 0,03 mc./mq.;
-  altezza massima consentita ml. 6,50;
-  numero di elevazioni fuori terra: = 2;
-  rapporto di copertura Rc <1/50 mq./mq.;
-  lotto minimo: mq. 4.000;
-  distanze da confini ml. 10,00;
-  distanze dai fabbricati ml. 20,00;
-  distanze dai confini stradali: come da decreto interministeriale n. 1444/68 (salvo le maggiori distanze fissate dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, D.P.R. 26 aprile 1993 n. 147 e successive modifiche);
-  le coperture dovranno essere a tetto con pendenza massima del 30%;
-  è consentita la realizzazione di un solo piano cantinato a condizione che la superficie complessiva di detto piano non superi quella del piano terra in misura superiore al 50%.
All'interno di ciascun lotto minimo, così come definito nel successivo art. 24.7, è consentita la realizzazione di una singola unità abitativa.
Per l'esecuzione di soli depositi ed attrezzi di altezza utile non superiore a ml. 2,70 è previsto un lotto minimo = mq. 2000.
Interventi di cui alla lett. b)
(Interventi di cui all'art. 22 della legge regionale n. 71/78 - manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici)
-  indice di fabbricabilità fondiario: non indicato mc./mq.;
-  altezza massima consentita: h max = 10,50 mt.;
-  numero di elevazioni fuori terra: = 1;
-  rapporto di copertura Rc <1/10 mq./mq.;
-  lotto minimo: = 5.000 mq.;
-  la superficie coperta di eventuali fabbricati residenziali, dimensionati con l'indice di edificabilità di 0,03 mc./mq., dovrà essere computata al fine del calcolo del rapporto di copertura complessivo.
L'altezza non è consentita la realizzazione di più edifici residenziali all'interno dello stesso lotto.
-  distanze da confini ml. 10,00;
-  distanze dai fabbricati ml. 20,00;
-  distanze dai confini stradali: come da decreto interministeriale n. 1444/68 (salvo le maggiori distanze fissate dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, D.P.R. 26 aprile 1993 n. 147 e successive modifiche);
-  sono ammesse coperture con tetto a falde aventi pendenza non superiore al 30%;
-  parcheggi in misura non inferiore ad 1/10 dell'intera area di proprietà proposta per l'intervento;
-  è consentita la realizzazione di un solo piano cantinato a condizione che la superficie complessiva di detto piano non superi quella del piano terra in misura superiore al 50%;
-  gli uffici dovranno essere ricavati all'interno del fabbricato produttivo, anche al piano primo nel rispetto dell'altezza massima consentita, e dovranno avere superficie lorda non superiore al 10% della superficie coperta;
-  distanza di ml. 200,00 degli insediamenti abitativi ed opere pubbliche previste dallo strumento urbanistico.
I suddetti insediamenti dovranno osservare le limitazioni di cui all'art. 15, legge regionale n. 78/76, come interpretato dall'art. 2 della legge regionale n. 15/91.
Interventi di cui alla lett. d)
(Costruzione da adibire ad edilizia per scopi residenziali)
-  indice fabbricabilità fondiario: Iff = 0,03 mc./mq.;
-  altezza massima consentita per la sola residenza: h max = 6,50 mt.;
-  numero di elevazioni fuori terra: = 2;
-  rapporto di copertura Rc<1/50 mq./mq.;
-  lotto minimo: mq. 4.000;
-  distanze da confini ml. 10,00;
-  distanze dai fabbricati ml. 20,00;
-  distanze dai confini stradali: come da decreto interministeriale n. 1444/68 (salvo le maggiori distanze fissate dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147 e successive modifiche);
-  le coperture dovranno essere a tetto con pendenza massima del 30%;
-  è consentita la realizzazione del piano cantinato a condizione che la superficie complesiva di detto piano non superi quella del piano terra in misura superiore al 50%;
-  all'interno di ciascun lotto minimo, così come definito nel successivo art. 24.7, è consentita la realizzazione di una singola unità abitativa.
Interventi di cui alla lettera e) (opifici per fuochi pirotecnici):
Si riconfermano i parametri del precedente art. 24.7 con la seguente aggiunta:
-  rapporto di copertura Rc: 0,10 mq./mq.;
5)  nell'art. 24.6 la prescrizione del lotto minimo viene modificata da 500 mq. a 1.600 mq.;
6)  l'art. 24.7 "Opifici per fuochi pirotecnici" viene cassato integralmente e così:
"art. 24.7 lotto minimo:
Per gli interventi di cui alle lett. a) e d) dell'art. 24.2; il lotto minimo prescritto, se inferiore a mq. 10.000, non deve essere il risultato di un frazionamento particellare successivo alla data di adozione del piano regolatore generale vigente, ovvero 23 dicembre 1993.
In ogni caso i lotti interessati da edificazione di cui alle lett. a), b), e d) dovranno avere accesso da strada pubblica ovvero da strada esistente avente uso pubblico".
Avverso la variante è stata presentata l'osservazione della ditta Pappalardo Carmelo, che con delibera consiliare di controdeduzioni n. 73 del 18 settembre 2007, è stata accolta parzialmente ai punti 1, 3, 7 e cioè:
-  punto 1) all'art. 24.2 viene inserito il punto a) sopradescritto;
-  punto 3) viene accolta l'osservazione, all'art. 24.4, limitatamente alla superficie minima del lotto che viene riportato a mq. 5.000;
-  punto 7) viene accolta l'osservazione, all'art. 24.6, limitatamente all'indicazione del lotto minimo che viene fissato in mq. 1.600.
Non vengono accolti, invece, i rilievi di cui ai punti 2, 4, 5 poiché, sostanzialmente, non si riferiscono all'argomento oggetto della presente variante; non viene accolto il rilievo di cui al punto 6 dell'osservazione che considera insufficiente la superficie del lotto minimo (mq. 10.000) destinato ad opifici per fuochi pirotecnici.
Considerazioni
Alla luce della documentazione esaminata e considerato che:
1)  la procedura amministrativa adottata per la variante in argomento risulta essere regolare ai sensi di legge;
2)  sulla deliberazione in argomento il segretario comunale ha attestato che la stessa è stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 20 luglio 2007 all'8 agosto 2007, ai sensi dell'attuale legislazione, ed inoltre, per quanto concerne la regolarità tecnica, il responsabile tecnico del comune ha espresso parere favorevole;
3)  atteso che le modifiche proposte, riguardanti l'art. 24 delle N.T.A., non alterano significativamente i criteri informatori delle vigenti N.T.A. e che sono, tra l'altro, finalizzate a disciplinare in modo più puntuale gli interventi già previsti dalla medesima norma, si è dell'avviso di condividerle, con le seguenti prescrizioni riferite al nuovo articolato dell'art. 24:
-  alla lett. c) dell'art. 24.2 deve essere cassata la frase "anche in regime di sanatoria" poiché la norma di attuazione costituisce esplicita attuazione dell'art. 30 comma 2, della legge regionale n. 2/2002, che non contempla l'ipotesi prevista dalla variante in argomento, esplicitando invece la necessità che la modifica apportata con la suddetta delibera consiliare n. 51 del 23 aprile 2007 attenga esclusivamente ad edifici realizzati con regolare concessione edilizia;
-  all'art. 24.4 relativamente agli interventi di cui alla lett. b) deve essere cassato il periodo da: "La superficie coperta di eventuali fabbricati residenziali..." fino alle parole "la realizzazione di più edifici residenziali all'interno dello stesso lotto." in quanto non rispondente alle prescrizioni di cui all'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'art. 2 della medesima legge regionale n. 71/78;
4)  relativamente all'osservazione a firma della ditta Pappalardo Carmelo, la medesima si accoglie conformemente a quanto controdedotto dal consiglio comunale con delibera n. 73 del 18 settembre 2007.
La scrivente U.O. 5.1 ritiene di poter condividere le motivazioni che hanno indotto il comune ad adottare la proposta di variante in questione e pertanto esprime il parere che la variante al piano regolatore generale relativa a modifiche dell'art. 24 delle vigenti norme tecniche di attuazione, adottata dal comune di Belpasso con delibera consiliare n. 51 del 23 aprile 2007, sia meritevole di approvazione, con le prescrizioni di cui al punto 3) delle considerazioni.";
Visto il voto n. 69 del 9 luglio 2008, con il quale il C.R.U., in condivisione della proposta dell'ufficio n. 6 del 7 aprile 2008, ha espresso parere favorevole all'approvazione della variante al piano regoaltore geneale di Belpasso, riguardante la modifica dell'art. 24 delle N.T.A., relativo alle zone E di verde agricolo, adottata dal consiglio comunale con deliberazione n. 51 del 23 aprile 2007;
Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 69 del 9 luglio 2008 di cui fa parte integrante la proposta di parere n. 6 del 7 aprile 2008;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto n. 69 del 9 luglio 2008 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, è approvata la variante al piano regolatore generale vigente del comune di Belpasso, adottata con delibera consiliare n. 51 del 23 aprile 2007, relativa alla modifica dell'art. 24 delle norme tecniche di attuazione.

Art. 2

L'osservazioni, presentata avverso la variante in argomento è decisa in conformità e con le stesse motivazioni contenute nel parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 69 del 9 luglio 2008.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 6 del 7 aprile 2008 reso dall'U.O. 5.1/D.R.U.;
2)  voto n. 69 del 9 luglio 2008 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3)  delibera C.C. n. 51 del 23 aprile 2007;
4)  delibera C.C. n. 73 del 18 settembre 2007.

Art. 4

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 5

Il comune di Belpasso resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 agosto 2008.
  LIBASSI 

(2008.36.2567)114
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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