REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 12 SETTEMBRE 2008 - N. 42
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 11 agosto 2008.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Collesano.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il foglio prot. n. 12581 del 26 ottobre 2006, assunto al protocollo generale di questo Assessorato in data 26 ottobre 2006 al n. 74147, con il quale il comune di Collesano ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Visti gli ulteriori fogli prot. n. 12564 del 27 ottobre 2006, prot. n. 475 del 15 luglio 2007, prot. n. 2699 dell'8 marzo 2007, assunti, rispettivamente, al protocollo di questo Assessorato in data 7 novembre 2007 al n. 76604, in data 16 gennaio 2007 al n. 2968 e in data 14 marzo 2007 al n. 20355, con i quali il comune di Collesano ha dato riscontro a quanto richiesto dall'U.O. 3.2/D.R.U. con le note prot. n. 87741 del 21 dicembre 2006 e prot. n. 18748 del 9 marzo 2007;
Vista la delibera n. 1 del 16 maggio 2006, con la quale il commissario ad acta, nominato per gli adempimenti relativi, ha adottato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Collesano;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera del commissario ad acta n. 1 del 16 maggio 2006;
Vista l'attestazione datata 16 giugno 2006, a firma del sindaco di Collesano, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano, nonché attestante che avverso lo stesso risultano presentate n. 33 osservazioni/opposizioni entro i termini di legge, e n. 1 fuori termine;
Visto l'elenco delle osservazioni presentate avverso il piano nonché i relativi elaborati di visualizzazione redatti dal progettista, unitamente alla relazione contenente le determinazioni avverso le medesime;
Viste le n. 4 osservazioni, presentate a questo Assessorato dalle seguenti ditte: società Ecotecna s.r.l., D'Agostaro Michele, D'Asciuto Giuseppe e Barbera Gioacchino;
Vista la determinazione n. 213 del 14 novembre 2002, con il quale l'Ente Parco delle Madonie ha espresso, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 14/88, parere favorevole con prescrizioni, relativamente al piano in argomento;
Visto il parere n. 16128/2002 - 7486/2003 del 16 luglio 2003, con il quale l'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, in merito alle previsioni dello strumento urbanistico in argomento;
Visto il D.R.S. n. 915 del 2 novembre 2005, con il quale il servizio 2/V.A.S.-V.I.A. ha espresso parere di incidenza con prescrizioni, ai sensi del D.P.R. n. 357/2007, in ordine al piano regolatore generale del comune di Collesano;
Vista la nota prot. n. 50 del 28 settembre 2007, con la quale l'U.O. 3.2/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 10 del 25 settembre 2007, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Il dimensionamento del piano
L'analisi condotta dal progettista sull'evoluzione demografica nell'arco temporale degli ultimi quarant'anni, evidenzia un trend negativo:
-  decennio 1961/71, si passa da 6.081 a 5.089 abitanti;
-  decennio 1971/81, si passa da 5.089 a 4.604 abitanti;
-  decennio 1981/91, si passa da 4.064 a 4.589 abitanti;
-  periodo 1991/96, si passa da 4.589 a 4.578 abitanti, con un decremento di 11 unità;
-  la popolazione al 1998 risulta pari a 4.518 abitanti;
-  decennio 1991/2001 si passa da 4.589 a 4.367 abitanti, con un decremento di 222 unità.
Il fenomeno è stato molto violento nel primo decennio 1961/1971, con un decremento di 992 unità, che si è smorzato nel secondo decennio (1971/1981) con un decremento di 485 unità, e si è molto ridotto nel decennio 1981/1991, con un decremento di 15 unità; difatti il decremento è stato sostanziale nel primo decennio preso in considerazione e si è attenuato nell'ultimo periodo, assumendo un andamento di tipo fisiologico ma pur sempre negativo.
Dai dati forniti dal responsabile delle statistiche territoriali di questo dipartimento, la popolazione residente a Collesano al 1991 risulta pari a 4.595, mentre al 2001 si attesta un valore di 4.242 abitanti.
Di conseguenza, si riscontra una non corrispondenza dei dati sull'evoluzione demografica rispetto a quelli forniti dai progettisti e quelli forniti dal referente di questo dipartimento.
Le famiglie
Per quanto riguarda l'andamento della variazione del numero delle famiglie, nonché il numero medio dei componenti delle stesse, il progettista prende in esame tre anni di censimento del 1971, 1981, 1991.
Dai dati raccolti e riportati nei grafici allegati alla relazione, si evidenzia che, malgrado la diminuzione della popolazione di 500 unità, nel ventennio 1971/1991, si è verificato un aumento del numero delle famiglie per un totale di 243 nuclei (nel 1971 si registravano 1.565 famiglie, nel 1991 risulta essere di 1.808 famiglie); tutto ciò in funzione della diminuzione del numero medio dei componenti della famiglia che da 3,25 unità passa a 2,53 unità nel 1991. Pertanto si ha un numero maggiore di famiglie con un numero minore di componenti.
Le abitazioni
I dati relativi alle abitazioni e alle stanze sono desunti dai censimenti ufficiali del 1971, 1981, 1991 dall'Istituto centrale di statistica, pertanto nel ventennio (1971/91) preso in considerazione risulta:
abitazioni non occupate passano da 373 a 879 (506);
abitazioni occupate passano da 1.436 a 1.673 (237);
abitazioni in totale passano da 1.809 a 2.552 (743);
dall'esame dei dati, rappresentati graficamente nella relazione, si rileva che, nel ventennio 1971/1991, la popolazione diminuisce mentre le abitazioni aumentano.
Le stanze sono aumentate anch'esse nel ventennio preso in considerazione, circa la metà rispetto alle abitazioni, si desume che le abitazioni sono con un numero inferiore di stanze.
Infatti, nel 1971, ogni abitazione occupata aveva mediamente 3,77 stanze occupate, mentre nel 1991 risultano 3,54 stanze per abitazione. Dai dati esaminati si ricava che le abitazioni con una sola stanza tendono a scomparire, quelle con due o tre stanze segnano un preciso decremento, mentre le abitazioni con quattro, cinque o sei stanze sono in aumento.
Risulta che nel ventennio considerato le abitazioni sono aumentate del 41,07%, mentre le abitazioni non occupate sono aumentate del 135,65%.
Le analisi sulle abitazioni non occupate sono state effettuate solo su un decennio 1981/1991.
Nel 1981 le abitazioni non occupate erano 770, di cui 236 utilizzate per la vacanza, 233 utilizzate per lavoro e 149 non occupate per altri motivi.
Nel 1991 le abitazioni non occupate erano 879, di cui 514 utilizzate per vacanza, 101 utilizzate per lavoro e 43 non occupate per altri motivi.
Da tutto ciò si deduce un notevole incremento edificatorio per le case di villeggiature.
Il progettista dall'analisi effettuata riferisce che il rapporto fra abitanti e stanze risulta essere mediamente di 1,77 vani/abitante, riferendosi al dicembre del 1991 per 4.589 abitanti, mentre se si considerano gli abitanti al 1996 pari a 4.578 unità, e una previsione di 1,5 vani/abitanti, avremo una necessità di 6.867 vani a fronte di una disponibilità di 7.350 vani.
Considerata questa disponibilità di stanze e di abitazione con un decremento costante della popolazione, per il progettista è difficile sostenere la necessità di nuove costruzioni o comunque di nuova espansione.
Nel dimensionamento delle previsioni di intervento rimane sempre il rapporto fra il numero totale degli abitanti e la volumetria da realizzare, il rapporto è fissato mediamente in mc. 80 per ab. eventualmente maggiorato di mc. 20 (decreto interministeriale n. 1444/68). Il progettista in riferimento al rapporto fissato in mc. 100 per ab. tiene conto delle attuali esigenze abitative e pertanto lo sposta in mc. 120 per ab.
Il progettista ha dimensionato il piano di Collesano, fermo restando che la popolazione possa rimanere pari a 4.367 unità dell'ottobre del 2001, per una popolazione di 4.500 abitanti.
Gli spazi in atto destinati alle attrezzature di cui al decreto interministeriale n. 1444/68 risultano così distribuiti:
  - attrezzature per l'istruzione  mq. 8.700 
  -  attrezzature di interesse comune  mq. 5.984 
  -  aree per parco, gioco, sport  mq. 15.260 
  -  parcheggi  mq. 3.892 
  Totale mq. 33.836 

Considerato che le aree per le attrezzature si trovano di fatto tutte nell'ambito delle zone A e B, le stesse vengono computate in misura doppia.
Pertanto le attrezzature risultano in totale mq. 33.836x2 = mq. 67.672, mentre quelle necessarie risultano 12 mq. x 4.500 ab. = 54.000 mq., dunque il fabbisogno minimo viene soddisfatto.
Verbale di consistenza delle aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici
Conformemente all'incarico ricevuto, il responsabile dell'U.T.C., congiuntamente con i progettisti incaricati alla redazione del piano regolatore generale del comune di Collesano, hanno dichiarato che la reale situazione delle aree ad uso pubblico è quella risultante dagli elaborati progettuali di riferimento, con la precisazione che le stesse sono tutte libere da costruzioni, fatta eccezione delle aree di cui al P.P.1 delle zone D1 e D2 nelle quali ricadono i seguenti fabbricati:
-  case Mondoletto (foglio 42, part. 282, 283, 284, 285, 286, 287, 281, 71, 70, 65);
-  foglio 42, p.lla 216;
-  foglio 42, p.lla 337;
-  foglio 42, p.lla 213;
La consistenza dei suddetti immobili è quella di cui al piano particellare di esproprio relativa al P.P.1.
Le case Mondoletto, da ristrutturare, sono destinate dal P.P.1 a strutture di servizio connesse con le attività sportive della zona F1.
Ipotesi progettuali
Considerata la situazione dello stato di fatto del centro abitato e la posizione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato, gli interventi progettuali del piano sono limitati alle aree di edilizia esistente (zona A) e di completamento (zona B) e a quelle aree esterne insediate fuori dal centro urbano, nonché le previsioni per le attività produttive, e quelle aree a vocazione turistico-ricettivo. Particolare attenzione è stata posta alla viabilità generale, con soluzioni di funzionalità e di efficienza.
Inoltre, le previsioni del piano del Parco, la cui superficie ammonta a circa il 38,8% di quella totale, sono state recepite dal piano con le destinazioni e le limitazioni e i vincoli normativi dallo stesso imposti.
Considerata la limitata possibilità operatività, le scelte di piano prevedono per gli scopi edificatori tre aree che costituiscono le prescrizioni esecutive integrative del piano regolatore generale, oltre alla previsione di due sole aree, all'estremità della zona A, di una struttura per gli anziani ed un ampio parcheggio.
Il PP1 in località Mondoletto che prevede in parte attrezzature sportive, vicine alla casa Mondoletto, della quale si prevede invece restauro e ristrutturazione per i servizi generali, inoltre per la stessa area è stata prevista una funzione polivalente con destinazione "Eliporto", oltre ad aree destinate a strutture sportive sono previste aree a verde e ad un ampio parcheggio. L'altra parte dell'area che ricade in zona D1 è destinata a strutture produttive artigianali.
Il PP2 in località "Casa del Comune" destinato a Z.T.O. D2, prevede la commercializzazione dei prodotti dell'agricoltura e pastorizia.
Il PP3 in località "Cicci e S. Calogero" in zona B di completamento, insiste su un'area già oggetto di un precedente piano particolareggiato, in cui l'edificazione abusiva era già in atto, pertanto il PP3 consente la corretta realizzazione delle strade e delle altre infrastrutture urbane.
Zonizzazione e norme di attuazione
Ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale n. 1444/68, il nuovo strumento urbanistico generale ha suddiviso il territorio comunale nelle seguenti zone territoriali omogenee:
Zona A (art. 8 delle N.T.A.): comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani o complessi architettonici che rivestono particolare carattere storico, artistico e pregio ambientale e loro pertinenze. Tale zona è stata rappresentata nelle tavola di progetto 2/b a scala 1:2.000. E' soggetta ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia.
Non sono consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica in assenza di piani urbanistici esecutivi.
Ai sensi dell'art. 27 della legge n. 457/78, la possibilità di formazione di piani di recupero di cui all'art. 28 della medesima legge è stata estesa all'intera zona A, mediante interventi di conservazione, alla ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso.
Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: quelle esistenti; attività commerciali di vendita al dettaglio; botteghe artigianali non inquinanti, non nocive, non rumorose; uffici pubblici e servizi pubblici; uffici e servizi privati; alberghi; attività culturali ed associative private; attività per lo spettacolo.
L'art. 51 delle N.T.A., è riferito alle emergenze storico-architettoniche ed ambientali da salvaguardare, soggette alla normativa ed alle prescrizioni della zona A.
-  Il perimetro del centro storico, così come individuato nella tavola 2/b di piano, non si condivide, in quanto la z.t.o. A è stata limitata al nucleo originario caratterizzato dalla presenza dei resti del Castello e con l'individuazione di alcuni elementi angolari delle vecchie mura, in gran parte crollate (vedi relazione tecnica), per proseguire con corso Vittorio Emanuele, escludendo una parte del tessuto storico interessante, in quanto rappresenta la naturale conclusione dello sviluppo urbano lungo l'asse di via Roma, presumibilmente espansione sette - ottocentesca. Pertanto si prescrive che venga effettuato uno studio approfondito e un'attenta analisi storica del tessuto urbano; nelle more occorre fare riferimento alla perimetrazione del centro storico fornita dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo, con la scheda I.P.C.E. del Consiglio d'Europa;
-  Si condivide il contenuto dell'art. 8 delle N.T.A., fatta eccezione, sia dell'obbligo di estendere all'intera zona A la pianificazione attuativa, sia della possibilità di intervenire a mezzo di ristrutturazione edilizia. L'anzidetta prescrizione è infatti priva di alcuna motivazione, anzi appare più ragionevole l'intervento per ambiti limitati, purché riferiti a comparti "omogenei", ovvero a problematiche particolari, tenuto conto peraltro del costo rilevante della pianificazione attuativa nei centri storici. Riguardo all'ipotesi di ristrutturazione edilizia, si ricorda che la stessa si pone in contrasto con l'art. 1 della legge regionale n. 70/76, che prescrive invece (nei centri storici) interventi di risanamento conservativo, fatta eccezione dell'ipotesi in cui si è in presenza di piani di recupero ex legge n. 457/78 (vedasi parere C.G.A - sezione consultiva n. 490 del 13 settembre 1995).
Zona B (artt. 9, 10 delle N.T.A)
La zona B: viene disciplinata dall'art. 9 delle N. di A., comprende le parti del territorio completamente o parzialmente edificate suscettibili di ristrutturazione e di completamento. E' interessata dai seguenti piani urbanistici esecutivi:
1)  P.P.B1 in località S. Maria Di Gesù. Piano vigente, approvato con delibera di C.C. n. 148 del 25 ottobre 1980 e successivo aggiornamento, variato con programma costruttivo, approvato con delibera di C.C. n. 148 del 12 dicembre 1994. Piano interamente realizzato;
2)  P.P.3, comprende le aree di espansione edilizia e di completamento in località "Cicci - San Calogero", assoggettate a prescrizione esecutiva ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni.
Il piano regolatore generale si attua attraverso singole concessioni/autorizzazioni, o con piani urbanistici esecutivi, piani particolareggiati o piani particolareggiati di recupero del patrimonio edilizio esistente.
Ai sensi dell'art. 27 della legge n. 457/78, la possibilità di formazione di piani di recupero, di cui all'art. 28 della medesima legge, è stata estesa all'intera zona B, mediante interventi di conservazione, alla ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso.
Indici e parametri:
-  if max 5 mc./mq.;
-  h max Hm 11;
-  piani f.t. 3;
-  distanza minima tra fabbricati: ml. 10,00 tra pareti finestrate; ml. 6,00 tra pareti cieche;
-  distanza minima dal confine: a confine o a ml. 5,00;
Zona B1 (art. 10 delle N.T.A.)
Comprende le parti del territorio completamente edificate e suscettibili di ristrutturazione del Borgo Garbinogara e del Borgo Eras A.
Il piano regolatore generale si attua attraverso singole concessioni/autorizzazioni, o con piani urbanistici esecutivi. Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di opere interne, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di demolizione e ricostruzione nel rispetto della legislazione sismica vigente e nei limiti della cubatura esistente. Non sono ammesse nuove costruzioni.
Ai sensi dell'art. 27 della legge n. 457/78, la possibilità di formazione di piani di recupero, di cui all'art. 28 della medesima legge, è stata estesa all'intera zona B, mediante interventi di conservazione, alla ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso.
-  Le zone B e B1 si condividono in base a quanto previsto dalle norme, sia relativamente alle destinazioni d'uso che agli interventi ammessi, nonché i parametri urbanistici edilizi.
-  Le disposizioni agevolative di cui all'art. 39, comma 3, punto II, della legge regionale n. 19/72 e successive modificazioni (e cioè l'incremento volumetrico per i lotti di terreno aventi superficie inferiore a 120 mq. ovvero aventi superficie compresa tra 120 e 200 mq.), si applicano con riferimento alla situazione catastale risultante alla data di prima presentazione dello strumento urbanistico generale per l'approvazione regionale, dopo l'entrata in vigore della medesima legge n. 19/1972 (vedasi C.G.A. n. 1001 del 28 dicembre 2005).
Zone C (artt. 11, 12, 13, 14, 15 delle N. di A.)
L'art. 11 delle norme tecniche di attuazione, nel capoverso introduttivo, relativo all'attuazione delle z.t.o. C, riferisce che all'interno delle stesse dovranno essere reperite le sole opere di urbanizzazione primarie, nella considerazione che le secondarie risultano tutte ubicate nelle z.t.o. A e B, nonché nelle zone F e D, soddisfacendo così i parametri minimi inderogabili previsti dalla legge.
Tale affermazione, e scelta di piano, non risulta giustificabile, in quanto, le urbanizzazioni secondarie delle predette z.t.o. A, B, F, D, non possono essere commensurate al soddisfacimento del fabbisogno delle z.t.o. C, in quanto per tale zona C occorre prevedere le urbanizzazioni secondarie, così come previste dal decreto interministeriale n. 1444/68.
Zona C1 (art. 12 delle N. di A.): comprende le aree residenziali rade, già parzialmente insediate, confinanti con le aree del centro abitato. La tipologia è quella della campagna urbanizzata.
Nella zona C1 l'attività edilizia si attua attraverso piani di lottizzazione convenzionata, per ambiti di intervento di estensione minima mq. 4.000, nel rispetto della legislazione sismica vigente e dei seguenti indici e parametri:
1)  It = 0,16 mc./mq. riferito all'ambito di intervento del P di L;
2)  If = 0,20 mc./mq.;
3)  Hm = 7,00;
4)  piani f.t. = 2;
5)  distanza minima dal confine: a confine o a ml. 5.00;
6)  distanza minima tra fabbricati: ml. 10,00 tra pareti finestrate;
7)  distanza minima dalle strade: ml. 5,00, per strade di larghezza inferiore a ml. 7,00; ml. 7,50 per strade di larghezza compresa tra ml. 7,00 e ml. 15; ml. 10,00 per strade di larghezza superiore a ml. 15;
8)  tipologia edilizia ammessa: di tipo isolato e/o in linea;
9)  lotto minimo non inferiore a mq. 1.000.
-  l'attuazione dei piani urbanistici esecutivi nelle z.t.o. C, dovrà essere subordinata al reperimento sia delle urbanizzazioni primarie, da cedere al comune, sia da quelle secondarie, nella misura e quantità stabilite dalla legge, considerato che non possono essere commisurate con quelle ubicate nelle zone residenziali A e B quelle delle zone F e quelle per gli insediamenti produttivi D. Si prescrive pertanto che, all'interno delle z.t.o. C, vengano reperite le urbanizzazioni secondarie, nella quantità necessaria al fabbisogno abitativo.
-  La zona C1 si condivide in base a quanto previsto dalle norme, sia relativamente alle destinazioni d'uso che agli interventi ammessi, ad eccezione di quanto sopra prescritto.
Zona C2 (art. 13 delle N. di A.): comprende le aree agricole residenziali, già parzialmente insediate, ricadenti all'interno della zona D del Parco delle Madonie.
In tale zona il piano regolatore generale, si attua:
-  nel patrimonio edilizio esistente è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione degli edifici a carattere produttivo che con finalità abitative, di tipo rurale che agriturismo, secondo le leggi vigenti. Per gli interventi che comportino variazione d'uso o aumento di volume, occorrono i requisiti urbanistici relativi ai parcheggi pubblici e privati e alla circolazione veicolare. Per tali interventi è necessario acquisire il parere dell'Ente Parco delle Madonie;
-  Le nuove costruzioni sono consentite previa redazione di piani di lottizzazione convenzionata per ambiti di intervento di estensione minima mq. 5.000, secondo i seguenti indici e parametri:
 1)  indice fabbricabilità territoriale 0,08 mc./mq. riferito all'ambito di intervento dei Pdl;
 2)  indice fabbricabilità fondiaria 0,10 mc./mq.;
 3)  altezza max Hm 7,00;
 4)  numero max piani fuori terra 2;
 5)  rapporto di copertura 0,04 mq./mq.;
 6)  distanza minima dal confine ml. 5,00;
 7)  distanza minima tra fabbricati ml. 10,00 tra pareti finestrate;
 8)  distanza minima dalle strade ml. 5,00, per strade di larghezza inferiore a ml. 7,00; ml. 7,50 per strade di larghezza compresa tra ml. 7,00 e ml. 15; ml. 10,00 per strade di larghezza superiore a ml. 15;
 9)  tipologia edilizia ammessa: case isolate;
10)  lotto minimo non inferiore a mq. 1.500.
-  La zona C2 si condivide in base a quanto previsto dalle norme, sia relativamente alle destinazioni d'uso che agli interventi ammessi, nonché i parametri urbanistici. Per i nuovi interventi è necessario acquisire il parere dell'Ente Parco delle Madonie;
Zona C3 (art. 14 delle N. di A.): comprende le aree collinari destinate per la residenza stagionale.
In tale zona il piano regolatore generale si attua a mezzo di PdL convenzionata per ambiti di intervento di estensione minima di mq. 5.000, nel rispetto dei seguenti parametri:
1)  indice fabbricabilità territoriale 0,08 mc./mq. riferito all'ambito di intervento dei P.U.E.;
2)  indice fabbricabilità fondiaria 0,10 mc./mq.;
3)  altezza max Hm 7,00;
4)  numero max piani fuori terra 2;
5)  distanza minima dal confine ml. 5,00;
6)  distanza minima tra fabbricati ml. 10,00 tra pareti finestrate;
7)  distanza minima dalle strade ml. 5.00, per strade di larghezza inferiore a ml. 7,00; ml. 7,50 per strade di larghezza compresa tra ml. 7,00 e ml. 15; ml. 10,00 per strade di larghezza superiore a ml. 15;
8)  tipologia edilizia ammessa: case isolate;
9)  lotto minimo non inferiore a mq. 1.50
-  La zona C3 si condivide in base a quanto previsto dalle norme, sia relativamente alle destinazioni d'uso che agli interventi ammessi.
Zona C4 (art. 15 delle N. di A.): comprende le aree destinate per gli insediamenti turistico-ricettivi.
In tale zona il piano regolatore generale si attua a mezzo di PdL convenzionata per ambiti di intervento di estensione minima di mq. 20.000, nel rispetto dei seguenti parametri:
1)  indice fabbricabilità territoriale 0,16 mc./mq. riferito all'ambito di intervento dei P.U.E.;
2)  indice fabbricabilità fondiaria 0,20 mc./mq.;
3)  altezza max Hm 7,00;
4)  numero max piani fuori terra 2;
5)  distanza minima dal confine ml. 5,00;
6)  distanza minima tra fabbricati ml. 10,00 tra pareti finestrate;
7)  distanza minima dalle strade ml. 5.00, per strade di larghezza inferiore a ml. 7,00; ml. 7,50 per strade di larghezza compresa tra ml. 7,00 e ml. 15; ml. 10,00 per strade di larghezza superiore a ml. 15;
8)  tipologia edilizia ammessa: del tipo isolato o in linea;
9)  lotto minimo non inferiore a mq. 5.000;
E' consentito il ricorso all'art. 15 della legge regionale n. 71/78 per complessi autonomi in ambito chiuso ed a uso collettivo.
-  La zona C4 si condivide in base a quanto previsto dalle norme, sia relativamente alle destinazioni d'uso che agli interventi ammessi. Occorre correggere, all'interno del primo comma dell'art. 15 (attuazione del piano regolatore generale) l'errata citazione della zona C2 a zona C4.
Zone D (artt. 16, 17, 18, 19, 20 e 21 delle N. di A.)
Comprendono le parti del territorio destinate ad insediamenti produttivi artigianali, industriali commerciali e alla lavorazione di prodotti agricoli non nocivi, non rumorosi, non inquinanti e non maleodoranti.
Gli edifici e le aree adibite ad attività artigianali ed industriali esistenti alla data di adozione del piano regolatore generale, anche se non indicate come zone D dalla cartografia di piano, acquisiscono il regime e le caratteristiche di tale zona D.
Per l'attività relativa agli impianti elencati nel decreto 5 agosto 1994, n. 827, dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, occorre acquisire, preventivamente, il nulla osta di cui all'art. 5 della legge regionale n. 181 del 29 dicembre 1981.
Il piano regolatore generale si attua con P.U.E. (P.I.P.) o con intervento edilizio diretto attraverso la concessione, l'autorizzazione edilizia, comunicazione.
Si prescrive che per detta zona D il piano regolatore generale è subordinato al P.U.E. di iniziativa pubblica o privata e non con intervento edilizio diretto, a seguito di ciò l'ultimo comma dell'art. 16 delle N. di A. va modificato in tal senso.
Zone D1 (art. 17 delle N. di A.)
La zona D1 comprende le aree per insediamenti produttivi artigianali industriali non nocivi, non rumorosi, non inquinanti e non maleodoranti.
Gli interventi sono subordinati a piano urbanistico esecutivo, esteso all'intera zona, che nella fattispecie costituisce PP.EE. del piano regolatore generale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni, si attua nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
-  rapporto max di copertura 0,25;
-  altezza max 5,00;
-  numero dei piani 1;
-  distacchi dai confini: sono definiti dal P.P.;
-  distacchi dalle strade: sono definiti dal P.P.;
-  lotto minimo: è definito dal P.P.;
-  dotazione parcheggi: 10% della superficie del lotto;
-  vincolo di piantumazione con alberi di alto fusto: 1/5 della superficie del lotto;
La z.t.o. D1 si ritiene condivisibile.
Zone D2 (art. 18 delle N.di A.)
La zona D2 comprende le aree per insediamenti commerciali e produttivi non inquinanti, non nocivi né maleodoranti, destinate alla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli ed alle attività commerciali.
Gli interventi sono subordinati a piano urbanistico esecutivo, esteso all'intera zona, che nella fattispecie costituisce PP.EE. del piano regolatore generale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni, si attua nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
-  rapporto max di copertura 0,25;
-  altezza max 5,00;
-  numero dei piani 1;
-  distacchi dai confini: sono definiti dal P.P.;
-  distacchi dalle strade: sono definiti dal P.P.;
-  lotto minimo: è definito dal P.P.;
-  dotazione parcheggi: 10% della superficie del lotto;
-  vincolo di piantumazione con alberi di alto fusto: 1/5 della superficie del lotto.
La z.t.o. D2 si ritiene condivisibile nel rispetto della normativa inerente la programmazione commerciale secondo i criteri previsti dal decreto presidenziale 11 luglio 2000.
Zone D3 (art. 19 delle N. di A.)
La zona D3 comprende le aree per insediamenti artigianali di servizio non inquinanti, non nocivi, non maleodoranti, non rumorosi.
Gli interventi all'interno della zona D3 si attuano con concessione/autorizzazione edilizia, la comunicazione al sindaco o con P.U.E. nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
-  rapporto max di copertura 0,10;
-  altezza max 5,00;
-  numero dei piani 1;
-  distacchi dai confini: ml. 5,00;
-  distanza minima tra i fabbricati ml. 10,00;
-  distanza minima dalle strade ml. 5,00, per strade di larghezza inferiore a ml. 7,00; ml. 7,50 per strade di larghezza compresa tra ml. 7,00 e ml. 15; ml. 10,00 per strade di larghezza superiore a ml. 15;
-  tipologia edilizia ammessa: del tipo isolato a capannoni;
-  dotazione parcheggi: 10% della superficie del lotto;
-  vincolo di piantumazione con alberi di alto fusto: 1/5 della superficie del lotto;
-  le costruzioni devono arretrarsi dalle sorgenti per le distanze contrassegnate in cartografia;
-  il lotto minimo deve essere non inferiore a mq. 2.000.
Per l'attività relativa agli impianti elencati nel decreto 5 agosto 1994, n. 827, dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, occorre acquisire, preventivamente, il nulla osta di cui all'art. 5 della legge regionale n. 181 del 29 dicembre 1981.
La z.t.o. D3 si ritiene condivisibile, con la prescrizione che la suddetta zona si attua mediante il P.U.E. di iniziativa pubblica o privata ed esteso all'intera zona omogenea, di conseguenza va modificato il comma 2 dell'art. 19 delle norme tecniche di attuazione.
Zone D4 (art. 20 delle N.T.A.): insediamenti produttivi artigianali ed industriali esistenti
La D4 comprende le parti del territorio comunale occupate da insediamenti produttivi artigianali ed industriali esistenti. Essa si attua mediante concessione/autorizzazione edilizia, comunicazione al sindaco.
Sono consentiti: manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione e demolizione e ricostruzione, ampliamenti sino al 30% delle volumetrie esistenti, corpi accessori per impianti e ricovero attrezzi, nel rispetto della particolare situazione geologica dei luoghi, con i seguenti parametri urbanistici:
-  altezza massima: pari a quella esistente;
-  distacchi dai confini: ml. 5,00;
-  distanza minima tra i fabbricati ml. 10,00;
-  distanza minima dalle strade ml. 10,00;
-  dotazione parcheggi: 10% della superficie del lotto;
-  vincolo di piantumazione con alberi di alto fusto: 1/5 della superficie del lotto.
La z.t.o. D4 si ritiene condivisibile.
Zone D5 (art. 21 delle N.T.A.): attività estrattive
Comprende le aree del territorio comunale già utilizzate per le seguenti attività estrattive:
-  cava di pietra in località S. Agata;
-  cava di argilla attiva in località Pedalini - Bivitello.
L'attività estrattiva si attua attraverso le specifiche autorizzazioni di legge che regolamentano il settore.
La z.t.o. D5 si ritiene condivisibile.
Zone E (art. 22 delle N. di A.): zone agricole
Le zone E comprendono le aree destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività agricola e delle attività connesse con l'uso agricolo.
Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
-  costruzioni rurali ad uso abitazione;
-  costruzione di stalle, fienili, ricovero per macchine e prodotti agricoli, per ricovero bestiame;
-  impianti e manufatti destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e sfruttamento di risorse ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 71/78;
-  riuso edifici esistenti;
-  infrastrutture tecniche e di difesa del suolo.
Per l'attività relativa agli impianti elencati nel decreto 5 agosto 1994, n. 827, dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, occorre acquisire, preventivamente, il nulla osta di cui all'art. 5 della legge regionale n.181 del 29 dicembre 1981.
In tale zona il piano regolatore generale, si attua attraverso la concessione edilizia, l'autorizzazione, e la comunicazione al sindaco, nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
-  indice di fabbricabilità fondiaria max per le abitazioni If = 0,03 mc./mq.;
-  altezza max Hm = 7,00 ml.;
-  numero max dei piani abitabili fuori terra: n. 2;
-  distanza minima dal confine ml. 10,00;
-  distanza minima tra fabbricati ml. 20,00;
-  tipologia del tipo isolato.
La costruzione di annessi agricoli deve essere commisurata alla dimostrata capacità produttiva del fondo, tenuto conto degli edifici esistenti, comunque la superficie coperta interessata non deve superare il valore di 0,01 mq./mq. della superficie fondiaria.
I parcheggi devono essere previsti nella misura non inferiore a 1/5 dell'area interessata dalle costruzioni.
La distanza minima dalle strade è quella stabilita dal D.I. 1 aprile 1968, n. 1404, con le integrazioni e modifiche del nuovo codice della strada.
La normativa della predetta zone E si ritiene condivisibile.
Zona F (artt. 23, 24, 25 delle N. di A.): aree destinate ad attività pubbliche o di interesse pubblico
Il piano regolatore generale si attua attraverso progetti unitari o P.U.E. estesi all'intera zona omogenea destinata al servizio, nel rispetto delle norme e delle leggi che regolano i vari tipi di attrezzature.
Le zone F si distinguono a loro volta in z.t.o. F1, F2.
Zona F1 (art. 24, delle N. di A.): aree destinate ad attrezzature sportive
Comprende le aree ubicate in contrada Mondoletto. Il piano regolatore generale per dette zone si attua attraverso piano urbanistico esecutivo, esteso all'intera zona, che nella fattispecie costituisce PP.EE. ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78, a cui si rimanda.
Zona F2 (art. 25, delle N. di A.)
Comprende le aree ubicate in contrada Croce destinata a caserma per la Guardia forestale, collegata con le strutture per la protezione civile e per la sicurezza della zona del Parco.
La normativa delle predette zone F, F1, F2, si ritiene condivisibile.
Attrezzature per l'istruzione dell'obbligo (art. 26 delle N. di A.):
Comprendono le aree destinate all'istruzione, individuate nelle tavole di piano regolatore generale, l'edificazione avverrà secondo le leggi e i regolamenti specifici emanati dalle autorità competenti in materia.
Attrezzature di interesse comune (art. 27 delle N. di A.):
Comprendono le aree destinate ad attività religiose, culturali, socio-assistenziali, sanitarie, amministrative per pubblici servizi, individuate nelle tavole del piano regolatore generale; l'edificazione avverrà secondo le leggi e i regolamenti specifici emanati dalle autorità competenti in materia.
Aree a parcheggi (art. 28 delle N. di A.):
Comprendono le aree destinate a parcheggi individuate nelle tavole di piano regolatore generale, con il simbolo funzionale P ai sensi del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Aree a verde pubblico attrezzato e a parco urbano (art. 29 delle N. di A.):
In tali aree è vietata qualsiasi costruzione ad eccezione delle attrezzature per il gioco dei bambini, chioschi e piccole costruzioni, per il deposito degli attrezzi per la manutenzione del giardino. All'interno delle stesse è consentita la viabilità pedonale. Si attuano attraverso progetto unitario specifico applicato all'intera zona.
Attrezzature per impianti tecnologici (art. 30 delle N. di A.):
Comprendono le attrezzature pubbliche e private, non normate dal decreto interministeriale n. 1444/68, destinate ad impianti tecnologici di servizio generale (discariche, centrali elettriche ecc.). Gli interventi consentiti avverranno secondo le leggi e i regolamenti emanati dalle autorità competenti in ciascuna materia.
Aree a verde privato (art. 31 delle N. di A.):
Le aree indicate a verde privato devono essere mantenute a giardino.
Aree boscate (art. 32 delle N. di A.):
Nelle aree boscate individuate nello studio agricolo forestale e riportate nella cartografia di piano, è vietata la costruzione di qualsiasi edificio.
Aree irrigue di fondovalle (art. 33 delle N. di A.):
In dette aree gli interventi ammessi sono quelli previsti per la z.t.o. E di cui al precedente art. 22 delle presenti norme.
Aree destinate al recupero ambientale e al rimboschimento (art. 34 delle N. di A.):
Sono le aree assoggettate ad opere di rimboscamento ai fini della stabilizzazione del suolo e della bonifica ambientale.
Aree di interesse archeologico (art. 35 delle N. di A.):
In dette aree gli interventi ammessi sono quelli previsti per la z.t.o. E di cui al precedente art. 22 delle presenti norme. Ai fini edificatori è obbligatorio acquisire il preventivo parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, sezione archeologica.
Zone A, B, C e D del Parco delle Madonie (art. 36 delle N. di A.):
Sono le aree perimetrate dal Parco delle Madonie che ricadono all'interno del territorio comunale di Collesano. Per le zone A, B e C valgono le norme del Parco. Per le attività edilizie a scopo residenziale da realizzare all'interno delle zone D del Parco, ove non diversamente disciplinato nelle singole zone omogenee del piano regolatore generale, valgono gli indici e parametri della z.t.o. E.
Aree con particolari destinazioni e fasce di rispetto (art. 37 delle N. di A.):
Per le fasce di rispetto viene assunto l'indice di edificabilità delle z.t.o. In cui ricadono. Per gli edifici in esse ricadenti, ove non diversamente prescritto, sono ammessi manutenzione ordinaria, straordinaria restauro e risanamento conservativo, senza cambio di destinazione d'uso.
Le nuove costruzioni devono arretrarsi:
-  ml. 60 da autostrade;
-  ml. 30 da strade extraurbane secondarie provinciali;
-  ml. 20 da strade locali;
-  dalle sponde dei corsi d'acqua, per una distanza di ml. 10;
-  dalle sorgenti, per le distanze segnate in cartografia;
-  dalle aree in cui ricadono faglie, per una distanza di ml. 10 dalle stesse;
-  dalle discariche autorizzate, per le distanze fissate nell'apposito decreto;
-  dalle fasce di rispetto dal limite dei boschi, per l'ampiezza prevista nella cartografia di piano;
-  dalla fascia di rispetto del depuratore per la distanza fissata dalle leggi vigenti in materia;
Cimitero e fasce di rispetto (art. 38 delle N. di A.):
Devono essere isolati dall'abitato mediante la fascia di rispetto prevista dall'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni.
Aste fluviali e fasce di rispetto (art. 39 delle N. di A.):
Comprendono le aree site entro una fascia di 150 m. da ambo le rive dei torrenti, ai sensi della legge n. 431/85.
Strade e fasce di rispetto (art. 40 delle N. di A.):
Strade con veduta panoramica (art. 41 delle N. di A.).
Sorgenti e fasce di rispetto (art. 42 delle N. di A.).
Fasce di rispetto alle aree boscate (art. 43 delle N. di A.).
Aree soggette a vincolo idrogeologico (art. 44 delle N. di A.).
Aree a rischio idrogeologico (art. 45 delle N. di A.).
Aree ad elevato grado di pericolosità geologica (art. 46 delle N. di A.).
Per le suddette attrezzature, aree e zone precisamente dall'art. 26 all'art. 46 sono tutte ritenute condivisibili.
Disposizioni transitorie e finali di cui al titolo III (artt. 47, 48, 49, 50, 51) delle N. di A.
Facoltà di deroga (art. 47 delle N. di A.)
Disposizioni transitorie (art. 48 delle N. di A.)
Norme abrogate (art. 49 delle N. di A.)
Consultazione delle tavole di piano (art. 50 delle N. di A.)
Elenco degli edifici e delle strutture architettoniche di interesse storico, ambientale tutelate e/o tutelare (art. 51 delle N. di A.)
Prescrizioni esecutive
Il piano regolatore generale ha individuato tre aree assoggettate a prescrizioni esecutive, nello specifico:
-  l'area PP1, estesa complessivamente mq. 77.300, destina mq. 45.600 ad attrezzature sportive (zona F1), e mq. 31.700 ad insediamenti produttivi artigianali industriali non nocivi, non rumorosi e non inquinanti (zona D1).
La zona F1 è posta a circa ml. 1.700 dal centro abitato di Collesano. Malgrado interessi la zona D del Parco delle Madonie, presenta il vantaggio di non dover realizzare nuove costruzioni per servizi vari, stante che per tali scopi è previsto l'utilizzo dei fabbricati esistenti delle Case Mondoletto. Alle strutture sportive si accede direttamente dalla S.P. n. 9bis, tramite una strada della larghezza di ml. 10,00 che costituisce la viabilità interna principale del P.P.1.
Tale area si sviluppa in adiacenza alla S.P. 9bis, assumendo una forma rettangolare irregolare.
Il consiglio comunale, in conseguenza della inadeguatezza degli impianti esistenti, è intervenuto con un P.P., al fine di pervenire ad una gestione unitaria, impartendo precise direttive, con l'obiettivo di realizzare un polo di attrazione per attività sportive, all'interno del quale sono stati previsti:
-  un campo di calcio;
-  n. 4 campi da tennis e n. 3 da tennis;
-  pallavolo da utilizzare anche per calcetto;
-  spazi per attività sportive;
-  servizi di supporto;
-  percorsi e strade di accesso;
-  parcheggi per circa 2.900 posti auto;
-  recinzioni.
Dati di progetto
-  superficie territoriale mq. 45.600;
-  viabilità e parcheggi mq. 11.333;
-  aree per il gioco e lo sport mq. 23.412;
-  aree per verde pubblico mq. 9.424;
-  edificio preesistente da ristrutturare per servizi mq. 1.430.
La zona D1, confinante a nord con la zona F1, è costituita da una striscia a forma di S, di spessore mt. 70, adiacente alla S.P. 9bis, che ne costituisce l'accesso ai singoli lotti.
Dati di progetto:
-  lotti n. 10;
-  estensione media del lotto mq. 1.600;
-  superficie territoriale mq. 31.700;
-  viabilità e parcheggi mq. 8.750;
-  aree per verde pubblico mq. 6.950;
-  aree per strutture produttive mq. 16.000;
-  superficie coperta mq. 4.000;
-  volumi realizzabili mc. 20.000.
La PP.EE. denominata PP1, sopra definita, si ritiene condivisibile:
-  l'area PP2 è destinata alle attività produttive a servizio dell'agricoltura (zona D2), estesa complessivamente mq. 58.500, ubicata a circa Km. 3 dal centro abitato, in contrada Comune. Il progetto prevede il potenziamento e la razionalizzazione del sistema delle infrastrutture primarie e della circolazione. E' prevista una strada principale larga ml. 10,00 che percorre longitudinalmente tutta la zona artigianale. Si prevede di realizzare oltre ai lotti destinati ad impianti produttivi a servizio dell'agricoltura, un mercato boario, un mercato alla produzione per il conferimento e la vendita dei prodotti agricoli, un caseificio per il conferimento e la trasformazione del latte e un mattatoio.
Dati di progetto:
-  lotti n. 8 con accesso diretto dalla strada;
-  superficie territoriale mq. 57.500;
-  viabilità e parcheggi mq. 12.600;
-  aree per verde pubblico mq. 11.200;
-  aree edificabile per strutture produttive e commerciali mq. 33.700;
-  superficie coperta mq. 6.600.
La PP.EE. denominata PP2, sopra definita, si ritiene condivisibile:
-  l'area PP3 interessa l'espansione edilizia dell'abitato della zona B di completamento, per una superficie pari a mq. 25.188, situata in località Cicci - S. Calogero. La parte ovest di tale area è a rischio idrogeologico molto elevato, così come indicato dal decreto n. 890/41 del 13 dicembre 2001. La superficie è occupata da costruzioni prevalentemente abusive ed è sprovvista delle principali opere primarie e secondarie. Infatti il progetto prevede il potenziamento e la razionalizzazione delle infrastrutture primarie e secondarie in relazione agli abitanti insediabili nella zona.
Parametri edilizi:
-  superficie complessiva mq. 25.188;
-  superficie edificata mq. 6.477 (I.f. 9,5 mc./mq.);
-  volume edificato mc. 61.531;
-  scuola elementare realizzata mq. 1.522.
Dati di progetto:
-  indice fondiario 9 mc./mq.;
-  area A: superficie fondiaria mq. 313, volume mc. 2.817;
-  area B: superficie fondiaria mq. 106, volume mc. 954;
-  area C: superficie fondiaria mq. 392, volume mc. 3.528;
-  abitanti insediabili n. 688 unità, considerando un incidenza di. 100 mc./ab.
Attrezzature di cui al decreto interministeriale n. 1444/68:
-  verde pubblico attrezzato (mq. 4,5x688) mq. 3.096;
-  parcheggio (mq. 1,00 x 688) mq. 688;
-  istruzione (mq. 2,5x688) mq. 1.720.
Per quanto attiene alla PP3, zona B di completamento, situata in località Cicci S. Calogero, il piano non contiene oggettivi elementi di valutazione finalizzati a dimostrare la legittimità delle costruzioni realizzate, condizione questa necessaria per invocare la classificazione di Z.T.O. B, alla luce dei requisiti prescritti dall'art. 2 del decreto interministeriale n. 1444 del 1968.
La classificazione di detto ambito di zona B non risulta supportata da analisi comparativa fra interventi legittimi che avrebbero potuto essere rappresentati come conformi allo strumento urbanistico che ne assentiva l'attuazione.
In relazione a quanto rilevato, stante la vigente legislazione, non si condivide di attribuire la classificazione di Z.T.O. B, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale n. 1444/68, non essendo stato documentato lo status giuridico che ne poteva giustificare l'ammissione di tali categorie di zona all'interno del cosiddetto stato di fatto urbanistico del piano.
Per quanto sopra, la previsione urbanistica del PP3 è stralciata, e il comune è onerato di effettuare una verifica dello stato giuridico-amministrativo degli edifici ricadenti in tale ambito, e conseguentemente procedere alla redazione di una pianificazione tendente al recupero urbanistico-edilizio, in una più generale complessiva strategia di riconversione-infrastrutturazione della volumetria disponibile ove illegittimamente accertata.
Nelle more sono consentiti soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti regolarmente assentiti e nelle aree libere o che si rendono libere si potrà operare con i parametri di zona agricola. In sede di controdeduzioni, il comune potrà produrre idonea documentazione tendente a dimostrare la legittimità degli edifici esistenti e citando i provvedimenti amministrativi intrapresi e/o definiti. In mancanza di tale riscontro permarrà la prescrizione di cui sopra.
Regolamento edilizio
Il regolamento edilizio, adottato contestualmente al piano regolatore generale, si compone di n. 65 articoli che disciplinano l'applicazione della normativa edilizia nel territorio comunale.
In linea generale può ritenersi condivisibile, tuttavia in merito alla composizione della C.E.C., si richiama il principio puntualizzato dal Consiglio di Stato con proprio parere n. 492/2003 e n. 2447/2003, il cui contenuto condiviso da questo Assessorato, sancisce il principio generale che evidenzia le distinzioni tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, proprie degli organi politici e di governo e di quelle di gestione tecnica-amministrativa proprie dei dirigenti. Pertanto, in relazione a detto principio, condiviso da questo Assessorato, dovrà essere modificato l'art. 9 del R.E., provvedendo alla sostituzione delle figure politiche con quelle tecniche.
Considerazioni sulle osservazioni ed opposizioni presentate al piano regolatore generale
A seguito delle pubblicazioni effettuate dal 30 giugno 2006 e per venti giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, sono state prodotte n. 33 osservazioni/opposizioni, di cui n. 32 entro i termini di legge e n. 1 fuori termine. Sulle stesse il progettista ha espresso le proprie deduzioni, riportate in forma descrittiva su un'apposito elaborato denominato "Relazione sulle osservazioni e/o opposizioni al piano regolatore generale", e visualizzate a mezzo di stralci planimetrici che ne costituiscono unico elaborato, così distinto:
-  per le osservazioni nn. 8, 15, 20 e 29 è stato richiesto, con nota del 18 novembre 2006, il relativo parere al geologo;
-  le osservazioni nn. 2, 4, 5, 7, 9, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, sono state visualizzate in uno stralcio dell'elaborato di piano regolatore generale 1/d;
-  le osservazioni nn. 3, 19, 28, 30, 31, 32, 33 sono state visualizzate in uno stralcio dell'elaborato di piano regolatore generale 1/a0;
-  le osservazioni nn. 6, 10, 11, 12, 17, 18 sono state visualizzate in uno stralcio dell'elaborato di piano regolatore generale 1/b0;
-  le osservazioni nn. 1, 14, 26 sono state visualizzate in due stralci dell'elaborato di PP3/a;
-  l'osservazione n. 8 è stata visualizzata in uno stralcio dell'elaborato di piano regolatore generale 2/b.
Per quanto sopra rappresentato, le osservazioni ed opposizioni vengono decise in conformità alle precedenti considerazioni e prescrizioni, meglio specificate nella tabella di seguito riportata.


Cliccare qui per visualizzare l'elenco delle osservazioni ed opposizioni in formato PDF





Osservazioni e/o opposizioni pervenute all'A.R.T.A.
Sono pervenute a questo Assessorato n. 4 osservazioni ed opposizioni avverso il piano regolatore generale, che di seguito si elencano:







Le osservazioni pervenute direttamente all'Assessorato risultano essere riproposizione di quelle presentate al comune e controdedotte dal progettista, come sopra esaminate da questa U.O. 3.2.
Per quanto sopra esposto, il piano regolatore generale del comune di Collesano, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, è da condividere con le prescrizioni e raccomandazioni sopra riportate.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 53 del 30 gennaio 2008, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
-  Sentita la commissione relatrice che ha illustrato il piano e gli esiti del sopralluogo;
-  Valutata l'impostazione complessiva del piano regolatore generale in esame, gli aspetti contenuti nella proposta dell'ufficio, quelli rappresentati dall'amministrazione comunale in sede di audizione, il Consiglio ritiene di condividere la proposta dell'Ufficio n. 10/2007, che è parte integrante del presente voto, con l'introduzione di prescrizioni che di seguito si riportano:
Aspetti geologici:
A seguito dell'esame degli elaborati di piano regolatore generale e prescrizioni esecutive e del sopralluogo effettuato, si condividono le prescrizioni e le raccomandazioni formulate dall'ufficio del Genio civile di Palermo. Si ritiene tuttavia importante affermare la necessità di limitare al massimo l'utilizzazione delle zone ai margini del centro abitato, sui lati occidentale e orientale, che presentano evidenti segni di instabilità e peraltro sono classificate a rischio R4 dal P.A.I.. Per quanto attiene alla zona sottostante "Poggio Grotta del Signore", classificata dal P.A.I. a rischio R3, la prevista realizzazione del parco urbano deve essere subordinata all'esecuzione d'interventi di consolidamento e di protezione sulla base di adeguate analisi geologico-strutturali e di verifiche di dettaglio, essendo reale la probabilità di crolli dalla parete rocciosa incombente.
Si ribadisce, inoltre, l'obbligo di far rispettare i vincoli per l'edificazione all'interno delle aree individuate come fasce di rispetto lungo le linee di faglia e per l'uso del territorio nelle zone di protezione attorno alle opere di captazione delle acque sotterranee utilizzate a scopo potabile.
Deduzioni sullo studio agricolo-forestale:
Dall'esame degli elaborati di piano (piano regolatore generale - tav. 1/aO, 1/bO, 1/D) risulta desumibile che non sia stata presa in considerazione, disattendendo quanto previsto dal comma 5, art. 2, della legge regionale n. 27 dicembre 1978, n. 71, la presenza di colture specializzate, peraltro puntualmente individuate dallo studio agricolo-forestale (allegato n. 7 - integrazione luglio 1994), presenti nel territorio del comune di Collesano.
Questa carenza va ad inficiare alcune previsioni di piano nei casi in cui è stato previsto un utilizzo extragricolo di aree ancora oggi destinate a colture arboree specializzate; peraltro, non risulta che le suddette soluzioni siano giustificate da adeguati elementi di valutazione alternativa.
Gli aspetti menzionati assumono maggiore rilevanza nel momento in cui altri fattori si sovrappongono; per esempio, le aree caratterizzate dalla presenza di colture arboree specializzate, in alcuni casi, presentano problematiche inerenti la stabilità dei versanti e l'erosione dei suoli (il territorio del comune di Collesano, per una buona parte, si caratterizza per la presenza di un vincolo idrogeologico - studio agricolo forestale - allegato n. 8 b - integrazione luglio 1994); in questi casi la presenza delle colture assicura il contenimento degli aspetti di precarietà geomorfologica e pedologica.
Secondo quanto premesso si è potuto constatare che in prossimità della località Sulla il piano individua un'area da destinare a zona C4 (piano regolatore generale - tav. 1/aO), non tenendo conto della presenza in loco di colture arboree specializzate e che le stesse in questo ambito svolgono, per la natura geomorfologica del sito, una funzione di contenimento della instabilità dei versanti e dell'erosione dei suoli, visto che risulta presente un vincolo idrogeologico (art. 1, R.D. n. 3627/1923 - studio agricolo forestale - allegato n. 8b - integrazione luglio 1994).
Per queste motivazioni non si condivide la destinazione di zona C4 (piano regolatore generale - tav. 1/aO) attribuita all'area individuabile in prossimità della località Sulla.
Per le aree destinate a zona C3, in prossimità delle località S. Agata e Comune (piano regolatore generale - tav. 1/bO, 1/D), presa in considerazione l'esiguità dell'estensione delle aree interessate da colture arboree specializzate, si ritiene di condividere le scelte adottate, con la prescrizione di mantenere gli spazi verdi effettivamente utilizzati per colture specializzate.
Aspetti di carattere paesistico-ambientale
Preliminarmente va ricordato che l'intero territorio comunale è sottoposto a vincolo paesaggistico con decreto n. 2272 del 17 maggio 1989 e pertanto qualsiasi intervento di trasformazione del territorio dovrà essere subordinato al preventivo parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, con esclusione degli interventi di cui all'art. 149 del decreto legislativo n. 42/2004, l'individuazione della z.t.o. A e le norme tecniche di attuazione vanno riviste ed integrate le con le seguenti prescrizioni:
Art. 8 delle N.T.A. - Zona A
Il perimetro del centro storico, così come individuato nella tav. 2/D di piano, non coincide con la perimetrazione storica riportata nella scheda I.P.C.E..
Dal sopralluogo effettuato si evince che buona parte del tessuto urbano, pur conservando l'impianto urbanistico originario, di fatto, in seguito a demolizioni e ristrutturazioni, non eseguite nel rispetto delle tipologie edilizie tradizionali dei luoghi, ha comportato una sostanziale perdita d'identità dell'espansione urbana avvenuta nell'Ottocento. Pertanto la perimetrazione della zona A del piano regolatore generale va ampliata comprendendo l'asse di corso Vittorio Emanuele e via Roma, e va altresì estesa alle aree urbane delimitate dalle vie Tommaso Villa, via Umberto I, via Cardona, piazza Mazzini, via Isnello (tratto), via Regina Margherita, via Di Bernardo, via Isnello (tratto) così come evidenziato nello stralcio della tav. 2/D che si allega (allegato 1).
Art. 21 zona D5 - Attività estrattive
L'apertura di nuove cave, la prosecuzione dell'esercizio di attività estrattive esistenti o il rinnovo dell'autorizzazione restano subordinati:
-  al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica all'esecuzione delle opere da parte della Soprintendenza, ai sensi dell'art. 146 del decreto n. 42/2004 sopra richiamato;
-  al rilascio del parere della Soprintendenza, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, ai sensi della vigente legislazione regionale;
-  le norme in questione valgono per tutte le attività estrattive ricadenti nel territorio comunale, comprese quelle per la cui apertura ed esercizio debbano applicarsi le norme di cui agli artt. 1, 2 e 4 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 19 e all'art. 18 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7. Eventuali deroghe di cui all'art. 2 della legge regionale n. 10/2004 si applicano solo se e quando non siano in contrasto con le norme generali di tutela del paesaggio;
-  le norme sopra riportate si applicano anche alle attività previste dal presente piano regolatore generale e localizzate in aree a programma PRUSST per la realizzazione di una cava di materiale di pregio;
-  l'impresa esercente l'attività estrattiva è in ogni caso onerata della redazione del progetto esecutivo delle opere di riqualificazione ambientale, nonché della loro successiva realizzazione a regola d'arte. Le opere in questione dovranno essere eseguite contestualmente e contemporaneamente all'esercizio dell'attività estrattiva, programmando preliminarmente le diverse fasi dell'attività mineraria in modo da renderle compatibili con le suddette opere;
-  a tal fine l'attività estrattiva stessa dovrà essere progettata e materialmente condotta tenendo nella massima considerazione la prioritaria necessità di minimizzare e ridurre il degrado percettivo, paesaggistico e ambientale arrecato al territorio durante tutte le fasi di esercizio della cava.
Regolamento edilizio - art. 33bis - cave
Indirizzi progettuali e funzionali relativi a interventi di ripristino, riqualificazione e restauro ambientale delle aree degradate:
-  il rimodellamento morfologico delle aree degradate - ottenuto tramite il deposito in sito di volumi di materiali particolarmente idonei o attraverso la prosecuzione minimale dell'attività di estrazione - in modo da conseguire pendenze dei versanti residui più adeguati al successivo impianto delle essenze vegetali;
-  la successiva ricostruzione di un ambiente con caratteristiche prossimo-naturali;
-  la formazione di ecosistemi autosostentanti e collegati strutturalmente e fisicamente a quelli circostanti;
-  l'eventuale successiva forestazione eseguita con criteri naturalistici.
Art. 15, zona C4 delle N. di A.
La zona compresa fra contrada Cuono e contrada Sulla venga estrapolata dalla destinazione di piano, poiché interessata da siti d'interesse archeologico ed in ogni caso trattasi di un'area la cui edificazione interferisce con l'omogeneità territoriale a vocazione agricola di notevole pregio paesaggistico (cfr. tav. 1/a0 scala 1/10.000).
Art. 35, aree d'interesse archeologico
La prevista normativa di tutela dovrà essere estesa ai siti d'interesse archeologico evidenziati nella planimetria allegata All. 2 che dovranno essere riportati nella tav. 1/a0.
Art. 29, aree a verde attrezzato e parco urbano
Dovrà essere aggiunta la seguente normativa: si dovrà privilegiare l'impianto di specie arboree ed arbustive compatibili fitogeograficamente con il territorio interessato.
Zonizzazione
1) Alla luce delle considerazioni espresse sull'estensione della z.t.o. A, l'ambito di zona B va di conseguenza ridimensionato.
2)  In relazione all'ampiezza della z.t.o. C3 per residenza stagionale, ed in relazione agli indici proposti, l'estensione minima di intervento dei piani urbanistici attuativi va fissata in mq. 10.000.
3) L'area destinata a zona C4 in località Sulla, alla luce delle considerazioni espresse sullo studio agricolo-forestale va ristudiata tenendo conto delle colture esistenti e/o conseguentemente della mancata individuazione di un'area alternativa. Nelle more del ristudio l'area va classificata come zona E (zona agricola).
4)  La zona D2 in contrada Comune è stata localizzata in un contesto collinare dove sono prevalenti le destinazioni di zona C3 a residenza stagionale. Ne consegue che le attività e gli impianti ivi consentiti, quali foro boario, caseificio, mattatoio, ecc..., posti in stretta relazione con le circostanti zone C3, non appaiono compatibili, pertanto la zona D2, così come prevista, va disattesa, e la relativa area va riclassificata in zona E (zona agricola).
5)  In relazione alla z.t.o. B in località Cicci S. Calogero assoggettata alla prescrizione esecutiva PP3, il comune, in sede di sopralluogo, ha fornito elementi sull'attività amministrativa svolta in termini di concessioni edilizie in sanatoria e ordinarie rilasciate in tale ambito, caratterizzato da costruzioni prevalentemente abusive. Detti elementi costituiscono le motivazioni per la classificazione in zona B di completamento del succitato tessuto urbano, di cui in questa sede si prende atto condividendoli.
Osservazioni e opposizioni
Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso il piano in esame sono decise in conformità al parere reso sulle medesime dall'ufficio, ad eccezione di quelle che interessano previsioni urbanistiche valutate alla luce delle superiori considerazioni.
Pertanto, le osservazioni e/o opposizioni classificate con i nn. 2, 4, 5, 7, 13, 16, 21, 26, 31, sono in questa sede superate nei termini delle indicazioni di cui al presente parere.
Per quanto sopra, il Consiglio esprime parere favorevole all'approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Collesano, adottati con la deliberazione del commissario ad acta n. 1 del 16 maggio 2006, in adesione alla proposta dell'ufficio n. 10/2007 salvo quanto considerato nel presente voto.";
Vista la propria nota prot. n. 3240 del 24 aprile 2008, con la quale, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato richiesto al comune di Collesano di adottare le controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al, condiviso, voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 53 del 30 gennaio 2008;
Visto il foglio prot. n. 6800 del 3 giugno 2008, pervenuto in data 6 giugno 2008 ed assunto al protocollo generale di questo Assessorato in data 10 giugno 2008 al n. 45466, con la quale l'area tecnica del comune di Collesano ha trasmesso la delibera consiliare n. 33 del 23 maggio 2008, da cui si rileva l'impossibilità a controdedurre al voto C.R.U. n. 53 del 30 gennaio 2008, in quanto la maggioranza dei consiglieri comunali si sono astenuti, secondo quanto dettato dall'art. 16, comma 1, della legge regionale n. 30/2000;
Vista la nota prot. n. 30 del 13 giugno 2008, con la quale l'U.O. 3.2/D.R.U., nel rilevare l'assenza degli adempimenti consiliari nei termini di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, ha proposto l'emissione del provvedimento di approvazione nei termini previsti dal comma 8° dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78;
Vista la documentazione, assunta al protocollo di questo Assessorato il 20 giugno 2008 al prot. n. 38883, con cui l'avv. Maurizio Di Pietro, per conto della società Octopus s.r.l. rappresentata dal sig. Marco Arcara, ha invitato questa Amministrazione a rideterminare le valutazioni di cui al voto del C.R.U. n. 53 del 30 gennaio 2008 nella parte in cui lo stesso modifica - individuando l'impegno di aree destinate a colture specializzate in violazione all'art. 2, comma V, della legge regionale n. 71/78 - l'adottata zona C4 (turistica-ricettiva);
Vista la propria nota prot. n. 153 dell'1 luglio 2008, con la quale, in relazione a quanto rilevabile dalla documentazione prodotta, è stata disposta l'acquisizione di elementi a supporto delle considerazioni già assunte con il precedente voto n. 53 del 30 gennaio 2008;
Visto l'estratto del verbale in data 9 luglio 2008, dal quale si rileva che il Consiglio, in relazione agli elementi acquisiti a seguito delle disposte verificazioni, ha ritenuto dover confermare il proprio precedente voto n. 53 del 30 gennaio 2008, relativamente a quanto espresso in ordine alla previsione della zona C4 (turistica-ricettiva);
Ritenuto di poter condividere il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 53 del 30 gennaio 2008, di cui fa parte integrante la proposta di parere n. 10 del 25 settembre 2007 resa dall'U.O. 3.2/D.R.U.;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 53 del 30 gennaio 2008, nonché alle prescrizioni degli organi citati in premessa, è approvato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune Collesano, adottato con delibera del commissario ad acta n. 1 del 16 maggio 2006.

Art. 2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nel parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 53 del 30 gennaio 2008.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  proposta di parere n. 10 del 25 settembre 2007 resa dall'U.O. 3.2/D.R.U.;
 2)  voto n. 53 del 30 gennaio 2008 reso dal consiglio regionale dell'urbanistica;
 3)  estratto del verbale della seduta del C.R.U. del 9 luglio 2008;
 4)  delibera del commissario ad acta n. 1 del 16 maggio 2006 di adozione del piano regolatore generale;
Elaborati del piano regolatore generale
 5)  relazione generale;
 6)  norme tecniche di attuazione;
 7)  regolamento edilizio;
Analisi dello stato di fatto
 8)  inquadramento territoriale - scala 1:50.000;
 9)  altimetrie del territorio - scala 1:25.000;
10)  tav.  1a  - il territorio - scala 1:10.000; 
11)  tav.  1b   - il territorio - scala 1:10.000; 
12)  tav.  1c  - il territorio - scala 1:10.000; 
13)  tav.  1d  - il territorio - scala 1:10.000; 
14)  tav.  1a  - il centro abitato - scala 1:2.000; 
15)  tav.  1b  - il centro abitato - scala 1:2.000; 

Il piano regolatore generale
16)  tav.  1a  - il territorio comunale piano regolatore generale - scala 1:10.000; 
17)  tav.  1b  - il territorio comunale piano regolatore generale - scala 1:10.000; 
18)  tav.  1a0  - il territorio comunale piano regolatore generale - scala 1:10.000; 
19)  tav.  1b0  - il territorio comunale piano regolatore generale - scala 1:10.000; 
20)  tav.  1c  - il territorio comunale piano regolatore generale - scala 1:10.000; 
21)  tav.  1d  - il territorio comunale piano regolatore generale - scala 1:10.000; 
22)  tav.  2a  - il centro abitato - scala 1:2.000; 
23)  tav.  2b  - il centro abitato - scala 1:2.000; 

Prescrizioni esecutive
Piano particolareggiato in località Mondoletto zona D1 e F1
24)  tav.  PP1  - relazione, norme tecniche di attuazione, espropriazioni, piano finanziario; 
25)  tav.  PP1/a  - generale, espropriazioni - scala 1:1.000; 
26)  tav.  PP1/b  - impianti, viabilità - scala 1:1.000; 
27)  tav.  PP1/c  - sezioni - scale varie; 

Piano particolareggiato in contrada Comune zona D2
28)  tav.  PP2  - relazione, norme tecniche di attuazione, espropriazioni, piano finanziario; 
29)  tav.  PP2/a  - generale, espropriazioni - scala 1:1.000; 
30)  tav.  PP2/b  - impianti, viabilità - scala 1:1.000; 
31)  tav.  PP2/c  - sezioni - scala varie; 
32)  tav.  PP2/d  - sezioni - scala 1:200; 

Piano particolareggiato in località Cicci/S. Calogero - zona B di completamento
33)  tav.  PP3  - relazione, norme tecniche di attuazione, espropriazioni, piano finanziario; 
34)  tav.  PP3/a  - generale, espropriazioni - scala 1:500; 
35)  tav.  PP3/b  - impianti, viabilità - scala 1:500; 
36)  tav.  PP3/c  - sezioni - scala 1:200; 

Studio geologico
37)  relazione geologico-tecnica;
38)  relazione, pericolosità sismica delle zone di espansione edilizia, prevista dal piano regolatore generale;
39)  chiarimenti ai punti A e C della nota G.C., prot. n. 20973 del 30 ottobre 2002;
40)  all.    1A  - carta geologica - scala 1:10.000; 
41)  all.    1B  - carta geologica - scala 1:10.000; 
42)  all.    2A  - carta geomorfologica - scala 1:10.000; 
43)  all.    2B  - carta geomorfologica - scala 1:10.000; 
44)  all.    3A  - carta idrogeologica - scala 1:10.000; 
45)  all.    3B  - carta idrogeologica - scala 1:10.000; 
46)  all.    4A  - carta della pericolosità geologica - scala 1:10.000; 
47)  all.    4B  - carta della pericolosità geologica - scala 1:10.000; 
48)  all.    5  - carta della pericolosità geologica e sismica - scala 1:2.000; 
49)  all.    6  - verifiche di stabilità dei pendii; 
50)  all.    7  - carta della pericolosità sismica zone di espansione C1 e C2 - scala 1:5.000; 
51)  all.    8  - carta della pericolosità sismica zone di espansione C3 - scala 1:5.000; 
52)  all.    9  - carta della pericolosità sismica zone di espansione C4 - scala 1:5.000; 
53) all.  10  - relazione sulle indagini geofisiche; 

54)  piani particolareggiati, studio geologico-tecnico, relazione;
55)  piani particolareggiati, studio geologico-tecnico, all. 1 documentazione fotografica;
56)  piani particolareggiati, studio geologico-tecnico, all. 2 risultati delle indagini sismiche;
57)  piani particolareggiati, studio geologico-tecnico, all. 3 risultati delle prove geotec. di laboratorio (1° lotto);
58)  piani particolareggiati, studio geologico-tecnico, all. 4 risultati delle prove geotec. di laboratorio (2° lotto);
59)  piani particolareggiati, studio geologico-tecnico, all. 5 carat. tec. dei terreni e verifiche di stabilità dei pendii;
Studio agricolo forestale
60)  relazione tecnica;
61)  carta dei complessi boscati e relativo vincolo - scala 1:25.000;
62)  carta della vegetazione dominante A - scala 1:10.000;
63)  carta della vegetazione dominante B - scala 1:10.000;
64)  carta della vegetazione dominante C - scala 1:10.000;
65)  carta dei complessi boscati e relativo vincolo A - scala 1:10.000;
66)  carta dei complessi boscati e relativo vincolo B - scala 1:10.000;
67)  carta dei complessi boscati e relativo vincolo C - scala 1:10.000;
68)  decreto n. 890/XLI del 13 dicembre 2001, per l'assetto idrogeologico;
Verifica idraulica sul torrente Garbinogara contrada Vaccheria
69)  elab.  1 - relazione di verifica idraulica; 
70)  tav.  1 - planimetria - scala 1:10.000; 
71)  tav.  2 - planimetria con l'individuazione delle linee isoipse, isocorrive, bacini e sottobacini; 
72)  tav.  3 - sezioni trasversali del Vallone Garbinogara; 
73)  tav.  4 - profilo longitudinale dell'asta fluviale denominata "Vallone Garbinogara"; 

74)  elab. relativo alle richieste di sopralluogo per accertamento danni e comunicazioni situazioni di pericolo;
75)  elab. studio di incidenza (art. 5, comma 1, D.P.R. n. 357/97).

Art. 4

Il comune di Collesano dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 13, comma III, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, i decreti di espropriazione relativi alle aree destinate dalle prescrizioni esecutive alla espropriazione di pubblica utilità, possono essere emanati entro il termine di cinque anni dalla data di efficacia dello strumento urbanistico approvato con il presente decreto, fatta salva la proroga fino a due anni che potrà essere disposta ai sensi del comma V del citato art. 13.

Art. 6

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico, presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 agosto 2008.
  LIBASSI 

(2008.33.2484)114
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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