REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 12 SETTEMBRE 2008 - N. 42
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


CIRCOLARE 11 agosto 2008, n. 2.
Trasferimento esercizio commerciale di ottico.

AI COMUNI DELL'ISOLA
ALLE PROVINCE REGIONALI
ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO
Con sentenza n. 188/2007, il T.A.R. Sicilia - sezione II di Catania, ha accolto i ricorsi, proposti da una ditta contro il provvedimento di diniego di un comune siciliano avverso l'istanza di trasferimento di un esercizio di ottico.
La decisione del T.A.R. è motivata dal precedente riconoscimento della illegittimità dell'art. 12 del D.P.R.S. n. 64 dell'1 giugno 1995 (sentenza T.A.R. Catania n. 242 del 17 febbraio 2003, sezione II; n. 1565 del 10 settembre 2001, sezione III).
Come è noto, per sopperire a tale illeggittimità il legislatore ha approvato la legge regionale 9 luglio 2004, n. 12, il cui art. 1 ha fissato limiti al rilascio di nuove autorizzazioni di ottici.
Tuttavia, argomenta il T.A.R., che la clausola di cui al citato art. 1 della legge regionale n. 12/2004 (sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge) consente il trasferimento in zone anche già sature di esercizi di ottico autorizzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 12/2004.
Ciò posto, questa Amministrazione ritiene di doversi adeguare alle conclusioni giuridiche a cui è pervenuto il T.A.R., invitando le amministrazioni comunali ad adeguarsi di conseguenza.
  L'Assessore: DI MAURO 

(2008.34.2509)035
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
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