REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 5 SETTEMBRE 2008 - N. 41
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 8 agosto 2008.
Nuovo limite massimo di intervento per le cooperative edilizie beneficiarie dei contributi regionali concessi ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95 e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, che, all'art. 33, ha previsto la revisione annuale del limite massimo d'intervento in rapporto all'aumento del costo di costruzione determinato in base alla legislazione vigente;
Vista la legge regionale 30 maggio 1984, n. 37;
Vista la legge regionale 25 marzo 1991, n. 36;
Vista la legge regionale 24 luglio 1997, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 2 settembre 1998, n. 21, che, all'art. 3, ha soppresso il Comitato tecnico amministrativo regionale (CTAR);
Visto il decreto del Ministero dei lavori pubblici 5 agosto 1994, con il quale sono stati determinati i nuovi limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata;
Vista la circolare 16 gennaio 1995, n. 28/segr. del Ministero dei lavori pubblici, inerente il sopracitato D.M. 5 agosto 1994;
Viste le variazioni degli indici ISTAT nei periodi giugno 2004-giugno 2005, giugno 2005-giugno 2006, giugno 2006-giugno 2007, pervenute dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con fax del 18 febbraio 2008;
Visto il decreto dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca n. 55 del 5 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 27 maggio 2005, con il quale il limite massimo d'intervento, previsto per le agevolazioni da concedere alle cooperative edilizie ai sensi delle leggi regionali n. 79/75 e n. 95/77, era stato fissato in E 97.000,00 per ogni alloggio di cooperativa a proprietà divisa, nonché in E 101.000,00 per ogni alloggio di cooperativa a proprietà indivisa;
Visti i propri decreti n. 2334 dell'8 agosto 2008 e n. 2335 dell'8 agosto 2008, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - con i quali sono stati rideterminati i limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata di cui alle leggi regionali n. 79/75 e n. 95/77;
Ritenuto di dovere aggiornare il limite massimo d'intervento per le cooperative edilizie a proprietà divisa e indivisa;

Decreta:


Art.  1

Il limite massimo d'intervento previsto per le agevolazioni da concedere alle cooperative edilizie ai sensi delle leggi regionali n. 79/75 e n. 95/77 è elevato ad E 108.000,00 per ogni alloggio di cooperativa a proprietà divisa, nonché ad E 112.000,00 per ogni alloggio di cooperativa a proprietà indivisa.

Art.  2

Il limite massimo d'intervento previsto per le agevolazioni da concedere alle cooperative edilizie ai sensi delle leggi regionali n. 79/75 e n. 95/77, che realizzano i programmi costruttivi nelle isole minori, è fissato in E 118.000,00 per ogni alloggio di cooperativa a proprietà divisa o indivisa.

Art.  3

Il limite massimo d'intervento previsto per le agevolazioni da concedere alle cooperative edilizie ai sensi delle leggi regionali n. 79/75 e n. 95/77, per il recupero o per l'acquisizione, ai sensi dell'art. 66 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, degli immobili ricadenti nel centro storico è fissato in E 139.000,00 per ogni alloggio di cooperativa a proprietà divisa o indivisa.

Art.  4

L'entità dei mutui agevolati integrativi da concedere alle cooperative edilizie, che ne faranno richiesta ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, sarà determinata in ragione diretta delle sole opere ancora da realizzare.

Art.  5

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 agosto 2008.
  DI MAURO 

(2008.34.2507)048
Torna al Sommariohome


*
   


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 16 -  79 -  30 -  73 -  44 -  87 -