REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 5 SETTEMBRE 2008 - N. 41
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 8 agosto 2008.
Nuovo limite massimo di costo per interventi di edilizia residenziale agevolata - nuova edificazione e modello di quadro tecnico economico.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95, recanti norme per l'incentivazione dell'attività delle cooperative edilizie;
Vista la legge 24 luglio 1997, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 53 del 5 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 27 luglio 2005, con il quale è stato determinato il limite massimo del costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata, ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95;
Visto il decreto del Ministero dei lavori pubblici 5 agosto 1994, con il quale vengono fissati i criteri per la determinazione dei nuovi limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata;
Vista la circolare 16 gennaio 1995, n. 28/segr. del Ministero dei lavori pubblici, inerente il sopracitato D.M. 5 agosto 1994;
Vista la nota prot. n. 24/C del 14 maggio 2008 del dipartimento ispettorato tecnico regionale, servizio 5, relativa alla determinazione dei nuovi costi, sulla base delle variazioni degli indici ISTAT nel periodo giugno 2004-giugno 2007;
Ritenuto di dovere provvedere alla determinazione dei nuovi limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata, di cui alle leggi regionali n. 79/75 e n. 95/77, che usufruiscono delle promesse di finanziamento per interventi di nuova edificazione;
Ritenuto, per quanto precede, di dovere provvedere, altresì, all'adozione del quadro tecnico economico, adeguato ai dati tecnici e parametrici, al fine di consentire alle cooperative edilizie incluse nei programmi di utilizzazione degli stanziamenti regionali di usufruire delle agevolazioni di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1979, n. 75 e 5 dicembre 1977, n. 95;

Decreta:


Art.  1

Il limite massimo di costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata di cui alle leggi regionali n. 79/75 e n. 95/77 è così determinato:
A)  COSTO TOTALE INTERVENTO (C.T.N.)
Il costo totale dell'intervento di nuova edificazione (C.T.N.) è costituito dai seguenti addendi:
a)  costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.), che si compone del costo base (E/mq. 620,00) incrementato degli oneri aggiuntivi, come di seguito descritti al punto 1.1.b;
b)  differenziale di qualità (vedi punto 2);
c)  oneri complementari (vedi punto 4).
Gli addendi di cui alle lett. a), b) e c) sono illustrati e quantificati nelle misure massime di cui ai successivi punti.
1.  Costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.)
1.1.  Il costo base di realizzazione tecnica è composto da due addendi e cioè: costo base e oneri aggiuntivi (per particolari condizioni tecniche).
1.1.a.  Il costo base viene definito come il costo riconosciuto all'operatore per interventi di nuova edificazione ed è fissato nella misura massima di E 620,00 per metro quadrato della superficie complessiva (SC). Lo stesso è comprensivo degli oneri dovuti per la realizzazione delle opere di fondazione, elevazione, sistemazioni esterne ed allacciamenti.
1.1.b.  Gli oneri aggiuntivi al costo base, di cui al punto 1.1.a), sono determinati dalle seguenti maggiorazioni, riferite alla superficie complessiva (SC), nella misura massima, come di seguito riportate:
a)  per grado di sismicità S = 12: E/mq. 42,00;
b)  per grado di sismicità S =  9: E/mq. 34,00;
c)  per tipologia edilizia fino a due elevazioni fuori terra: E/mq. 13,00;
d)  per tipologie onerose caratterizzate da: costruzioni mono/bifamiliari, duplex, schiera, corridoio; particolare morfologia dell'area; vincoli architettonici; tutte discendenti da prescrizioni dello strumento urbanistico: E/mq. 18,00;
e)  per alloggi inclusi in programma in numero compreso tra 1/4 e/o 1/2 del totale di superficie utile abitabile (SU) non superiore a 60 mq. ciascuno (tale maggiorazione è applicabile esclusivamente a detti alloggi): E/mq. 14,00;
f)  per fondazioni indirette o speciali: <= E/mq. 42,00;
g)  per sistemazioni esterne onerose: <= E/mq. 14,00.
1.1.c.  Gli importi di cui alle precedenti lett. c) e d) del punto 1.1.b. non possono essere cumulati.
Per fondazioni indirette o speciali, di cui alla lett. f) e per le sistemazioni esterne onerose di cui alla lett. g), si subordina il maggiore onere (E/mq. 42,00 e E/mq. 14,00) o frazione degli stessi alla presentazione di una relazione tecnica aggiuntiva supportata, nel caso di maggiori oneri in fondazione, dalla relazione geologica e geotecnica redatta sulla scorta delle indagini in situ.
1.1.d.  Per gli interventi costruttivi nei quali la spesa di cui alle lett. f) e g) dovesse richiedere ulteriore onere, oltre ai tetti massimi stabiliti, rispettivamente in E/mq. 42,00 e E/mq. 14,00, detto onere resta a carico del soggetto attuatore.
1.1.e.  L'insieme di cui ai punti 1.1.a. e 1.1.b. definisce il costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.), che resta fissato nel limite max di E/mq. 750,00 per superficie complessiva (SC).
1.2.  Per le isole minori il costo di realizzazione tecnica (C.B.N.) è composto dal costo base, fissato nella misura massima di E/mq. 806,00, più gli eventuali oneri aggiuntivi di cui al punto 1.1.b). Tale costo di realizzazione tecnica non può superare il limite massimo di E/mq. 936,00.
2.  Differenziale di qualità
2.1.  Il costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.), comprensivo degli oneri aggiunti, come definito al punto 1.1.e. e 1.2. potrà essere incrementato da ulteriori costi denominati, nel loro insieme, come "differenziale di qualità". Detto differenziale di qualità consiste in un incentivo atto a promuovere, nel settore dell'edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata, un miglioramento qualitativo rispondente ad esigenze essenziali, quali:
-  una garanzia per l'utente, attraverso polizze assicurative postume decennali, relative a rischi o difetti, danni o rovina dell'opera;
-  una riduzione del rischio di difetti e dei conseguenti oneri differiti ed una maggior garanzia di durabilità dell'opera direttamente attraverso l'adozione di un piano di qualità del singolo intervento;
-  una diminuzione dei costi di manutenzione e gestione, da realizzare attraverso un incremento di qualità basato sulla durabilità dei materiali e componenti e sulla manutenibilità degli impianti, integrato da specifici manuali d'uso e manutenzione;
-  un miglioramento di quegli aspetti del comfort ambientale, quali requisiti acustici ed igrometrici, che direttamente incidono sul benessere fisico e psichico dei destinatari.
2.2.  Il differenziale di qualità, di cui al punto precedente, nel suo insieme, deve essere contenuto entro il 15% del costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.) come definito al punto 1.
3.  Costo di realizzazione tecnica (C.R.N.)
3.1.  Si definisce costo di realizzazione tecnica (C.R.N.), che viene fissato nella misura max di E/mq. 750,00 per superficie complessiva (SC), la somme dei seguenti addendi:
a)  costo base + oneri aggiuntivi al costo base (1.1.a. + 1.1.b.);
b)  differenziale di qualità che deve essere contenuto nella misura massima del 15% della lett. a).
Considerato che alla data odierna non sono stati sanciti da questa Regione i criteri di applicazione e verifica del differenziale di qualità, il C.R.N. è da ritenersi coincidente con il C.B.N. (<= E/mq. 750,00; isole min. <= E/mq. 936,00).
4.  Oneri complementari
4.1.  Gli oneri complementari saranno riferiti percentualmente al costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.) = (punto 1.1.a. + punto 1.1.b.) e come di seguito ripartiti:
a)  spese tecniche e generali (progettazione, progettazione piano di sicurezza e di coordinamento, direzione lavori, spese per appalto, verifiche tecniche e spese catastali, spese per collaudo): <= 18,00%;
b)  prospezioni geognostiche sui terreni, prove di laboratorio, competenze per studio geologico e geotecnico (obbligatori in fase di accettazione della localizzazione dell'area di impianto): <= 5,00%;
b.1.  l'aliquota percentuale di cui al precedente punto b) obbliga alla redazione di una relazione geologica ed una geotecnica, esecutive.
Le predette relazioni dovranno essere redatte conformemente a quanto disposto dal D.M. lavori pubblici dell'11 marzo 1988 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 127 dell'1 giugno 1988); inoltre la relazione geotecnica dovrà esplicitamente evidenziare il tipo di fondazione diretta o indiretta, o speciale;
b.2.  l'intervento costruttivo dovrà essere supportato dagli elaborati di cui sopra e dovrà specificatamente rappresentare le quote di imposta sia delle strutture di fondazioni del fabbricato che di quelle relative alle eventuali opere di contenimento, strettamente necessarie per le sistemazioni esterne;
c)  acquisizione area: <= 12,00%.
L'indennità di esproprio per l'acquisizione dell'area, necessaria alla realizzazione del programma costruttivo, dovrà essere motivata dall'ordinanza sindacale di determinazione delle indennità di esproprio della stessa o, per l'edilizia convenzionata e agevolata, dall'atto di acquisto, nonché dall'apposita perizia di stima redatta dal progettista, nel rispetto delle normative vigenti;
d)  oneri di urbanizzazione: <= 2,00%.
I suddetti oneri dovranno essere documentati nella convenzione stipulata con il comune.
Per l'edilizia agevolata detta convenzione, regolarmente registrata, deve essere allegata al progetto esecutivo.
Ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, deroghe ai limiti massimi dei costi vigenti decretati dal Ministero dei lavori pubblici possono essere concesse da questo Assessorato sulla scorta di maggiori oneri connessi al costo base delle aree e delle opere di urbanizzazione;
e)  il prezzo di prima cessione degli alloggi, nell'edilizia convenzionata-agevolata, sarà definito nell'apposita convenzione all'uopo stipulata tra l'amministrazione comunale e l'operatore ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865/71 e ai sensi dell'art. 7 della legge n. 10/77;
f)  per gli interventi di edilizia agevolata, i costi dovuti per necessarie opere di urbanizzazioni, eccedenti gli oneri di concessione edilizia, saranno a totale carico del soggetto attuatore con obbligo di esplicita prescrizione in sede di convenzione con il comune. Il predetto maggiore onere non deve essere superiore ad E 35,00 per metro quadrato di superficie complessiva (SC).
5.  Determinazione del costo totale dell'intervento (C.T.N.)
Si definisce, quindi, il costo totale dell'intervento (C.T.N.) il costo di realizzazione tecnica (C.R.N.) più gli oneri complementari come sopra definiti. Il C.T.N. è fissato nella misura max E/mq. 1.183,00 per superficie complessiva (SC).
Per le isole minori il costo totale dell'intervento (C.T.N.) è fissato nella misura massima di E/mq. 1.474,00 per superficie complessiva.
Criteri di determinazione delle superfici complessive
Per superficie utile (SU) si intende la superficie del pavimento degli alloggi misurati al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre.
Ai fini del calcolo del costo di realizzazione tecnica (C.R.N.), E/mq. 863,00, alla superficie utile degli alloggi va sommata la superficie utile delle botteghe artigiane che non potranno superare il limite massimo di 55 metri quadrati ciascuna.
Per superficie non residenziale (SNR) si intende la superficie risultante dalla somma delle superfici non residenziali di pertinenza dell'alloggio quali logge, balconi, cantinole e soffitte e di quelle di pertinenza dell'organismo abitativo quali androni d'ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche ed altri locali a servizio della residenza, misurate al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.
Tale superficie dovrà essere contenuta entro il 45% della superficie utile abitabile. Tale limite del 45% si intende non per singolo alloggio ma riferito alla superficie complessiva (SU) dell'organismo abitativo.
Alla superficie netta non residenziale può essere aggiunto un massimo di 25 metri quadrati di superficie da destinarsi ad autorimessa o posto macchina al coperto, per singolo alloggio.
Superficie complessiva (SC) si intende la superficie utile abitabile aumentata del 60% della superficie netta non residenziale:
-  SC = SU + 60% SNR.
Ambito di applicazione
I costi definiti ai sensi del presente decreto si applicano ai programmi costruttivi con riferimento ai lavori ancora da eseguire alla data dell'istanza, successiva alla data di pubblicazione del presente decreto.
Quadri tecnici economici
Il quadro tecnico economico (Q.T.E.), ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 5 agosto 1994, deve essere corredato dai dati metrici e parametrici di cui ai punti precedenti. Lo stesso dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal direttore dei lavori della cooperativa.

Art.  2

Ai fini dell'applicazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata, di cui alle leggi nn. 79/75 e 95/77, che usufruiscono delle promesse di finanziamento per interventi di nuova edificazione, è adottato il modello di quadro tecnico economico (Q.T.E.) che forma parte integrante del presente decreto.

Art.  3

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 agosto 2008.
  DI MAURO 



N.B. - L'allegato al decreto è consultabile nel sito www.regione.sicilia.it/cooperazione.
(2008.34.2505)048
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
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