REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 5 SETTEMBRE 2008 - N. 41
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


CIRCOLARE 12 agosto 2008.
Circolare esplicativa della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di lavori pubblici. Disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili. Proroga di termini in materia di edilizia agevolata e convenzionata. Disposizioni in materia di finanziamenti agevolati e contributi del P.O.R. Sicilia 2007/2013".

Con la presente circolare, in fase di prima applicazione, si intendono fornire alcune preliminari indicazioni in merito alle norme contenute nella legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, inerente "Modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di lavori pubblici. Disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili. Proroga di termini in materia di edilizia agevolata e convenzionata. Disposizioni in materia di finanziamenti agevolati e contributi del P.O.R. Sicilia 2007/2013", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, n. 40, parte I, del 31 agosto 2007 ed entrata in vigore il 1° settembre 2007, finalizzate alla gestione delle attività inerenti la gestione della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili per i lavori pubblici della Regione siciliana.

Art. 3, comma 1

Nell'ottica di migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro adibiti a cantieri temporanei e mobili relativamente ai lavori pubblici, è stata emanata la legge 21 agosto 2007, n. 20, la quale ha, altresì, introdotto modifiche ed integrazioni della normativa di settore.
Tale legge, all'art. 3, reca specifiche disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri di lavori pubblici. In particolare, è stata disposta l'attuazione dei contenuti di normative di settore e successive modifiche, compreso il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 per le finalità di cui al contenuto del predetto art. 3. In particolare, il primo comma specifica che l'attività prevista dall'ex art. 24 del decreto legislativo n. 626/94, successivamente modificato dall'art. 10 del decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81, consistente nella consulenza, informazione ed assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro riguardanti cantieri temporanei e mobili nei lavori pubblici viene svolta dal dipartimento lavori pubblici dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.
Il precitato comma 1, in armonia con quanto disposto dal titolo I, art. 1 del decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81, fornisce immediatamente l'obiettivo della norma che è quello di agevolare in particolare le imprese, i lavoratori autonomi ed i professionisti del settore nell'assolvimento dei complessi obblighi in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri edili per la realizzazione di opere pubbliche, al fine di implementare il sistema di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili seguendo le nuove normative.
E' appena il caso di sottolineare l'attualità, la portata e l'importanza della normativa predetta, nella considerazione sia della notevole incidenza degli infortuni sul lavoro nei cantieri risultante dalle attuali statistiche di settore, sia per l'insieme di norme sulla sicurezza che hanno innovato, anche in maniera radicale, lo scenario delle norme prevenzionistiche preesistenti.
La prima fase prevede l'attuazione di sportelli informativi presso gli uffici centrali e territoriali del dipartimento regionale lavori pubblici, la cui principale competenza è quella di illustrare alle imprese, ai lavoratori ed ai liberi professionisti il quadro normativo esistente e fornire indicazioni e chiarimenti su aspetti tecnico-giuridici di difficile e/o dubbia interpretazione.
Inoltre, in considerazione dell'attività collaborativa che la norma riserva agli organismi paritetici per la prevenzione infortuni sul lavoro nei lavori pubblici, il dipartimento lavori pubblici ha definito il decreto 5 marzo 2008 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 23 maggio 2008) per l'individuazione della quota percentuale dei ribassi d'asta e tipologia dei servizi da erogare, ed ha formalizzato la convenzione tipo da stipularsi tra ente appaltante ed organismi paritetici territoriali di cui all'art. 51 del decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81 che possono effettuare nei luoghi di lavoro di competenza, nell'ambito dell'attività di consulenza, sopralluoghi finalizzati all'attuazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro, compreso il recentissimo decreto legislativo predetto denominato "Testo unico sulla sicurezza".
Per assicurare la necessaria uniformità di indirizzo, verrà garantito il raccordo con gli organismi che istituzionalmente svolgono attività di vigilanza nel settore, ispettorati del lavoro, servizi S.P.R.E.S.A.L. delle aziende unità sanitarie locali etc., con INAIL, I.S.P.E.S.L. ed altri enti previsti dall'art. 9 del decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81, nonché con il Comitato regionale di coordinamento previsto dall'art. 51 del predetto decreto legislativo.

Art. 3, commi 2, 3, 6

Per l'attuazione dei disposti di cui all'art. 3, commi 2, 3 e 6, della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, si premette che l'Assessorato del bilancio e delle finanze, con decreto n. 142 del 5 marzo 2008, ha modificato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana relativo alla gestione del capitolo 4191, come di seguito descritto:
-  capitolo 4191 - Rimborsi delle somme corrispondenti ai ribassi d'asta ottenuti dai lavori finanziati dall'Amministrazione regionale con fondi propri:
-  art. 1 - Entrate derivanti dai ribassi d'asta da destinare alle finalità previste dal comma 13 dell'art. 14 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 come recepita dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;
-  art. 2 - Entrate derivanti dai ribassi d'asta da destinare alle finalità previste dal comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20.
Pertanto, ai fini della ripartizione delle somme corrispondenti ai ribassi d'asta, per i lavori finanziati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, le quote percentuali da utilizzare dalle economie dei ribassi d'asta per le finalità di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007, definite con il decreto 5 marzo 2008, vengono desunte dall'importo totale della somma individuata con il ribasso d'asta ed affluiscono in entrata del bilancio regionale con la relativa ripartizione nel capitolo di entrata 4191, art. 2.
Sono fatte salve le indicazioni contenute nelle circolari dell'Assessorato del bilancio e delle finanze 5 febbraio 2003, n. 3 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 37 del 22 agosto 2003) e circolare n. 20 del 22 luglio 2003, prot. n. 17948/A2.
  L'Assessore: GENTILE 

(2008.33.2489)090
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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