REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 5 SETTEMBRE 2008 - N. 41
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


CIRCOLARE 11 agosto 2008, n. 3.
Piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici.

AI COMUNI DELL'ISOLA
ALLE PROVINCE REGIONALI
ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO
In applicazione dell'art. 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, è stato emanato il decreto 13 novembre 2002, concernente "Nuove direttive per la predisposizione dei piani comunali di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici".
Con decisione n. 561/2007 del 13 dicembre 2006, depositata in segreteria in data 9 luglio 2007, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, pronunciandosi sul ricorso in appello n. 977/2006 proposto da Auchan S.p.A., contro il comune di Melilli, ha asserito, tra l'altro, che "(...) le direttive regionali per la formazione dei piani comunali e i piani comunali stessi possono riguardare solamente i punti di vendita esclusivi (...)".
Al riguardo, poiché sono pervenute a questa Amministrazione segnalazioni circa diverse modalità applicative delle suddette direttive regionali, al fine di assicurare uniformità di interpretazioni e comportamento tra le amministrazioni comunali si reputa opportuno fornire talune precisazioni in ordine a quanto segue.
I commi 2 e 3 dell'art. 9 del succitato decreto 13 novembre 2002, dispongono che i comuni definiscono la pianificazione comunale di settore, sia per i punti di vendita esclusivi che per i punti di vendita non esclusivi, nel rispetto di un rapporto minimo tra famiglie residenti e punti di vendita non inferiore a 1.000 ed una distanza minima tra singoli punti di vendita, sia esclusivi che non esclusivi, non inferiore a 350 metri, calcolati per il percorso più breve.
Tale norma trae origine dalle disposizioni regolamentari di cui al citato decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, laddove al comma 6 dell'art. 2 ha previsto che "Il rilascio dell'autorizzazione, anche a carattere stagionale, per i punti di vendita esclusivi e per quelli non esclusivi deve avvenire in ragione della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, anche dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi".
Come risulta evidente, l'attuazione delle superiori disposizioni impone sicuramente una pianificazione comunale sia per punti vendita esclusivi che per punti vendita non esclusivi, le cui linee guida sono contenute nel decreto 13 novembre 2002.
Al di là della denominazione attribuita a tale programmazione, non c'è dubbio alcuno che anche i punti vendita non esclusivi vanno assoggettati a programmazione comunale.
Con il decreto 13 novembre 2002 questa Amministrazione ha ritenuto, a normativa nazionale vigente, di assoggettare alla medesima programmazione sia i punti vendita esclusivi che non esclusivi, per evitare anche una palese disomogeneità applicativa delle disposizioni del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170.
Ciò posto, questa Amministrazione conferma, pertanto, le disposizioni di cui al decreto 13 novembre 2002, invitando i comuni ad attenersi al loro contenuto.
  L'Assessore: DI MAURO 

(2007.34.2510)035
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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