REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 5 SETTEMBRE 2008 - N. 41
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 29 luglio 2008.
Concessione di deroga a quanto previsto dalla lett. a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente alla manutenzione di una strada in territorio del comune di Scicli.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed in particolare l'art. 57, come sostituito dal comma 11° dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001;
Visto l'art. 15 della legge regionale n. 78/76, nonché l'art. 16 della stessa norma, così come modificato dal 10° comma dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 ed, in particolare l'art. 2;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il foglio prot. n.15551 dell'1 giugno 2005, assunto al protocollo generale di questo Assessorato al n. 36087 del 10 giugno 2005, con il quale il comune di Scicli ha trasmesso la documentazione inerente la richiesta di deroga al fine dell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 65 Cava d'Aliga - Sampieri;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 40 del 19 aprile 2005, con la quale il comune di Scicli ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 71/78, come sostituito dal comma 11 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001, ha avanzato l'istanza di deroga a quanto previsto dalla lett. a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente all'intervento di manutenzione straordinaria nella S.P. n. 65 Cava d'Aliga - Samperi;
Vista la proposta di parere n. 8 del 23 agosto 2005, resa dall'U.O. 5.4/D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato:
Dalla relazione progettuale si rileva che la suddetta strada provinciale n. 65 Cava d'Aliga Sampieri della lunghezza di circa 5 Km., costituisce un'arteria di notevole importanza per lo smistamento del traffico veicolare del litorale ibleo e che non risulterebbe del tutto adeguata in termini di sicurezza stante alla curva del Km. 2,00 circa l'intersezione di una stradella comunale, stante la limitata visibilità e l'insufficienza del sistema di drenaggio delle acque meteoriche. I lavori di manutenzione straordinaria in argomento consistono nella bonifica della fascia di terreno della larghezza da ml. 3,00 a ml. 9,00 di un tratto della strada in argomento della lunghezza di ml. 360,00 con relative opere di drenaggio e canalizzazione delle acque della piattaforma stradale.
L'area interessata dal progetto, classificata zona agricola E6 dal piano regolatore generale vigente approvato con decreto n. 168 del 12 aprile 2002, ricade in parte all'interno della fascia di ml. 150,00 dalla battigia.
Pertanto, al fine di procedere all'approvazione del progetto in variante allo strumento urbanistico vigente, oggetto dell'atto consiliare n. 40/2005 in premessa riportato, il comune di Scicli ha richiesto, con la medesima delibera, la deroga, ai sensi del comma 11 dell'art. 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
Considerato:
-  La richiesta di deroga riguarda interventi di bonifica, livellamenti del terreno e opere di canalizzazione insistenti all'interno della fascia di inedificabilità assoluta di cui all'art. 15, lett. a), della legge regionale n. 78/76;
Trattandosi di opera pubblica l'Amministrazione ha invocato la procedura di cui all'art. 57 della legge regionale n. 71/78, come modificato ed integrato dall'art. 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
-  Nulla ha da rilevarsi in ordine all'iter procedurale di richiesta di deroga ex art. 89, legge regionale n. 6/2001, in quanto la delibera consiliare n. 40/2005 è stata adottata conformemente ai dettami dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76.
Con l'opera l'amministrazione comunale intende migliorare la percorribilità, senza interventi massicci, di un tratto della S.P. n. 65 di modesta estensione.
Per quanto sopra, lo scrivente servizio è del parere che la deroga avanzata dal comune di Scicli, giusta delibera consiliare n. 40 del 19 aprile 2005, possa essere concessa fatte salve le determinazioni dell'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione, in sede del concerto di cui all'art. 89, comma 10, della sopra richiamata legge regionale n. 67/2001;
Visto il voto n. 473 del 29 settembre 2005, espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica che di seguito si trascrive:
Il Consiglio
Vista la nota dell'ufficio prot. n. 52 del 24 agosto 2005 U.O.5.4 del servizio 5 del D.U., con la quale sono stati trasmessi per il tramite del citato dipartimento, gli atti relativi alla pratica indicata in oggetto, unitamente alla proposta di parere n. 8 del 23 agosto 2005 resa dall'U.O.5.4 del D.U. per il prescritto parere ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Vista la documentazione in fascicolo;
Vista la vigente legislazione urbanistica;
Udito il relatore;
Valutata la proposta di parere n. 8 del 23 agosto 2005 resa dall'U.O.5.4 del servizio 5;
E' del parere di condividere integralmente la proposta di parere resa dall'ufficio in relazione alle motivazioni in essa contenuta.";
Vista la nota prot. n. 63463 del 20 ottobre 2005, con la quale questo Assessorato, nel trasmettere copia della documentazione relativa, ha richiesto il concerto dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, secondo quanto disposto dal comma 10 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001;
Vista la nota prot. n. 98722 del 18 ottobre 2007, pervenuta il 6 novembre 2007 ed assunta al protocollo di questo Assessorato il 12 novembre 2007 con il n. 80924, con la quale l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali ha trasmesso e fatto proprio, esprimendo il concerto previsto dall'art. 89 della legge regionale n. 6/01, il parere della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Palermo, pr. n. 2641 del 16 luglio 2005;
Ritenuto di poter condividere il sopra citato parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 473 del 29 settembre 2005 e preso atto dei contenuti della nota dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, acquisita in adempimento a quanto indicato dall'art. 89 della legge regionale n. 6/2001;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, come sostituito dal comma 11 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001, in accoglimento all'istanza avanzata dal comune di Scicli, è concessa la deroga a quanto previsto dalla lett. a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente all'intervento di manutenzione straordinaria della S.P. n. 65 Cava d'Aliga - Samperi, in conformità a quanto espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 473 del 29 settembre 2005 ed a quanto contenuto nella nota dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali prot. n. 2641 del 16 luglio 2007.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  proposta parere n. 8 resa dall'U.O. 5.4/D.R.U.;
 2)  voto n. 473 del 29 settembre 2005 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
 3)  delibera del consiglio comunale di Scicli n. 40 del 19 aprile 2005;
 4)  parere reso dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Ragusa pr. n. 2641 del 16 luglio 2007;
Elaborati:
 5)  tav.  1  -  relazione;
 6)  tav.  2  -  corografia, 1:25.000;
 7)  tav.  3  -  planimetria, 1:500;
 8)  tav.  4  -  piano particellare di esproprio, 1:500;
 9)  tav.  5  -  sezioni trasversali, 1:100;
10)  tav.  6  -  sezioni tipo, 1:50;
11)  all.  1  -  stralcio piano regolatore generale, 1:2.000; 
12)  all.  2  -  particolare prospettico muro; 
13)  all.  3  -  planimetria stato di fatto, 1:500; 
14)  all.  4  -  planimetria stato di progetto, 1:500. 


Art. 3

Resta salva l'acquisizione, prima dell'inizio dei lavori, di ogni altra autorizzazione e/o nulla-osta previsti dalla normativa vigente.

Art. 4

Il comune di Scicli è onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 luglio 2008.
  LIBASSI 

(2008.32.2460)109
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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