REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO ORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 29 AGOSTO 2008 - N. 40
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DECRETO 8 agosto 2008.
Esclusione della Casa di cura Madonna del Rosario, sita in Catania, dall'elenco delle strutture sanitarie che hanno superato positivamente le verifiche dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'accreditamento istituzionale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto l'art. 67, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, con il quale è stabilito che "Al fine di consentire la pianificazione e la programmazione delle risorse finanziarie necessarie per l'adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche e private al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, la Regione determina, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio dell'attività sanitaria da parte delle strutture pubbliche e private, e quelli ulteriori in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, nonché le modalità per l'accertamento e la verifica del rispetto dei requisiti minimi e di quelli ulteriori";
Visto l'art. 67, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, con il quale è disposto che "Il termine di cinque anni, previsto al comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 per l'adeguamento ai requisiti minimi strutturali delle strutture già autorizzate ed in esercizio, decorre dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma precedente";
Considerato che in data 28 giugno 2002 è stato pubblicato il decreto n. 890 del 17 giugno 2002, concernente "Direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana" e che lo stesso è entrato in vigore il 29 giugno 2002;
Visto l'art. 12 del decreto n. 890/02, che, in attuazione del comma 2 della legge regionale 3 maggio 2001 n. 6, fissa il termine massimo di cinque anni dalla data di pubblicazione dello stesso decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per l'adeguamento ai requisiti strutturali e tecnologici, generali e specifici;
Considerato che, per l'effetto, la data del 29 giugno 2007 è il termine massimo entro il quale dovevano essere ultimati gli adeguamenti tecnologici e strutturali da parte delle strutture sanitarie che avevano richiesto l'accreditamento istituzionale ed erano state ritenute formalmente ammissibili dalle UU.OO. semplici per l'accreditamento delle aziende UU.SS.LL. e dalle stesse UU.OO. sottoposte a verifiche;
Visto l'art. 5 del decreto n. 5882 dell'1 luglio 2005;
Vista la legge finanziaria n. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1, comma 796, lett. u);
Considerato che il decreto 6 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 40 del 31 agosto 2007 con il quale è stato approvato l'accordo attuativo del Piano previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e del Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento del riequilibrio economico del servizio sanitario regionale, richiamando il patto per la salute al punto 4.9 e la legge finanziaria per l'anno 2007, art. 1, comma 796, lett. s), t), u), individua, per le regioni sottoposte a Piano di rientro, il primo luglio 2007 quale data a partire dalla quale cessano gli accreditamenti provvisori delle strutture private non confermati dagli accreditamenti definitivi;
Visto il decreto 1 luglio 2005 il quale all'art. 3 pone l'obbligo della presentazione, a corredo dell'istanza di accreditamento, della documentazione di cui all'art. 18 del decreto n. 890/07;
Considerato che nell'istanza di accreditamento della casa di cura Madonna del Rosario di Catania è stata indicata quale prima data utile per la verifica dei requisiti per l'accreditamento il 27 marzo 2007;
Vista la nota, a firma del presidente regionale dell'AIOP prot. n. 632/07 del 18 giugno 2007, inviata nell'interesse di quelle strutture sanitarie associate che non erano in grado di completare entro il termine previsto i lavori di adeguamento al decreto n. 890/02;
Preso, atto che, con nota prot. DIRS/3/2581 del 26 giugno 2007, l'Assessore per la sanità pro-tempore, in riferimento alla superiore richiesta, ha concesso la possibilità "per alcune, poche strutture di continuare i lavori di adeguamento al decreto n. 890/02 oltre la data del 28 giugno 2007 a battente chiuso e con totale sospensione delle attività sanitarie a qualunque titolo erogate";
Visto il decreto n. 9127/06 del 23 novembre 2006, con il quale è stato approvato il progetto di adeguamento della struttura ai requisiti di cui al decreto n. 890/02;
Vista la certificazione dell'arch. Carmelo Costanzo datata 29 ottobre 2007, con la quale si dichiara il completamento dei lavori di adeguamento ai requisiti del decreto n. 890/2002;
Vista la nota di questo dipartimento, prot. DIRS/3/ 4471 del 17 dicembre 2007, con la quale, ai sensi della legge n. 241/90 e legge regionale n. 10/91, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento di non inclusione della casa di cura Madonna del Rosario di Catania nell'elenco delle strutture sanitarie istituzionalmente accreditate, assegnando il termine di giorni trenta per eventuali controdeduzioni;
Vista la nota di controdeduzioni prot. n. 17/08 del 17 gennaio 2008;
Visto l'esito dell'accertamento eseguito dall'U.O. per l'accreditamento istituzionale dell'Azienda U.S.L. n. 3 di Catania in data 23 novembre 2007, da cui risulta che la Casa di cura Madonna del Rosario ha superato positivamente la verifica sul possesso dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici previsti dal decreto n. 890/2002;
Considerato che, in relazione alla complessiva problematica delle case di cura che hanno ultimato i lavori di adeguamento oltre la data del 28 giugno 2007 ed alla luce delle controdeduzioni pervenute, è stato richiesto apposito parere all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo con nota n. 341 del 20 febbraio 2008;
Preso atto delle direttive assessoriali di cui alla nota prot. n. 2723 del 7 luglio 2008, impartite sulla base del parere esitato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo con la nota prot. 30307 del 3 luglio 2008;
Vista la nota prot. DIRS/3/2356 del 10 luglio 2008, con la quale era stata richiesta alla casa di cura dichiarazione di inizio lavori a firma del progettista incaricato;
Vista la certificazione dell'arch. Carmelo Costanzo, priva di allegato, datata 10 luglio 2007, dalla quale risulta che i lavori sono stati iniziati in data 29 marzo 2007 e cioè oltre il termine del 27 marzo 2007 indicato dalla stessa casa di cura quale prima data utile per la verifica da parte dell'U.O. per l'accreditamento;
Considerato che dalle verifiche effettuate dal dipartimento Osservatorio epidemiologico sulle SDO prodotte dalla Casa di cura nel periodo 1 luglio 2007-30 ottobre 2007, risulta che la struttura non si è attenuta alle prescrizioni della direttiva assessoriale del 26 giugno 2007 in quanto non ha eseguito i lavori "a battente chiuso" e non ha sospeso le attività sanitarie, risultando che nel periodo luglio, settembre ed ottobre 2007 ha effettuato attività di ricovero come di seguito riportato:
-  luglio: 31 R.O. e 1DH/DS;
-  agosto: 0 R.O. e 0 DH/DS;
-  settembre: 13 RO e 0 DH/DS;
-  ottobre: 45 RO e 3 DH/DS;
Visto il supplemento di istruttoria effettuata in attuazione della citata direttiva assessoriale prot. n. 2723 del 7 luglio 2008;
Preso atto che, dalle giustificazioni addotte nella nota di controdeduzioni del 17 gennaio 2008, dalle certificazioni del direttore dei lavori sull'inizio dei lavori, dall'esame del fascicolo sull'iter autorizzativo del progetto esitato nel decreto n. 9127/06 del 23 novembre 2006, dalle modalità di esecuzione dei lavori effettuati in difformità all'assessoriale del 26 giugno, risulta che la proprietà ha seguito comportamenti difformi dalle procedure stabilite dal decreto n. 890/02, nonché dalla citata direttiva del 26 giugno 2007 e quindi il prolungarsi dei lavori oltre il termine del 28 giugno 2007 è da addebitarsi esclusivamente alla condotta non conforme alla normativa di riferimento ed alle direttive e prescrizioni assessoriali, della proprietà della casa di cura;
Ritenuto, sulla base degli esiti della sopra citata istruttoria, con particolare riferimento alle controdeduzioni prodotte, ai certificati della D.L. di inizio e fine lavori di non dover includere la casa di cura di che trattasi nell'elenco delle strutture istituzionalmente accreditate;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni in premessa ed in attuazione delle direttive assessoriali impartite con la nota prot. n. 2723 del 7 luglio 2008, per effetto del combinato disposto dell'art. 67, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001 n. 6, dell'art. 12 del decreto 17 giugno 2002 n. 890, dell'art. 4, ultimo comma, del decreto 17 aprile 2000 n. 463, nonché dell'art. 1, comma 796, lett. u), della legge n. 296/06 e del Piano di rientro, riorganizzazione e riqualificazione per il perseguimento del riequilibrio economico del SSR, la Casa di cura Madonna del Rosario, sita in Catania - via Bronte n. 44, non è tra le strutture istituzionalmente accreditate.

Art. 2

Si fa obbligo al direttore generale dell'AUSL n. 3 di adottare i conseguenziali provvedimenti.

Art. 3

Il presente decreto viene trasmesso al dipartimento ASO per gli adempimenti di competenza.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 agosto 2008.
  CIRIMINNA 

(2008.33.2479)102
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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