REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO ORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 29 AGOSTO 2008 - N. 40
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DECRETO 8 agosto 2008.
Inclusione della Casa di cura Musumeci Gecas, sita in Gravina di Catania, nell'elenco delle strutture che hanno superato positivamente le verifiche dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'accreditamento istituzionale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto l'art. 67, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, con il quale è stabilito che "Al fine di consentire la pianificazione e la programmazione delle risorse finanziarie necessarie per l'adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche e private al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, la Regione determina, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio dell'attività sanitaria da parte delle strutture pubbliche e private, e quelli ulteriori in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, nonché le modalità per l'accertamento e la verifica del rispetto dei requisiti minimi e di quelli ulteriori";
Visto l'art. 67, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, con il quale è disposto che "Il termine di cinque anni, previsto al comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 per l'adeguamento ai requisiti minimi strutturali delle strutture già autorizzate ed in esercizio, decorre dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma precedente";
Considerato che in data 28 giugno 2002 è stato pubblicato il decreto n. 890 del 17 giugno 2002, concernente "Direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana" e che lo stesso è entrato in vigore il 29 giugno 2002;
Visto l'art. 12 del decreto n. 890/2002, che, in attuazione del comma 2 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, fissa il termine massimo di cinque anni dalla data di pubblicazione dello stesso decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per l'adeguamento ai requisiti strutturali e tecnologici, generali e specifici;
Considerato che, per l'effetto, la data del 29 giugno 2007 è il termine massimo entro il quale dovevano essere ultimati gli adeguamenti tecnologici e strutturali da parte delle strutture sanitarie che avevano richiesto l'accreditamento istituzionale ed erano state ritenute formalmente ammissibili dalle UU.OO. semplici per l'accreditamento delle aziende unità sanitarie locali e dalle stesse UU.OO. sottoposte a verifiche;
Visto l'art. 5 del decreto n. 5882 dell'1 luglio 2005;
Vista la legge finanziaria n. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1, comma 796, lett. u);
Considerato che il decreto 6 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 40 del 31 agosto 2007, con il quale è stato approvato l'accordo attuativo del Piano previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e del Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento del riequilibrio economico del servizio sanitario regionale, richiamando il patto per la salute al punto 4.9 e la legge finanziaria per l'anno 2007, art. 1, comma 796, lett. s), t), u), individua, per le regioni sottoposte a Piano di rientro, il primo luglio 2007 quale data a partire dalla quale cessano gli accreditamenti provvisori delle strutture private non confermati dagli accreditamenti definitivi;
Vista la nota, a firma del presidente regionale dell'AIOP, prot. n. 632/2007 del 18 giugno 2007, inviata nell'interesse di quelle strutture sanitarie associate che non erano in grado di completare entro il termine previsto i lavori di adeguamento al decreto n. 890/02;
Preso atto che, con nota prot. n. DIRS/3/2581 del 26 giugno 2007, l'Assessore per la sanità pro-tempore, in riferimento alla superiore richiesta, ha concesso la possibilità "per alcune, poche strutture di continuare i lavori di adeguamento al decreto n. 890/2002 oltre la data del 28 giugno 2007 a battente chiuso e con totale sospensione delle attività sanitarie a qualunque titolo erogate";
Vista l'istanza prot. n. 65 del 6 aprile 2005, con la quale il legale rappresentante della società Musumeci - GE.CA.S. s.r.l. chiede l'approvazione del progetto di trasferimento dell'attività sanitaria esercitata presso altro plesso sito a Gravina di Catania, ai fini dell'adeguamento ai requisiti di cui al decreto n. 890 del 17 giugno 2002, senza aumento dei posti letto autorizzati;
Vista la sentenza del T.A.R. Catania n. 264/06, con la quale, in accoglimento del ricorso della casa di cura - n. 8551/05, ha annullato il silenzio inadempimento dell'Assessorato formatosi sulla superiore istanza ed ha ordinato di provvedere nei termini ivi indicati;
Visto la nota prot. n. 1843 del 2 maggio 2006, con la quale il dipartimento IRS, in esecuzione della citata sentenza T.A.R., ha respinto l'istanza di trasferimento;
Vista la nota prot. n. G/11/06 del 12 giugno 2006, con la quale il rappresentante legale della struttura ha chiesto di rivedere il suddetto provvedimento, con particolare riferimento all'improprio richiamo alle procedure di cui all'art. 8-ter del decreto legislativo n. 502/02 e successive modifiche ed integrazioni, trattandosi di trasferimento di struttura già in esercizio e non di nuova realizzazione;
Visto il ricorso al T.A.R. Catania n. 5100/06, proposto in via cautelativa dalla casa di cura avverso la superiore nota n. 1843 del 2 maggio 2006;
Vista la nota prot. n. 3258 dell'8 settembre 2006, con la quale, tenuto conto dei motivi addotti a supporto della richiesta di revisione avanzata dalla casa di cura e degli ulteriori elementi contenuti nel ricorso n. 5100/2006, trattandosi di trasferimento di struttura già autorizzata ed in esercizio e come tale regolamentata dall'art. 7 del decreto n. 890/2002 e successive modifiche ed integrazioni, la casa di cura è stata invitata a produrre copia della concessione edilizia rilasciata dal comune di Gravina di Catania, significando che il prosieguo dell'iter autorizzativo sarebbe rimasto subordinato all'acquisizione di detta documentazione;
Vista la nota fax prot. n. G/27/06 del 21 novembre 2006, con la quale il legale rappresentante della società Musumeci - GE.CA.S. s.r.l. ha trasmesso la certificazione di concessione edilizia rilasciata con provvedimento n. 102 del 17 novembre 2006 dal comune di Gravina di Catania;
Visto il decreto n. 169 del 15 febbraio 2007, con il quale è stato approvato in linea tecnico sanitaria il progetto di trasferimento dell'attività sanitaria di cui è titolare la società Musumeci - GE.CA.S. s.r.l. presso altra struttura da realizzare nel comune di Gravina di Catania, via Autonomia n. 57, ai fini dell'adeguamento ai requisiti di cui al decreto n. 890 del 17 giugno 2002;
Vista la nota del presidente regionale dell'AIOP prot. n. 667/2007 del 29 giugno 2007, che, nel condividere le motivazioni addotte dal legale rappresentante della casa di cura nella acclusa nota, ha chiesto al dipartimento IRS la proroga sui tempi di realizzazione delle opere avanzata dalla casa di cura;
Vista la nota prot. n. 2793 del 6 luglio 2007, con la quale, nel prendere atto della materiale impossibilità da parte della casa di cura a completare nei tempi stabiliti dalla normativa i lavori di adeguamento dei nuovi locali ove trasferire la struttura, è stata concessa una proroga di novanta giorni rispetto alla data del 28 giugno 2007;
Vista la dichiarazione di fine lavori datata 5 ottobre 2007 a firma del progettista e direttore dei lavori, ing. Pennisi, con la quale si dichiara il completamento dei lavori di adeguamento ai requisiti del decreto n. 890/2002;
Visto l'esito dell'accertamento eseguito dall'U.O. per l'accreditamento istituzionale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 nelle date 17 dicembre 2007 e 28 dicembre 2007, di verifica della conformità dei lavori al progetto approvato con il decreto n. 169 del 15 febbraio 2007, i cui verbali sono stati trasmessi al dipartimento IRS con nota dell'Azienda sanitaria locale n. 3 prot. n. 32/DP del 2 gennaio 2008;
Visto l'esito del sopralluogo congiunto effettuato in data 25 gennaio 2008 da un funzionario del dipartimento IRS, dall'U.O.A. dell'Azienda sanitaria locale n. 3 in contraddittorio con il rappresentante della casa di cura per la verifica complessiva del possesso dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici, dal quale si evince che la struttura è in regola con i requisiti fissati dal decreto n. 890/2002;
Visto il decreto n. 378/2008 del 29 febbraio 2008, con il quale il legale rappresentante della Casa di cura Musumeci Gecas è stato autorizzato all'esercizio delle attività sanitarie presso la nuova sede sita in Gravina di Catania, via dell'Autonomia n. 57;
Considerato che, in relazione alla complessiva problematica delle case di cura che hanno ultimato i lavori di adeguamento oltre la data del 28 giugno 2007 ed alla luce delle controdeduzioni pervenute, è stato richiesto apposito parere all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo con nota n. 341 del 20 febbraio 2008;
Preso atto delle direttive assessoriali di cui alla nota prot. n. 2723 del 7 luglio 2008, impartite sulla base del parere esitato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo con la nota prot. n. 30307 del 3 luglio 2008;
Vista la nota prot. n. DIRS/3/2443 del 29 luglio 2008, con la quale è stata richiesta alla casa di cura dichiarazione di inizio lavori a firma del progettista incaricato;
Vista la dichiarazione del direttore dei lavori, inviata con nota 31 luglio 2008, datata 29 gennaio 2007, dalla quale risulta che i lavori sono stati iniziati in data 24 gennaio 2007;
Considerato che gli adeguamenti ai requisiti previsti dal decreto n. 890/2002 risultano realizzati e completati oltre il termine del 29 giugno 2007, anche in considerazione della complessità delle opere da eseguire, e che tuttavia non pregiudicano la conformità della struttura alla normativa vigente ed alle esigenze sostanziali di funzionalità e garanzia dei pazienti;
Visto il supplemento di istruttoria effettuato in attuazione della citata direttiva assessoriale prot. n. 2723 del 7 luglio 2008;
Ritenuto, sulla base degli esiti del sopra citato supplemento istruttorio, con particolare riferimento alle controdeduzioni prodotte, alla dichiarazione del direttore dei lavori di inizio e fine lavori, nonché agli esiti positivi delle verifiche dell'U.O. per l'accreditamento dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, di dover includere la casa di cura di che trattasi nell'elenco delle strutture istituzionalmente accreditate;
Visto l'art. 16 del decreto n. 890/2002, che prevede l'istituzione presso l'Assessorato regionale della sanità dell'elenco delle strutture accreditate che hanno superato positivamente le verifiche, facendo carico allo stesso Assessorato di curarne l'aggiornamento semestrale e la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni in premessa, che qui vengono richiamate e confermate, ed in attuazione delle direttive assessoriali impartite con la nota prot. n. 2723 del 7 luglio 2008, la Casa di cura Musumeci Gecas, sita in Gravina di Catania, via dell'Autonomia n. 57, è inclusa nell'elenco delle strutture istituzionalmente accreditate, avendo superato positivamente le verifiche dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi effettuate dalla U.O. semplice per l'accreditamento istituzionale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania.

Art. 2

Tale inserimento è limitato al numero dei posti letto preaccreditati alla data del 30 novembre 2005.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 agosto 2008.
  CIRIMINNA 

(2008.33.2479)102
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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