REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO ORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 29 AGOSTO 2008 - N. 40
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DECRETO 8 agosto 2008.
Esclusione della Casa di cura Gibiino, sita in Catania, dall'elenco delle strutture sanitarie che hanno superato positivamente le verifiche dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'accreditamento istituzionale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto l'art. 67, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, con il quale è stabilito che "Al fine di consentire la pianificazione e la programmazione delle risorse finanziarie necessarie per l'adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche e private al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, la Regione determina, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio dell'attività sanitaria da parte delle strutture pubbliche e private, quelli ulteriori in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, nonché le modalità per l'accertamento e la verifica del rispetto dei requisiti minimi e di quelli ulteriori";
Visto l'art. 67, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, con il quale è disposto che "Il termine di 5 anni, previsto al comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 per l'adeguamento ai requisiti minimi strutturali delle strutture già autorizzate ed in esercizio, decorre dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma precedente";
Considerato che in data 28 giugno 2002 è stato pubblicato il decreto n. 890 del 17 giugno 2002, concernente "Direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana" e che lo stesso è entrato in vigore il 29 giugno 2002;
Visto l'art. 12 del decreto n. 890/2002, che, in attuazione del comma 2 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, fissa il termine massimo di 5 anni dalla data di pubblicazione dello stesso decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per l'adeguamento ai requisiti strutturali e tecnologici, generali e specifici;
Considerato che, per l'effetto, la data del 29 giugno 2007 è il termine massimo entro il quale dovevano essere ultimati gli adeguamenti tecnologici e strutturali da parte delle strutture sanitarie che avevano richiesto l'accreditamento istituzionale ed erano state ritenute formalmente ammissibili dalle unità operative semplici per l'accreditamento delle aziende unità sanitarie locali e dalle stesse unità operative sottoposte a verifiche;
Visto l'art. 5 del decreto n. 5882 dell'1 luglio 2005;
Vista la legge finanziaria n. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1, comma 796, lett. u);
Considerato che il decreto 6 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 40 del 31 agosto 2007, con il quale è stato approvato l'accordo attuativo del Piano previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e del Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento del riequilibrio economico del servizio sanitario regionale, richiamando il patto per la salute al punto 4.9) e la legge finanziaria per l'anno 2007, art. 1, comma 796, lett. s), t), u), individua, per le regioni sottoposte a Piano di rientro, l'1 luglio 2007 quale data a partire dalla quale cessano gli accreditamenti provvisori delle strutture private non confermati dagli accreditamenti definitivi;
Vista la nota, a firma del presidente regionale dell'AIOP, prot. n. 632/2007 del 18 giugno 2007, inviata nell'interesse di quelle strutture sanitarie associate che non erano in grado di completare entro il termine previsto i lavori di adeguamento al decreto n. 890/2002;
Preso atto che, con nota prot. n. DIRS/3/2581 del 26 giugno 2007, l'Assessore per la sanità pro-tempore, in riferimento alla superiore richiesta, ha concesso la possibilità "per alcune, poche strutture di continuare i lavori di adeguamento al decreto n. 890/2002 oltre la data del 28 giugno 2007 a battente chiuso e con totale sospensione delle attività sanitarie a qualunque titolo erogate";
Visto il decreto n. 797 del 9 maggio 2007, con il quale è stato approvato il progetto di adeguamento ai requisiti di cui al decreto n. 890/2002 della Casa di cura Gibiino sita in Catania, via Odorico da Pordenone n. 25;
Vista la nota di questo dipartimento, prot. n. DIRS/3/ 4470 del 17 dicembre 2007, con la quale, ai sensi della legge n. 241/90 e legge regionale n. 10/91, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento di non inclusione della Casa di cura Gibiino di Catania nell'elenco delle strutture sanitarie istituzionalmente accreditate, assegnando il termine di giorni 30 per eventuali controdeduzioni;
Vista la nota di controdeduzioni prot. n. 6/2007 dell'11 gennaio 2008;
Visto l'esito degli accertamenti eseguiti dall'unità operativa per l'accreditamento istituzionale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania nelle date 30 ottobre 2007 e 14 novembre 2007, da cui risulta che la casa di cura Gibiino ha superato positivamente la verifica sul possesso dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici previsti dal decreto n. 890/2002;
Vista la certificazione dell'ing. Gaetano Fede e dell'arch. Giuseppe Scannella di fine lavori, datata 7 marzo 2008, trasmessa con nota n. 20/2008 del 7 marzo 2008, con la quale si attesta il completamento in data 14 novembre 2007 dei lavori di adeguamento ai requisiti del decreto n. 890/2002;
Considerato che, in relazione alla complessiva problematica delle case di cura che hanno ultimato i lavori di adeguamento oltre la data del 28 giugno 2007 ed alla luce delle controdeduzioni pervenute, è stato richiesto apposito parere all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo con nota n. 341 del 20 febbraio 2008;
Preso atto delle direttive assessoriali di cui alla nota prot. n. 2723 del 7 luglio 2008, impartite sulla base del parere esitato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo con la nota prot. n. 30307 del 3 luglio 2008;
Vista la nota prot. n. DIRS/3/2351 del 10 luglio 2008, con la quale è stata richiesta alla casa di cura la certificazione di inizio lavori;
Viste le dichiarazioni rispettivamente dell'ing. Antonio Sardo e dell'ing. Gaetano Fede, i quali certificano che i lavori sono iniziati in data 30 giugno 2007 per le opere non necessitanti di autorizzazione comunale ed in data 9 agosto 2007 per i lavori oggetto di autorizzazione comunale;
Visto il supplemento di istruttoria effettuata in attuazione della citata direttiva assessoriale prot. n. 2723 del 7 luglio 2008;
Rilevato che la casa di cura, pur in possesso del decreto di approvazione del progetto di adeguamento rilasciato in data 9 maggio 2007 e quindi in epoca antecedente al 28 giugno 2007, ha iniziato i lavori di ristrutturazione interna in data 30 giugno 2007 e quindi oltre il termine in cui i lavori dovevano essere ultimati;
Rilevato, altresì, che, sebbene già in possesso della prescritta autorizzazione comunale già in data 26 giugno 2007, la casa di cura ha iniziato i lavori per la passerella esterna solo in data 9 agosto 2007 e che quindi il prolungarsi dei lavori, sia interni che esterni, oltre il termine del 28 giugno 2007 è da addebitarsi alla condotta, non conforme alla normativa di riferimento ed alle direttive e prescrizioni assessoriali, della proprietà della casa di cura;
Ritenuto, sulla base degli esiti della sopra citata istruttoria, con particolare riferimento alle controdeduzioni prodotte, ai certificati del D.L. di inizio e fine lavori, di non dover includere la casa di cura di che trattasi nell'elenco delle strutture istituzionalmente accreditate;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni in premessa ed in attuazione delle direttive assessoriali impartite con la nota prot. n. 2723 del 7 luglio 2008, per effetto del combinato disposto dell'art. 67, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, dell'art. 12 del decreto 17 giugno 2002, n. 890, dell'art. 4, ultimo comma, del decreto 17 aprile 2000, n. 463, nonché dell'art. 1, comma 796, lett. u), della legge n. 296/2006 e del Piano di rientro, riorganizzazione e riqualificazione per il perseguimento del riequilibrio economico del servizio sanitario regionale, la Casa di cura Gibiino, sita in Catania, via Odorico da Pordenone n. 25, non è tra le strutture istituzionalmente accreditate.

Art. 2

Si fa obbligo al direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania di adottare i conseguenziali provvedimenti.

Art. 3

Il presente decreto viene trasmesso al dipartimento ASO per gli adempimenti di competenza.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 agosto 2008.
  CIRIMINNA 

(2008.33.2479)102
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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