REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO ORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 29 AGOSTO 2008 - N. 40
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DECRETO 8 agosto 2008.
Esclusione della Casa di cura Lucina, sita in Catania, dall'elenco delle strutture sanitarie che hanno superato positivamente le verifiche dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'accreditamento istituzionale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto l'art. 67, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, con il quale è stabilito che "Al fine di consentire la pianificazione e la programmazione delle risorse finanziarie necessarie per l'adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche e private al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, la Regione determina, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio dell'attività sanitaria da parte delle strutture pubbliche e private, e quelli ulteriori in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, nonché le modalità per l'accertamento e la verifica del rispetto dei requisiti minimi e di quelli ulteriori";
Visto l'art. 67, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, con il quale è disposto che "Il termine di cinque anni, previsto al comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 per l'adeguamento ai requisiti minimi strutturali delle strutture già autorizzate ed in esercizio, decorre dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma precedente";
Considerato che in data 28 giugno 2002 è stato pubblicato il decreto n. 890 del 17 giugno 2002, concernente "Direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana" e che lo stesso è entrato in vigore il 29 giugno 2002;
Visto l'art. 12 del decreto n. 890/02, che, in attuazione del comma 2 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, fissa il termine massimo di cinque anni dalla data di pubblicazione dello stesso decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per l'adeguamento ai requisiti strutturali e tecnologici, generali e specifici;
Considerato che, per l'effetto, la data del 29 giugno 2007 è il termine massimo entro il quale dovevano essere ultimati gli adeguamenti tecnologici e strutturali da parte delle strutture sanitarie che avevano richiesto l'accreditamento istituzionale ed erano state ritenute formalmente ammissibili dalle UU.OO. semplici per l'accreditamento delle aziende UU.SS.LL. e dalle stesse UU.OO. sottoposte a verifiche;
Visto l'art. 5 del decreto n. 5882 dell'1 luglio 2005;
Vista la legge finanziaria n. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1, comma 796, lett. u);
Considerato che il decreto 6 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 40 del 31 agosto 2007, con il quale è stato approvato l'accordo attuativo del Piano previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e del Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento del riequilibrio economico del servizio sanitario regionale, richiamando il patto per la salute al punto 4.9 e la legge finanziaria per l'anno 2007, art. 1, comma 796, lett. s), t), u), individua, per le regioni sottoposte a Piano di rientro, il primo luglio 2007 quale data a partire dalla quale cessano gli accreditamenti provvisori delle strutture private non confermati dagli accreditamenti definitivi;
Visto il decreto del medico provinciale di Catania pro-tempore, prot. n. 4390 del 31 maggio 1979, con il quale è stato individuato il titolare della casa di cura per ostetricia e ginecologia, sita in Catania, via Federico De Roberto n. 30, senza l'indicazione del numero di posti letto;
Visto il successivo decreto del medico provinciale di Catania pro-tempore, prot. n. 11666 del 22 febbraio 1983, con il quale l'amministratore unico della società "Casa di cura Lucina - Ostetricia-Ginecologia e Chirurgia - s.r.l." è stato autorizzato a tenere in esercizio la Casa di cura sita in Catania via Federico De Roberto n. 30, confermando quanto indicato e previsto nel decreto precedente n. 4390/1979;
Vista la nota DIRS/DIR/1206 del 13 aprile 2007, con la quale questo dipartimento I.R.S., a seguito di sopralluogo ispettivo, ha ordinato la sospensione dell'autorizzazione sanitaria di ricovero ordinario per la branca di ginecologia per i motivi nella stessa enunciati e fino alla rimozione delle criticità rilevate, ferma restando la possibilità di eseguire attività di day surgery e punto nascita per le gravidanze non a rischio;
Vista la nota DIRS/3/1812 del 2 maggio 2007, con la quale questo dipartimento ha negato l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di adeguamento tecnologico e strutturale ai requisiti del decreto n. 890/02, in quanto, ai sensi della legge regionale n. 39/88, la capacità ricettiva minima per le case di cura monospecialistiche è di 30 posti letto;
Vista l'ordinanza T.A.R. Catania n. 1358/07 del 28 settembre 2007, che imponeva all'Amministrazione regionale di dare esecuzione all'ordinanza n. 748/07;
Visti gli esiti dell'istruttoria, effettuata in ottemperanza alla superiore ordinanza, sugli elaborati progettuali trasmessi con note prot. n. 4/07 del 25 gennaio 2007 e con nota del 18 giugno 2007, dal legale rappresentante della Casa di cura Lucina, al fine di superare le criticità rilevate in sede di sopralluogo ispettivo del 12 aprile 2007 ed ai fini dell'adeguamento della struttura ai requisiti di cui al decreto n. 890/02, nonché sugli ulteriori elaborati progettuali presentati con nota del 22 giugno 2007, riferentesi ad una strutturazione della casa di cura con 30 posti letto;
Vista la nota di questo dipartimento, prot. DIRS/3/ 4465 del 14 dicembre 2007, con la quale, ai sensi della legge n. 241/90 e legge regionale n. 10/91, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento di non inclusione della Casa di cura Lucina di Catania nell'elenco delle strutture sanitarie istituzionalmente accreditate, assegnando il termine di giorni trenta per eventuali controdeduzioni;
Vista la nota di controdeduzioni datata 15 gennaio 2008, trasmessa dall'avv. Lino Barreca in nome e per conto del legale rappresentante della casa di cura Lucina;
Vista la nota prot. DIRS n. 215 del 14 febbraio 2008 con la quale è stata data comunicazione al legale rappresentante della struttura dell'esito negativo dell'istruttoria sui progetti sopra esplicitati;
Visto la nota prot. n. 2332 del 3 luglio 2008, con la quale si è data comunicazione alla casa di cura degli esiti dell'istruttoria effettuata sull'ulteriore progetto trasmesso con nota prot. n. 52/08 del 12 maggio 2008 per 25 posti letto;
Vista l'ordinanza n. 449/08 con la quale il Consiglio di giustizia amministrativa, accogliendo l'appello di questa Amministrazione per l'annullamento dell'ordinanza T.A.R. di Catania n. 1667/2007, ha di fatto confermato l'inderogabilità del requisito riferentesi alla dotazione minima di posti letto delle case di cura fissato dall'art. 6, comma 1, lett. e) ed f), della legge regionale n. 39/88;
Ritenuto che la Casa di cura Lucina s.r.l. non rientra nella fattispecie indicata nel decreto 17 giugno 2002 "Direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto pertanto di non dover includere la Casa di cura di che trattasi nell'elenco delle strutture istituzionalmente accreditate;
Ritenuto che la mancata inclusione della Casa di cura Lucina nell'elenco delle strutture istituzionalmente accreditate è da addebitarsi esclusivamente alla condotta non conforme alla normativa di riferimento ed alle direttive e prescrizioni assessoriali della proprietà della casa di cura;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni in premessa, per effetto del combinato disposto dell'art. 67, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001 n. 6, dell'art. 12 del decreto 17 giugno 2002 n. 890, dell'art. 4, ultimo comma, del decreto 17 aprile 2000 n. 463, nonché dell'art. 1, comma 796, lett. u), della legge n. 296/06 e del Piano di rientro, riorganizzazione e riqualificazione per il perseguimento del riequilibrio economico del SSR, la Casa di cura Lucina, sita in Catania, via Federico De Roberto n. 30, non è tra le strutture istituzionalmente accreditate.

Art. 2

Si fa obbligo al direttore generale dell'AUSL n. 3 di Catania di adottare i conseguenziali provvedimenti.

Art. 3

Il presente decreto viene trasmesso al dipartimento ASO per gli adempimenti di competenza.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 agosto 2008.
  CIRIMINNA 

(2008.33.2479)102
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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