REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 29 AGOSTO 2008 - N. 40
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


CIRCOLARE 29 luglio 2008.
Attività delle provincie regionali in materia di smaltimento dei rifiuti solidi. Ulteriori chiarimenti in ordine all'art. 160 della legge regionale n. 25/1993.

ALLE PROVINCIE REGIONALI DELLA SICILIA
AI COMUNI DELLA SICILIA
ALL'AGENZIA REGIONALE PER I RIFIUTI E LE ACQUE
ALL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
ALL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITÀ
ALLE PROCURE DELLA REPUBBLICA DELLA SICILIA
ALLE PREFETTURE DELLA SICILIA
Pervengono da parte di talune provincie regionali e da parte di alcuni comuni richieste di chiarimenti in ordine all'applicabilità dell'art. 160 della legge regionale n. 25/1993, che assegna alle provincie regionali l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali nelle parti di territorio esterno ai perimetri dei centri abitati.
L'art. 14 del decreto legislativo n. 22/1997 ed il successivo art. 192 del decreto legislativo n. 152/06, che sostituisce il precedente, vieta l'abbandono ed il deposito incontrollato sul suolo senza effettuare alcuna distinzione sulla proprietà o uso del suolo medesimo.
Nello stesso articolo viene sancito il potere ordinatorio del sindaco nei confronti dei responsabili per il ripristino dello stato dei luoghi, anche con l'esecuzione in danno dei soggetti obbligati in caso di inadempienza.
In sede regionale detta disposizione va coordinata con quella dell'art. 160 della legge regionale n. 25/1993 che attribuisce alle provincie regionali, nelle parti di territorio esterno al perimetro dei centri abitati, l'attività di raccolta e smaltimento di rifiuti, compresi quelli abbandonati, nonché la possibilità di attuare il risanamento ambientale di zone adibite a discariche abusive.
In proposito appare necessario evidenziare che il potere sindacale ordinatorio di cui in precedenza presuppone, necessariamente, l'individuazione di almeno uno dei soggetti obbligati al ripristino dello stato dei luoghi in questione.
Di conseguenza, in linea con quanto riferito nella circolare assessoriale n. 6006/1998, ove all'accertamento dell'abbandono di rifiuti possa individuarsi uno dei soggetti obbligati alla rimessione in pristino, a termini della normativa vigente, dovrà seguire la relativa ordinanza sindacale, la cui inadempienza determinerà l'esecuzione in danno dei soggetti obbligati.
Ove, invece, non sia possibile individuare l'autore dell'abbandono del rifiuto e non sia possibile attribuire la responsabilità in capo al proprietario del terreno, cui ordinare lo sgombero, se il sito ricade al di fuori del centro abitato, indipendentemente dalla tipologia del sito (pubblico o privato) rimane operativa la previsione dell'art. 160 della legge regionale n. 25/1993 che pone a carico della provincia territorialmente competente la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti medesimi.
Per quanto attiene alla presenza di rifiuti abbandonati in area di sosta o sull'area di sedime di strade o autostrade è opportuno evidenziare quanto segue.
La fattispecie oltre ad essere regolata dalla norma in materia di rifiuti è regolata in primis dalla norma speciale di cui all'art. 14 (Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade) del codice della strada (decreto legislativo n. 285/92), in forza della quale "Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e fluidità della circolazione provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, della loro pertinenza e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi", estendendo questi obblighi al gestore in quanto "Per le strade in concessione i poteri ed i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito".
Ad avvalorare ancor più detta tesi è la modifica alla norma ambientale del decreto legislativo n. 152/06 apportata dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), che integra il comma 1 dell'articolo 230 con il seguente:
"1-bis. - I rifiuti derivanti dall'attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche, sono raccolti direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani".
Pertanto, per detta fattispecie, ove non fosse possibile l'individuazione del soggetto cui imporre lo sgombero, le attività di pulizia e smaltimento dei rifiuti presenti nelle strade e autostrade, delle loro pertinenze e/o appartenenze, sono a carico e di competenza diretta degli enti proprietari o di chi ne ha effettiva disponibilità.
Il presente documento è inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito istituzionale reperibile all'indirizzo www.artasicilia.it.
L'Assessore: SORBELLO
(2008.32.2410)119


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
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