REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 29 AGOSTO 2008 - N. 40
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 10 luglio 2008.
Istituzione dell'azienda faunistico-venatoria Maganoce in agro di Piana degli Albanesi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO ED AMBIENTALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
Visto il D.P. n. 4037 del 9 ottobre 2006, con il quale è stato conferito all'arch. Giuseppe Morale l'incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali;
Vista la nota prot. n. 17368 del 14 febbraio 2008, con la quale il dirigente del servizio XI è stato delegato ad attuare i provvedimenti relativi agli artt. 5, 6, 16, 22, 25, 26, 38, 41, 45 e 46 della legge regionale n. 33/97;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, avente per oggetto: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione dell'esercizio venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale";
Visto il Piano regionale faunistico-venatorio;
Visto, in particolare, l'art. 25 della predetta legge regionale e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 571 del 5 marzo 1998, di approvazione dei criteri ai quali uniformare le richieste di costituzione delle aziende faunistico-venatorie di cui all'art. 25 della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la richiesta avanzata dal sig. Cuccia Francesco, nato a Palermo il 12 maggio 1958, per l'istituzione di un'azienda faunistico-venatoria in agro di Piana degli Albanesi, contrada Maganoce, assunta al prot. n. 2757 del 9 luglio 2007 della Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di Palermo;
Vista la documentazione tecnica ed amministrativa presentata dal sig. Cuccia Francesco a corredo dell'istanza;
Visto il verbale di accertamento redatto in data 13 luglio 2007 dai funzionari in servizio presso la Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di Palermo;
Visto il parere favorevole della Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di Palermo all'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria, espresso con nota prot. n. 2973 del 26 luglio 2007;
Visto il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal comune di Piana degli Albanesi, prot. n. 813 del 6 luglio 2007;
Visto il parere espresso dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica con nota n. 6040/T-B87A dell'1 ottobre 2007;
Sentito il parere del Comitato regionale faunistico-venatorio nella seduta dell'8 luglio 2008;
Visto il certificato rilasciato dalla prefettura di Palermo con nota prot. n. 4524/2008 del 27 maggio 2008, dal quale si rileva che a carico del sig. Cuccia Francesco non sussistono procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui all'art. 10, commi 3, 4, 5ter e art. 10quater, comma 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto, pertanto, di poter accogliere l'istanza di istituzione dell'azienda faunistico-venatoria denominata Maganoce, sita in agro di Piana degli Albanesi;

Decreta:


Art.  1

E' istituita l'azienda faunistico-venatoria Maganoce in agro di Piana degli Albanesi, contrada omonima, estesa complessivamente Ha 211.88.96 e così individuata in catasto:
-  foglio di mappa n. 16, particelle nn. 12, 19, 20, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 81, 99, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 117, 118, 119, 186, 187, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 e 208.

Art.  2

E' fatto obbligo al sig. Cuccia Francesco, nato a Palermo il 12 maggio 1958 e residente a Piana degli Albanesi, contrada Maganoce, nella qualità di proprietario e concessionario dell'A.F.V. Maganoce, di rispettare gli impegni assunti con la documentazione presentata a corredo dell'istanza.

Art.  3

Per la durata del presente decreto, che andrà a scadere il 9 luglio 2018, restano salvi gli impegni, gli obblighi e le condizioni che scaturiscono dall'applicazione del decreto n. 571 del 17 marzo 1998, di approvazione dei criteri ai quali uniformare le richieste di costituzione delle aziende faunistico-venatorie di cui all'art. 25 della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.  4

Prima della scadenza del quinto anno è fatto obbligo al concessionario dell'A.F.V. di presentare i piani indicati al comma 3 dell'art. 25 della legge regionale n. 33/97, che dovranno essere approvati con decreto dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste. La mancata presentazione entro il suddetto termine comporterà la decadenza del presente provvedimento.

Art.  5

La Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di Palermo è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso il predetto ufficio a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.

Art.  6

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 luglio 2008.
  ALBANESE 

(2008.31.2387)021
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*
   

DECRETO 21 luglio 2008.
Calendario venatorio 2008/2009.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 e dalla legge regionale 8 maggio 2001, n. 7;
Visto il Piano regionale faunistico-venatorio 2006/2011, approvato in fase provvisoria con deliberazione n. 253 del 18 maggio 2006 dalla Giunta di Governo;
Vista la deliberazione n. 287 del 21 luglio 2006 della Giunta di Governo, con la quale è stato parzialmente modificato il Piano regionale faunistico-venatorio 2006/2011, approvato in fase provvisoria con deliberazione n. 253 del 18 maggio 2006;
Visto il D.P.C.M. 7 maggio 2003, con il quale è stata inserita, limitatamente alla popolazione di Sicilia, la Lepre italica (Lepus corsicanus) nell'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 18, comma 1, della legge n. 157/92;
Considerato che, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 8 maggio 2001, n. 7, nel caso di modifiche dell'art. 18 della legge n. 157/92, relativamente alle specie presenti nel territorio siciliano, trovano attuazione nella Regione le norme relative alldelle specie cacciabili;
Viste le notizie e le proposte utili alla formulazione del calendario venatorio 2008/2009 fornite dalle ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali;
Vista, in particolare, la proposta della Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di Trapani di mantenere il numero di capi abbattibili di coniglio selvatico nell'isola di Pantelleria ai livelli stabiliti negli anni precedenti, per la notoria abbondanza della specie che continua a provocare consistenti danni alle colture isolane e di aprire la caccia alla sola selvaggina migratoria nell'A.T.C. TP3, per i cacciatori non residenti, l'11 ottobre 2008;
Viste le indicazioni inoltrate dalle Ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali circa i territori comunali nei quali consentire l'uso del furetto munito di idonea ed efficiente museruola;
Visto l'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, che sottopone alle disposizioni del calendario venatorio anche le zone del territorio regionale costituite in aziende faunistico-venatorie e in aziende agro-venatorie;
Sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, che nella riunione dell'8 luglio 2008 ha espresso il proprio parere sulla proposta di calendario venatorio 2008/2009 e sulle proposte di modifica avanzate in sede di discussione;
Acquisito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, reso con nota n. 3605 del 12 giugno 2008, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di poter attuare anche per l'annata venatoria 2008/2009 l'anticipazione del prelievo venatorio rispetto alla terza domenica di settembre, in quanto la stessa è stata prevista per quelle specie e con le modalità contenute nel Piano regionale faunistico-venatorio che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;
Ravvisata la necessità di regolamentare l'esercizio dell'attività venatoria nel territorio della Regione siciliana con limitazioni di tempo, di specie, di luoghi e di capi da abbattere, anche in rapporto alle esigenze di tutela del patrimonio faunistico;
Visto l'art. 33, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 2008 n. 1 - "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2008";
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, che stabilisce i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e ZPS;

Decreta:


Art. 1

L'annata venatoria 2008/2009 è regolamentata secondo le disposizioni contenute nell'allegato A, parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Le zone del territorio agro-silvo-pastorale dove l'esercizio venatorio non è consentito, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, sono indicate nell'allegato B, parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 luglio 2008.
  LA VIA 


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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