REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 22 AGOSTO 2008 - N. 39
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Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA


   

Approvazione del regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo regionale.

Si comunica che in data 1 agosto 2008 il Comitato regionale per le comunicazioni ha approvato il regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo regionale, stabilendo, nel contempo, che i termini per la presentazione delle domande relative saranno determinati con successivo provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Allegato

Comitato regionale per le comunicazioni
REGOLAMENTO PER L'ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO REGIONALE


Approvato nella seduta dell'1 agosto 2008


Art. 1
Oggetto

1.  Il presente regolamento disciplina l'accesso alle trasmissioni radiotelevisive regionali della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ai sensi dell'art. 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), dell'art. 7, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) e dell'art. 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

Art. 2
Domanda di accesso

1.  I soggetti di cui all'art. 6 della legge n. 103/75, che intendono accedere alle trasmissioni regionali diffuse in Sicilia dalla sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, devono presentare domanda al Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.).
2.  La domanda, da compilarsi in conformità allo schema allegato al presente regolamento, deve contenere:
a)  l'identità ed il settore di attività (sociale, culturale, politico ecc.) del soggetto richiedente con indicazioni in ordine alla consistenza della propria organizzazione;
b)  il contenuto in sintesi del programma proposto, la sua durata (con un massimo di cinque minuti), l'indicazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 6 della legge n. 103/75, di ogni elemento utile a comprovare la rilevanza dell'interesse sociale, culturale e informativo del programma di accesso proposto;
c)  l'indicazione delle iniziative eventualmente assunte in ordine al contenuto della proposta di programma;
d)  l'eventuale richiesta di collaborazione da parte della concessionaria del servizio pubblico per soddisfare le esigenze minime di base della registrazione del programma;
e)  l'indicazione dell'eventuale consenso, in caso di ammissione ad un determinato tipo di accesso ma di esaurimento dello spazio disponibile, al passaggio all'altro tipo di accesso;
f)  l'impegno da parte del soggetto richiedente affinché durante la trasmissione del programma dell'accesso venga evitata qualsiasi forma di pubblicità diretta o indiretta, escludendo il riferimento, in video o voce, a qualsiasi "marchio" o "logo" utilizzato commercialmente, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 103/75.
3.  La domanda, corredata dallo statuto o dall'atto costitutivo, deve contenere la designazione della persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma di accesso da ammettere alla trasmissione e deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal rappresentante del soggetto richiedente nonché dal designato responsabile per l'accesso allegando le fotocopie di un documento di riconoscimento in corso di validità dei due sottoscrittori.
4.  Ciascun soggetto può presentare una sola domanda per ogni piano trimestrale la cui disciplina è contenuta all'art. 4.

Art. 3
Esame della domanda di accesso

1.  La domanda di accesso può essere consegnata a mano o inviata tramite raccomandata postale entro e non oltre il primo giorno non festivo del mese precedente quello d'inizio del trimestre cui si riferisce la domanda. Agli effetti del presente comma il sabato è considerato giorno festivo.
2.  La domanda pervenuta fuori termine è presa in esame ai fini del piano delle trasmissioni del trimestre successivo.
3.  Ogni domanda di accesso pervenuta al CO.RE.COM. è acquisita al protocollo generale del CO.RE.COM. con numerazione progressiva; nel caso di domanda incompleta, il Servizio di assistenza al CO.RE.COM. richiede la documentazione necessaria; le domande d'accesso si intendono presentate quando è pervenuta al CO.RE.COM. la documentazione completa e viene ad esse attribuito, ai fini della sottoposizione della domanda alla deliberazione del CO.RE.COM., il numero di protocollo dell'accesso.
4.  Ai fini delle deliberazioni previste dall'art. 4, il presidente del CO.RE.COM., o un suo delegato, procede all'istruzione delle singole domande pervenute, riferendo al CO.RE.COM. con relazione motivata. Il CO.RE.COM. procede all'esame, ai sensi del comma 3 dell'art. 6 della legge n. 103/75, delle domande di accesso sulla base della relazione che è distribuita ai membri del CO.RE.COM. sette giorni prima della riunione.
5.  Per ogni domanda di accesso viene messo ai voti uno schema di decisione con la relativa motivazione e con l'indicazione delle modalità di programmazione.
6.  La decisione del CO.RE.COM. sulla domanda di accesso è comunicata agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ritorno.

Art. 4
Piano trimestrale delle trasmissioni

1.  Il CO.RE.COM. delibera ogni trimestre il piano delle trasmissioni, ripartendo tra i soggetti ammessi il tempo effettivamente disponibile, per ciascun tipo di accesso, risultante dall'apposita comunicazione inviata preventivamente dalla sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
2.  Ciascuna delle trasmissioni consiste in un programma della durata di massimo cinque minuti, riferito ad una sola domanda di accesso. E' consentito lo scambio consensuale di turno tra due o più soggetti ammessi.
3.  Al fine di garantire la più ampia pluralità di accesso, il CO.RE.COM. compila una graduatoria, tra le domande ritenute ammissibili, ottenuta dall'applicazione, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
a)  precedenza alle organizzazioni che non abbiano mai usufruito delle trasmissioni dell'accesso;
b)  precedenza alle organizzazioni che non abbiano usufruito dell'accesso nei tre piani trimestrali precedenti;
c)  esigenze temporali riferite ad eventuali iniziative inerenti al contenuto della proposta di programma;
d)  precedenza ai programmi realizzati interamente o parzialmente con mezzi propri;
e)  ordine cronologico di presentazione della domanda;
f)  in caso di ulteriore parità di posizione in graduatoria, il CO.RE.COM. tiene conto della presenza di tematiche di rilevante interesse sociale o culturale, dell'attualità dell'argomento proposto, della consistenza organizzativa.
4.  Qualora vengano a coincidere in uno stesso trimestre le domande di soggetti retti da una stessa fonte statutaria, viene inclusa, nel rispetto dei criteri di cui al comma 3, una sola domanda dando la precedenza a quella cronologicamente antecedente.
5.  Ai soli fini della compilazione della graduatoria di cui al presente articolo, i gruppi consiliari sono considerati articolazioni organizzative del partito di riferimento e le domande dei soggetti di cui al comma 4 sono trattate come appartenenti ad un unico soggetto.
6.  Qualora il tempo assegnato lo consenta ed in carenza di domande, il CO.RE.COM. può includere nel piano altre domande presentate dai soggetti di cui al comma 4.
7.  In caso di mancata approvazione di tutte le domande all'unanimità, la delibera riporta, per ogni domanda di accesso, i relativi voti.
8.  Le domande di accesso ritenute ammissibili e rimaste escluse dal tipo di accesso richiesto per esaurimento del tempo assegnato sono inserite nel piano trimestrale relativo all'accesso di tipo alternativo a quello richiesto, qualora nella domanda sia stata esplicitata l'opzione e vi sia spazio disponibile; le domande di accesso ritenute ammissibili ed escluse per esaurimento del tempo assegnato sono prese in esame per il piano delle trasmissioni del trimestre successivo.
9.  Al piano trimestrale sono allegate le domande di accesso respinte e le relative motivazioni.
10.  La deliberazione di approvazione del piano trimestrale è trasmessa alla sottocommissione parlamentare per l'accesso.
11.  Il piano trimestrale è pubblicato per estratto  nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet del CO.RE.COM.

Art. 5
Ricorso in opposizione

1.  Avverso le deliberazioni del CO.RE.COM. sulle domande di accesso è ammesso ricorso in opposizione al CO.RE.COM. stesso entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione inerente la deliberazione oggetto del ricorso.
2.  Il ricorso deve essere indirizzato al presidente del CO.RE.COM. Il ricorso deve contenere l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda.
3.  L'esame del ricorso è effettuato sulla base di un'istruttoria curata dal Presidente o da un componente del CO.RE.COM. da lui delegato e si svolge entro venti giorni dalla sua ricezione.
4.  Il ricorso non sospende l'esecuzione del piano di programmazione trimestrale.
5.  La decisione del CO.RE.COM. sul ricorso è comunicata agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ritorno.

Art. 6
Registrazione dei programmi

1.  La registrazione dei programmi ammessi all'accesso può essere effettuata integralmente o parzialmente dal soggetto ammesso con mezzi propri o con la collaborazione tecnica gratuita, per soddisfare esigenze minime di base, della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
2.  Il soggetto che ha registrato il programma con mezzi propri consegna la registrazione alla concessionaria entro e non oltre sette giorni lavorativi prima della data di trasmissione, al fine di consentire al CO.RE.COM. la vigilanza prescritta dalla legge. In caso di mancata consegna del programma entro tale termine, la concessionaria può disporre la soppressione della trasmissione, dandone immediata comunicazione al CO.RE.COM.
3.  In caso di registrazione da effettuarsi con la collaborazione tecnica gratuita della concessionaria, questa si accorda operativamente con i soggetti ammessi all'accesso per il relativo trimestre. La concessionaria può affidare la conduzione delle trasmissioni a figure professionali del servizio pubblico (giornalista o conduttore). E' in ogni caso garantita la facoltà degli accedenti di determinare in modo del tutto autonomo i contenuti della trasmissione che li riguarda.
4.  In caso di trasmissioni che vertano sulle stesse tematiche e che si svolgano sotto forma di intervista, il Comitato si riserva la facoltà, sentiti i soggetti interessati, di proporne l'accorpamento e lo svolgimento, mediante interviste, in un'unica trasmissione, in cui a ciascun soggetto venga comunque assicurato il tempo che avrebbe avuto a disposizione in caso di trasmissione singola.

Art. 7
Esecuzione del piano trimestrale

1.  Il CO.RE.COM. vigila sul rispetto degli impegni derivanti ai soggetti dall'ammissione all'accesso, nonché delle disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6 della legge n. 103/75 anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 8.
2.  Il CO.RE.COM. attua le azioni necessarie affinché sia garantita l'esecuzione del piano trimestrale approvato.
3.  Al fine di assicurare un efficace esercizio della facoltà di accesso, il CO.RE.COM., in caso di parziale esecuzione del piano trimestrale derivante da cause di forza maggiore, può disporre, in collaborazione con la concessionaria, l'attuazione del piano mediante la realizzazione di puntate speciali dei programmi, strutturate in maniera anche difforme da quelle richieste dai soggetti ammessi.
4.  I soggetti ammessi possono presentare al CO.RE.COM. esposti o osservazioni circa l'attuazione del piano o sulle eventuali difficoltà insorte nell'esercizio dell'accesso.

Art. 8
Sanzioni

1.  Il CO.RE.COM., qualora venga ravvisata nel programma una violazione degli impegni sottoscritti nella domanda dal soggetto richiedente, può sospendere la messa in onda del programma e con decisione motivata, negare il diritto d'accesso al soggetto per un periodo di uno o più piani trimestrali, e proporre alla Commissione parlamentare l'inibizione dei rappresentanti dell'organizzazione e del responsabile del programma per un periodo equivalente.

Art. 9
Entrata in vigore

1.  Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. E' assicurata la più ampia diffusione dello stesso attraverso gli strumenti informativi ritenuti più idonei dal CO.RE.COM.
(2008.32.2425)088
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Michele Arcadipane
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