REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - GIOVEDÌ 14 AGOSTO 2008 - N. 37
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 7 luglio 2008.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Gravina di Catania.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968 n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999 nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il foglio prot. n. 7677 del 22 febbraio 2007, pervenuto il 26 febbraio 2007 ed assunto al protocollo generale di questo Assessorato in pari data al n. 15346, con il quale il comune di Gravina di Catania ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti ed elaborati relativi al piano regolatore generale, alle prescrizioni esecutive ed al regolamento edilizio;
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 13181 del 2 aprile 2007, assunto al protocollo di questo Assessorato l'11 aprile 2007 al n. 27112, con il quale il comune di Gravina di Catania ha riscontrato la nota dipartimentale di questo Assessorato, prot. n. 22054 del 20 marzo 2007, integrando la documentazione relativa al piano in argomento;
Vista la delibera n. 51 del 4 luglio 2005, con la quale il consiglio comunale di Gravina di Catania ha adottato il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera di adozione n. 51 del 4 luglio 2005;
Vista la certificazione, a firma del responsabile del servizio 7° del comune di Gravina di Catania, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione, nonché attestante l'acquisizione di n. 124 osservazioni e/o opposizioni avverso il piano adottato con la delibera n. 51/2005;
Viste le osservazioni di cui alla suddetta certificazione nonché i relativi elaborati di visualizzazione redatti dai progettisti, unitamente alla relazione contenente le deduzioni sulle stesse;
Viste le delibere n. 29 del 7 febbraio 2006, n. 36 dell'8 marzo 2006, n. 41 del 14 marzo 2006, n. 51 del 21 marzo 2006, n. 57 del 29 marzo 2006, n. 71 del 6 giugno 2006, n. 81 del 18 luglio 2006, n. 84 del 26 luglio 2006, n. 94 del 29 agosto 2006, n. 115 del 21 novembre 2006, con le quali il consiglio comunale di Gravina di Catania si è determinato sulle osservazioni e/o opposizioni presentate avverso il piano regolatore generale;
Viste le osservazioni e/o opposizioni pervenute direttamente presso questo Assessorato;
Visto il parere n. 21169 del 20 giugno 2005, con il quale l'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, si è espresso favorevolmente, a condizioni, in merito alle previsioni dello strumento urbanistico in argomento;
Vista la nota prot. n. 51 del 24 luglio 2007, con la quale l'unità operativa 5.1/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 15 del 24 luglio 2007, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Caratteri del territorio e situazione urbanistica
Il territorio comunale di Gravina di Catania, che fa parte della prima cintura dei comuni dell'area metropolitana di Catania, si estende per 504 ettari, alle pendici meridionali dell'Etna.
Esso confina a nord con i territori comunali di Mascalucia e di Tremestieri Etneo, ad est con i territori comunali di Tremestieri Etneo e di S. Agata Li Battiati, a sud con quello di Catania e, infine, ad ovest con i territori comunali di Mascalucia e di Catania.
Dal punto di vista altimetrico, esso risulta compreso tra i 180 e i 380 m. circa s.l.m. e la sua esposizione prevalente è in direzione sud-est.
La relazione tecnica riporta che "l'attuale configurazione della struttura urbana del comune di Gravina di Catania è il risultato dell'attuazione del vigente programma di fabbricazione approvato con D.A./D.P.R. n. 5480 del 29 febbraio 1980, e dei piani di recupero ex legge regionale n. 37/85, che vengono inclusi nell'attuale progetto piano regolatore generale".
Infatti, dall'analisi del territorio di Gravina di Catania emerge la coesione dell'edificato (in zona B, oggi quasi satura, ed in zona ex legge n. 167/62) assieme alle costruzioni abusive, le aree libere in zona C2 e, specialmente, C3 di espansione, e la quasi assenza di parcheggi.
Inoltre, progettisti riferiscono, in base al censimento del 1991 (ab. 26.640), che la composizione delle attività economiche nell'ambito della popolazione attiva, il settore primario assorbe il 5,4%, mentre il settore secondario ne assorbe il 22,6% ed il terziario il 72,0%.
Dimensionamento del piano
Dalla relazione di piano si rileva che le previsioni progettuali si basano sui dati della popolazione presente al settembre del 1999, pari a 28.336 abitanti.
I progettisti, basandosi su una previsione proveniente dalle proiezioni del saldo demografico naturale, per il prossimo ventennio, prevedono un incremento di 4.000 abitanti e perciò, complessivamente, si avrà un numero di abitanti pari a 32.336 unità.
Di conseguenza, assumendo un indice di affollamento di 1 ab/vano, si prospetta un fabbisogno complessivo di 4.000 nuovi vani, da distribuirsi nelle nuove aree per l'edilizia residenziale convenzionata e sovvenzionata (ex legge n. 167/62) e nelle aree ancora libere da edificazione provenienti dal vigente P.d.F. e attualizzati nel piano regolatore generale.
In particolare, nel dimensionare il progetto di piano, si sono attribuiti 1.600 vani per l'edilizia residenziale pubblica, e il resto, pari a 2.400 vani, per l'edilizia residenziale privata.
Obiettivi del piano
Per come si legge nella relazione illustrativa, il progetto del piano regolatore generale si fonda "sullo sviluppo e sulla incentivazione dello sviluppo dell'economia locale, fondato sulla valorizzazione delle risorse locali senza depauperare oltre quelle territoriali, in una visione di sostenibilità con l'ambiente che lo conservi e lo tuteli per l'avvenire".
Le principali linee strategiche del piano sono:
1)  la conferma riqualificata della struttura spaziale consolidata;
2)  l'integrazione dei servizi, locali e territoriali;
3)  l'individuazione di nuove opportunità di sviluppo per l'occupazione.
Gli aspetti del piano sono cosi sintetizzati:
1)  la riqualificazione della zona destinata a verde agricolo attraverso la creazione di parchi agricoli;
2)  realizzazione di una viabilità alternativa alla via Gramsci, con l'allargamento della via Etnea a partire dalla rotatoria all'inizio di via Gramsci sino ad immettersi sull'esistente viale Europa;
3)  l'espansione di un nuovo cimitero verso ovest;
4)  la previsione di un collegamento viario trasversale tra il nucleo edificato ed il nuovo asse viario nord-sud;
5)  la previsione di aree per attrezzature nell'ambito della perimetrazione del centro storico come effettuata dal P.d.F. vigente;
6)  la ridefinizione delle aree D (artigianali e commerciali);
7)  la previsione di ulteriori aree da destinare ad attività commerciali;
8)  la riduzione del numero dei comparti destinati ai servizi;
9)  il riordino delle aree destinate all'edilizia sovvenzionata e convenzionata, distribuendole in maniera omogenea nel territorio;
10)  l'apposizione di particolare vincolo storico al nucleo originario del villaggio S. Paolo.
Zonizzazione
Il territorio comunale nel progetto generale di piano regolatore generale è stato suddiviso, ai sensi del decreto interministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, nelle seguenti zone e sottozone territoriali omogenee:
Zone A e A1
Da quanto riportato nella relazione tecnica, i progettisti hanno riperimetrato il centro storico rispetto al programma di fabbricazione, tenendo conto delle aree libere all'esterno dell'effettivo contesto storico-ambientale e destinando le aree residue a nuclei di verde pubblico e altre attrezzature pubbliche; è stato previsto, inoltre, uno speciale vincolo storico ambientale per il nucleo originario del villaggio S. Paolo.
L'art. 17 delle norme di attuazione definisce come A e A1 quelle zone costituite dall'antica struttura urbana contraddistinta da valori storici, urbanistici, artistici ed ambientali, anche se manomessi o degradati o non presenti tutti contestualmente.
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio-storico possono essere sempre consentiti anche in deroga alle norme igienico-sanitarie relative alle dimensioni minime degli ambienti, alle altezze di interpiano ed ai rapporti aeroilluminati. Ciò in quanto è prevalente l'esigenza di conservazione dei caratteri e degli usi originali degli edifici (art. 17.3; I.F. = 5 mc./mq.).
Per la zona A1 ogni tipo di intervento deve essere sottoposto a piano particolareggiato di iniziativa pubblica esteso all'intera zona.
Zona B
L'art. 18 delle norme di attuazione definisce come B quelle zone destinate all'edilizia residenziale di completamento; si tratta delle aree edificate o parzialmente edificate del centro urbano che presentano le caratteristiche di cui all'art. 21 della legge regionale n. 71/78 (art. 18.5.1.1; I.F. = 3 mc./mq.).
La zona B comprende al suo interno n. 1 sottozona normata dall'art. 18.5.2 che di seguito si riporta.
Sottozona B1 - "Si tratta delle zone destinate all'edilizia residenziale privata a più stretto contatto con l'attuale struttura urbana"; "sono consentite esclusivamente costruzioni del tipo isolato o a schiera" e "l'edificazione è consentita con singola concessione edilizia per lotti fino a 5.000 mq." (art. 18; I.F. = 2,5 mc./mq.).
Zona C
L'art. 19 delle norme di attuazione definisce come zona C "le parti di territorio destinate all'espansione ed ai nuovi complessi insediativi dell'edilizia residenziale privata o pubblica". Nell'ambito di questa zona sono state individuate n. 3 sottozone, normate dagli artt. 20, 21, 22.
Inoltre, "in dette sottozone, per lotti aventi superfici fino a mq. 5.000, è consentita l'edificazione senza la necessità di piani attuativi (lottizzazioni), ma con singola concessione edilizia; per lotti con superficie maggiore a mq. 5.000 è necessario il piano attuativo di iniziativa pubblica o privata (lottizzazioni)".
Sottozona C1 - "Zone destinate all'edilizia residenziale pubblica convenzionata o sovvenzionata"; "è obbligatorio il piano particolareggiato di iniziativa pubblica (piano di zona); sono consentite esclusivamente costruzioni del tipo isolato o a schiera" (art. 20; I.F. = 1,2 mc./mq.).
Sottozona C2 - "Edilizia residenziale", in tali zone "sono consentite esclusivamente costruzioni del tipo isolato o a schiera", e "l'edificazione è consentita con singola concessione edilizia per lotti fino a 5.000 mq. (art. 21; I.F. = 1,5 mc./mq.).
Sottozona C3 - "Edilizia residenziale", in tali zone "sono consentite esclusivamente costruzioni del tipo isolato o a schiera", e "l'edificazione è consentita con singola concessione edilizia; per lotti con superficie maggiore a mq. 5.000 è necessario il piano attuativo di iniziativa pubblica o privata (lottizzazioni)".
Edilizia per lotti fino a 5.000 mq. (art. 22; I.F. = 0,80 mc./mq.).
Zona D
L'art. 24 delle norme di attuazione definisce come zone D quelle in cui "sono consentiti edifici per le attività artigianali non nocive e commerciali, con esclusione di edifici ad uso abitativo".
La zona D comprende al suo interno n. 2 sottozone normate dagli artt. 24.2, 24.3 delle norme di attuazione:
Sottozona D1 - Sono zone destinate ad edifici per le attività artigianali non nocive.
"La realizzazione si attua attraverso piani particolareggiati per insediamenti produttivi di iniziativa pubblica" (art. 24.2; I.F.T. = 1,00 mc./mq.; I.F.F. = 3 mc./mq.).
Sottozona D2 - Gli edifici saranno destinati alle attività commerciali e possono avere due tipi di destinazione:
-  per il terziario (commercio al dettaglio, uffici finanziari, locali per la ristorazione);
-  per la media e grande distribuzione (centri commerciali, ipermercati, supermercati).
"La realizzazione si attua attraverso piani particolareggiati per insediamenti produttivi di iniziativa pubblica" (art. 24.3; I.F.T. = 3,62 mc./mq.; I.F.F. = 5,65 mc./mq.).
Zona E
L'art. 23 delle norme di attuazione definisce come zona E quelle "parti di territorio destinate ad usi agricoli"; in tale zona "è vietata la lottizzazione di aree a scopo edificatorio. Sono ammessi soltanto interventi edilizi diretti, previo rilascio di concessione o di autorizzazione edilizia. Le nuove costruzioni potranno comprendere solamente edifici pertinenti alla conduzione dell'azienda agricola" (art. 23; I.F. = 0,03 mc./mq.).
Zona F
Le zone F sono destinate a servizi, esse comprendono n. 8 sottozone normate dagli artt. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.
Zona F1 - L'art. 25 delle norme di attuazione definisce come zona F1 quella destinata alle attrezzature per l'istruzione. "In questa zona possono realizzarsi esclusivamente edifici scolastici. Gli edifici debbono avere le seguenti caratteristiche:
-  densità fondiaria: 3,00 mc./mq.;
-  altezza massima: ml. 13,00 (tre elevazioni fuori terra);
-  distanza dai confini del lotto: ml. 6,50. [...] Le aree libere devono essere sistemate a parcheggio interno ed a verde o per attività ludico-sportive".
Zona F2 - Attrezzature di interesse collettivo (edifici pubblici o privati, quali: negozi, centri commerciali, edifici per la sanità, edifici per lo spettacolo e la cultura, centri e istituzioni sociali, istituti religiosi, edifici per la ristorazione, pensioni, attività sportive e ricreative, autorimesse di uso pubblico, alberghi, cinematografi, attrezzature per la distribuzione di carburanti, etc.), (art. 26 I.F. = 2,5 mc./mq.; altezza ml. 16,00).
Zona F3 - Verde pubblico attrezzato (art. 27 I.F. = 1,5 mc./mq.; altezza ml. 12,00).
Zona F4 - Verde pubblico, "le zone classificate F4 sono destinate alla creazione di parchi pubblici. La superficie sistemata a verde non deve essere inferiore al 60% dell'intera area (art. 28).
Parco agricolo
"Le aree destinate a parco territoriale agricolo hanno lo scopo di valorizzare e fruire le aree agricole produttive e i prodotti locali. In esse è consentita la costruzione di piccole strutture per la vendita diretta dei prodotti agricoli e zootecnici e per la ristorazione e l'alloggio dei visitatori e di strutture di servizio per gli utenti, nonché gli edifici adibiti ad abitazione dei proprietari o conduttori agricoli" (art. 29 I.F. = 0,03 mc./mq.).
Zona ASL
Zona destinata ai servizi sanitari-pubblici. "L'edificazione è soggetta alle norme di cui alla zona F2 (Attrezzature di interesse collettivo)" (art. 30; I.F. = 2,5 mc./mq.; altezza ml. 16,00).
Zona M
Zona destinata alle strutture della ferrovia metropolitana (art. 31).
"Le norme per la costruzione delle strutture saranno dettate dalla gestione governativa della Ferrovia Circumetnea".
Zona T
L'art. 32 prevede che le zone T siano indicate "dall'amministrazione provinciale, e saranno normate: se destinate all'istruzione secondaria, secondo le prescrizioni di cui alla zona F1, attrezzature per l'istruzione, di cui alle presenti norme; se destinate allo sport, secondo le prescrizioni di cui alla zona F3, verde pubblico attrezzato, di cui alle presenti norme".
Zona TR
Zone destinate ad insediamenti di tipo turistico ricettivo, connessi con destinazioni di tipo ludico-ricreativo e congressuale. Le aree non sottoposte a prescrizioni esecutive saranno soggette alle norme di cui alla zona B1 (art. 33; I.F. = 2,5 mc./mq.).
Verde privato vincolato
"In queste zone non deve essere aumentata l'attuale consistenza edilizia. Le destinazioni d'uso sono quelle previste nella zona B" (art. 34; I.F. = 3,00 mc./mq.).
Vincolo cimiteriale
"All'interno di detto vincolo vige l'assoluta inedificabilità" (art. 35).
Fasce e limiti di rispetto
All'interno di dette fasce e limiti vige l'assoluta inedificabilità. Trattandosi di aree a diverso grado di pericolosità geologica si prescrive in riferimento allo studio geologico a supporto del piano regolatore generale e ai relativi grafici (art. 36).
Viabilità
Nel progetto di piano regolatore generale i progettisti propongono la scissione del traffico interno da quello pendolare, prevedendo la realizzazione di una strada che, partendo dallo svincolo della tangenziale e ripercorrendo in allargamento le vie Etnea e S. G. Galero si congiunga prima al viale Europa e poi, proseguendo sempre in direzione nord, costeggi le nuove aree destinate a legge n. 167/62 per collegarsi infine con la via Gramsci poco prima del confine con il comune di Mascalucia.
Nel progetto di piano, per il tracciato della metropolitana di Catania, che attraversa tutto il territorio comunale, sono previste n. 2 fermate per la metropolitana.
Per la viabilità interna i progettisti prevedono nuove strade di collegamento secondo la direzione est/ovest, l'allargamento di quelle esistenti nonché spazi di sosta.
Il piano, inoltre, prevede:
-  il collegamento viario tra il nucleo edificato e il nuovo asse viario nord-sud;
-  l'espansione del nuovo cimitero verso ovest;
-  la previsione di aree per attrezzature nell'ambito della perimetrazione del centro storico come effettuata da P.d.F. vigente;
-  la ridefinizione delle aree D (artigianali e commerciali) poste a nord per tenere conto dell'area di rispetto di pozzi e del depuratore;
-  la previsione di ulteriori aree da destinare ad attività commerciali, collegate alla grande viabilità;
-  la riduzione del numero dei comparti da destinare ai servizi;
-  il riordino delle aree destinate all'edilizia convenzionata e sovvenzionata, interessando, in particolare, la zona abusiva racchiusa tra le due arterie principali interagente con la parte nord destinata ad area commerciale;
-  l'apposizione di particolare vincolo storico al nucleo originario del villaggio S. Paolo.
Regolamento edilizio
Al progetto di piano regolatore generale è annesso il regolamento edilizio, che si compone di n. 103 articoli, suddivisi in n. 11 Parti e in 3 Titoli:
Parte I  -  Disposizioni generali 

Titolo 1 - Norme preliminari
Parte II  -  Norme progettuali 

Titolo 1 - Concessione edilizia
Parte III  -  Norme di progettazione delle opere 

Titolo 1 - Parametri dimensionali
Parte IV  -  Disciplina della fabbricazione 

Titolo 1 - Aspetto dei fabbricati ed arredo urbano
Parte V  -  Norme igienich
Parte VI  -  Norme relative alle aree scoperte 
Parte VII  -  Norme di buona costruzione 
Parte VIII  -  Uso di suolo, spazio e servizi pubblici 
Parte IX  -  Garanzia della pubblica incolumità 
Parte X  -  Sanzioni e disposizioni transitorie 
Parte XI  -  Normativa delle varie zone

-  Zone residenziali
-  Zone agricole e produttive
-  Zone destinate a servizi
-  Zone turistico-ricettive
-  Zone di vincolo.
CONSIDERATO
Sugli aspetti procedurali
Sulla base degli atti prodotti, per quanto riguarda il procedimento amministrativo, nulla si ha da rilevare in quanto:
-  Il progetto di piano regolatore generale, adottato con atto deliberativo consiliare, è stato regolarmente depositato e pubblicizzato ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  Il piano è supportato dallo studio agricolo-forestale, redatto ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 15/91;
-  Il piano è supportato dallo studio geologico generale, redatto ai sensi della normativa vigente;
-  Il piano regolatore generale è stato sottoposto, prima dell'adozione, all'esame ed al parere dell'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74.
Esame del piano
Si ritiene necessario precisare che il presente parere viene espresso nei limiti delle competenze attribuite all'organo regionale in materia di pianificazione urbanistica comunale, che devono limitarsi ad un mero controllo di garanzia della legalità, senza interferire nel merito delle scelte discrezionali degli enti locali adottate in ordine ai propri atti di pianificazione, fatta eccezione ai casi in cui questi appaiono inficiati da arbitrarietà, irragionevolezza e/o travisamento dei fatti in relazione alle esigenze di assetto urbanistico che si intendono perseguire.
Preliminarmente non si può fare a meno di osservare che il comune di Gravina di Catania, facendo parte della prima cintura dei comuni etnei a nord di Catania, è interessato da rilevanti fenomeni di fluttuazione della popolazione residente, da e verso il capoluogo. Per tale ragione il piano regolatore generale comunale risulta uno strumento limitato, in quanto rimane avulso da tutti quei processi di trasformazione che scaturiscono dalle interferenze che intercorrono tra i comuni, i cui effetti si ripercuotono sul territorio comunale senza che, in definitiva, il piano regolatore generale sia in grado di governare.
Fatte queste necessarie premesse, per ciò che riguarda le previsioni progettuali, si ritiene che, in linea generale, le stesse siano assentibili in quanto coerenti con la vigente normativa.
Si rileva tuttavia che:
1) Fascia di rispetto cimiteriale: per come sopra accennato il piano regolatore generale in questione prevede in aggiunta all'attuale attrezzatura cimiteriale, situata a nord del territorio comunale, in prossimità del confine con il comune di Mascalucia, la realizzazione di n. 2 nuovi cimiteri, di cui uno destinato agli animali domestici.
Si osserva che negli elaborati del piano regolatore generale viene indicata una fascia di rispetto cimiteriale, ex art. 338 del regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e successive modifiche e integrazioni, di larghezza pari a mt. 50. In assenza di specifica autorizzazione in tal senso, la fascia di rispetto è fissata in mt. 200. Ciò comporta che, per quanto riguarda il settore nord del territorio comunale, l'assetto urbanistico prefigurato dal piano, articolato in un complesso di funzioni, tra cui zone C di espansione residenziale, zone D per insediamenti produttivi, viabilità, attrezzature pubbliche etc., in gran parte situate entro i 200 mt. dai cimiteri, vada integralmente ristudiato tenendo conto dell'effettiva ampiezza delle fasce di rispetto cimiteriali.
2) Attrezzature e servizi pubblici ex decreto interministeriale n. 1444/68: per quanto concerne la previsione degli spazi per attrezzature di cui agli standards urbanistici, è stata effettuata dai progettisti una puntuale analisi mediante la suddivisione del territorio di Gravina di Catania in n. 3 municipalità (centro, S. Paolo e Fasano). Dai risultati di detta analisi risulta complessivamente la previsione complessiva di attrezzature e servizi pubblici in misura di circa 36,00 mq./ab., dotazione palesemente eccedente rispetto a quella fissata nell'art. 3 del decreto interministeriale n. 1444/68. Nella considerazione che il decreto interministeriale 2 aprile 1968 stabilisce semplicemente le percentuali minime dei servizi pubblici da assicurare nel piano regolatore generale alle singole zone dell'abitato e non esclude, pertanto, che l'amministrazione possa discrezionalmente fissare percentuali maggiori, sempre che queste siano contenute nei limiti della ragionevolezza (Consiglio di Stato, sez. IV, 17 febbraio 1981, n. 877)... Inoltre, l'amministrazione ....è tenuta ad indicare, con adeguata e particolare motivazione, le ragioni di pubblico interesse che impongono detto sovradimensionamento, con maggior sacrificio della proprietà privata (T.A.R. Liguria, 28 aprile 1983, n. 270).
Si rileva dalla documentazione qui pervenuta la mancanza di dette motivazioni, peraltro molte osservazioni e/o opposizioni riguardano aree già destinate dal precedente strumento urbanistico ad attrezzature e servizi.
Per le ragioni sopra esposte, questa unità operativa 5.1 è dell'avviso che il piano regolatore generale di Gravina di Catania vada restituito al comune per rielaborazione parziale, ex art. 3, comma 10, della legge regionale n. 71/78.
In sede di rielaborazione parziale si raccomanda, inoltre, quanto segue.
La relazione generale dovrà contenere elementi riguardo alle componenti storiche, ambientali, paesaggistiche, che ne costituiscono la struttura del sistema territoriale.
Inoltre, per alcune aree della zona territoriale omogenea B, individuate nella tavola 4B, stante la presenza di ampi spazi liberi adiacenti a zone esistenti quasi sature, è necessario che venga accertata la sussistenza dei requisiti dimensionali indicati dall'art. 2 del decreto interministeriale n. 1444/68.
Norme tecniche di attuazione
-  l'art. 24 (zona territoriale omogenea D): va integrato introducendo la possibilità di attuazione delle sottozone D1 e D2 anche mediante piani attuativi di iniziativa privata;
-  all'art. 29 (zona territoriale omogenea E): dopo la frase "loro ampliamento fino ad un massimo del 30% della cubatura esistente e comunque per non più di 300 mq." va aggiunto: "fermo restando il rispetto dell'indice di densità fondiario di 0,03 mc./mq.".
Osservazioni e opposizioni
Avverso al piano, come già precedentemente riferito prima della data di pubblicazione del piano, sono state presentate al comune di Gravina di Catania n. 2 osservazioni e/o opposizioni; durante il periodo di pubblicazione sono state presentate n. 101 osservazioni e/o opposizioni entro i termini e n. 21 fuori termine; pertanto, sono state presentate complessivamente n. 124 osservazioni e/o opposizioni.
In ordine alle numerose osservazioni pervenute direttamente all'ARTA, molte di esse risultano reiterazioni o integrazioni di precedenti, pertanto, le stesse potranno essere trasmesse contestualmente al piano regolatore generale al comune di Gravina di Catania.
Atteso che si è del parere che il progetto di piano debba essere sottoposto a rielaborazione parziale che investe buona parte delle previsioni progettuali, non si ritiene di dover entrare nel merito sia delle osservazioni e/o opposizioni controdedotte dai progettisti che di quelle pervenute direttamente a questo Assessorato.
E' evidente che il piano rielaborato andrà integralmente sottoposto alla pubblicazione secondo la procedura di cui all'art. 3 della legge regionale n. 71/78.
Appare, tuttavia, utile di seguito elencare le ditte che hanno presentato osservazioni e/o opposizioni al comune di Gravina di Catania unitamente alle determinazioni che sono state assunte dai progettisti e dal consiglio comunale:







Per tutto quanto precede questa unità operativa 5.1 è del parere che il piano regolatore generale di Gravina di Catania, adottato con delibera del consiglio comunale n. 51 del 4 luglio 2005, sia da restituire al comune per essere sottoposto a rielaborazione parziale, ex art. 3, comma 10, della legge regionale n. 71/78, tenendo conto dei rilievi formulati nelle superiori considerazioni.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 32 del 17 gennaio 2008, che di seguito integralmente si trascrive:
"IL CONSIGLIO
-  Vista la nota prot. n. 51 del 24 luglio 2007, con cui l'unità operativa 5.1 ha trasmesso la proposta di parere n. 15 del 24 luglio 2007 relativa al piano in oggetto;
-  Vista la nota prot. n. 71 del 6 novembre 2007, con cui l'unità operativa 5.1 ha trasmesso le osservazioni ed opposizioni trasmesse direttamente al dipartimento regionale urbanistica;
-  Visti gli atti e gli elaborati del piano;
-  Sentiti i rappresentanti dell'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 59 della legge regionale n. 71/78, i quali, nel corso dell'audizione, hanno prodotto una "memoria" per il Consiglio regionale dell'urbanistica a firma del sindaco;
-  Sentiti i relatori;
-  Considerato che, con la suddetta proposta di parere n. 15 del 24 luglio 2007, sono stati formulati alcuni rilievi al piano regolatore generale che hanno indotto l'ufficio a proporre la restituzione del piano al comune di Gravina di Catania per rielaborazione parziale;
-  Tenuto conto di quanto contenuto della memoria prodotta dal sindaco in sede di audizione;
-  Ritenuto che, in linea generale, risultano condivisibili le linee strategiche del piano regolatore generale e che l'impostazione progettuale risponde coerentemente alle finalità ed agli obiettivi prefissati;
-  Rilevato che le diverse zone territoriali omogenee sono state correttamente enucleate e dimensionate sia con riferimento alle disposizioni di legge che in relazione al crescente andamento demografico;
-  Considerato che, nel corso della discussione, è emerso l'orientamento di approvare il piano in oggetto;
-  Considerato, altresì, che, anche in relazione a quanto evidenziato nella sopra richiamata proposta dell'ufficio, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
1)  La perimetrazione della zona territoriale omogenea A dovrà ricomprendere la porzione di zona VP sulla via Roma incluso l'edificio pubblico indicato con il simbolo IC, nonché l'edificio pubblico indicato con il simbolo IS e la relativa area di pertinenza fino alla via Crispi;
2)  Dovrà, altresì, includere l'isolato, attualmente classificato zona B, situato sulla via Etnea angolo via Angelo Maiorana;
3)  Devono essere considerati beni isolati da assimilare a zone A individuali, in quanto strettamente legati all'attività agricola e produttiva del luogo storicizzata nel tempo, quelli raggruppati nelle seguenti classi e tipologie riportati nelle linee guida del piano territoriale paesistico regionale: tutti gli edifici rurali realizzati in pietra lavica come i casali, fattorie, masserie, depositi, magazzini, stalle, cantine, oleifici, palmenti, stabilimenti enologici, trappeti, mulini, abbeveratoi, cisterne, fontane, fonti, gebbie, pozzi, serbatoi, vasche, realizzati prima dell'anno 1967;
4)  Le fasce di rispetto del cimitero esistente e di quelli in progetto, per come prescritto dall'art. 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono da considerare pari a mt. 200; di conseguenza le previsioni urbanistiche contenute entro dette fasce saranno attuabili solo dopo l'acquisizione dell'autorizzazione alla riduzione di detta fascia secondo la procedura di cui al medesimo art. 338 del regio decreto n. 1265/34;
5)  Per quanto riguarda la zona C.3 situata a valle della via San Paolo, in cui viene segnalata da parte delle associazioni ambientalistiche la presenza di una formazione vegetazionale a macchia mediterranea, la stessa potrà essere attuata solo dopo la verifica della insussistenza delle condizioni di cui all'art. 4 della legge regionale n. 19/96 come modificato ed integrato dall'art. 1, punto 2, della legge regionale n. 13/99;
6)  Sono da disattendere le zone M (strutture della ferrovia metropolitana), già destinate dal P.d.F. a zona F e zona ospedaliera, in quanto, essendo subordinata, secondo l'art. 31 delle norme tecniche di attuazione, a "norme che detterà la gestione governativa della ferrovia circumetnea", risulta, in atto, in mancanza delle infrastrutture cui dovrebbe integrarsi e connettere, priva di specifica funzione ed ingiustificabile, quindi, anche in riferimento a diverse opposizioni ed osservazioni pervenute al riguardo, la riproposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Le aree interessate, essendo situate in zone già urbanizzate, assumeranno la classificazione delle contermini zone C3, da attuare secondo l'art. 22 delle norme tecniche di attuazione con l'obbligo della cessione al comune delle aree per attrezzature e servizi pubblici in misura di 18 mq. per ogni 80 mc. di volume f.t.;
7)  Norme tecniche di attuazione.
Art. 17.3 - Attività edilizie consentite nella zona A
Al primo capoverso va aggiunto il seguente periodo: le nuove edificazioni e gli interventi di demolizione e ricostruzione sono subordinati alla preventiva approvazione di piani particolareggiati ovvero, secondo le indicazioni di cui alla circolare A.R.T.A. n. 3/2000, mediante piani di recupero ex legge 5 agosto 1978, n. 457.
Art. 23.9.1 - Impianti per la lavorazione dei prodotti agricoli
Il secondo capoverso va così sostituito: L'edificazione è soggetta alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e l'art. 6 della legge regionale n. 17/94 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 24.2.2 - Attuazione delle zone D1
Va aggiunto: in conformità all'art. 28 della legge regionale n. 21/73 l'attuazione potrà avvenire anche attraverso la predisposizione di piani di lottizzazione convenzionata. Detti piani dovranno osservare quanto prescritto dall'art. 5.1 del decreto interministeriale n. 1444/ 1968.
Art. 24.3.2 - Attuazione delle zone D2
Va aggiunto: o piani di lottizzazione convenzionata. Detti piani dovranno osservare quanto prescritto dall'art. 5.2 del decreto interministeriale n. 1444/1968.
Art. 26 Zona F2 - Attrezzature di interesse collettivo
In tali zone le funzioni consentite vanno limitate a quelle previste dall'art. 3 punto b del decreto interministeriale n. 1444/68 e pertanto vanno esclusi i negozi, i centri commerciali, gli edifici per la ristorazione, gli alberghi e i cinematografi.
Art. 29 - Parco agricolo
Va cassato il quarto comma.
Al quinto comma va aggiunto: e dell'art. 6 della legge regionale n. 17/94 e successive modifiche e integrazioni.
8) Regolamento edilizio.
In via preliminare si precisa che in caso di discordanza tra norme del regolamento edilizio e disposizioni legislative, queste ultime sono prevalenti.
Art 5 - Tra i membri di diritto va eliminata la figura del sindaco o assessore delegato.
Tra i membri da nominarsi va aggiunto un dottore agronomo scelto da una terna richiesta all'ordine professionale.
Art. 6 - Il primo comma va sostituito come segue: La commissione è presieduta dal tecnico comunale. Esercita la funzione di segretario senza diritto di voto un funzionario dell'area.
Osservazioni ed opposizioni
Relativamente alle osservazioni ed opposizioni oggetto delle deliberazioni del consiglio comunale n. 29/2006, n. 36/2006, n. 41/2006, n. 51/2006, n. 57/2006, n. 71/2006, n. 81/2006, n. 84/2006, n. 91/2006 e n. 115/2006, si assumono le seguenti determinazioni.
Si precisa che, in relazione con quanto emerso nella proposta d'ufficio 15 del 24 luglio 2007 e confermato nella memoria sindacale, in ordine al sovradimensionamento delle aree per attrezzature e servizi pubblici, le opposizioni/osservazioni riguardanti lo la riproposizione di vincoli preordinati all'espropriazione per pubblica utilità, se prive di motivate ed adeguate giustificazioni, saranno valutate tenendo conto dei riferimenti giurisprudenziali citati nella predetta proposta di parere.
Nel particolare:
-  a) Sono decise in conformità alle valutazioni espresse dal consiglio comunale, compatibilmente con le precedenti prescrizioni, le osservazioni ed opposizioni n. 2 ditta Garozzo Giuseppe, n. 4 ditta Porto Salvatore, n. 5 ditta Maugeri Salvatore, nn. 7, 8 e 9 dell'ufficio tecnico comunale di Gravina di Catania, n. 10 ditta Mandina Salvatore, n. 14 ditta Spogliano Andrea, n. 15 ditta Marino Claudio, n. 16 ditta Fisichella Antonio, n. 17 ditta Cascone Ernesto, n. 18 ditta Cascone Santi, n. 19 ditta Cascone Santi, n. 20 ditta Giangreco Antonio, n. 21 ditta Molino Rosario, n. 23 ditta Mobilia Santo, n. 24 ditta Platania Antonino, n. 25 ditta Platania Gianluca, n. 27 ditta Pafumi Giuseppe, n. 30 ditta Mobilia Luigi, n. 31 ditta Aiello Michele, n. 32 ditta Lombardo Sebastiano, n. 33 ditta Lombardo Giuseppe, n. 34 ditta Lombardo Salvatore, n. 36 ditta Buttà Carmelo, n. 38 ditta Spampinato Silvestro, n. 40 comune di Mascalucia, n. 41 ditta Micale Michele, n. 43 ditta Menza Giovanna, n. 44 ditta Giuffrida Giuseppe, n. 45 ditta Giuffrida Anna, n. 46 ditta Ferrara Antonino, n. 49 ditta Musumeci Andrea, n. 51 ditta Milaia Vincenzo, n. 52 ditta Puglisi Giuseppe, n. 53 ditta Manzitto Lucia, n. 54 ditta Spampinato Concetto, n. 55 ditta D'Urso Giovanni, n. 57 ditta Tagliello Assunta, n. 63 ditta Cucè Salvatore, n. 64 ditta Magro Roberto, n. 65 ditta Rapisarda Mario, n. 66 ditta Rao Vincenzo, n. 67 ditta Giuffrida Francesco, n. 71 ditta Marrobio Vincenzo, n. 72 ditta Russo Antonino, n. 73 ditta Giuffrida Iolanda, n. 74 ditta Lutri Placido, n. 75 ditta Santonocito Giovanni, n. 76 ditta Sapienza Mario Giuseppe, n. 80 ditta Bellia Lorenzo, n. 81 ditta Cristaldi Venera, n. 82 ditta Accardi Giuseppe, n. 84 ditta Cutore Emanuele, n. 86 ditta Pezzino Maria, n. 87 ditta Laspina Antonio, n. 88 ditta Iraci Sareri Antonino, n. 89 ditta Rapisarda Mario, n. 90 ditta Giuffrida Filippo, n. 91 ditta Conti Alfio ed altri, n. 92 ditta Consoli Antonino, n. 93 ditta Guardo Nunzio, n. 94 ditta Urzì Antonino, n. 96 ditta Motta Domenico ed altri.
-  b) Vengono integralmente accolte, non condividendosi le controdeduzioni comunali, le osservazioni ed opposizioni n. 1 ditta Borgesi Antonino, n. 11 ditta Pennini Antonio, n. 12 ditta Guardo Salvatore, n. 13 ditta Fincogero S.p.A., n 48 ditta Pezzino Antonino Salvatore, n. 56 ditta Cicchitano Salvatore, n. 59 ditta Giuffrida Rosario, n. 60 ditta Leone Angelo, n. 61 ditta Spampinato Alfio, n. 62 ditta Corsaro Augusto ed altri, n. 69 ditta Giuffrida Francesco, n. 70 ditta Di Mariano Santo, nn. 77, 78 e 79 dell'ufficio tecnico comunale di Gravina di Catania, n. 83 ditta Munzone Maria, n. 95 ditta Fiume Antonino e n. 101 ditta Caponetto Salvatore ed altri.
-  c)Vengono parzialmente accolte, a modifica delle controdeduzioni comunali, e nel rispetto delle superiori prescrizioni, le seguenti osservazioni ed opposizioni:
n. 3 ditta Leone Angelo;
n. 6 ditta Helios s.r.l., limitatamente all'area situata a ovest della via S. Antonio di Padova;
n. 22 ditta Allegra Ernesto e Cacciola Luciano, in conformità alle precedenti considerazioni;
n. 26 ditta Scalia Alfio ed altri, limitatamente a quel che riguarda la zona TR;
n. 28 ditta Cantone Francesco ed altri, limitatamente all'area classificata E, che assumerà la classificazione C3, e ferme restando le previsioni riguardanti la viabilità ed il verde attrezzato;
n. 29 ditta Marrella Calogero, fermo restando che l'attività edificatoria deve comprendere l'intera area e che va computata la volumetria esistente;
n. 35 ditta Eredi Cantone Giuseppa, limitatamente al punto sub B, riguardante la classificazione a zona C2 dell'area sita in via Valle Allegra, foglio di mappa n. 1, particella 259;
n. 37 ditta Fedi Maria, limitatamente all'area classificata IC, già destinata dal P.d.F. ad attrezzatura, che assumerà la classificazione di zona C2;
n. 39 ditta Luca Guido ed altri, trattandosi di riproposizione di vincolo preordinato all'espropriazione non adeguatamente giustificato, si accoglie classificando zona C2 le aree destinate IS e VP, ferme restando le limitazioni connesse alla vicina linea di faglia;
n. 42 ditta Fiorito Pasquale, si accoglie la proposta dell'opponente, con la condizione che l'area oggi classificata IC, già destinata dal P.d.F. ad attrezzatura, assuma la classificazione di zona C2;
n. 47 WWF, n. 98 Italia Nostra e n. 99 Lega Ambiente, subordinatamente alle verifiche di cui al precedente punto 5;
n. 50 ditta Di Mauro Giuseppe, limitatamente all'area IS e con le modalità di cui al successivo punto e.34;
n. 58 ditta Abbatelli Massimo e Abbatelli Maria Antonia, in conformità alle precedenti considerazioni;
n. 68 ditta Abbatelli Vincenzo Carlo in conformità alle precedenti considerazioni;
n. 85 ditta Cutore Emanuele, secondo le modalità di cui al successivo punto e.34;
n. 97 ditta Ciancio Carmela, secondo le modalità di cui al successivo punto e.34;
n. 100 ditta Fasano Costruzioni s.r.l., limitatamente alle aree ricadenti in zona T e ferme restando le limitazioni connesse alla presenza della linea di faglia.
-  d) In ordine alle osservazioni-opposizioni, trasmesse al comune fuori dai termini di cui all'art. 3 della legge regionale n. 71/78:
d.1)  per le osservazioni che costituiscono reiterazione di osservazioni controdedotte dal consiglio comunale, di cui ai precedenti punti a), b) e c), o trasmesse direttamente a questo Assesorato, di cui al successivo punto e), valgono le determinazioni assunte;
d.2)  sono decise, in conformità alle controdeduzioni dei progettisti, le osservazioni-opposizioni della ditta Pergolizzi Antonino, ditta Pagano Alfio, ditta Freni Mario, Andriano Giuseppe ed altri, ditta Compunet s.r.l., ditta Gresta Fabio;
d.3)  non si accolgono le osservazioni delle ditte Di Stefano Maurizio in quanto detta proposta potrà essere oggetto di apposita variante urbanistica; Grasso Mario, in quanto si riferisce ad osservazione già valutata; Spampinato Santo ed altri in quanto non vengono evidenziate le motivazioni del cambio di destinazione d'uso richiesto.
-  e)  Relativamente alle osservazioni-opposizioni pervenute direttamente a questo Assessorato.
-  Per le seguenti, già trasmesse al comune, si riconfermano le valutazioni precedenti:
e.1) ditta Romeo Giuseppe, prot. n. 43915 del 10 agosto 2005;
e.3) ditta Caponetto Salvatore, prot. n. 54297 dell'8 settembre 2005;
e.17)  ditta Cascone Santi Maria, prot. n. 25317 del 3 aprile 2007;
e.18)  ditta Cascone Santi Maria, prot. n. 25318 del 3 aprile 2007;
e.19)  ditta Micale Michele e Micale Antonio prot. n. 28568 del 16 aprile 2007;
e.10)  ditta Minardi Concetta, prot. n. 31920 del 3 maggio 2007;
e.21)  ditta Conti Alfio ed altri, prot. n. 32184 del 4 maggio 2007;
e.22)  ditta Giuffrida Filippo, prot. n. 33250 dell'8 maggio 2007;
e.23)  ditta Maugeri Salvatore, prot. n. 33968 del 9 maggio 2007;
e.27)  ditta Cantone Francesco ed altri, prot. n. 41431 dell'1 giugno 2007;
e.29)  ditta Guardo Salvatore, prot. n. 44426 del 13 giugno 2007;
e.32)  ditta Di Mauro Giuseppe, prot. n. 56522 del 26 luglio 2007;
e.35)  ditta Consoli Giuseppe e Luigi, prot. n. 57962 del 2 agosto 2007;
e.36)  ditta Spampinato Concetto e Marano Serafina, prot. n. 59065 dell'8 agosto 2007;
e.39)  ditta Fasano Costruzioni s.r.l., prot. n. 77298 del 29 ottobre 2007.
- Si accolgono in quanto compatibili con l'assetto urbanistico le osservazioni:
e.2)  ditta Pezzino Antonino Salvatore, prot. n. 53142 del 2 settembre 2005;
e.4)  ditta La Spina Prospero, prot. n. 66549 del 7 novembre 2005;
e.5)  ditta Motta Concetta, prot. n. 66557 del 7 novembre 2005;
e.6)  ditta La Spina Prospero, prot. n. 68787 del 15 novembre 2005;
e.7)  ditta Distefano Grazia Maria, prot. n. 71210 del 24 novembre 2005;
e.8)  ditta Bonanno Massimo, prot. n. 21750 del 24 marzo 2006, si accoglie con le stesse modalità di cui al punto sub d) del successivo punto e.34;
e.9)  ditta Abitanti Vico Alessandro Volta, prot. n. 24620 del 4 aprile 2006;
e.10)  ditta Aiello Filippo, prot. n. 36855 del 26 maggio 2006;
e.11)  ditta Blasco Irene Marisa, prot. n. 57587 del 8 settembre 2006;
e.16)  ditta Pagano Alfia Lidia, prot. n. 19279 del 12 marzo 2007;
e.24)  ditta Rossitto Carmelo e Barone Lidia, prot. n. 54562 del 19 luglio 2007;
e.34)  ditta Scalia Ludovico, prot. n. 57957 del 2 agosto 2007 (integrazione osservazione n. 5 f.t.), limitatamente al punto sub d);
e.40)  ditta Tornetta Concetto, prot. n. 20 del 2 gennaio 2008, si accoglie con le stesse modalità di cui al punto sub d) dell'osservazione di cui al precedente punto e.34;
e.41)  ditta Distefano Grazia Maria ed altri, prot. n. 7599 del 28 gennaio 2008.
-  Non si accolgono le osservazioni:
e.12)  ditta Lombardo Antonino ed altri, prot. n. 60378 del 15 settembre 2006;
e.13)  ditta Cerami Luigi, prot. n. 68782 del 5 ottobre 2006;
e.14)  ditta Santangelo Nicolò, prot. n. 85929 del 13 dicembre 2006;
e.15)  ditta C.E.COOP, prot. n. 2931 del 16 gennaio 2007;
e.24)  ditta Città insieme Gravina di Catania, prot. n. 36254 del 16 maggio 2007;
e.25)  ditta Trofè Antonino, prot. n. 39304 del 25 maggio 2007;
e.26)  ditta Tringale Angelo, prot. n. 40242 del 29 maggio 2007;
e.28)  ditta Seminara Grazia, Pistorio Maria Luisa e Pistorio Antonino, prot. n. 43035 del 7 giugno 2007;
e.30)  ditta Macri Biagio, prot. n. 45175 del 14 giugno 2007;
e.31)  ditta Caruso Luca, prot. n. 50138 del 4 luglio 2007;
e.37)  ditta Guardo Nunzio, prot. n. 65957 del 13 settembre 2007;
e.38)  ditta Nicosia Vito e Leotta Sante, prot. n. 69715 del 28 settembre 2007.
Per tutto quanto sopra visto, ritenuto e considerato, il Consiglio esprime parere che il piano regolatore generale del comune di Gravina di Catania, adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 51 del 24 luglio 2007, sia meritevole di approvazione con le modifiche e le prescrizioni di cui ai considerata che precedono.";
Vista la propria nota prot. n. 11018 del 7 febbraio 2008, con la quale, ai sensi del comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato richiesto al comune di Gravina di Catania di adottare le controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al condiviso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 34 del 30 gennaio 2008;
Vista la nota dirigenziale, prot. n. 27 del 23 aprile 2008, con la quale il piano in argomento, in dipendenza dell'assenza delle controdeduzioni comunali alle determinazioni di questo Assessorato, è stato sottoposto per la conseguente emanazione del provvedimento di approvazione, introducendo d'ufficio le modifiche indicate dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 34 del 30 gennaio 2008;
Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 34 del 30 gennaio 2008;
Ritenuto di dovere procedere, ai sensi del comma 8 dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento, anche in assenza delle controdeduzioni comunali;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 34 del 30 gennaio 2008, nonché alle condizioni contenute nel parere dell'ufficio del Genio civile di Catania in premessa citato, sono approvati il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio del comune di Gravina di Catania, adottati con delibera del consiglio comunale n. 51 del 4 luglio 2005.

Art.  2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nel parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 34 del 30 gennaio 2008.

Art.  3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere n. 15 del 24 luglio 2007, resa dall'unità operativa 5.1/D.R.U.;
2)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 34 del 30 gennaio 2008;
3)  delibera resa dal consiglio comunale n. 51 del 4 luglio 2005;
4)  delibera resa dal consiglio comunale n. 29 del 7 febbraio 2006;
5)  delibera resa dal consiglio comunale n. 36 dell'8 marzo 2006;
6)  delibera resa dal consiglio comunale n. 41 del 14 marzo 2006;
7)  delibera resa dal consiglio comunale n. 51 del 21 marzo 2006;
8)  delibera resa dal consiglio comunale n. 57 del 29 marzo 2006;
9)  delibera resa dal consiglio comunale n. 71 del 6 giugno 2006;
10)  delibera resa dal consiglio comunale n. 81 del 18 luglio 2006;
11)  delibera resa dal consiglio comunale n. 84 del 26 luglio 2006;
12)  delibera resa dal consiglio comunale n. 115 del 21 novembre 2006;
Piano regolatore generale - allegato 1
13)  1/a  -  relazione; 
14)  1/b  -  inquadramento territoriale, tav. 1; 
15)  1/c  -  stato di fatto edifici pubblici, tav. 2 A, B, C; 
16)  1/d  -  zonizzazione tav. 3; scala 1:5.000; 
17)  1/e  -  zonizzazione, tav. 4 A, B, C; 
18)  1/f  -  servizi di P.R.G. in rapporto alle municipalità, tav. 5; 
19)  1/g  -  ambiti di intervento prescrizioni esecutive; 
20)  1/h  -  relazione dello studio agricolo forestale; 
21)  1/i  -  parere di compatibilità del Genio civile sullo studio idro-geologico; 

22)  regolamento edilizio - allegato 2;
23)  norme di attuazione - allegato 3;
24)  verbale di consistenza delle aree da destinare ad attrezzature, servizi e viabilità a norma dell'art. 8 del decreto 17 maggio 1979, n. 91, come modificato dal decreto 22 marzo 2000 - allegato 4;
25)  relazione dell'ufficio tecnico al piano regolatore generale emanato dal consiglio comunale - allegato 5;
Studio geologico generale
26)  relazione;
27)  relazione integrativa;
28)  tav. n. 1  -  carta geologica, scala 1:10.000; 
29)  tav. n. 1/a  -  carta geologica, scala 1:2.000; 
30)  tav. n. 1/b  -  carta geologica, scala 1:2.000; 
31)  tav. n. 1/c  -  carta geologica, scala 1:2.000; 
32)  tav. n. 2  -  carta geomorfologica, scala 1:10.000; 
33)  tav. n. 2/a  -  carta geomorfologica, scala 1:2.000; 
34)  tav. n. 2/b  -  carta geomorfologica, scala 1:2.000; 
35)  tav. n. 2/c  -  carta geomorfologica, scala 1:2.000; 
36)  tav. n. 3  -  carta idrogeologica, scala 1:10.000; 
37)  tav. n. 4/a  -  carta litotecnica, scala 1:2.000; 
38)  tav. n. 4/b  -  carta litotecnica, scala 1:2.000;  
39)  tav. n. 4/c  -  carta litotecnica, scala 1:2.000; 
40)  tav. n. 5  -  carta della pericolosità geologica, scala 1:10.000; 
41)  tav. n. 5/a  -  carta della pericolosità geologica, scala 1:2.000; 
42)  tav. n. 5/b  -  carta della pericolosità geologica, scala 1:2.000; 
43)  tav. n. 5/c  -  carta della pericolosità geologica, scala 1:2.000; 
44)  tav. n. 6/a  -  carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale, scala 1:2.000; 
45)  tav. n. 6/b  -  carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale, scala 1:2.000; 
46)  tav. n. 6/c  -  carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale, scala 1:2.000; 

Studio agricolo-forestale
47)  relazione illustrativa dello studio;
48)  tav.  n.  1  -  carta di stratificazione del territorio in unità omogenee, scala 1:5.000;
49)  tav.  n.  2  -  carta morfologica, scala 1:5.000;
50)  tav.  n.  3  -  carta della vegetazione e dell'uso del suolo, scala 1:5.000;
51)  tav.  n.  4  -  carta delle infrastrutture a servizio dell'agricoltura, scala 1:5.000.

Art.  4

Ai sensi dell'art. 13, comma III, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, i decreti di espropriazione, relativi alle aree destinate dalle prescrizioni esecutive alla espropriazione di pubblica utilità, possono essere emanati entro il termine di 5 anni dalla data di efficacia dello strumento urbanistico approvato con il presente decreto, fatta salva la proroga fino a 2 anni che potrà essere disposta ai sensi del comma V del citato art. 13.

Art.  5

Il comune di Gravina di Catania dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.

Art.  6

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art.  7

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 luglio 2008.
  LIBASSI 

(2008.29.2264)114
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