REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - GIOVEDÌ 14 AGOSTO 2008 - N. 37
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ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA



Disposizioni per l'ammissione del pubblico all'Archivio storico

(approvate e rese esecutive con D.P.A. n. 114 del 24 luglio 2008)
Titolo I
REGIME DI FRUIZIONE
Capo I
Ammissione del pubblico


Art.  1

1.  Sono ammessi a fruire del patrimonio dell'Archivio storico dell'Assemblea regionale siciliana, secondo le presenti disposizioni, per ragioni di studio, amministrative o private coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
2.  Per i laureandi è richiesta una lettera di presentazione personale firmata dal docente che ne segue le ricerche.

Art.  2

1.  Per l'accesso alla sala di consultazione gli utenti presentano un documento di identità e una richiesta indirizzata al consigliere responsabile. Nella domanda sono indicati le generalità, il recapito, la qualifica del richiedente e l'oggetto e le finalità della ricerca.
2.  L'autorizzazione ad accedere alla sala di studio è concessa dal consigliere responsabile previa valutazione della richiesta presentata.
3.  Qualora per l'attività di studio o di ricerca sia necessario consultare la documentazione in tempi diversi, il servizio di questura e affari legali, su richiesta dell'interessato, rilascia una tessera di ammissione con validità trimestrale o semestrale. Alla richiesta, in tal caso, deve essere allegata una fotografia dell'utente da apporre sulla tessera che, ove nulla osti, è resa disponibile presso l'Archivio storico entro sette giorni lavorativi decorrenti dalla presentazione della domanda.
4.  Nel caso di richieste di informazioni pervenute per posta, telefono od altro mezzo equivalente, dirette ad accertare l'esistenza in Archivio di materiale documentario, l'assistenza e le informazioni fornite non comportano in nessun caso l'espletamento della ricerca per l'utente, che selezionerà direttamente la documentazione reperita, e non si estendono all'interpretazione sulle fonti.

Art.  3

1.  I giorni e gli orari di apertura al pubblico vengono stabiliti con provvedimento degli organi competenti individuati dal Segretario generale dell'Assemblea regionale siciliana.
Capo II
Regole di consultazione


Art.  4

1.  I documenti si consultano unicamente nella sala di studio. La consultazione autorizzata di documenti riservati avviene in locali separati.

Art.  5

1.  L'utente si impegna, in caso di utilizzazione di documenti dell'Archivio storico, a citare la fonte e a fornire all'Archivio storico una copia della pubblicazione o della tesi di laurea ovvero di qualsiasi testo connesso alla fonte utilizzata.

Art.  6

1.  Ogni volta che accedono all'Archivio storico, gli utenti presentano un documento di identità e firmano in un apposito registro di presenza.

Art.  7

1.  Nei locali dell'Archivio storico non possono essere introdotti soprabiti, borse, cartelle, ombrelli o oggetti analoghi, che devono essere depositati all'ingresso. Possono essere effettuati controlli ed ispezioni in entrata ed in uscita e utilizzati impianti di telesorveglianza.
2.  L'Assemblea non è in nessun caso responsabile di quanto depositato e/o comunque introdotto dall'utenza nei locali dell'Archivio storico.

Art.  8

1.  Nella sala di studio si osserva il silenzio ed è vietato fumare.
2.  Non è consentito tenere accesi nelle sale di consultazione i telefoni cellulari né introdurre cibi e bevande.

Art.  9

1.  Chi intenda utilizzare registratori, computer portatili, macchine da scrivere, macchine fotografiche e simili ne fa preventiva menzione nella domanda di ammissione di cui al precedente articolo 2.

Art.  10

1.  La richiesta dei documenti da consultare è effettuata dall'utente mediante la compilazione di apposito modulo il cui originale rimane in sala studio, una copia è inserita nella documentazione data in consultazione e un'altra collocata al posto della documentazione stessa presa in visione.
2.  Ogni utente può consultare non più di tre faldoni e presentare fino a tre richieste al giorno. Particolari contingenti carenze di personale possono comportare riduzioni del servizio.

Art.  11

1.  Il testo dei documenti conservati nell'Archivio storico può essere trascritto e pubblicato solo parzialmente. La pubblicazione integrale e la fotoriproduzione, anche parziale, sono consentite previa autorizzazione del consigliere responsabile.

Art.  12

1.  I documenti, sotto la vigilanza del responsabile della sala di studio, vengono consultati dopo che siano stati poggiati stabilmente sul piano del tavolo, avendo cura di evitare anche il più lieve danno.
2.  E' vietata qualsiasi azione che possa danneggiare il materiale documentario. In particolare è vietato l'uso di evidenziatori, stilografiche, penne biro, matite o qualsiasi altro strumento per scrivere. Non è consentito apporre segni o numerazioni sulla documentazione, neppure a matita.
3.  E' consentita la consultazione di un solo documento per volta.
4.  L'Assemblea si riserva, in ogni caso, l'adozione di opportune cautele a salvaguardia dell'integrità, sicurezza e autenticità della documentazione custodita.

Art.  13

1.  Di norma gli utenti non possono tenere aperto per la consultazione più di un documento per volta.
2.  La regola è tassativa nel caso di carte sciolte.
3.  Per validi motivi il responsabile della sala di studio può consentire la consultazione di due documenti per raffronto, con le precauzioni necessarie ad evitare la confusione delle carte.

Art.  14

1.  Se la consultazione si protrae per più giorni, il documento può essere lasciato sul tavolo, insieme ad un foglio su cui l'utente scrive il proprio nominativo.
2.  A consultazione terminata, il documento viene consegnato al personale di sala.
3.  Un documento non consultato per tre giorni utili consecutivi si considera restituito, salvo diversa comunicazione al personale di sala. La ricollocazione è effettuata esclusivamente a cura del personale dell'Archivio storico.

Art.  15

1.  I libri, le riviste, le pubblicazioni e le opere a stampa eventualmente conservati nell'Archivio sono liberamente consultabili esclusivamente all'interno della sala lettura.

Art.  16

1.  Gli utenti che non osservano le norme del presente regolamento sono esclusi dall'Archivio.
2.  Coloro che si rendono colpevoli di sottrazione o danneggiamento, totale o parziale, vengono deferiti all'autorità giudiziaria.

Art.  17

1.  L'accesso all'Archivio e la consultazione sono gratuiti ai sensi del regolamento dell'Archivio storico dell'Assemblea regionale siciliana.
2.  Può essere consentita la fotoriproduzione ai sensi dell'art. 13 del regolamento medesimo e in tal caso si applica il D.P.A. n. 75 del 3 luglio 2008, recante norme sull'incasso del mero costo di fotoriproduzione dei documenti.
Titolo II
REGIME TRANSITORIO


Art.  18

1.  Nelle more dell'apertura al pubblico di appositi spazi destinati a sede dell'Archivio, il consigliere responsabile dell'Archivio storico, compatibilmente all'ampiezza e complessità della ricerca nonchè alla disponibilità di locali idonei e di personale addetto, può autorizzare, a norma delle presenti disposizioni in quanto applicabili, la consultazione e l'eventuale fotoriproduzione oggetto della richiesta, fatto sempre salvo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 12.
(2008.31.2368)010
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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