REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 8 AGOSTO 2008 - N. 35
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 22 luglio 2008.
Zone carenti di continuità assistenziale accertate all'1 marzo 2008.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER L'ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA E LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE CORRENTI DEL FONDO SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93 ed ulteriormente modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto l'accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale del 23 marzo 2005 ed, in particolare, gli artt. 63 che stabilisce i criteri per la copertura degli ambiti carenti di assistenza primaria e 64 che definisce il rapporto ottimale medico/popolazione residente;
Visto l'art. 15, comma 11, dell'A.C.N. 23 marzo 2005, ai sensi del quale i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale possono concorrere all'assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto n. 761 del 2 aprile 2008 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 18 aprile 2008), come rettificato ed integrato dal decreto n. 1253 del 9 giugno 2008 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29 del 27 giugno 2008), con il quale sono state approvate le graduatorie regionali definitive di medicina generale valide per l'anno 2008, ed in particolare la graduatoria relativa al settore di continuità assistenziale;
Viste le sentenze dal n. 86 al n. 92/2008, con le quali il T.A.R. di Palermo ha accolto una serie di ricorsi promossi da alcuni medici per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sulla diffida ad adempiere per ottenere la pubblicazione degli incarichi vacanti di continuità assistenziale ed ha nel contempo fatto obbligo all'Amministrazione di adottare un provvedimento espresso;
Vista la nota prot. n. 1642 del 9 maggio 2008, con la quale l'Amministrazione regionale ha attivato le procedure di ricognizione invitando le aziende UU.SS.LL. a comunicare gli incarichi vacanti di continuità assistenziale alla data dell'1 marzo 2008, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 64 dell'A.C.N. 23 marzo 2005 ed, in particolare, del comma 4 che prevede l'esclusione dell'attribuzione di ulteriori incarichi per le aziende che dispongano di medici in esubero rispetto al rapporto ottimale, come indicato al comma 3 del medesimo art. 64, e ciò fino al riequilibrio dello stesso;
Visto l'accordo regionale, reso esecutivo con decreto n. 9324 del 19 dicembre 2006, con il quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 7, dell'A.C.N. 23 marzo 2005, si è stabilito che nell'ambito della Regione siciliana per l'assegnazione a tempo indeterminato degli incarichi vacanti di continuità assistenziale, fatto salvo il disposto di cui all'art. 63, comma 2, lett. a), è riservata la percentuale del 60% dei posti a favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 2, comma 2, decreto legislativo n. 256/91 e delle corrispondenti norme di cui al decreto legislativo n. 368/99 e n. 277/03, e la percentuale del 40% dei posti a favore dei medici in possesso del titolo equipollente;
Visto l'art. 16, comma 9, dell'A.C.N. 23 marzo 2005, ai sensi del quale gli aspiranti all'assegnazione degli incarichi vacanti possono concorrere esclusivamente per una delle riserve di assegnazione, fermo restando che, come previsto dal comma 8, qualora non vengano assegnati, per carenza di domande, incarichi spettanti ad una delle due riserve, gli stessi vengono assegnati all'altra riserva;
Vista la norma finale n. 2 dell'A.C.N. 23 marzo 2005, ai sensi della quale ai medici inseriti nella graduatoria regionale di medicina generale, i quali abbiano conseguito l'attestato di formazione specifica in medicina generale dopo la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di inclusione nella predetta graduatoria, è consentito partecipare all'assegnazione degli incarichi vacanti nell'ambito della riserva di assegnazione prevista dall'art. 16, comma 7, lett. a), del medesimo A.C.N. 23 marzo 2005, con l'attribuzione del relativo punteggio, previa presentazione, unitamente alla domanda di assegnazione dell'incarico, del titolo di formazione specifica;
Preso atto delle comunicazioni pervenute da parte delle aziende UU.SS.LL. dalle quali risulta che la ricognizione per l'accertamento degli incarichi vacanti di continuità assistenziale alla data dell'1 marzo 2008, effettuata sulla base dei criteri di cui all'art. 64 dell'A.C.N., ha avuto esito positivo limitatamente all'Azienda U.S.L. n. 3 di Catania;
Ritenuto di dover provvedere alla pubblicazione degli incarichi vacanti di continuità assistenziale individuati nell'ambito della Regione alla data dell'1 marzo 2008;
Ritenuto opportuno individuare l'A.S.L. n. 3 di Catania quale ufficio regionale preposto all'espletamento delle procedure di attribuzione degli incarichi carenti di continuità assistenziale rilevati alla data dell'1 marzo 2008;

Decreta:


Art.  1

Gli incarichi vacanti di continuità assistenziale, accertati all'1 marzo 2008 e dei quali con il presente decreto si dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, sono quelli indicati nell'elenco allegato al presente decreto.

Art.  2

L'Azienda U.S.L. n. 3 di Catania è individuata quale ufficio regionale preposto all'espletamento delle procedure di attribuzione degli incarichi carenti di continuità assistenziale rilevati alla data dell'1 marzo 2008.

Art.  3

I medici interessati, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, devono trasmettere, a mezzo raccomandata a.r., apposita domanda, secondo gli schemi allegati A e A1 (trasferimento), o B e B1 (assegnazione per graduatoria), all'Azienda U.S.L. n. 3 di Catania - direzione generale - via Santa Maria La Grande n. 5 - 95124 Catania.

Art.  4

Possono concorrere al conferimento degli incarichi sopra elencati, secondo il seguente ordine di priorità:
a) i medici che siano titolari di incarico a tempo indeterminato per la continuità assistenziale nelle aziende della Regione siciliana o nelle aziende di altre Regioni, a condizione che risultino titolari, rispettivamente, da almeno due anni e da almeno tre anni nell'incarico dal quale provengono e che, al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altra attività, a qualsiasi titolo, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, eccezione fatta per incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria o di pediatria di libera scelta, con un carico di assistiti rispettivamente inferiore a 650 e 350. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di metà dei posti disponibili in ciascuna azienda;
b) i medici inclusi nella graduatoria regionale definitiva di medicina generale relativa al settore di continuità assistenziale valida per l'anno 2008, i quali non risultino titolari a tempo indeterminato di continuità assistenziale.

Art.  5

I medici di cui al punto a) del precedente art. 4 sono tenuti ad allegare alla domanda la documentazione atta a provare l'anzianità di servizio effettivo in qualità di titolare di continuità assistenziale, o apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/00 (allegato A1).
La predetta anzianità di servizio è determinata sommando:
a) l'anzianità totale di servizio effettivo nella continuità assistenziale o ex guardia medica in qualità di incaricato a tempo indeterminato;
b) l'anzianità di servizio effettivo nella continuità assistenziale o ex guardia medica nell'incarico di provenienza, ancorché già valutata ai sensi della lett. a).

Art.  6

I medici di cui al punto b) del precedente art. 4 devono dichiarare nella domanda di essere inclusi nella graduatoria regionale di medicina generale relativa al settore di continuità assistenziale valida per l'anno 2008, specificando il punteggio conseguito.

Art.  7

I medici inclusi nella graduatoria regionale di settore per la continuità assistenziale valida per il 2008, i quali abbiano conseguito l'attestato di formazione in medicina generale dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale, per concorrere alla riserva di posti prevista dall'art. 16, comma 7, lett. a), A.C.N. 23 marzo 2005, con l'attribuzione del relativo punteggio, devono allegare alla domanda l'attestato di formazione in medicina generale.

Art.  8

In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di incompatibilità, secondo lo schema allegato C.

Art.  9

Al fine del conferimento degli incarichi vacanti i medici di cui alla lett. b) dell'art. 4 del presente decreto sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:
a) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di settore per la continuità assistenziale valida per l'anno 2008;
(per i medici di cui al precedente art. 7 tale punteggio sarà integrato con p. 7,20);
b) attribuzione di 10 punti ai medici che nell'ambito dell'azienda nella quale è vacante l'incarico per il quale concorrono abbiano la residenza fin dal 31 gennaio 2005 e che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico;
c) attribuzione di 10 punti ai medici residenti nell'ambito della Regione siciliana fin dal 31 gennaio 2005 e che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico.
I medici che intendono fruire del punteggio aggiuntivo di cui ai punti b) e c) del presente articolo devono allegare alla domanda idonea certificazione di residenza storica ovvero dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/00 (allegato B1).

Art.  10

Le graduatorie per l'assegnazione degli incarichi vacanti vengono formulate sulla base dell'anzianità e dei relativi punteggi; in caso di pari posizione in graduatoria i medici di cui all'art. 4 del presente decreto sono ulteriormente graduati nell'ordine secondo la minore età, il voto di laurea e l'anzianità di laurea.

Art.  11

I medici di cui all'art. 4, lett. b), del presente decreto, in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale, devono dichiarare, nella domanda, la riserva per la quale intendono concorrere.

Art.  12

L'Azienda U.S.L. n. 3 di Catania, fatto salvo il disposto di cui all'art. 63, comma 2, lett. a), riserva una percentuale del 60% degli incarichi disponibili a livello regionale in favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in M.G. di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 256/91 e delle corrispondenti norme di cui al decreto legislativo n. 368/99 e decreto legislativo n. 277/03, e una percentuale del 40% in favore dei medici in possesso del titolo equipollente.
Qualora non vengano assegnati, per carenza di domande di incarico, incarichi spettanti ad una delle percentuali di aspiranti, gli stessi verranno assegnati all'altra percentuale di aspiranti.

Art.  13

Il medico, già titolare di incarico di continuità assistenziale, che concorre all'assegnazione di un incarico vacante per trasferimento, in caso di assegnazione, decade dall'incarico di provenienza.

Art.  14

Il medico che accetta l'incarico è cancellato dalla graduatoria regionale di medicina generale relativa al settore di continuità assistenziale valida per l'anno 2008.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 luglio 2008.
  CASTELLUCCI 

Allegati
INCARICHI VACANTI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE ALL'1 MARZO 2008


Distretto      Presidio     Posti     Ore sett. 
Acireale      Acicatena     1     12 h. 
Acireale      Acicatena     2     24 h. 
Acireale      Aci Sant'Antonio     1     12 h. 
Acireale      Aci Sant'Antonio     3     24 h. 
Acireale      Acireale     1     12 h. 
Acireale      Acireale     2     24 h. 
Acireale      Santa Venerina     1     12 h. 
Acireale      Zafferana Etnea     1     12 h. 
Acireale      Zafferana Etnea     1     24 h. 
Adrano      Adrano     1     12 h. 
Adrano      Adrano     2     24 h. 
Bronte      Bronte     1     12 h. 
Bronte      Bronte     2     24 h. 
Bronte      Maletto     1     12 h. 
Bronte      Maletto     1     24 h. 
Bronte      Maniace     1     12 h. 
Bronte      Maniace     2     24 h. 
Bronte      Randazzo     1     12 h. 
Bronte      Randazzo     3     24 h. 
Caltagirone      Caltagirone     1     12 h. 
Caltagirone      Caltagirone     2     24 h. 
Caltagirone      Grammichele     1     12 h. 
Caltagirone      Grammichele     4     24 h. 
Caltagirone      Licodia Eubea     1     12 h. 
Caltagirone      Licodia Eubea     3     24 h. 
Caltagirone      Mazzarrone     1     12 h. 
Caltagirone      Mazzarrone     3     24 h. 
Caltagirone      Mineo     1     12 h. 
Caltagirone      Mineo     2     24 h. 
Caltagirone      Mirabella Imbaccari     1     12 h.  
Caltagirone      Mirabella Imbaccari     2     24 h. 
Caltagirone      Vizzini     1     12 h. 
Caltagirone      Vizzini     4     24 h. 
Catania 1      Catania     1     12 h. 
Catania 2      Catania     1     12 h. 
Catania 2      Misterbianco     1     12 h. 
Catania 2      Misterbianco     2     24 h. 
Catania 2      Motta Sant'Anastasia     1     12 h. 
Catania 2      Motta Sant'Anastasia     1     24 h. 
Catania 3      Catania     1     12 h. 
Giarre      Calatabiano     1     12 h. 
Giarre      Calatabiano     4     24 h. 
Giarre      Castiglione di Sicilia     1     12 h. 
Giarre      Castiglione di Sicilia     3     24 h. 
Giarre      Fiumefreddo di Sicilia     1     12 h. 
Giarre      Giarre     1     12 h. 
Giarre      Linguaglossa     1     12 h. 
Giarre      Linguaglossa     2     24 h. 
Giarre      Mascali     1     12 h. 
Giarre      Mascali     1     24 h. 
Giarre      Milo     1     12 h. 
Giarre      Milo     1     24 h. 
Giarre      Piedimonte Etneo     1     12 h. 
Giarre      Piedimonte Etneo     2     24 h. 
Giarre      Riposto     1     12 h. 
Giarre      Sant'Alfio     1     12 h. 
Gravina      Camporotondo Etneo     1     12 h. 
Gravina      Gravina di Catania     1     12 h. 
Gravina      Mascalucia     1     12 h. 
Gravina      Mascalucia     3     24 h. 
Gravina      Nicolosi     1     12 h. 
Gravina      Pedara     1     12 h. 
Gravina      San Giovanni La Punta     1     12 h. 
Gravina      San Giovanni La Punta     1     24 h. 
Gravina      San Pietro Clarenza     1     12 h. 
Gravina      Sant'Agata Li Battiati     1     12 h. 
Gravina      Trecastagni     1     12 h. 
Gravina      Tremestieri Etneo     1     12 h. 
Gravina      Viagrande     1     12 h. 
Palagonia      Castel di Iudica     1     12 h. 
Palagonia      Castel di Iudica     4     24 h. 
Palagonia      Militello in Val di Catania     1     12 h. 
Palagonia      Militello in Val di Catania     1     24 h. 
Palagonia      Palagonia     1     12 h. 
Palagonia      Palagonia     3     24 h. 
Palagonia      Raddusa     1     12 h. 
Palagonia      Raddusa     4     24 h. 
Palagonia      Ramacca     1     12 h. 
Palagonia      Ramacca     1     24 h. 
Palagonia      Scordia     1     12 h. 
Palagonia      Scordia     3     24 h. 
Paternò      Belpasso     1     12 h. 
Paternò      Belpasso     1     24 h. 
Paternò      Paternò     1     12 h. 
Paternò      Paternò     1     24 h. 
Paternò      Ragalna     1     12 h. 
Paternò      Ragalna     2     24 h. 



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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
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