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CIRCOLARI
ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
CIRCOLARE 10 luglio 2008, n. 14. Qualità dei servizi: convenzioni e rette di ricovero.
AI SINDACI DEI COMUNI DELLA SICILIA
Al fine di rendere sempre più efficace ed incisivo il ruolo degli enti residenziali autorizzati che accolgono soggetti in stato di abbandono e, quindi, particolarmente bisognevoli di cura ed assistenza, questo Assessorato ritiene opportuno ed inderogabile richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulle modalità di gestione dei servizi e sui livelli qualitativi delle prestazioni.
Le politiche sociali non possono essere considerate semplici "voci di bilancio" da impegnare in elargizioni e sussidi, ma "investimenti" che devono risultare produttivi ai fini della tutela e del rispetto dei diritti della persona, che le condizioni di disagio, di povertà, di menomazione fisica o di emarginazione non possono violare.
Negli ultimi tempi sono pervenute a questo servizio numerose note di enti gestori dei servizi socio-assistenziali operanti sul territorio regionale per le tipologie di cui all'albo regionale ex art. 26 della legge regionale n. 22/86, che lamentano gravi ritardi nel pagamento delle rette di ricovero da parte dei comuni, con un pregiudizio per le condizioni di vita degli assistiti.
Si ribadisce, a tal proposito, quanto già chiarito con la nota n. 3875 del 28 novembre 2007: in alcun caso la mancata stipula delle convenzioni con i suddetti enti solleva le amministrazioni comunali dall'obbligo del pagamento delle rette per i ricoverati. L'eventuale aggravio delle rette, dovuto ai ritardi nei pagamenti, può inoltre configurare responsabilità di danno erariale a carico degli amministratori inadempienti.
Ritenendo assolutamente prioritario, sul piano politico e su quello etico, il rispetto dei diritti dei cittadini disagiati, si diffidano le amministrazioni comunali ad inserire nel proprio bilancio di previsione risorse commisurate ai bisogni rilevati nell'anno precedente per il pagamento delle rette di ricovero o, eventualmente, a prevederle nella fase di assestamento qualora l'approvazione sia già avvenuta, nonché a provvedere ai pagamenti accertati a favore degli enti creditori, comunicando le eventuali motivazioni del mancato pagamento.
L'inosservanza di tali disposizioni darà luogo a interventi sostitutivi e/o ispettivi da parte di questo Assessorato, come previsto dall'art. 24 della legge regionale n. 44 del 1991.
La presente costituisce direttiva per il dipartimento e per i servizi competenti e verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
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