REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 8 AGOSTO 2008 - N. 35
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


DECRETO 30 luglio 2008.
Modalità per la richiesta di contributi in favore di comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla base di appositi progetti di risanamento o di sviluppo economico e sociale, per l'anno 2008.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Vista la legge regionale 28 aprile 2003, n. 6;
Vista la legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, relativa all'approvazione delle disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2008;
Vista la legge regionale 6 febbraio 2008, n. 2, relativa all'approvazione del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale per il triennio 2008/2010;
Visto il decreto dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze n. 23 dell'8 febbraio 2008, con il quale si è provveduto alla ripartizione, per l'anno finanziario 2008, nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa, delle unità previsionali di base in capitoli;
Accertato che l'ammontare complessivo del fondo delle autonomie in favore dei comuni per l'anno 2008, giusta l'art. 8, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1 e l'art. 6, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, è di E 913.000.000,00;
Visto l'art. 76, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, integrato con l'art. 64, comma 7, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, con l'art. 127, comma 47, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, con l'art. 4 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 8 e con l'art. 6 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, con il quale si è previsto che una quota pari al 5 per cento del fondo delle autonomie in favore dei comuni rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali per essere attribuita sotto forma di contributi straordinari;
Visto il decreto n. 546 del 10 marzo 2008, con il quale, su conforme parere della Conferenza Regione - Autonomie locali reso nella seduta del 26 febbraio 2008, sono stati stabiliti i criteri ed i parametri di riparto del fondo, determinandosi in E 45.650.000,00 la superiore riserva nella disponibilità assessoriale;
Visto il decreto n. 1939 del 23 giugno 2008, con il quale è stata ripartita la predetta quota di E 45.650.000,00, riservando l'importo di E 11.955.000,00 per la concessione di contributi in favore di comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla base di appositi progetti di risanamento o di sviluppo economico e sociale;
Ritenuto di dovere disciplinare le modalità di presentazione delle istanze per fruire del beneficio predetto nonché i criteri per la determinazione dei contributi da concedere secondo le prescrizioni che seguono:
-  può essere presentata richiesta di contributo per un numero massimo di due progetti;
-  il progetto dovrà riferire sulla situazione attuale e sugli obiettivi da conseguire nel settore, servizio, etc. da risanare o promuovere e dovrà fornire dettagliata ed esaustiva indicazione delle correlative risorse disponibili e degli ulteriori mezzi finanziari occorrenti; le richieste generiche di contributo non saranno valutate;
-  il progetto dovrà riguardare esclusivamente uno dei seguenti settori d'intervento:
1)  rifunzionalizzazione dei beni immobili confiscati alla criminalità mafiosa, da utilizzare, in conformità all'art. 2undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575 ed alla legge 7 marzo 1996, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, per servizi socio-assistenziali;
2)  manutenzione del patrimonio comunale;
3)  potenziamento delle infrastrutture e dei servizi nel settore socio-assistenziale;
4)  qualificazione della vocazione turistica del territorio;
-  la richiesta di contributo, a firma del sindaco e corredata dalla richiesta documentazione progettuale, deve essere trasmessa a questo Assessorato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
Ritenuto, altresì, di determinare il contributo da concedere nella misura massima di E 200.000,00 e che lo stesso non potrà essere superiore al 90% dell'importo richiesto, fermo restando che alla copertura finanziaria della quota di compartecipazione del 10% il comune dovrà provvedere con fondi propri, per particolari e specifiche situazioni, potranno essere concesse risorse aggiuntive ai comuni delle isole minori;
Ritenuto, inoltre, al fine della valutazione delle istanze presentate, di costituire apposita commissione tecnica composta da tre funzionari di questo Assessorato, di cui un rappresentante dell'ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore;
Vista la nota prot. n. 1103/PA.15.5 del 29 luglio 2008, con la quale la Presidenza della Regione, Segreteria generale, area 2ª, unità operativa "Rapporti con l'Assemblea regionale siciliana" ha comunicato che, nella seduta n. 6 del 24 luglio 2008, la I Commissione legislativa ha espresso parere favorevole sul presente provvedimento, a norma dell'art. 76, comma 5, della legge regionale n. 2/2002, integrato dall'art. 64, comma 8, della legge regionale n. 4/2003;
Visto l'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Decreta:


Art.  1

A norma dell'art. 76, comma 4, della legge regionale n. 2/2002, per l'anno 2008, la richiesta di contributo da parte dei comuni che versano in particolari condizioni di disagio, a valere sulla specifica riserva di E 11.955.000,00, deve essere corredata da apposito progetto redatto secondo le modalità in premessa specificate.
Detta richiesta dovrà essere trasmessa all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art.  2

Il contributo massimo concedibile è di E 200.000,00 e non può eccedere il 90% dell'importo richiesto.

Art.  3

Ai comuni sarà concesso un contributo per il finanziamento, al massimo, di due progetti, con riferimento ai seguenti settori di intervento:
-  rifunzionalizzazione dei beni immobili confiscati alla criminalità mafiosa, da utilizzare, in conformità all'art. 2undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575 ed alla legge 7 marzo 1996, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, per servizi socio-assistenziali;
-  manutenzione del patrimonio comunale;
-  potenziamento delle infrastrutture e dei servizi nel settore socio-assistenziale;
-  qualificazione della vocazione turistica del territorio.

Art.  4

Per particolari e specifiche situazioni potranno essere concesse risorse aggiuntive ai comuni delle isole minori.

Art.  5

Qualora il contributo concesso sia inferiore all'importo richiesto, il comune dovrà provvedere alla conseguente rimodulazione del progetto, nel rispetto delle finalità preventivate, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione.

Art.  6

La quota di compartecipazione del 10 per cento dovrà essere impegnata dopo la notifica del decreto di concessione e la relativa certificazione, da parte del responsabile del servizio finanziario, dovrà essere trasmessa a questo Assessorato unitamente al progetto rimodulato.

Art.  7

Qualora vengano meno in tutto o in parte i presupposti per la concessione del contributo, esso sarà revocato totalmente o parzialmente e si provvederà, nelle forme di legge, al recupero delle somme già erogate nonché degli interessi legali.

Art.  8

Al fine della valutazione delle istanze presentate, sarà costituita apposita commissione tecnica composta da tre funzionari di questo Assessorato, di cui un rappresentante dell'ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore.

Art.  9

I beneficiari del contributo dovranno presentare rendiconto, secondo le modalità e nei termini fissati dall'art. 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché apposita certificazione relativa alle spese sostenute comprensive della quota a loro carico.
L'Assessorato si riserva di verificare a campione l'attuazione dei progetti.

Art.  10

Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati forniti dai richiedenti sono raccolti e conservati presso il servizio 9, finanza locale, dell'Assessorato e verranno trattati per le finalità inerenti alle procedure di concessione del contributo.

Art.  11

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale di questo Assessorato ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito dell'Assessorato www.regione.sicilia.it/famiglia/.
Palermo, 30 luglio 2008.
  SCOMA 

(2008.31.2367)072
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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