REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 8 AGOSTO 2008 - N. 35
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 2 luglio 2008.
Approvazione di variante al piano comprensoriale n. 6 del comune di Caltabellotta.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001;
Visto l'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il decreto n. 7/A del 13 gennaio 1973, con il quale è stato approvato il piano comprensoriale n. 6 del quale fa parte il comune di Caltabellotta;
Viste le note del V settore tecnico del comune di Caltabellotta, prot. n. 233 dell'8 gennaio 2008, con le quali sono stati qui trasmessi gli atti e gli elaborati relativi alla variante in oggetto;
Vista la nota dipartimentale prot. n. 24368 del 27 marzo 2008, con la quale si è fatta richiesta al comune di Caltabellotta di fornire integrazione di atti ed elaborati;
Vista la nota prot. n. 5170 del 18 aprile 2008, assunta al prot. di questo Assessorato n. 33900 del 29 aprile 2008, con la quale l'ufficio tecnico comunale di Caltabellotta ha trasmesso quanto richiesto;
Vista l'ulteriore nota dipartimentale n. 41577 del 29 maggio 2008, con la quale a mente dell'art. 11/bis della legge regionale n. 10/91 sono stati evidenziati dei motivi ostativi all'accoglimento della variante;
Vista la nota prot. n. 7413 del 10 giugno 2008, con la quale il comune di Caltabellotta, in esito al suddetto rilievo, ha fornito apposita relazione corredata dalle proprie controdeduzioni e avente a corredo ulteriore documentazione;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 62 del 2 ottobre 2007, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un campo di calcetto in via Carlo Alberto, frazione S. Anna in variante al P.U.C. n. 6 ed al piano regolatore generale adottato, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la certificazione del segretario comunale, datata 12 dicembre 2007, sull'avvenuto deposito ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78 e distinta delle pubblicazioni effettuate (dalla quale si evince tra tutte anche l'avvenuta pubblicazione a mezzo di affissione di manifesto murale dal quale risulta che avverso la variante in oggetto non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;
Vista l'attestazione del responsabile del servizio urbanistica di Caltabellotta di insussistenza di vincoli paesaggistico e archeologico;
Vista l'attestazione del responsabile del servizio urbanistica di Caltabellotta, prot. n. 5799 del 6 maggio 2008, relativa alle avvenute comunicazioni del procedimento d'esproprio ed alla mancanza di osservazioni ed opposizioni nei termini previsti dal D.P.R. n. 327/2001;
Visto il parere favorevole a condizioni reso ai sensi dell'ex art. 13 della legge n. 64/74 dall'ufficio del Genio civile di Agrigento con prot. n. 1412 del 30 marzo 2007;
Visto il parere della C.E.C. reso nella seduta del 20 febbraio 2007;
Visto il parere del dipartimento beni culturali ed ambientali della Soprintendenza di Agrigento, prot. n. 5149 del 9 agosto 2007;
Vista l'attestazione del settore tecnico del comune di Caltabellotta in merito al regime vincolistico gravante sull'area interessata dalla variante datata 25 luglio 2006;
Vista la delibera della G.M. n. 76 del 10 giugno 2008, avente per oggetto: "Realizzazione di un campo di calcetto nella via Carlo Alberto a Caltabellotta, frazione S. Anna, in variante al vigente P.C. n. 6 ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001. Conferma area di intervento e produzione osservazioni, ai sensi dell'art. 11/bis della legge regionale n. 10/91 alla nota assessoriale prot. n. 41577/2008.";
Vista la delibera del consiglio comunale n. 19 del 12 maggio 2008, avente per oggetto: "Approvazione programma triennale delle opere pubbliche - triennio 2008/2010 e dell'elenco annuale 2008.";
Vista la relazione del dirigente responsabile del V settore tecnico-manutentivo di Caltabellotta datata 6 giugno 2008;
Vista la documentazione fotografica relativa alle aree oggetto delle osservazioni e delle controdeduzioni fornita dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale in allegato alla nota n. 7413 del 10 giugno 2008;
Vista la destinazione di zona prevista, per l'area interessata, dal piano regolatore generale in itinere, adottato con delibera commissariale n. 48 del 30 luglio 2007;
Visto il parere n. 4 del 20 giugno 2008 espresso, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, dall'unità operativa 3.4/D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che:
-  le opere in argomento, come risulta dallo stralcio del piano regolatore generale adottato con delibera commissariale n. 48 del 30 luglio 2007, ricadono in zona "F" per attrezzature di interesse generale polivalente ma, non essendo stato ancora approvato il nuovo strumento urbanistico, l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto sportivo è quella riportata nel P.U.C. n. 6 ancora vigente e cioè "area bianca" assimilabile a zona per usi agricoli e che in atto risulta in massima parte interessata dalla presenza di alberi di mandorle e di ulivo di modeste dimensioni (età di circa 10-12 anni);
-  l'area della variante interessa le particelle catastali: n. 456 del foglio di mappa n. 65 (per la quasi totalità) e in minor parte della n. 451 e della n. 452 ricadenti nel foglio di mappa n. 66;
-  l'area interessata dall'intervento, oggetto della procedura d'esproprio, ha una superficie complessiva di mq. 2.150,00 ed è ubicata nella frazione S. Anna del comune di Caltabellotta lungo il perimetro del centro abitato con accesso dalla via Carlo Alberto;
-  come evidenziato in premessa, l'ufficio tecnico del comune di Caltabellotta ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento espropriativo alle ditte interessate ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 con notifiche avvenute in data 19 dicembre 2006 e che trascorsi i termini previsti dallo stesso non sono state presentate osservazioni, come risulta dalla nota dell'ufficio tecnico comunale, prot. n. 5799 del 6 maggio 2008;
-  a seguito delle pubblicazioni del piano regolatore generale in itinere, adottato con delibera commissariale n. 48 del 30 luglio 2007, che come detto prevede di destinare l'area a zona "F" per attrezzature di interesse generale polivalente, sono pervenute all'ufficio tecnico comunale, avverso tale previsione, una osservazione, con nota prot. n. 10949 del 14 settembre 2007, ed una opposizione con nota prot. n. 11008 del 17 settembre 2007;
-  il dirigente del settore tecnico del comune di Caltabellotta con la propria relazione del 18 aprile 2008 ha illustrato le ragioni che hanno condotto all'individuazione dell'area da destinare a verde pubblico attrezzato ove realizzare un campo di calcetto, che in buona sostanza possono riassumersi nel fatto che non esistono altre aree idonee a tale intervento che siano nelle immediate vicinanze della frazione S. Anna, che risultino già urbanizzate e munite di accesso viario e pertanto realizzabili con minore dispendio di risorse finanziarie. Altresì, ha evidenziato che altre aree risultavano sottoposte a vincolo di tipo archeologico e/o sprovviste di via di accesso; inoltre l'area individuata è pianeggiante ed infine qualunque altra area limitrofa al centro urbano risulta essere classificata dallo studio agro-forestale allo stesso modo (uliveto misto a mandorleto) e pertanto la scelta di intervento su un impianto arboreo era in ogni caso obbligata come pure precedentemente dichiarato dal sindaco, nel corso della seduta del consiglio comunale del 2 ottobre 2007, che inoltre precisava che le condizioni poste da funzionari della Soprintendenza archeologica di Agrigento non consentivano di realizzare l'impianto del campo sportivo di calcio nel sito previsto dal P.U.C. n. 6;
-  tali motivazioni sulla scelta dell'area non sono state ritenute sufficienti da questo servizio 3/D.R.U. nella considerazione della presenza dell'area "F" con destinazione sportiva presente nel progetto del piano regolatore generale adottato e per le ragioni espresse dal progettista di piano riguardo a controdeduzioni relative ad osservazioni al piano regolatore generale presentate e riguardanti l'area interessata dalla variante;
-  con propria nota n. 41577 del 29 maggio 2008, questo servizio/D.R.U. ha invitato, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90, introdotto dall'art. 6 della legge n. 15/2005, il comune di Caltabellotta a presentare osservazioni eventualmente corredate da documentazione a sostegno dell'approvazione della variante;
-  con nota prot. n. 7413 del 10 giugno 2008, il comune di Caltabellotta, in esito alla suddetta richiesta, ha fornito apposita relazione corredata dalle proprie controdeduzioni e avente a corredo ulteriore documentazione;
-  dalla relazione del dirigente responsabile del V settore tecnico-manutentivo di Caltabellotta, datata 6 giugno 2008, emerge che l'area oggetto della presente variante effettivamente è ragionevolmente l'unica, nella frazione di S. Anna, adatta a consentire la realizzazione del campo di calcetto;
-  con delibera della G.M. n. 76 del 10 giugno 2008, avente per oggetto: "Realizzazione di un campo di calcetto nella via Carlo Alberto a Caltabellotta, frazione S. Anna, in variante al vigente P.C. n. 6 ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001. Conferma area di intervento e produzione osservazioni ai sensi dell'art. 11bis, legge regionale n. 10/91 alla nota assessoriale prot. n. 41577/2008.", si è voluto confermare la volontà dell'amministrazione comunale a localizzare l'area nelle particelle n. 456 del foglio n. 65 e nn. 451 e 452 del foglio n. 66 ritenendo meritevoli di approvazione le motivazioni contenute nella relazione del dirigente responsabile del V settore tecnico-manutentivo quale documento istruttorio della delibera stessa;
-  nella delibera del consiglio comunale n. 19 del 12 maggio 2008, avente per oggetto:
"Approvazione programma triennale delle opere pubbliche - triennio 2008/2010 e dell'elenco annuale 2008." risulta essere ricompresa al progr. n. 17 la realizzazione del campo di calcetto nella frazione S. Anna (con cod. 1 di priorità);
-  dalla documentazione fotografica relativa alle aree oggetto delle osservazioni e delle controdeduzioni fornita dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale si può rilevare che le aree destinate dal nuovo piano regolatore generale adottato a zona sportiva male si prestano ad accogliere specificatamente la realizzazione del campo di calcetto in considerazione delle caratteristiche orografiche ed altimetriche che comporterebbero onerosi e complessi lavori di sbancamento ed opere di sostegno del terreno, nonché opere di urbanizzazione non presenti (rete idrica, fognaria, elettrica ecc.);
-  il progetto esecutivo ha ottenuto il parere favorevole (a condizioni) n. 1412 del 30 marzo 2007, reso dall'ufficio del Genio civile di Agrigento ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 ed il parere della C.E.C. reso nella seduta del 20 febbraio 2007;
-  infine che la variante urbanistica è stata adottata con delibera del consiglio comunale n. 62 del 2 ottobre 2007 alla quale hanno fatto seguito le relative pubblicazioni ed a queste non risultano esservi state osservazioni ed opposizioni;
-  delle opere di che trattasi se ne condivide l'interesse pubblico;
Tutto ciò premesso, visto e considerato, questa unità operativa 3.4 è del parere che sia meritevole di approvazione la richiesta di variante, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001, avanzata dal comune di Caltabellotta e finalizzata alla realizzazione di un campo di calcetto in via Carlo Alberto, frazione S. Anna, in variante al P.U.C. n. 6 ed al piano regolatore generale adottato, particelle catastali foglio 65 n. 456 e foglio 66 nn. 451 e 452, da zona verde a zona "F" per attrezzature sportive, fermo restando gli adempimenti e gli obblighi discendenti dalle prescrizioni dettate dagli enti interessati a rendere proprio parere sulla fattibilità delle opere in argomento ed a condizione che vengano rispettati gli obblighi e le prescrizioni dettate dall'ufficio del Genio civile di Agrigento";
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 4 del 20 giugno 2008 espresso dall'unità operativa 3.4/D.R.U. di questo Assessorato;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 4 del 20 giugno 2008 espresso dall'unità operativa 3.4/D.R.U. di questo Assessorato, fermo restando gli adempimenti e gli obblighi discendenti dalle prescrizioni dettate dagli enti interessati a rendere proprio parere sulla fattibilità delle opere in argomento nonché alle condizioni contenute nei pareri degli uffici in premessa citati, è approvata la variante al piano comprensoriale n. 6 adottata con delibera del consiglio comunale n. 62 del 2 ottobre 2007, finalizzata alla realizzazione di un campo di calcetto in via Carlo Alberto, frazione S. Anna in variante al P.U.C. n. 6 ed al piano regolatore generale adottato, particelle catastali foglio 65 n. 456 e foglio 66 nn. 451 e 452, da zona verde a zona "F" per attrezzature sportive.

Art.  2

Ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del citato D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, si dà atto espressamente del vincolo preordinato all'esproprio disposto con l'approvazione della presente variante semplificata al vigente strumento urbanistico di detto comune.

Art.  3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
-  allegato 1 - parere n. 4 del 20 giugno 2008 dell'unità operativa 3.4/D.R.U.;
-  allegato 2 - delibera del consiglio comunale n. 62 del 2 ottobre 2007;
-  allegato 3 - relazione del dirigente responsabile del V settore tecnico-manutentivo di Caltabellotta datata 6 giugno 2008;
-  allegato 4 - elaborati grafici:
-  R.1 - relazione tecnica;
-  tav. 1.0 - planimetrie: corografia, piano regolatore generale, catastale;
-  tav. 2.0 - planimetria e sezioni stato di fatto, scala 1:200;
-  tav. 3.0 - planimetria con descrizione degli interventi di progetto, scala 1:200;
-  tav. 4.0 - planimetria di progetto contestualizzata, scala 1:200;
-  tav. 5.0 - planimetria e sezioni di progetto, scala 1:200;
-  tav. 6.0 - schema dimensioni e segnatura campo, scala 1:200;
-  tav. 7.0 - particolari costruttivi;
-  R.2 - analisi prezzi;
-  R.3 - elenco prezzi;
-  R.4 - computo metrico;
-  R.5 - quadro incidenza della manodopera;
-  R.6a - piano particellare di esproprio - Elenco ditte e stima espropriazioni;
-  R.6b - piano particellare di esproprio - Aree e particelle da espropriare;
-  R.7 - schema contratto e capitolato e capitolato speciale d'appalto;
-  R.8 - quadro economico;
-  R.9 - piano di sicurezza e coordinamento; studi geologici:
Relazione geologico-tecnica
-  tav. 1 - corografia di inquadramento;
-  tav. 2 - planimetria;
-  tav. 3 - carta del dissesto idrogeologico;
-  tav. 4 - carta geologica;
-  tav. 5 - sezione geologica;
-  tav. 6 - carta litologica;
-  tav. 7 - carta delle indagini;
-  tav. 8 - sezioni geognostiche (stato attuale);
-  tav. 9 - sezioni geognostiche (stato futuro);
Studio agro-forestale:
1)  stralcio della tavola dello studio agricolo-forestale (carta dell'uso del suolo e delle infrastrutture) relativa al piano regolatore generale adottato;
2)  relazione dello studio agricolo-forestale (piano regolatore generale adottato);
3)  documentazione fotografica dello studio agricolo-forestale (piano regolatore generale adottato);
4)  relazione suppletiva allo studio agricolo-forestale del dr. agronomo Paolo Turturici.

Art.  4

Il comune di Caltabellotta dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione e/o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art.  5

Il comune di Caltabellotta resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 luglio 2008.
  LIBASSI 

(2008.28.2187)115
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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