REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 1 AGOSTO 2008 - N. 34
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CIRCOLARI

PRESIDENZA


CIRCOLARE 16 luglio 2008.
D.M. 8 aprile 2008 - Nuova disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.

A TUTTE LE SOCIETA' D'AMBITO DELLA REGIONE SICILIANA
A TUTTI I COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA
e, p.c.  AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA 

ALLE PREFETTURE DELLA REGIONE SICILIANA
ALLE PROVINCE DELLA REGIONE SICILIANA
Il Ministero dell'ambiente con D.M. 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 28 aprile 2008, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, ha disciplinato le modalità di realizzazione e di gestione dei centri di raccolta, tenendo conto, in particolare, delle norme di indirizzo sulla gestione dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 ed al decreto del Ministero dell'ambiente del 25 settembre 2007, n. 185.
Proprio in ordine alla gestione dei RAEE, con circolare n. 21510 O.R. del 20 luglio 2007, la scrivente Agenzia ha invitato le autorità d'ambito, che esercitano le competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti, a far pervenire entro il 21 settembre 2007 progetti preliminari o relazioni di fattibilità, corredati da una quantificazione della spesa occorrente per la realizzazione di un sistema adeguato alle previsioni di cui al decreto legislativo n. 151/2005.
L'emanazione del D.M. 8 aprile 2008 viene ad introdurre significativi ed importanti elementi normativi circa l'approvazione e la gestione dei "Centri comunali o intercomunali di raccolta", che l'art. 1, comma 1, definisce come le aree "presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e per le frazioni non recuperabili di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche".
Premesso che nel piano di gestione dei rifiuti in Sicilia per centri di raccolta si intendono tutti gli impianti di primo livello a servizio della raccolta differenziata e, quindi, anche le isole ecologiche ed i C.C.R., i "Centri comunali o intercomunali di raccolta", così come ora definiti dal summenzionato D.M., possono comprendere all'interno del perimetro del centro, anche le attività previste dalle linee guida per la realizzazione e la gestione dei "centri di raccolta" dei RAEE di cui al decreto legislativo n. 151/2005, nei limiti e con le modalità stabiliti dal D.M. dell'8 aprile 2008.
A tale proposito, si evidenzia che il punto 5.1 dell'allegato I del D.M. in argomento dispone che il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee deve essere realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza e che, in particolare, fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate su rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzarne il trasporto, il deposito dei rifiuti recuperabili non deve modificarne le caratteristiche, compromettendone il successivo recupero.
La realizzazione dei "Centri comunali o intercomunali di raccolta", è approvata dal comune territorialmente competente ai sensi dell'art. 2, comma 1, del predetto D.M. 8 aprile 2008, fatti salvi i centri di raccolta già autorizzati ex art. 208 o 210, che possono operare sulla base di tale autorizzazione fino alla scadenza della stessa.
Il D.M esplicita che trattasi di centri comunali o intercomunali, pertanto il comune può approvare la realizzazione soltanto per i centri pubblici, mentre i centri di raccolta di imprese private debbono ottenere le autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
Il D.M. stabilisce, anche, che la gestione dei centri di raccolta deve essere svolta, ai sensi dell'art. 2, commi 4, 5 e 6, da soggetti iscritti all'albo nazionale gestori ambientali alla categoria 1: "Raccolta e trasporto rifiuti urbani" per l'attività "Gestione dei centri di raccolta". In tal senso l'albo si esprimerà con propria delibera circa i criteri, le modalità ed i termini per la dimostrazione dell'idoneità del soggetto gestore.
E' di tutta evidenza che l'approvazione comunale resta subordinata al totale rispetto dei requisiti tecnico gestionali previsti dal D.M. 8 aprile 2008, e che la gestione del centro così come prevista dall'art. 2 del D.M., può essere svolta solo ed esclusivamente a seguito di tale approvazione.
Nell'ipotesi in cui gli impianti esistenti (C.C.R. ed isole ecologiche), non possiedano i requisiti previsti, dovrà essere presentato al comune un progetto di adeguamento, da approvare ai sensi del D.M. 8 aprile 2008.
Il soggetto pubblico che intende utilizzare come centro di raccolta un impianto già esistente non ancora fornito di autorizzazione in via ordinaria, dovrà presentare istanza al comune territorialmente competente, corredata di tutta la documentazione prevista, al fine di ottenere l'approvazione del progetto, ai sensi del D.M. 8 aprile 2008.
Resta fermo che il comune, verificato il progetto, potrà approvarlo soltanto per una parte dei rifiuti richiesti e soltanto per alcune operazioni. Resta altrettanto fermo che il soggetto pubblico potrà richiedere al comune di approvare il progetto solo per la gestione di alcune tipologie di rifiuti o per alcune operazioni.
L'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, a seguito dell'intervento del D.M. 8 aprile 2008, provvederà a trasmettere al comune territorialmente competente le istanze di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 in corso di istruttoria.
Per quanto riguarda le istanze di autorizzazione alla gestione, ai sensi dell'art. 210 del decreto legislativo, n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, l'ARRA provvederà ad adottare il provvedimento finale, nelle more che l'albo nazionale gestori ambientali disciplini l'iscrizione per la gestione dei centri di raccolta.
Al termine della realizzazione o dell'adeguamento del centro di raccolta, il titolare dell'impianto dovrà produrre al comune una relazione giurata attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato.
Prima dell'avvio dell'attività, il gestore dell'impianto dovrà darne comunicazione al comune, all'ATO, alla Provincia regionale competente, all'ARRA, all'ARPA Sicilia e all'albo nazionale gestori ambientali.
Il controllo che il centro venga gestito conformemente alla richiamata normativa deve essere svolto dalle Province regionali, nell'ambito delle competenze loro attribuite dall'art. 197, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
Si evidenzia che la realizzazione dei "Centri comunali o intercomunali di raccolta" offre una duplice opportunità: la prima afferente alla realizzazione di un'impiantistica finalizzata all'incremento della raccolta differenziata, la seconda quale concreta opportunità, economicamente sostenibile, per l'occupazione di soggetti appartenenti a fasce deboli o particolarmente svantaggiate nel mercato del lavoro, fruendo eventualmente in tal senso dell'assistenza tecnica già in precedenza offerta da Italia Lavoro Sicilia.
Al fine di poter aggiornare il quadro degli impianti necessari, nell'ottica della programmazione anche delle risorse disponibili, si invitano le autorità d'ambito a far pervenire a questa Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, entro 30 giorni dal ricevimento della presente o dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, una relazione, per ogni comune dell'ambito, sui seguenti dati:
A)  i C.C.R. e le isole ecologiche esistenti, in fase di realizzazione, nonché quelli previsti dal piano d'ambito; e se gli stessi sono stati autorizzati in precedenza ai sensi della normativa preesistente;
B)  l'eventuale esistenza e/o programmazione di centri di stoccaggio per i RAEE;
C)  una specifica valutazione per singolo C.C.R. e/o isola ecologica, esistenti, in fase di realizzazione o programmati, in ordine alla capacità dell'impianto di ottemperare alle attività previste dal D.M. 8 aprile 2008, nonché in ordine alla possibile coesistenza all'interno del perimetro degli stessi di un'area deputata allo stoccaggio provvisorio dei RAEE (punto 5.11 dell'allegato I del D.M. 8 aprile 2008), fornendo anche una valutazione in termini urbanistici, circa la possibilità di un eventuale ampliamento dell'impianto;
D)  uno studio di fattibilità ovvero un progetto preliminare di adeguamento per ogni singolo impianto, ivi compresa l'eventuale previsione di ubicazione nel sito, dei summenzionati centri di stoccaggio dei RAEE;
E)  una prima quantificazione della spesa occorrente per l'adeguamento ai dettami di cui all'allegato I del D.M. 8 aprile 2008, per ogni singolo impianto esistente, in fase di realizzazione o programmato, nel comprensorio dell'ATO;
F)  la previsione delle fonti di attingimento delle somme per far fronte agli adeguamenti sopra menzionati.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il direttore del settore osservatorio sui rifiuti dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque: RACITI
Il direttore del settore rifiuti e bonifiche dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque: COLAJANNI
(2008.30.2265)119
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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