REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 11 LUGLIO 2008 - N. 31
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


   

Statuto del comune di Campobello di Mazara - Modifiche.

Lo statuto del comune di Campobello di Mazara è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 15 giugno 1996, e successivamente ripubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 17 settembre 2004.
Si pubblicano, di seguito, le modifiche allo statuto approvate dal consiglio comunale con deliberazione n. 92 del 28 dicembre 2006.
"Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI


Art.  3
Stemma e gonfalone

Sostituire l'intero articolo con il seguente:
1)  Il Comune ha come segno distintivo lo stemma civico che è descritto come segue: "Leone rampante fondo azzurro con sopra la scritta Viro Costanti e corona".
2)  "Nelle cerimonie e nelle ricorrenze pubbliche e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente ad una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone. Il sindaco può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse".

Art.  6
Finalità

1)  Inserire alla fine del comma 7 il seguente testo:
A tal fine il Comune promuove una rappresentanza politica degli immigrati residenti nel territorio, un apposito regolamento disciplinerà le modalità di elezione di un rappresentante in consiglio comunale con poteri consultivi e di proposta.
2)  Inserire alla fine del comma 8 il seguente testo:
Il Comune di Campobello di Mazara, tenuto conto delle potenzialità naturalistiche, climatiche e agricole, nonché della sua posizione geografica rispetto al territorio selinuntino, che nel suo insieme è destinato a costituire un polo primario turistico-culturale nell'ambito dell'intero bacino mediterraneo, dovrà provvedere a tutte le indagini, ricerche e studi per autodotarsi di un "modello di sviluppo socio-economico" in cui il turismo e l'utilizzazione di tutte le risorse naturali e prodotte dall'uomo esistenti e promuovibili nel suo territorio siano i settori trainanti del divenire socio-economico dei suoi abitanti, condizionando qualsiasi assetto urbanistico futuro a tale nuovo "modello di sviluppo territoriale". In tale prospettiva va riconsiderato e recuperato tutto ciò che ha contribuito a degradare l'immagine e la fruizione costiera del nostro territorio ed un suo reinserimento nel nuovo modello di sviluppo che dovrà mettere fra le prime azioni la salvaguardia della zona dunale e costiera e della sua funzione quale elemento-immagine dello sviluppo.
3)  Sostituire il comma 9 con il seguente testo:
In particolare, persegue e promuove i seguenti obiettivi:
a)  le iniziative volte al recupero dell'identità storica della comunità di Campobello di Mazara;
b)  una politica del territorio comunale volta alla tutela degli aspetti naturalistici, ambientali, urbani e di scambio, con priorità per il cittadino campobellese;
c)  la partecipazione dei cittadini all'amministrazione, attivando gli strumenti più idonei alla vita democratica ed alla crescita dell'istituto familiare;
d)  i rapporti con gli altri enti pubblici, interscambi e collaborazioni, anche nel campo dell'associazionismo e del volontariato culturale, sportivo, sociale ed assistenziale, con attenzione ai rapporti pubblico-privati e ad ogni iniziativa volta a realizzare interventi o attività di interesse generale;
e)  la valorizzazione, in un contesto di economia mista, delle funzioni dell'agricoltura, del commercio, del turismo, dell'artigianato e di ogni altra attività atta allo sviluppo economico;
f)  le aspirazioni di sicurezza del cittadino e gli interventi a tutela dei più deboli; favorire le relazioni fra i cittadini residenti e gli emigranti.
Aggiungere il comma 11 con il seguente testo:
"L'amministrazione comunale promuove la nascita e l'apertura di farmacie rurali comunali nelle frazioni".

Art.  7
Funzioni

1)  Inserire il comma 10 con il seguente testo:
Il Comune, al fine di assumere e di disciplinare l'esercizio di funzioni o di servizi pubblici, può valutare l'opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e cooperazione previste dalla legge, tenendo conto dell'omogeneità dell'area territoriale interessata, delle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti e delle economie di gestione conseguibili e in vista di possibili unioni con Comuni contermini.
Il Comune, a tale scopo, promuove forme permanenti di consultazione con i Comuni contermini e favorisce ogni iniziativa, anche delegando eventualmente alla stessa la gestione di funzioni e servizi propri ma di valenza sovracomunale, fatte salve le norme di cui agli artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Comune collabora con la Provincia nelle materie di reciproco interesse e concernenti i propri cittadini e le proprie attività economiche, sottoscrivendo specifiche convenzioni.
Il Comune aderisce e promuove la partecipazione del privato ai programmi di sviluppo e di tutela dell'Unione europea, nonché a patti territoriali volti alla crescita economica, sociale e culturale della propria comunità di cittadini.
Titolo II
ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE


Art.  23
Commissioni consiliari

1)  Sostituire al 1° comma il numero 6 (sei) con il numero 3 (tre).
3)  Sostituire al 3° comma il periodo "ognuna da 5" con il seguente "fino a un massimo di 6".
4)  Inserire alla fine del comma 5 il seguente testo:
"i pareri dovranno essere resi entro 8 giorni, tranne per gli argomenti trattati nelle convocazioni consiliari d'urgenza, per i quali si prescinde dal parere".
5)  Abrogare il 6° comma.
6)  Al comma 7 sostituire la parola "d'indagine" con la parola
"conoscitive".
7)  Ai commi 8, 9, 11 e 12 sostituire la parola "d'indagine" con la parola "conoscitiva".

Art.  26
Composizione e nomina della giunta

1)  Sostituire al comma 1 la parola "6 (sei)" con la parola "7 (sette)".
Titolo III
Capo II
Organismi di partecipazione


Art.  42
Norme comuni

1)  Sostituire al comma 3 la lettera c):
"dal giudice di pace", con il seguente testo: "dal difensore civico".
2)  Abrogare la lettera e).
Titolo V
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E GESTIONALE
Capo II
Organismi strumentali


Art.  85
Forme di gestione

Sostituire il comma 3 con il seguente testo:
Ogni qualvolta ricorrono le condizioni tecniche, economiche e di opportunità sociale previste dalla legge, nella gestione dei servizi il Comune privilegia le forme della gestione diretta o della società di capitali mista, pubblica e privata o della concessione ai privati, individuati con le modalità e nelle forme contemplate dalla legge e dal regolamento.
Aggiungere il comma 6 con il seguente testo:
Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze e/o servizi aggiuntivi, anche nelle nuove forme previste dalla legge.
Sostituire l'art. 87 con il seguente:
Sviluppo turistico

1)  Il Comune promuove lo sviluppo turistico e delle strutture ricettive, compresa la concessione di incentivi e contributi. Realizza opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche di interesse comunale.
2)  Mediante azienda speciale sovrintende ad attività turistiche nell'ambito del territorio comunale; coordina l'attività degli enti, istituzioni ed organizzazioni operanti nel settore a livello sublocale; svolge tutte le attività necessarie per promuovere ed incrementare il movimento dei forestieri; coordina e studia i problemi turistici prospettando i provvedimenti intesi a favorire lo sviluppo dell'economia turistica comunale.
3)  Il Comune, in considerazione della vocazione agricola di gran parte del proprio territorio, favorisce mediante apposite iniziative lo sviluppo dell'agriturismo e del turismo eno-gastronomico.
4)  L'ente locale, al fine di promuovere lo sviluppo turistico e la promozione del territorio, valorizza la collaborazione con la pro-loco ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 10/2005".
(2008.22.1808)014
Torna al Sommariohome




MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 57 -  22 -  2 -  30 -  11 -  52 -