REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 4 LUGLIO 2008 - N. 30
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 9 giugno 2008.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Pozzallo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Premesso che:
-  con sentenza n. 53/2004 il T.A.R. sezione di Catania, in accoglimento del ricorso promosso dalle ditte Storniolo, Tussellino, Galfo, Agosta, Cannizzaro, Rollo Giorgio e Rollo Pina, ha fatto obbligo al comune di Pozzallo, entro 60 giorni dalla notifica della stessa sentenza, a provvedere alla riqualificazione urbanistica delle aree dei ricorrenti, site in contrada Raganzino, prive di destinazione a seguito della decorrenza dei vincoli preordinati all'espropriazione;
-  con sentenza n. 92/2005, in accoglimento di un nuovo ricorso promosso dalle stesse ditte a seguito del mancato adempimento da parte del comune di Pozzallo alla sopracitata sentenza n. 53/2004, è stato nominato un commissario ad acta per dare attuazione alla stessa;
-  con deliberazione dell'8 marzo 2006 lo stesso commissario ha determinato di attribuire la nuova destinazione urbanistica B1 alle aree dei ricorrenti site in contrada Raganzino;
Visto il foglio prot. n. 12878 del 25 maggio 2007, pervenuto il 30 maggio 2007 ed assunto al protocollo di questo Assessorato il 31 maggio 2007 al n. 40892, con il quale il comune di Pozzallo ha trasmesso, per l'approvazione, la variante allo strumento urbanistico vigente relativa al cambio di destinazione urbanistica da zona SP a zona B1, di un'area sita in contrada Raganzino, in accoglimento del ricorso promosso dalle ditte Storniolo, Tussellino, Galfo, Agosta, Cannizzaro, Rollo Giorgio e Rollo Pina;
Visti gli ulteriori fogli, prot. n. 26407 del 13 novembre 2007 e prot. n. 1214 del 14 gennaio 2008, con i quali il comune di Pozzallo ha riscontrato le richieste di integrazione atti, formulate da questo Assessorato con le note prot. n. 48675 del 28 giugno 2007 e prot. n. 68999 del 26 settembre 2007;
Vista la delibera dell'8 marzo 2006, con la quale il commissario ad acta, nominato dal T.A.R. sezione di Catania, ha attribuito la nuova destinazione urbanistica B1 alle aree dei ricorrenti site in contrada Raganzino;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione datata 24 maggio 2007 a firma del sindaco del comune di Pozzallo, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione ed attestante la presentazione di n. 1 osservazione avverso la variante in argomento;
Vista la superiore osservazione a firma di Legambiente - Circolo "Il Carrubo" O.N.L.U.S.;
Vista la nota prot. n. 15157 del 21 giugno 2007, con la quale è stata trasmessa la deduzione del commissario ad acta sull'osservazione presentata;
Vista la nota prot. n. 21499 del 7 novembre 2007, con la quale l'ufficio del Genio civile di Ragusa, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole in merito alla variante in argomento;
Vista la nota prot. n. 6 del 28 gennaio 2008, con la quale l'U.O. 5.4/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente alla documentazione relativa alla variante in argomento, la proposta di parere n. 3 del 25 gennaio 2008, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
Dalla documentazione pervenuta si rileva che, con la sentenza del T.A.R. sezione staccata di Catania n. 53/2004 sul ricorso promosso dalle ditte Storniolo, Tussellino, Galfo, Agosta, Cannizzaro, Rollo Giorgio e Rollo Pina, veniva fatto carico al comune di procedere, entro il termine di 60 giorni dalla notifica della stessa sentenza, al conferimento della destinazione urbanistica dell'area dei ricorrenti, essendo decaduti i vincoli preordinati all'espropriazione del piano regolatore generale approvato con decreto n. 1329 del 26 ottobre 1989 che classificava detta area zona SP (servizi pubblici).
Non avendo provveduto il comune a dare corso a detta sentenza, conseguenzialmente all'accoglimento dell'ulteriore ricorso del 6 maggio 2004 delle ditte proprietarie, con sentenza T.A.R. n. 92/05 veniva nominato un commissario ad acta per provvedere in luogo dell'amministrazione inadempiente.
Con deliberazione dell'8 marzo 2006 il commissario ad acta conferiva la destinazione urbanistica di zona B1 all'area dei ricorrenti censita catastalmente al foglio n. 11, partt. 810, 812, 818 e 822, per un totale di superficie di circa Ha. 2. L'art. 33 delle N.T.A. "zona B1 - Residenziale di completamento" fissa l'indice di fabbricabilità fondiaria in mc. 4, il numero di piani f.t. in 3, l'altezza massima in ml. 10,50.
Con ricorso allo stesso T.A.R. datato 11 settembre 2006, il sindaco, autorizzato dalla G.M., chiedeva di disporre l'annullamento e/o la riforma della deliberazione commissariale sopra citata per le motivazioni nel medesimo ricorso addotte, tra le quali là dell'azione amministrativa e, sotto il profilo urbanistico, l'incompatibilità con le previsioni dello schema di massima di riconferma della zona a servizi, in parte realizzati.
Successivamente, si procedeva alla pubblicazione di rito dell'atto impugnato, avviando la procedura di variante, ex legge regionale n. 71/78, relativa alla riqualificazione urbanistica delle aree in argomento ubicate in contrada Raganzino con vincolo espropriativo decaduto, per l'approvazione di questo Assessorato.
Risulta presentata una sola osservazione da parte della Legambiente, con la quale viene rimarcata la scelta progettuale, sulla base delle direttive impartite dal consiglio comunale, di riconfermare nella variante generale del piano la zona a servizi e a verde pubblico e in tal modo di riqualificare un ambito ad alta densità abitativa.
Il commissario non accoglie detta osservazione con la motivazione di difetto di legittimazione proprio perché non è ravvisabile una lesione diretta...e di evidente vocazione edificatoria dell'area, stante l'ambito totalmente urbanizzato, facendo presente, altresì, che il T.A.R. di Catania ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto dal comune di Pozzallo avverso la deliberazione commissariale.
Con la nota prot. n. 68999/07 di questo dipartimento, si chiedeva la trasmissione dello specifico parere, ex art. 13 della legge n. 64/74, dell'ufficio del Genio civile sulla variante, rilevando l'inammissibilità del riferimento al parere reso sulla variante generale al piano che, peraltro, conferma per l'area di che trattasi la classificazione di attrezzature pubbliche nonché della valutazione di ordine urbanistico legata ai requisiti dell'art. 2 del decreto interministeriale n. 1444/68.
La compatibilità geomorfologica del sito con le previsioni di zona B1, già zona Sp del piano regolatore generale vigente con vincoli decaduti, così come specificato nella relazione tecnica, è stata resa dall'ufficio del Genio civile di Ragusa al prot. n. 21499/07.
Il commissario ad acta nella valutazione richiesta dichiara di avere proceduto ad analizzare lo stato di fatto della zona in cui risulta inserito il lotto in argomento pervenendo alle seguenti determinazioni:
il comparto in cui è inserita l'area da riqualificare già negli anni '80 era stata classificata zona B e pertanto rispondente ai requisiti del decreto interministeriale n. 1444/68;
stante l'avvenuta edificazione dell'ambito circostante, soprattutto residenziale, essendo "...la zona urbanizzata, intensamente edificata ed urbanisticamente ormai definita..." il lotto non può che considerarsi zona di completamento e non già zona di espansione.
A rafforzare la tesi asserita, dichiara di avere "...potuto valutare che la superficie coperta degli edifici esistenti superava di gran lunga il 12,5% della superficie fondiaria della zona e che la densità territoriale era senz'altro superiore ad 1,5 mc./mq. ...".
Considerato che:
-  Per quanto attiene all'aspetto amministrativo, sulla variante all'esame risulta reso, successivamente all'atto di adozione, il parere, ex art. 13, legge n. 64/74, dell'ufficio del Genio civile competente per il territorio.
-  Relativamente alle valutazioni di ordine urbanistico, i rilievi di questo dipartimento appaiono superati dalle determinazioni assunte dal commissario ad acta con la relazione sopracitata nella quale si asserisce che il conferimento della destinazione urbanistica di zona B1, in osservanza all'art. 2 del decreto interministeriale n. 1444/68, scaturisce dalle risultanze della accertata situazione di fatto.
-  Sulla osservazione della Legambiente si concorda con il commissario ad acta.
Per quanto sopra rilevato e considerato, l'U.O. 5.4 del servizio 5/D.R.U. propone che la variante al piano regolatore generale vigente del comune di Pozzallo relativa al cambio di destinazione urbanistica da zona SP a zona B1 dell'area ubicata in contrada Raganzino di proprietà delle ditte Storniolo, Tussellino, Galfo, Agosta, Cannizzaro, Rollo Giorgio e Rollo Pina, adottata con deliberazione del commissario ad acta dell'8 marzo 2006, sia meritevole di approvazione.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, espresso con il voto n. 61 del 23 aprile 2008, che di seguito si trascrive:
"Vista la proposta di parere n. 3 del 25 gennaio 2008 dell'U.O. 5.4 del servizio 5 del D.R.U., reso ai sensi dell'art. 68 u.c. della legge regionale n. 10/99 sulla pratica assegnata in oggetto.
Visto il piano regolatore generale del comune di Pozzallo approvato con decreto n. 1329 del 26 ottobre 1989;
Visto l'art. 3 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 15/91;
Vista la delibera del commissario ad acta dell'8 marzo 2006, nominato con sentenza del T.A.R. sezione staccata CT, n. 92/05 e ordinanza n. 343/05 reg. ord., di adozione della variante urbanistica dell'area di proprietà della ditta Stornello ed altri, finalizzata esclusivamente alla ridestinazione urbanistica delle aree classificate zona Sp attrezzature pubbliche, nel piano regolatore generale vigente e divenute prive di destinazione urbanistica - zona bianca - a seguito della decadenza dei vincoli, art. 3 della legge regionale n. 15/91, a far data dal 26 ottobre 1999, a z.t.o. "B1 residenziale di completamento", con le modalità di attuazione previste dall'art. 33 delle N.A. di riferimento: indice di fabbricabilità fondiaria mc./mq. 4.00, n. p.f.t. 3, altezza massima di ml. 10 f.t.;
Vista la documentazione allegata al suddetto parere;
Visto il parere favorevole del Genio civile del 7 novembre 2007, prot. n. 21499, reso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Sentito il relatore che ha illustrato i contenuti della proposta su citata;
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta dell'ufficio, limitatamente alla "classificazione di zona B di completamento", del lotto di terreno in quanto come agli atti rilevato l'area risulta "inserita in un comparto che già negli anni ottanta era stata classificata zona B e pertanto rispondente ai requisiti del decreto interministeriale n. 1444/68, art. 2, stante l'avvenuta edificazione dell'ambito circostante soprattutto residenziale essendo la zona urbanizzata, intensamente edificata ed urbanisticamente ormai definita ...la superficie coperta degli edifici esistenti superava di gran lunga il 12,5% della superficie fondiaria della zona e che la densità territoriale era senz'altro superiore ad 1.5 mc./mq...";
Con l'inserimento delle appresso riportate modifiche e prescrizioni:
-  la previsione di "sottozona B1", attribuita all'area in argomento, dovrà essere disattesa e l'area classificata "sottozona B3", con i parametri urbanistici attribuiti alla stessa, come indicato nella tav. B, "Norme tecniche di attuazione" del piano regolatore generale vigente:
"B3.Residenziale di completamento.
Strumento di attuazione.
Concessione edilizia per ristrutturazioni, ampliamenti, demolizioni e ricostruzioni, nuove costruzioni nei casi previsti dall'art. 28 della legge regionale n. 21/73 e dall'art. 21 della legge regionale n. 71/78 in tutti gli altri casi dei piani di lottizzazione.
Indice di fabbricabilità fondiaria 1.5 mc./mq.
Numero massimo dei piani fuori terra 2.
Distanza dai confini 0,5 mt. altezza massima mt. 7.50";
al fine di non incidere in modo rilevante sulle previsioni attinenti al fabbisogno abitativo individuato del piano regolatore generale in corso di revisione generale.
-  Dovranno inoltre essere reperiti, all'interno dell'area oggetto di variante, 18 mq./ab. da insediare da destinare ad attrezzature pubbliche e/o collettive, come prescritto dal decreto interministeriale n. 1444/68, art. 3.
Relativamente all'osservazione presentata dalla ditta Legambiente oggetto di esame da parte del commissario ad acta, è decisa in conformità alla proposta dell'ufficio che ne è parte integrante.
Per quanto sopra, il Consiglio esprime parere favorevole all'approvazione, in adesione al parere dell'ufficio per gli aspetti condivisi e con le modifiche e prescrizioni imposte con il presente voto, della variante del comune di Pozzallo adottata con delibera commissariale dell'8 aprile 2006.";
Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 61 del 23 aprile 2008;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, in conformità al parere n. 61 del 23 aprile 2008, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, è approvata la variante al piano regolatore generale vigente del comune di Pozzallo, relativa al cambio di destinazione urbanistica da zona SP a zona B3 dell'area sita in contrada Raganzino, di cui alla determinazione dell'8 marzo 2006, adottata dal commissario ad acta nominato dal T.A.R. sezione di Catania, in adempimento al giudicato amministrativo proposto dalle ditte Storniolo, Tussellino, Galfo, Agosta, Cannizzaro, Rollo Giorgio e Rollo Pina.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere n. 16 del 22 novembre 2005 reso dall'U.O. 5.4/D.R.U.;
2)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 61 del 23 aprile 2008;
3)  deliberazione del commissario ad acta dell'8 marzo 2006;
4)  stralcio piano regolatore generale - tav. 5 progetto - ristudio dell'area ovest dell'abitato, scala 1:2.000;
5)  stralcio piano regolatore generale - tav. B norme tecniche d'attuazione.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico, presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Pozzallo resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 giugno 2008.
  LIBASSI 

(2008.24.1904)114
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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