REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 27 GIUGNO 2008 - N. 29
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 7 maggio 2008.
Determinazione dell'indennità di residenza da corrispondere ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali per l'anno 2007.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO PER L'ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA E LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE CORRENTI DEL FONDO SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 6 febbraio 2008, che ha approvato il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2008;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Vista la legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8, che all'art. 1 prevede il pagamento dell'indennità di residenza ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali, classificate tali ai sensi dell'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221;
Visto il decreto n. 397 del 15 marzo 2007, con il quale è stata rivalutata, per l'anno 2006, l'indennità di residenza nella misura sottoindicata:
-  E 6.021,09 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a 1.000 abitanti;
-  E 4.413,66 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;
-  E 2.507,78 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti;
Visto l'art. 2 della citata legge 17 febbraio 1987, n. 8, il quale prevede che l'indennità di che trattasi viene rivalutata annualmente con decreto dell'Assessore regionale per la sanità in base al tasso di inflazione ufficiale relativo all'anno precedente;
Ravvisata la necessità di provvedere alla rivalutazione per l'anno 2007, in base al tasso di inflazione ufficiale relativo all'anno precedente, dell'indennità di residenza da erogare ai soggetti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 8/87;
Accertato che l'indice di variazione percentuale dell'anno 2006 è pari al 2,0%;

Decreta:


Articolo unico

Per le motivazioni di cui in premessa, l'ammontare dell'indennità di residenza, per l'anno 2007, da erogare ai soggetti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 8/87 viene determinato nella misura sottoindicata:
-  E 6.141,52 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a 1.000 abitanti;
-  E 4.501,94 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;
-  E 2.557,94 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell'Assessorato regionale della sanità per il controllo di competenza, alle aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti ed inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 7 maggio 2008.
  CASTELLUCCI 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 19 maggio 2008 al n. 151.
(2008.25.1941)028
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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