REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÝ 27 GIUGNO 2008 - N. 29
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


CIRCOLARE 13 giugno 2008, n. 13.
Turno elettorale amministrativo dell'anno 2008 secondo l'art. 169 dell'O.R.EE.LL., come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25, stabilito nei giorni 15-16 giugno e 29-30 giugno 2008. Adempimenti della prima adunanza dei consigli comunali e circoscrizionali. Adempimenti dei sindaci nuovi eletti.

AI SINDACI E COMMISSARI DEI COMUNI INTERESSATI DALL'ELEZIONE
e, p.c.  ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE 

AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIA
AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
AGLI UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO DI AGRIGENTO, CALTANISSETTA, CATANIA, ENNA, MESSINA, PALERMO, RAGUSA, SIRACUSA, TRAPANI
AL PRESIDENTE DELL'A.N.C.I. SICILIA
AL PRESIDENTE DELL'A.S.A.E.L
Parte I
Adempimenti di prima adunanza del consiglio

1  -  Convocazione del consiglio comunale
Secondo l'art. 19, comma 4, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come integrato dall'art. 43 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, la prima convocazione del consiglio eletto è disposta dal presidente del consiglio uscente o dal commissario avente i poteri di detto organo.
Detta disposizione prevede che la prima adunanza del consiglio deve aver luogo entro 15 giorni dalla proclamazione, con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la medesima.
In difetto, secondo il comma 5 di detto articolo della legge regionale n. 7/92, provvede il consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
E' da rilevare che, secondo quanto disposto dall'art. 31, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto con l'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, i consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione.
I soggetti in precedenza individuati provvedono a diramare gli avvisi di convocazione del consiglio comunale, avendo cura di porre all'ordine del giorno della prima seduta gli adempimenti elencati nell'art. 19, comma 1, della legge regionale n. 7/92, nonché l'esame di situazioni eventuali di incompatibilità, come successivamente evidenziato.
Qualora all'amministrazione comunale, dai verbali o dagli atti elettorali, non risulti il recapito dell'eletto e cioè il domicilio elettorale, la notifica dell'avviso deve farsi a norma degli artt. 139 e ss. del c.p.c. nella residenza o nella dimora, ovvero nel domicilio usuale dei destinatari (cfr. parere C.G.A. n. 5/76 del 6 aprile 1976).
Copia dell'avviso di convocazione viene inviata anche al sindaco neo eletto secondo l'art. 20, comma 3, della legge regionale n. 7/92.
La convocazione del consiglio riguarda anche l'adempimento del giuramento del sindaco, adempimento questo la cui iscrizione pu= essere richiesta da detto organo.
In carenza di disposizione della convocazione, il segretario comunale è tenuto a darne tempestiva comunicazione a questo Assessorato per l'intervento occorrente (cfr. art. 19, comma 7, della legge regionale n. 7/92). A consiglio insediato e, in carenza di elezione del presidente, successive ed occorrenti convocazioni competono al consigliere anziano per preferenze individuali.
Per l'espletamento dei lavori consiliari trovano applicazione le disposizioni sul numero legale dell'art. 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, come sostituito dall'art. 21 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, evidenziando che per la validità delle sedute è sufficiente la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica (da determinarsi con riferimento a quelli proclamati eletti e da ritenersi in carica).
Per il quorum funzionale si applica l'art. 184 dell'O.R.EE.LL.
Quanto precede, ovviamente, con richiamo della circolare di questo Assessorato n. 2 del 13 aprile 2001, concernente le leggi regionali n. 25 del 16 dicembre 2000 e n. 30 del 23 dicembre 2000, ove dette regole relative al numero legale ed al quorum funzionale per le delibere consiliari non risultino, in attuazione della delegificazione attuata con detta legge regionale n. 30/2000 (cfr. in particolare l'art. 6), autonomamente disciplinate negli statuti e nei regolamenti di funzionamento dei consigli degli enti locali interessati. In tale ipotesi si applicano le nuove regole introdotte.
2  -  Presidenza della prima seduta del consiglio comunale
La presidenza provvisoria spetta, sino all'elezione del presidente, al consigliere più anziano per preferenze individuali (cfr. art. 19, comma 5, della legge regionale n. 7/92).
3  -  Adempimenti della prima adunanza consiliare
Non appena assunta la presidenza provvisoria dell'adunanza consiliare, il consigliere più anziano per preferenze individuali presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 45 dell'O.R.EE.LL. e, con la medesima formula, prestano giuramento, su invito del presidente, i consiglieri eletti.
L'eventuale rifiuto a prestare giuramento comporta la decadenza dalla carica, che viene tempestivamente dichiarata dal consiglio.
Così insediatosi, il consiglio comunale verifica le condizioni di eleggibilità secondo gli artt. 9 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e 18, comma 2, della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, e, anche, di candidabilità secondo l'art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Per quanto concerne le ipotesi speciali di ineleggibilità del citato art. 18 della legge regionale n. 36/90, estese agli organi monocratici elettivi degli enti locali ed agli assessori dagli stessi nominati, e la relativa applicazione nonché verifica, si richiama, con l'attuazione in Sicilia della riforma del mercato del lavoro, la necessità della persistenza dell'effettiva ricorrenza delle condizioni ostative disciplinate.
Per le ineleggibilità di cui ai numeri 8 e 9 del primo comma dell'art. 9 della legge regionale n. 31/86, si rinvia al paragrafo 2 della parte seconda della circolare.
Tale esame prescinde da reclami od opposizioni e deve riguardare tutti i componenti, anche se assenti, per la necessaria verifica della regolare costituzione del collegio.
In ordine al ricorso necessario alle dimissioni per l'eliminazione della causa d'ineleggibilità di dipendente del comune, disciplinata dall'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 31/86, si richiama la sentenza della Corte costituzionale 23-31 marzo 1994, n. 111, che ha dichiarato l'illegittimità dell'analoga disposizione dell'art. 2, comma 3, della legge 23 aprile 1981, n. 154, nella parte in cui non prevede che tale causa cessi anche con il collocamento in aspettativa del dipendente ai sensi del secondo comma dello stesso articolo.
La convalida è preordinata alla verifica di eventuali situazioni impeditive della candidatura o eleggibilità non rimosse nel termine di legge.
Successivamente il consiglio procede alla sostituzione, in applicazione degli artt. 55 e 59 del T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, dei consiglieri non convalidati. La surroga ha luogo anche nei comuni con sistema maggioritario di elezione dei consigli per mutata disciplina di presentazione delle liste (cfr., per ultimo, l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 35/97).
Sono surrogati altresì i consiglieri decaduti dalla carica secondo gli artt. 7, comma 7, (proclamati eletti anche sindaci) e 12, comma 4, della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche di cui agli artt. 1 della legge regionale n. 35/97 e 40 della legge regionale n. 26/93 (nominati assessori e che hanno formalizzato la dichiarazione di opzione per tale carica).
Secondo l'introdotto art. 31, comma 2, della legge n. 142/90, la surroga è l'esclusivo atto con il quale il consigliere subentrante assume la carica (cfr. il parere del C.G.A. n. 435/94 del 19 luglio 1994). In difetto, il consiglio non è costituito nel suo plenum. Non sopperiscono il giuramento e la convalida che sono successivi alla surroga (atto consiliare questo di verifica della legittimazione all'ingresso). Si richiama al riguardo anche la recente e confermativa decisione del Consiglio di Stato - sez. V, n. 279 del 3 febbraio 2005.
Si aggiunge (conforme è la giurisprudenza amministrativa) che la dichiarazione di indisponibilità dei consiglieri primi non eletti è inefficace, se questi, di seguito, con la surroga, non acquisiscono lo status relativo e quindi la legittimazione alla rinuncia.
Nell'ipotesi di dimissioni presentate dai consiglieri, queste, ai fini della decadenza dei consigli, non si cumulano con le cessazioni dalla carica dei medesimi relative ad opzione alla carica di assessore (cfr. art. 4 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 6).
Per le dimissioni dei consiglieri presentate in seduta e le rinunzie dei subentranti, si richiamano le disposizioni dell'art. 174 dell'O.R.EE.LL., come sostituito con l'art. 25 della legge regionale n. 7/92, e le istruzioni diramate con la circolare n. 4 dell'1 febbraio 1993 dall'Assessorato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 6 febbraio 1993. I consiglieri che formalizzano le dimissioni prima o nel corso dell'adunanza, in quanto cessati dalla carica, non sono legittimati a far parte del consiglio e vanno anch'essi surrogati.
Esaurite le operazioni di convalida e di surroga, il consiglio prende in esame le ipotesi di incompatibilità dei suoi componenti disciplinate dagli artt. 10 e 11 della legge regionale n. 31/86, avviando la procedura per l'eventuale decadenza dei consiglieri interessati, disciplinata dal successivo art. 14.
L'art. 21, comma 4, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, sostituisce l'art. 10, comma 1, n. 1, della citata legge regionale n. 31/86 nel modo che segue:
"1) l'amministratore o il dipendente con potere di rappresentanza o coordinamento, di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi (nell'anno: indicazione temporale soppressa) il 10 per cento del totale dell'entrate dell'ente.".
L'esame delle cause di incompatibilità concreta atto diverso, in senso tecnico-sostanziale, da quello accennato della convalida. Invero le disposizioni innovative della legge 23 aprile 1981, n. 154, introdotte con la legge regionale n. 31/86, distinguono le cause di incompatibilità da quelle di ineleggibilità accennate, in quanto preordinate, non ad impedire la candidatura o l'elezione (riferimento alle prescrizioni di ineleggibilità) ma ad impedire che una persona risultata validamente eletta ricopra certe cariche o svolga certe attività che la legge considera inconciliabili con lo svolgimento del mandato per il quale è stata eletta.
La diversità e la successione dei due atti trovano titolo anche nella prerogativa che la legge riconosce al consigliere (convalidato), di seguito accertato incompatibile, di continuare ad espletare il mandato sino alla scadenza infruttuosa del termine prescritto di rimozione della causa di incompatibilità, la quale ne determina la decadenza.
Per quanto concerne il regime di compatibilità tra cariche istituzionali locali e funzioni di amministrazione in società di capitale a partecipazione mista, costituite per interventi di programmazione negoziata secondo l'art. 145, comma 82, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si evidenzia che la Corte costituzionale con la sentenza 30 dicembre 2003, n. 377, ha dichiarato legittima la cessazione di tale deroga introdotta con l'art. 52, comma 62, della legge 28 novembre 2001, n. 448.
Si richiama, altresì, in materia, anche la sentenza di detta Corte n. 288 del 17 luglio 2007, con la quale è stata ritenuta non fondata la questione d'illegittimità costituzionale attivata nei confronti dell'art. 10, comma 1, n. 4, della legge regionale n. 31/86 "nella parte in cui non prevede che la lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna, determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato".
Per l'esercizio della carica di che trattasi, si richiamano le disposizioni degli artt. 58 (Cause ostative alla candidatura) e 59 (Sospensione e decadenza di diritto) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che subentrano alle disposizioni dell'abrogato art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche.
In tema di incandidabilità, la Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio 2007 (6 febbraio 2007), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lett. a), del decreto legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140 (la disposizione ritenuta illegittima concerne la limitazione di applicazione del reato di peculato menzionata nell'art. 58 del decreto legislativo n. 267/2000).
Nella legislazione regionale, diversamente da quella nazionale, non è stato introdotto l'istituto della supplenza del consigliere sospeso.
Le deliberazioni accennate sono adottate a scrutinio palese, comportando verifiche tecniche (cfr. parere C.G.A. n. 211 del 10 luglio 1967).
Il merito sulle controversie attivate nella materia, inerenti a posizioni di diritto soggettivo, è riservato alla esclusiva cognizione del giudice ordinario (cfr. legge 23 dicembre 1966, n. 1147).
Le impugnative sono disciplinate dalle disposizioni del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, come modificate dalla legge 23 dicembre 1967, n. 1147, e dall'art. 70 del decreto legislativo n. 267/2000. In ordine al termine per la rimozione di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, si richiama, inoltre, l'integrazione dell'art. 14 della legge regionale n. 31/86 effettuata con l'art. 17 della legge regionale n. 30/2000.
Non si configurano nella materia controlli amministrativi esterni e provvedimenti del CO.RE.CO. Si richiama la circolare dell'Assessorato n. 596 del 24 marzo 2003, che esplica la deliberazione della Giunta regionale n. 65 del 6 antecedente. Non risultano interventi legislativi regionali nel settore. Invero, si riscontra soltanto l'art. 127, comma 22, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, relativo alla pubblicazione delle deliberazioni (non più con inizio necessario in giorno festivo), con modifica dell'art. 11, comma 1, della citata legge regionale n. 44/91, nonché l'abrogazione del successivo art. 33, comma 2, con l'art. 1, comma 6, della legge regionale 15 dicembre 2007, n. 22.
Per il controllo sostitutivo previsto dall'art. 55 del T.U. reg. n. 3/60, si richiama quello generale dell'Assessorato per ultimo disciplinato dall'art. 24 della legge regionale n. 44/91.
4  -  Presidenza del consiglio comunale
L'art. 19 della legge regionale n. 7/92, al comma 1, prescrive che il consiglio comunale, espletati gli adempimenti di verifica della propria composizione accennati, procede all'elezione nel suo seno di un presidente.
Per l'elezione del presidente è necessario che si consegua alla prima votazione il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, conseguito il pregiudiziale plenum con le surroghe disciplinate.
La votazione avviene a scrutinio segreto secondo l'art. 184 dell'O.R.EE.LL. trattandosi di elezione a carica. La seduta permane pubblica secondo l'art. 182 dell'O.R.EE.LL.
Se con la prima votazione nessun consigliere ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, si effettua una seconda votazione e risulterà eletto il candidato che abbia riportato la "maggioranza semplice" e cioè il maggior numero di voti. Per tale esegesi, si richiama anche quanto, in modo esplicito, disposto per l'elezione del presidente del consiglio della provincia regionale, dall'art. 25, comma 2, della legge regionale n. 9/86, come sostituito dall'art. 15 della legge regionale n. 26/93 ("In successiva votazione è eletto il candidato che ha riportato il maggiore numero di voti").
In caso di parità di voti, la votazione ha l'ordinario esito negativo, in difetto di norma specifica che configura eletto il più anziano per età. Si richiama per detta fattispecie quanto specificato in tema di delegificazione secondo l'art. 6 della legge regionale n. 30/2000.
Eletto il presidente, che assume la presidenza del consiglio, si passa all'elezione del vice presidente. Tale elezione viene effettuata con l'osservanza delle disposizioni ordinarie, senza deroghe, dell'art. 30 della legge regionale n. 9/86 e dell'art. 184 dell'O.R.EE.LL. L'applicazione di regole diverse presuppone la delegificazione accennata. La parola "altresì" contenuta nel secondo periodo del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 7/92 viene intesa invero come indicazione di adempimento in successione temporale e non nel senso di indicazione di eguali modalità di elezione del presidente che dovevano essere oggetto di specifica statuizione. In difetto di disciplina legislativa, l'elezione del vice-presidente del consiglio pu= trovare diversa disciplina statutaria.
La successione degli adempimenti indicati nell'art. 19, comma 1, della legge regionale n. 7/92, ripete la ratio dell'art. 46 dell'O.R.EE.LL. Ne consegue, pertanto, la pregiudizialità della trattazione degli affari riguardanti anche la costituzione della presidenza. Ci= per il regolare avvio dell'esercizio delle funzioni del consiglio, la cui convocazione e direzione dei lavori è attribuita dagli artt. 19 e 20 della legge regionale n. 7/92 al presidente di detto consesso.
Si aggiunge, poi, con richiamo del parere del C.G.A. n. 52 dell'11 febbraio 1971, che gli adempimenti relativi alla prima adunanza devono essere espletati nella medesima e, ove occorra, in quella immediatamente successiva e che i provvedimenti afferenti sono eseguibili senza necessità del ricorso a dichiarazione di anticipata esecuzione.
Parte II
Adempimenti del sindaco eletto

1  -  Comunicazione e verifica dell'elezione del sindaco
Chiuse le operazioni dell'elezione congiunta del sindaco e del consiglio comunale con la proclamazione degli eletti, entro il termine generale di tre giorni previsto dall'art. 41 del T.U. reg. n. 3/60 (il termine di due giorni previsto dall'art. 8, comma 3, della legge regionale n. 7/92 era riferito all'elezione separata del sindaco), il sindaco o il commissario uscente notifica i risultati dell'elezione al candidato eletto. La notifica è effettuata al domicilio elettorale. Si applicano le disposizioni degli artt. 139 e ss. del c.p.c., in caso di mancata conoscenza del domicilio elettorale.
L'art. 11, comma 3, della legge regionale n. 7/92, prevede l'attribuzione delle operazioni di convalida e di esame di situazione di ipotesi di incompatibilità del sindaco nuovo eletto ad organo diverso dal consiglio comunale (sezione provinciale del CO.RE.CO.).
In difetto dell'intervento legislativo come evidenziato, pu= ricorrere l'esercizio dell'azione popolare disciplinata, per ultimo dall'art. 70 del decreto legislativo n. 267/2000. Si richiama anche l'art. 69, comma 3, del medesimo decreto legislativo.
Si evidenzia che la non intervenuta verifica amministrativa non preclude al sindaco l'esercizio delle sue funzioni. L'entrata in carica di tale organo, infatti, interviene con la proclamazione secondo quanto disposto dal richiamato art. 31, comma 2, della legge n. 142/90 e dall'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 7/92.
Con l'abrogazione della disposizione originaria del sesto comma dell'art. 36 della legge n. 142/90 (che subordinava l'assunzione da parte del sindaco delle funzioni di ufficiale di governo al giuramento di fronte al prefetto) detto organo, appena proclamato eletto, assume tutte le funzioni riconosciute.
Si richiamano, in tema di ineleggibilità e di rieleggibilità dei sindaci, le disposizioni dell'art. 3, commi 2 (ineleggibilità previste per i consiglieri comunali ed i sindaci), 3 e 4 (condizioni di rieleggibilità), della legge regionale n. 7/92, come modificato dall'art. 15, comma 4, della legge regionale n. 35/97 e interpretato (comma 3) dall'art. 112, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 (non computo del mandato interrotto in applicazione degli artt. 143 e 144 del decreto legislativo n. 267/2000, scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeno di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso e nomina commissione straordinaria).
Per le situazioni di incompatibilità di detto amministratore, si richiama l'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 7/92 (cfr. disposizioni relative ai consiglieri comunali), nonché l'art. 67, comma 1, n. 4, dell'O.R.EE.LL., riferibile invero, si rileva, ad ipotesi di incompatibilità, non di ineleggibilità, come pronunciato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 450 del 23-31 ottobre 2000, la quale ha dichiarato l'illegittimità di analoga disposizione contenuta nell'art. 61, comma 1, n. 2, del decreto legislativo n. 267/2000. Si richiama altresì in merito successiva e conforme sentenza della Corte costituzionale n. 350 del 2001.
Per le ineleggibilità ed incompatibilità, riferibili al servizio sanitario nazionale, si rinvia al successivo paragrafo.
Per l'accesso alla carica di sindaco da parte del deputato regionale, risultano abrogati con l'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 22/2007, gli artt. 5 della legge regionale n. 7/92 e 62, comma 3, della legge regionale n. 29/51. Resta in vigore la prescrizione legislativa contenuta nell'art. 12, comma 5, della legge regionale n. 7/92.
Le cause di cessazione dalla carica di sindaco sono indicate nel comma 1 del citato art. 11 della legge regionale n. 35/97. Si evidenzia che tra le cause di cessazione di detto organo va inclusa quella della mozione di sfiducia disciplinata dal precedente art. 10 della medesima legge regionale n. 35/97, atto questo che travolge, oltre l'esecutivo, anche il consiglio che l'approva.
In ordine ai menzionati artt. 10 e 11 della legge regionale n. 35/97, si richiamano le modifiche apportate dall'art. 2 della citata legge regionale n. 25/2000, esaminate nella citata circolare dell'Assessorato n. 2/2001.
2 - Adempimenti del sindaco nuovo eletto
Il sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio comunale secondo l'introdotto art. 4, comma 1, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (cfr. art. 2, comma 3, della legge regionale n. 23/98). Tale giuramento non è sanzionato nell'ipotesi di omissione e non riguarda organo straordinario di gestione.
Se eletto al primo turno di votazione, il sindaco procede alla nomina degli assessori designati secondo l'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 7/92, come sostituito dall'art. 8, comma 8, della legge regionale n. 35/97 (almeno la metà) e di quelli non designati nel numero consentito dalla legge e disciplinato dallo statuto del comune.
Il sindaco eletto al secondo turno nomina la giunta composta dagli assessori necessariamente preindicati secondo l'art. 9, comma 4-bis, della legge regionale n. 7/92.
E' da evidenziare che la scelta degli assessori, secondo quanto disposto dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92, come modificato dall'art. 40 della legge regionale n. 26/93 e dall'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 35/97, deve riguardare soggetti, inclusi i consiglieri comunali eletti, in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per le elezioni alle cariche di consigliere comunale e di sindaco (comma 1). Inoltre non possono far parte della giunta (comma 6) il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado del sindaco.
Le incompatibilità degli assessori sono disciplinate dal successivo comma 2 del medesimo art. 12 della legge regionale n. 7/92 e sono quelle previste per le cariche di consigliere comunale e di sindaco.
Le ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità degli assessori, con l'introduzione dell'elezione diretta del sindaco sono disciplinate dalla legge, rimanendo superate e non applicandosi quindi quelle statutarie riferite all'elezione secondaria dell'esecutivo locale di cui all'introdotto e modificato ultimo comma dell'art. 33 della legge n. 142/90.
Qualora venga a far parte della giunta un consigliere comunale, questi entro dieci giorni dalla nomina deve dichiarare per quale carica intende optare; se non dichiara tale opzione decade dalla carica di assessore.
La legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 ha introdotto in Sicilia il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di riforma del servizio sanitario nazionale, incidendo (cfr. art. 3 di detto decreto legislativo) sulle ineleggibilità ed incompatibilità con la carica di amministratore locale degli addetti al citato servizio legiferate in precedenza, rinviandone l'attuazione (cfr. art. 55) all'entrata a regime del nuovo assetto del servizio, la quale si è verificata con l'emanazione del decreto del Presidente della Regione 12 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 20 del 15 aprile 1995.
Le disposizioni degli artt. 9, comma 1, nn. 8, 9, e 15 (che si riferisce al comune che concorra a costituire l'Azienda sanitaria locale avente popolazione superiore a 28.500 abitanti) della legge regionale n. 31/86 e successive modifiche, con l'entrata a regime del nuovo servizio sanitario in Sicilia, non si ritengono compatibili con la diversa disciplina nel settore che è stata introdotta, conseguente a mutata organizzazione del servizio sanitario.
Il nuovo riferimento sostanziale normativo è al recepito art. 3, comma 9, dell'originario decreto legislativo n. 502/92 (ineleggibilità e incompatibilità previste per il direttore generale, per il direttore sanitario e per il direttore amministrativo dell'Azienda sanitaria locale).
L'indirizzo giurisprudenziale in ordine a tale diversa disciplina estende le ineleggibilità e le incompatibilità disciplinate a soggetti diversi da quelli previsti nell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Il riferimento è ai soggetti individuati nell'art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo (direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo dell'azienda ospedaliera).
L'applicazione delle misure ai consiglieri si estende agli amministratori che devono avere gli stessi requisiti dei medesimi, come evidenziato.
I componenti della giunta comunale, prima di essere immessi nell'esercizio delle funzioni, prestano giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 45 dell'O.R.EE.LL. per i consiglieri comunali. Il rifiuto del giuramento comporta la decadenza (cfr. art. 15, commi 2 e 3, della legge regionale n. 7/92). Prima dell'immissione nella carica vanno altresì rese e depositate da parte degli assessori le dichiarazioni di non incorrere nelle ipotesi ostative all'esercizio della carica secondo il richiamato art. 58 del decreto legislativo n. 267/2000.
Costituita la giunta, il sindaco nomina tra gli assessori il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, nonché di sospensione secondo l'art. 59 del decreto legislativo n. 267/2000.
Il provvedimento relativo alla nomina della giunta è immediatamente esecutivo e comunicato con le modalità dell'art. 12, comma 10, della legge regionale n. 7/92. Egualmente vanno comunicati gli atti di variazione della giunta secondo il precedente comma 9 del citato articolo e della nomina del vice sindaco.
In particolare, la composizione della giunta deve essere comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, al consiglio comunale che pu= esprimere formalmente le proprie valutazioni in pubblica seduta (cfr. art. 12, comma 1, legge regionale n. 7/92 e successive modifiche).
Parte III
Adempimenti di prima adunanza del consiglio circoscrizionale

Il secondo comma dell'art. 13 della legge n. 142/90, introdotto con l'art. 1, comma 1, lett. c), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 demanda l'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni di decentramento allo statuto ed apposito regolamento, concretando la delegificazione del settore.
L'art. 51, comma 2, della successiva legge regionale n. 26/93 individua espressamente le norme elettorali della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84 (artt. 5, 6, comma 1, 7, 8 e 9) rimaste in vigore e non abrogate con l'art. 6 della citata legge regionale n. 48/91.
Vanno altresì richiamate le successive e pertinenti disposizioni dell'art. 14 della legge regionale n. 35/97 e dell'art. 3, comma 3, della legge regionale 7 novembre 1997, n. 41.
La menzionata legge regionale n. 30/2000 non apporta innovazioni nel settore.
Ne consegue:
a)  l'indizione dell'elezione del consiglio circoscrizionale ha come necessario presupposto la definizione da parte del comune interessato degli atti normativi richiamati;
b)  ai medesimi atti normativi richiamati (statuto e regolamento sul decentramento) deve farsi riferimento per la disciplina di prima adunanza del consiglio circoscrizionale sotto i diversi profili delle competenze, della procedura e del controllo;
c)  la materia delle ineleggibilità e delle incompatibilità dei consiglieri circoscrizionali è disciplinata dagli artt. 9, 10, 12, 13 e 14 della legge regionale n. 31/86. Vanno richiamate altresì, al riguardo, le disposizioni del citato art. 58 del decreto legislativo n. 267/2000.
Per gli adempimenti di che trattasi, vanno diramate dai comuni interessati apposite istruzioni alle circoscrizioni.
Per le indennità relative alle cariche si richiamano le modifiche dell'art. 14, commi 2 e 4, della legge regionale n. 30/2000 effettuate con l'art. 17 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 (riduzione dell'indennità di funzione del presidente del consiglio circoscrizionale del 50 per cento dell'importo già stabilito; per i consiglieri circoscrizionali riconoscimento, in sostituzione del gettone di presenza, di indennità di funzione nella misura di 2/3 dell'importo spettante al presidente; estensione della regola generale prescritta dall'art. 19 della legge regionale n. 30/2000 in ordine al dimezzamento dell'indennità di funzione per i soggetti per i quali viene richiesto il collocamento in aspettativa).
Parte IV
Adempimenti ex legge regionale 15 novembre 1982, n.128, e successive modifiche. Integrazioni artt. 53 e 54 della legge regionale 1 settembre 1993, n.26.

L'art. 7 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 128 estende ai consiglieri dei comuni e delle province eletti l'obbligo di depositare, entro tre mesi dalla loro proclamazione ed ovviamente presso la segreteria dell'ente pertinente, le dichiarazioni prescritte dal precedente art. 1, comma 1, ed esattamente:
"1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
2)  copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
3)  una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.
Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentano.
L'art. 54, comma 1, della legge regionale n. 26/93 include tra i soggetti obbligati alle dichiarazioni prescritte dal citato art. 1 della legge regionale n. 128/82, oltre gli organi monocratici dei comuni e delle province regionali eletti a suffragio diretto, anche gli assessori dagli stessi nominati.
Il secondo comma del medesimo art. 54 della legge regionale n. 26/93 prescrive, altresì, decorso il termine rituale di resa delle dichiarazioni (tre mesi dalla notifica della proclamazione o dalla nomina se assessori), l'obbligo della diffida ai soggetti inadempienti con assegnazione del termine di giorni 30 e con comminatoria espressa della decadenza dalla carica nell'ipotesi di persistenza dell'inadempienza.
L'art. 10 della legge regionale n. 128/82 demanda la diffida, ai soggetti inadempienti nell'ambito locale, "al sindaco o al presidente dell'amministrazione locale interessata".
Per quanto concerne gli organi monocratici eletti a suffragio diretto, si evidenzia che la diffida, in base a specifica segnalazione del segretario dell'ente interessato, è effettuata dall'autorità di vigilanza competente e quindi dall'Assessore regionale (cfr. parere C.G.A. n. 10/95 del 14 marzo 1995).
Va altresì osservata, ove definita in sede statutaria, la disciplina, connessa ed integrativa della legge regionale n. 128/82, prescritta dall'art. 53, comma 2, della legge regionale n. 26/93, comma questo che si riporta e che, ovviamente, riguarda i soggetti eletti a suffragio diretto:
"2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli statuti delle province dei comuni, ad integrazione degli adempimenti prescritti dalla legge regionale 15 novembre 1982, n. 128, disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali. La dichiarazione preventiva e il rendiconto sono resi pubblici tramite affissione all'albo pretorio del comune e della provincia".
I segretari dei comuni, alla scadenza dei termini di legge, riferiscono a questo Assessorato sull'esatta osservanza delle richiamate disposizioni.
  L'Assessore: SCOMA 

(2008.25.1938)050
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
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